Sentenza 23 maggio 2002
Massime • 2
La procura al difensore per il giudizio di appello deve ritenersi validamente conferita in calce o a margine della copia notificata della sentenza impugnata, quando il deposito del documento - per la cui attestazione è sufficiente il timbro e la sottoscrizione del cancelliere in calce all'indice dei documenti contenuto nel fascicolo di parte - sia avvenuto al momento della costituzione in giudizio.
La richiesta di rinnovo della convenzione con l'azienda sanitaria locale, ai sensi del d.P.R. 23 marzo 1988, n. 120 (recante accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali in materia di prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio), da parte del titolare di laboratorio di analisi, non comporta, in base all'art. 3 d.P.R. cit., rinunzia alle azioni dipendenti dall'art. 4 dell'accordo 22 febbraio 1980, reso esecutivo con d.P.R. 16 maggio 1980; detta rinunzia - costituente condizione per l'accoglimento della richiesta - deve invece essere espressa, al fine di evitare possibilità di equivoci in ordine alla sussistenza della relativa volontà.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/05/2002, n. 7539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7539 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - rel. Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE "CONTESSE" Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GASPARE GOZZI 125, presso l'avvocato VITO LENTINI, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE BENVENGA e SEBASTIANO FATATO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
REGIONE SICILIA GESTIONE LIQUIDATORIA DEI DEBITI DELLE SOPPRESSE USL 41 E 42 DI MESSINA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 68/99 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 22/02/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/2001 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Benvenga, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato Macaluso, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
Svolgimento del processo
In data 30.5.1991 il Presidente del Tribunale di Messina pronunziava decreto ingiuntivo con cui condannava la USI, n 42 di Messina sud a pagare in favore della s.r.l. Laboratorio Analisi cliniche Contesse la somma di L. 215.508.566, a titolo di prestazioni sanitarie, erogate in regime convenzionato.
Avverso l'indicato decreto ingiuntivo proponeva opposizione la USL 42 di Messina sud assumendo di non essere tenuta ad alcun pagamento in quanto avendo la s.r.l. Laboratorio analisi cliniche Contesse richiesto il rinnovo della convenzione, in base al D.P.R. 23.3.1988 n. 120, aveva con ciò rinunziato alle pretese derivanti da pregressi rapporti.
Costituitasi in giudizio la società opposta evidenziava che l'art. 3 D.P.R. n. 120/1988 prevede che la rinunzia alle pretese pregresse sia espressa e che la sua richiesta di proroga della convenzione era stata inoltrata dopo che il TAR Lazio aveva sospeso l'efficacia dell'art. 3 del D.P.R. citato;
che la USL non aveva pagato le maggiorazioni previste dall'art. 2 D.P.R. n 120/1988, per cui inesistente doveva ritenersi la transazione di cui al successivo art. 3; spiegava infine domanda riconvezionale per il pagamento delle differenze dovute per gli anni 1987 e 1988, per un totale di L. 62.151.984.
Con sentenza n. 857/1996 il Tribunale di Messina revocava l'opposto decreto e condannava la USL 42 di Messina al pagamento della somma di L. 215.508.566, per gli anni dal 1983 al 1986, oltre agli interessi legali dalla domanda;
nonché delle somme di L. 36.268.000 e di L. 23.440.490, per gli anni 1987 e 1988, oltre agli interessi legali dalla messa in mora ed alla svalutazione monetaria, nella misura eccedente gli interessi legali.
Avverso la sentenza del Tribunale di Messina presentava appello l'Azienda sanitaria locale n. 5 di Messina chiedendo la modifica dell'impugnata sentenza, nelle parti contenenti condanne a carico della USL.
Con sentenza in data 22.2.1999 la Corte di appello di Messina accoglieva l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, riduceva le spettanze della s.r.l. Laboratorio analisi ciniche Contesse, condannando la società a restituire quanto percepito in eccesso. Per la Cassazione della sentenza della Corte di appello, propone ricorso, fondato su tre motivi la s.r.l. Laboratorio analisi cliniche Contesse.
Resiste con controricorso l'Azienda sanitaria locale n 5 di Messina.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso la s.r.l. Contesse impugna la sentenza della Corte di appello per violazione e falsa applicazione dell'art. 83 c.p.c., in relazione all'art. 360 n 3 c.p.c. Rileva che erroneamente la Corte di merito ha respinto l'eccezione di nullità della procura rilasciata per il giudizio di appello, in quanto apposta in calce alla copia notificata della sentenza del Tribunale, nullità ritenuta esistente da numerosi arresti della Corte di cassazione.
