Sentenza 4 aprile 2012
Massime • 1
La sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, in pendenza dei termini per il deposito della motivazione della sentenza, opera nei confronti della situazione processuale obiettivamente considerata ed esplica, pertanto, i suoi effetti nei confronti di tutti coloro che vi sono sottoposti, sia degli imputati già detenuti nel corso del giudizio, sia di quelli che, giudicati in stato di latitanza o di libertà, siano sottoposti a misura cautelare dopo la lettura del dispositivo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/04/2012, n. 25498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25498 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 04/04/2012
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 715
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ARRIGO Cosimo - rel. Consigliere - N. 50250/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TE RA, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza n. 7154/2011 R.I.M.C. emessa in data 21 novembre 2011 dal Tribunale della libertà di Napoli;
Sentita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Dott. Cosimo D'Arrigo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO
In data 7 novembre 2011 (dep. 21 novembre 2011) il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello proposto da TE RA avverso l'ordinanza emessa in data 9 settembre 2011 dalla Corte d'appello partenopea con la quale veniva negata la scarcerazione per decorrenza dei termini di fase.
Avverso tale provvedimento l'indagato propone ricorso riproponendo le questioni già prospettate davanti ai giudici di merito: i "termini di fase" e quello massimo di custodia cautelare sarebbero scaduti, in assenza di efficaci provvedimenti di sospensione dei termini stessi. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La tesi del TE è che sarebbero scaduti i termini massimi di durata complessiva della custodia cautelare in quanto, in riferimento ai provvedimenti di sospensione dei termini di durata della misura:
- l'ordinanza pronunziata dal Tribunale di Nola il 13 gennaio 2009 ha esaurito i suoi effetti l'8 maggio 2010 (giorno di scadenza dei termini di fase del giudizio di primo grado);
- l'ordinanza del Tribunale di Nola del 31 maggio 2010, con cui sono stati sospesi i termini durante il tempo della stesura della motivazione, sarebbe priva di effetti, in quanto intervenuta dopo la scadenza dei termini di fase, come sopra indicati;
- l'ordinanza emessa dalla Corte di Napoli in data 14 luglio 2011 non avrebbe effetti in quanto intervenuta successivamente alla scadenza dei termini massimi complessivi di durata della misura cautelare. Il ragionamento del ricorrente si fonda, quindi, sull'idea che il secondo dei provvedimenti menzionati sarebbe privo di effetti. Questa Corte ha invece ritenuto che la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, disposta in pendenza dei termini per il deposito della motivazione della sentenza, opera nei confronti della situazione processuale obiettivamente considerata ed esplica, pertanto, i suoi effetti nei confronti di tutti coloro che vi sono sottoposti, sia degli imputati già detenuti nel corso del giudizio, sia di quelli che, giudicati in stato di latitanza o di libertà, siano sottoposti a misura cautelare dopo la lettura del dispositivo (Sez. 6, 1/3/2007, n. 35767 - Rv. 237982). Il ricorso è dunque infondato.
Si consideri, inoltre, che il relazione al titolo di reato, il termine massimo di custodia cautelare complessivo è di sei anni, anziché di quattro come sostenuto dal TE.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'indagato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis della medesima disposizione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 aprile 2012. Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012