Sentenza 13 novembre 2006
Massime • 1
In tema di archiviazione, prima di provvedere sulla reiterata richiesta di archiviazione, formulata dal P.M. all'esito dell'ulteriore attività di indagine disposta per mancato accoglimento della precedente istanza conseguente ad opposizione della P.O., il G.i.p. ha l'obbligo di fissare una nuova udienza camerale per la valutazione in contraddittorio fra le parti dei risultati del supplemento di indagine.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/11/2006, n. 40691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40691 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 13/12/2006
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - N. 1924
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 47958/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
persona offesa VE AO;
avverso decreto di archiviazione del G.I.P. di Modena in data 6.7.2005;
letti gli atti;
udita la relazione del Cons. Dott. Adolfo Di Virginio;
lette le conclusioni del P.G., che ha chiesto il rigetto del ricorso. OSSERVA
Ricorre a mezzo del proprio difensore ER AO, nella qualità di persona offesa in procedimento penale per calunnia nei confronti di Tollari Emo, avverso decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. di Modena in data 6.7.2005. Una precedente richiesta di archiviazione non era stata accolta dal G.I.P., che aveva disposto indagini suppletive. All'esito di queste ultime il P.M. aveva formulato nuova richiesta di archiviazione;
e la persona offesa aveva proposto nuova opposizione, chiedendo che il G.I.P. disponesse la formulazione dell'imputazione. Nonostante l'opposizione il G.I.P. aveva deciso de plano col provvedimento impugnato, dichiarando l'inammissibilità dell'opposizione per totale carenza della indicazione degli ulteriori accertamenti da esperire e l'infondatezza della notizia di reato. Secondo il ricorrente il provvedimento sarebbe abnorme, non essendo "nè previsto ne' prevedibile dalla legge per la sua atipicità" e pertanto ricorribile per cassazione. Il G.I.P. avrebbe dovuto, in presenza di opposizione della persona offesa, fissare comunque l'udienza camerale;
e non avrebbe potuto decidere de plano. Non sussiste manifestamente l'abnormità denunciata, poiché l'archiviazione del procedimento rientra nei poteri del G.I.P.; e poiché la eventuale illegittimità del provvedimento sotto il profilo della violazione del diritto al contraddittorio è comunque deducibile attraverso il rimedio ordinario del ricorso per cassazione, nel caso esperito di fatto dall'interessato. Il ricorso è peraltro ammissibile, denunciando una violazione di legge da cui sarebbe derivata la illegittima compressione di quel diritto. Ciò posto, si tratta di stabilire se, in presenza di nuova richiesta di archiviazione che segua le indagini suppletive disposte in conseguenza del rigetto di richiesta precedente, il G.I.P. possa decidere de plano ovvero abbia l'obbligo di fissare nuova udienza camerale. La questione non ha trovato soluzione univoca nella giurisprudenza di questa Corte. Si è ritenuto da una parte (Sez. 5^, 27.10.2000 n. 2825, Gismondi, in "Cass. Pen." 2002, n. 417) che è consentito in tal caso al G.I.P. di provvedere de plano senza fissare l'udienza ex art. 127 c.p.p. qualora la nuova opposizione sia inammissibile e la notizia di reato sia infondata, in quanto tale facoltà attribuita al giudice dall'art. 410 c.p.p., comma 2 non prevede limitazioni nel caso di reiterazione dell'opposizione. Si era già ritenuto, al contrario (Sez. 1^, 21.5.1996, Maimone, ibidem 1997, n. 1203, conforme a precedente Sez. 2^, 18.12.1995, Riccio, 1997, n. 842), che anche nel caso esista per il giudice, prima di provvedere sulla seconda richiesta di archiviazione, l'obbligo di instaurare il contraddittorio e di fissare una nuova udienza camerale partecipata, dovendo essere consentito all'opponente di esercitare il proprio diritto di difesa anche in ordine ai risultati delle indagini suppletive. Tale indirizzo era stato ribadito da successiva decisione (sez. 6^, 17.6.1998 n. 2174, Cardella, ibidem 1999, n. 1417) secondo cui, nel caso di nuova richiesta di archiviazione dopo le indagini suppletive e di nuova opposizione della persona offesa, il giudice deve fissare nuova udienza camerale.
A quest'ultimo indirizzo ritiene di doversi uniformare il Collegio. Ed invero, come già ritenuto dalle decisioni dianzi citate, il diritto della persona offesa di interloquire anche sulle indagini suppletive e sulla loro idoneità a determinare il rinvio a giudizio dell'indagato non può essere compresso entro i limiti di un contraddittorio meramente cartolare quale quello introdotto con la nuova opposizione, ma deve trovare il suo esercizio nel contraddittorio pieno tra le parti regolato dall'art. 127 c.p.p. e già instaurato a seguito dell'opposizione originale. Si deve parimenti escludere che l'onere di indicare nuovi elementi di investigazione sussista anche dopo l'espletamento delle indagini suppletive e sia quindi inammissibile l'opposizione che non indichi elementi ulteriori rispetto a quelli già prospettati con l'opposizione avverso la prima richiesta di archiviazione, poiché le indagini debbono ritenersi ormai esaurite e lo scopo della nuova opposizione non può essere che quello di interloquire sulla loro idoneità a determinare il rinvio a giudizio dell'indagato. Con il rigetto della richiesta originaria di archiviazione, infine, si è ormai aperta la fase del contraddittorio e resta definitivamente preclusa la possibilità del giudice di decidere con decreto, senza l'audizione delle parti interessate. La decisione deve necessariamente essere adottata con ordinanza, e cioè con provvedimento la cui natura presuppone il contraddittorio tra le parti, che debbono essere poste nella condizione di dispiegare compiutamente le proprie difese e di esercitare i diritti relativi:
esigenza evidentemente incompatibile con la decisione de plano adottata.
Ciò posto deve essere annullato il decreto di archiviazione, con rinvio al giudice competente;
il quale adotterà le determinazioni opportune all'esito di udienza camerale e nel rispetto delle forme di cui all'art. 127 c.p.p..
P.Q.M.
la Corte annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di Modena.
Così deciso in Roma, nella Udienza il 13 dicembre 2006. Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2006