Qualora la Corte territoriale avesse voluto seguire un diverso indirizzo giurisprudenziale, anch'esso esistente, avrebbe dovuto accertare non solo che il documento in calce al quale era stata apposta la procura fosse stato depositato contestualmente alla costituzione in giudizio ma altresì che sul documento fosse stato apposto lo specifico riscontro da parte del cancelliere, condizione quest'ultima non esistente nella specie.
Al fine in questione non può ritenersi sufficiente, come ritenuto dalla Corte territoriale solo un timbro apposto sulla nota di iscrizione a ruolo o sull'indice del fascicolo di parte, posto che affinché possa ritenersi concretizzato lo specifico riscontro non si può prescindere dalla firma del cancelliere.
Il motivo è infondato e va pertanto respinto.
Invero le SS.UU. di questa Corte suprema, già con la sentenza n 3571 del 1977, hanno precisato che la funzione esclusivamente processuale dell'atto con cui viene conferita la procura ad litem attribuisce all'atto stesso natura processuale con la conseguenza che l'inosservanza delle forme, non comporta la nullità dell'atto ai sensi dell'art. 156 c.p.c quando l'atto stesso sia comunque idoneo a raggiungere lo scopo e allorché, come nella specie, l'atto abbia raggiunto il suo effetto.
Idoneità che secondo la ricordata sentenza delle SS.UU. di questa Corte Suprema deve ritenersi sussistente quando l'atto abbia la forma scritta e sia stato depositato contestualmente alla costituzione dell'interessato nel giudizio di merito, considerato che tali requisiti consentono di riferire l'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale, dedotta in giudizio, e di rendere possibile il controllo della tempestività del rilascio della procura.
A questo indirizzo si sono conformate numerose decisioni della Corte suprema fra le quali da ultime Cass. civ. sez. L.
1.4.1994 n 3187 e Cass. civ sez. 2^, 9.9.1998 n. 8906.
Circa infine la questione relativa al controllo del cancelliere in ordine al deposito della sentenza appellata contenente la procura al giudizio di appello, si rileva che è sufficiente che il deposito della sentenza, contestualmente alla costituzione in giudizio, sia attestato con l'apposizione del timbro e la sottoscrizione del cancelliere o del segretario giudiziario in calce all'indice dei documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio, ipotesi ricorrente nella specie, come risulta dagli atti che si possono consultare essendo stato eccepito un error in procedendo.
Risulta dagli atti che, in calce all'indice dei documenti, contenuti nel fascicolo di parte appellante, nel quale è riportata la menzione della sentenza appellata, è stato apposto in data 4.3.1997 il timbro della Corte di appello con sottoscrizione del collaboratore di cancelleria che ha ricevuto gli atti. Consegue che non sussistono dubbi in ordine al rispetto dei requisiti in precedenza precisati, sufficienti a rendere valido, per raggiungimento dello scopo legale, l'atto de quo.
Il primo motivo va quindi respinto.
Con il secondo motivo la s.r.l. Contesse lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 6 L. 23.12.1994 n. 724, dell'art. 2 L. 28.12.1995 n 549 e degli artt. 100 e 110 c.p.c. nonché insufficiente ed illogica motivazione su un punto rilevante della controversia. Rileva che in base al combinato disposto degli artt. 6 L. n 724/1994 e 2 L. n. 549/1995 le Aziende sanitarie locali non succedono nei debiti contratti dalla unità sanitarie locali;
tali debiti infatti sono assunti dalle regioni che devono disporre apposite gestioni stralcio, presiedute da commissari liquidatori, individuati nei direttori delle stesse aziende sanitarie locali. Pertanto solo ai commissari liquidatori compete la legittimazione ad impugnare le sentenze pronunziate nei confronti delle soppresse unità sanitarie locali.
Di conseguenza, nella specie, essendo stato l'appello proposto dall'azienda sanitaria locale n. 5 di Messina, quale ente subentrante alla unità sanitaria locale n. 42, l'appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, considerato che irrilevante è la circostanza che la proposizione dell'atto di appello tosse stato autorizzato dal commissario liquidatore, circostanza questa del resto neppure desumibile dall'atto di appello.
A tal proposito nessuna logica motivazione è stata espressa dalla Corte territoriale in ordine alla dizione "appellante azienda U.S.L. n. 5" seguita dalla dizione "ente subentrante all'USL, n. 42". Il motivo è infondato e va pertanto respinto.
