Sentenza 5 gennaio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/01/2001, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2001 |
Testo completo
! M IN 00131 /01 REPUBBLICA ITA DE POL ITA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto reyola mento on SEZIONE PRIMA CIVILE сайгребенли Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 17107/99 Dott. Corrado CARNEVALE - Presidente - Dott. Francesco Maria FIORETTI - Consigliere- Cron.134 Dott. Laura MILANI · Consigliere Rep. 32 Dott. Luigi MACIOCE Consigliere Ud. 24/11/2000 Dott. Sergio DI AMATO Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. SOLE 24 ORE FALLIMENTO GASTRONOMICA NA di RI per dirittit 3.000 - 5 GEN. 2001 DI & C., nonchè di RI DI, in IL CANCELLIERE persona del Curatore, domiciliati in ROMA presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, UFFICIO COPIE rappresentati e difesi dall'avvocato ENZO GULMANELLI, Richiesta copia studio dal Sig. giusta procura in calce al ricorso;
3000 per diritti - ricorrente- il 5 GEN. 2001 IL CANCELLIERE
contro
NA di RIFALLIMENTO GASTRONOMICA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ✓FFICIO COPIE DI & C.; Richiesta copia studio 2000 intimato dal Sig. не per diritti L. 3000 2203 avverso la sentenza n. 284/99 del Tribunale di ROMA, 5 GEN. 2001 e T IL CANCELLIERE 1 depositata il 17/02/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 24/11/2000 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario Giovanni RUSSO con le quali si chiede che la Suprema Corte, decidendo con sentenza sul ricorso, dichiari la competenza del Tribunale di Forlì cassando la sentenza di fallimento pronunciata dal Tribunale di Roma con ogni conseguenziale statuizione di legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Il Tribunale di Roma dichiarava, con sentenza del 17 febbraio 1999, il fallimento della s.a.s. Gastrono- mica NA e del socio accomandatario Ferdinando RI;
il fallimento della stessa società veniva successivamente dichiarato anche dal Tribunale di Forlì con sentenza del 1° marzo 1999. Il curatore del secondo fallimento ha chiesto il regolamento di competenza e la dichiarazione della com- petenza del Tribunale di Forlì. Il Procuratore Generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto la cassazione della sentenza di fallimento pronunziata dal Tribunale di Roma e la di- 2 chiarazione della competenza del Tribunale di Forlì. Quanto alla ammissibilità del ricorso, questa Cor- con orientamento consolidato e condiviso dal colle- te, gio, non solo ammette la richiesta d'ufficio, in ogni tempo, di regolamento di competenza, a norma dell'art. 45 cod. proc. civ., in relazione al conflitto positivo reale tra due tribunali che abbiano entrambi dichiarato il fallimento del medesimo imprenditore (cfr. ex pluri- bus sentt. 14 settembre 1999, n. 9810; 22 gennaio 1999, n. 576), ma ammette anche che, nelle ipotesi in cui ta- le conflitto non sia denunziato ex officio, ciascuno dei curatori del fallimento dichiarato dai tribunali confliggenti può esperire, anche dopo la scadenza del # termine di cui all'art. 47 comma 2 cod. proc. civ., il rimedio del regolamento facoltativo di competenza (cfr. sentt. 9 aprile 1996, n. 3269; 15 marzo 1996 n. 2186; 29 marzo 1994, n. e numerose, precedenti altre). La ra- gione di tale orientamento sta nel rilievo che, allor- quando si verifica il predetto conflitto, si determina l'indefettibile necessità di eliminare la situazione di incertezza circa l'ufficio giudiziario inderogabilmente competente per territorio, ex art. 9 1.f., alla dichia- razione di fallimento dell'imprenditore e, quindi, alla conduzione della procedura, in ossequio al fondamentale e prevalente principio d'ordine pubblico della unita- 3 rietà della procedura concorsuale (di cui è espressione la previsione della competenza funzionale del tribuna- le, ove l'imprenditore ha stabilito la sede principale, ed effettiva, dell'impresa), il rispetto del quale co- stituisce anche il presupposto per la realizzazione dell'altro principio, parimenti fondamentale, della "par condicio creditorum". Tanto premesso in ordine alla ammissibilità del richiesto regolamento, si deve ricordare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v. da ulti- mo ed ex pluribus Cass. 7 luglio 2000, n. 9070), la competenza a dichiarare il fallimento spetta al tribu- nale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede effet- # lativa dell'impresa, che si presume coincidente con sede legale fino a quando non risulti dimostrato il contrario. Per sede effettiva deve intendersi il centro i dell'attività direttiva, amministrativa, organizzativa dell'impresa e di coordinamento dei fattori produttivi, senza che rilevi il luogo di ubicazione dei fattori di produzione qualora non coincida con quello in cui si svolge l'attività organizzativa ed amministrativa. In caso di trasferimento della sede legale, secondo il consolidato orientamento di questa Corte regolatrice ex pluribus Cass. 17 luglio 1999, n. 7601; Cass.