Invero questa Corte suprema ha più volte precisato che a seguito dell'entrata in vigore delle leggi n. 724/1994 e n 549/1995 ed alla conseguente istituzione delle aziende sanitarie locali i debiti gravanti sulle disciolte unità sanitarie locali sono passati alle regioni, obbligate ad istituire delle gestioni stralcio presiedute dai direttori generali della ASL, ma da queste autonome e distinte, costituendo tali gestioni una prosecuzione liquidatoria degli enti soppressi la cui soggettività viene prorogata fino alla chiusura della fase liquidatoria, con la conseguenza che il processo pendente alla data di entrata in vigore delle leggi indicate continua fra i soggetti originari, salvo il caso di chiamata in causa o di intervento volontario delle regioni, quali successori a titolo particolare. (Cass. civ. SS.UU. 26.2.1999 n. 102.) Conseguenza di quanto fin qui esposto è che le aziende sanitarie locali non sono legittimate a proporre appello avverso sentenze pronunziate nei confronti delle disciolte USL. Conclusione questa del resto fatta propria anche dalla Corte territoriale.
Si pone quindi il problema di stabilire se può essere attribuito alla gestione stralcio o alla regione un atto di appello la cui intestazione, che si può esaminare trattandosi di un vizio procedurale, recita: "L'Azienda Unità sanitaria locale n. 5 di Messina, in persona del direttore generale pro tempore, quale ente subentrante all'USL n. 42 rappresentata e difesa per procura in calce alla sentenza appellata, giusta deliberazione n. 42 del 18.2.1997 dall'avv. Franco De Lorenzo".
Al riguardo si osserva in via generale che ai sensi dell'art. 163 c.p.c. richiamato dall'art. 342 c.p.c. l'atto di appello, se proposto da una persona giuridica un'associazione non riconosciuta o un comitato deve contenere la denominazione o la ditta con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio, elementi questi necessari all'individuazione del soggetto che propone gravame.
Tale individuazione che può desumersi anche dalla narrativa, dalla motivazione dell'atto e dalla delega rilasciata al difensore non può desumersi da elementi totalmente estranei all'atto posto che il convenuto fin dal momento della recezione dell'atto di citazione o di appello, deve essere posto in grado di valutare il suo interesse a costituirsi in giudizio, interesse che non può ritenersi salvaguardato qualora l'individuazione dell'attore sia desumibile da atti prodotti al momento della costituzione in giudizio dell'attore, e da tale momento esaminabili, posto che una simile interpretazione estensiva dell'art. 163 c.p.c. porterebbe a configurare a carico del convenuto o appellato l'onere, inesistente, di costituirsi in giudizio al fine di conoscere esattamente il soggetto che in giudizio lo ha convenuto.
Va altresì rilevato che l'intestazione dell'atto di appello va peraltro letta ed interpretata in relazione alla materia del contendere ed alle leggi che tale materia regolano.
Da ciò consegue che l'espressione "ente subentrante alla USL 42" va intesa ed interpretata con riferimento alla materia relativa alla successione delle Asl alle USL ed alle leggi che tale materia regolano.
Leggi che come in precedenza precisato escludono che le Asl subentrino nei debiti delle USL che restano accollati alle regioni alle quali incombe l'obbligo di gestirli e liquidarli tramite gestioni stralcio, aventi come direttori le stesse persone fisiche che rivestono la qualifica di direttore generale della ASL. Quindi deve ritenersi che fin dalla notifica dell'atto di appello l'espressione "ente subentrante" evidenziava che il soggetto che proponeva appello si identificava con la gestione stralcio, in persona del suo direttore, coincidente solo fisicamente con il direttore della ASL.
Pertanto, così integrata la motivazione della sentenza della Corte territoriale, rispondente a diritto in relazione al dispositivo, il motivo in esame va respinto essendo possibile comprendere fin dalla notifica dell'atto che l'appello era stato proposto dalla gestione stralcio in persona del suo direttore quale ente subentrante alla USL 42.
Anche il secondo motivo va di conseguenza respinto.
Con il terzo motivo articolato in undici censure la ricorrente lamenta rileva l'illegittimità del D.P.R. n. 120/1988 e lamenta la sua mancata disapplicazione da parte della Corte di appello. Assume con la prima censura che erroneamente la Corte territoriale non ha rilevato l'illegittimità dell'art. 3 del D.P.R. n. 120/1988 in quanto in contrasto con gli artt. 690 c.p.
(estorsione) e 610 c.p. (violenza privata), nonché con l'art. 1434 c.c., violenza morale e con gli artt. 4 e 41 della Costituzione che garantiscono rispettivamente il diritto al lavoro e la libertà dell'iniziativa economica.
Con la seconda censura rileva che l'art. 3 del D.P.R. citato, nel determinare, con la minaccia del non rinnovo delle convenzioni, la rinunzia obbligata agli aumenti delle tariffe, destinate a remunerare in parte il lavoro ed in parte i costi dei materiali, costituisce una sorta di imposta una tantum addossata, con atto amministrativo, solo ai laboratori di analisi, in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione.