(cfr. 28 marzo 1997, n. 2795; 10 gennaio 1996, n. 151), la 4 presunzione di coincidenza della sede effettiva con la sede legale dell'impresa opera, con riferimento alla sede precedente al trasferimento, e non a quella suc- cessiva, nei casi seguenti: a) quando il trasferimento sia temporalmente vicino all'istanza di fallimento, e, quindi, ancorché anteriore, compreso in epoca in cui debba considerarsi già manifestata, o quantomeno immi- nente, la crisi economica dell'impresa; in tale eve- nienza, infatti, poiché viene a mancare un collegamento con una qualsiasi evoluzione delle esigenze dell'impresa, il trasferimento della sede diviene equi- VOCO O, talvolta, palesemente preordinato ad incidere proprio sulla competenza territoriale e non consente, # quindi, di fondare alcuna presunzione su di esso;
b) quando vi è la prova che al trasferimento della sede 1 non corrisponde un reale trasferimento del centro pro- pulsore dell'impresa; c) quando, infine, al compimento delle formalità inerenti al trasferimento della sede non si accompagna l'effettivo esercizio dell'attività d'impresa nella nuova sede. Pertanto, il trasferimento della sede legale dell'impresa, che avvenga nell'imminenza del manife- starsi dell'insolvenza ovvero che non sia accompagnato dal trasferimento del centro dell'attività direttiva, amministrativa, organizzativa dell'impresa e di coordi- 5 namento dei fattori produttivi ovvero, infine, che non sia caratterizzato da una prosecuzione dell'attività d'impresa è inidoneo a radicare la competenza per la dichiarazione di fallimento nel tribunale nel cui cir- condario si trova la nuova sede legale. Nel merito, come rilevato dal Tribunale di Forlì, risulta dagli atti, e in particolare dalle informazioni assunte tramite la Guardia di Finanza, che dopo il tra- sferimento della sede legale a Roma il socio accomanda- tario della s.a.s. Gastronomica NA si è limitato ad acquisire nella stessa città la disponibilità in lo- cazione un immobile, da destinare a magazzino, senza neppure attivare le necessarie utenze per lo svolgimen- to di una qualsiasi attività. Inoltre, il trasferimento della sede è stato deliberato il 4 marzo 1998, mentre l'insolvenza, come riferito nella relazione ex art. 33 1. fall. dal curatore del fallimento dichiarato dal Tribunale di Roma, risaliva al febbraio 1998, epoca in cui erano sorti i crediti vantati dagli istanti per il fallimento. Infine, nella corrispondenza indirizzata ai creditori, anche successivamente al trasferimento, con- tinuava ad essere indicata Savignano sul Rubicone come sede dell'impresa e come luogo di spedizione della cor- rispondenza stessa. In conclusione, al trasferimento della sede da Savignano sul Rubicone, nel circondario • 6 del Tribunale di Forlì, a Roma non ha corrisposto un trasferimento del centro dell'attività direttiva ed am- ministrativa dell'impresa, con conseguente irrilevanza dello stesso trasferimento ai fini della individuazione del tribunale competente per la dichiarazione di falli- mento. •
P Q M
. dichiara la competenza del Tribunale di Forlì; cas- sa senza rinvio la sentenza del Tribunale di Roma del 17 febbraio 1999. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 novembre 2000. Il Presidente Il Consigliere estensore lorar lamente SO the ducats Corrado Carnevale Sergio Di Amato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prime S C ри вотрим Depositato ir. 500FM 2001 IL CANCELLIERE 109T 250.000 456T. 400 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data...1...SET, 200gerie ... amittit . versate €. 149,77 TOT. (euro CENTOQUARANTANOVE/77 10-1.011.01/1 p. Il Dirigente Area Servizi OM (Dott.ssa Maria Grazia DI FILIPPO! # Responsabile Servizio Att Giudizial (Dr. M. RACCICHIND 1 1 T E 2 I S 0 D 0 E DELLE T 7 A R T N E