Imposta una tantum che, nella sostanza, determina, come ineludibile conseguenza, il concorso dei laboratori convenzionati al finanziamento del SSN.
L'Ultimo comma dell'art. 3 viola inoltre il giudicato in quanto le somme dovute dalla P.A. in base a sentenze, vengono da tale norma considerate quali acconti rispetto al totale della transazione obbligatoriamente imposta dal D.P.R. n. 120/1988. Con la terza censura deduce la società ricorrente che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto esistente ope legis una transazione fra le parti in relazione ai crediti pregressi della s.r.l. Laboratorio di analisi Contesse, senza considerare che l'indicata transazione non è esistente perché:
a) manca un atto formale, espressamente richiesta dall'art. 3;
b) l'efficacia della transazione è collegata non solo alla rinunzia formale da parte dei laboratori ma anche alla corresponsione degli arretrati, relativi agli anni 1985/1987, arretrati mai pagati;
c) la pretesa rinunzia contenuta implicitamente nella richiesta di rinnovo è stata presentata dopo l'ordinanza del TAR Lazio che sospendeva l'efficacia del D.P.R., nella parte che subordinava e subordina la conferma della convenzine alla rinunzia. Con la quarta censura assume la ricorrente che la USI, non ha mai pagato le maggiorazioni previste dal D.P.R. in questione talché la transazione non si è mai perfezionata, con la conseguenza che non sussistendo la transazione o rinunzia non esiste l'estinzione dell'obbligazione per cui è causa.
Con la quinta censura osserva la ricorrente che la Corte di appello avrebbe dovuto disapplicare l'art. 2 del D.P.R. n. 120/1988 in quanto in contrasto con il principio dell'irretroattività dei regolamenti.
Infatti il D.P.R. è entrato in vigore allorché, secondo quanto previsto dalla normativa nello stesso contenuta, era già scaduto. In particolare stabilendo l'art. 6 del D.P.R. che l'accordo ha durata triennale, a decorrere dal giorno 1.1.1985, ed essendo stato il D.P.R. pubblicato nella G.U. del 16.4.1988, allorché è entrato in vigore la sua vigenza era già esaurita.
Anche a voler considerare il D.P.R. come un accordo collettivo, non potrebbe comunque avere un effetto retroattivo che travalichi il 17.12.1987, data di sottoscrizione dell'accordo medesimo. Con la sesta censura lamenta l'illegittimità dell'art. 2 del D.P.R. in esame.
Rileva che non prevedendo l'articolo 2 aumenti delle tariffe correlati all'aumento dei costi, qualora si verificassero aumenti dei costi maggiori degli aumenti delle tariffe, i maggiori costi verrebbero ad incidere anche sui compensi e sui diritti acquisiti. Con la settima censura osserva la ricorrente che se il D.P.R. n. 120/1988 è illegittimo, come su precisato, consegue che il D.P.R. 16.5.1980, che regolava in precedenza la materia, deve ritenersi ultrattivo per cui ai criteri previsti da quest'ultimo D.P.R. deve necessariamente fare riferimento il giudice, in ossequio al disposto dell'art. 48 L. n. 883/1978 e dell'art. 2233 c.c. Con l'ottava censura la ricorrente impugna la sentenza del giudice di merito rilevando che erroneamente questo non ha ritenuto applicabile l'art. 2041 c.c. che al contrario avrebbe dovuto applicare posto che le USL, non compensando l'aumento dei costi si sono arricchite degli esborsi, immotivatamente sostenuti dai laboratori.
Rileva la ricorrente con il nono motivo che la Corte
territoriale nel non disapplicare l'art. 2 del D.P.R. n. 120/1988 ha violato il principio della presupposizione.
Infatti l'art. 2 da come presupposto vero un fatto non vero, in quanto presume erroneamente che l'aumento dei costi dei materiali fosse uguale all'aumento dei costi da esso previsto. L'art. 2 era in fatto non applicabile e doveva pertanto essere disapplicato.
Con la censura n. 10 lamenta la s.r.l. Contesse che non siano state estese anche al suo caso le sentenze pretorili pronunziate in casi analoghi e contenenti la disapplicazione nella parte che qui rileva degli artt. 2 e 3 del d.P.R. n 120/1988. Infine con l'ultima censura assume che gli interessi sulle somme liquidate dovevano essere calcolati dalla singole scadenze e non dalla messa in mora;
che interessi e svalutazione andavano nella specie cumulati, trovando applicazione l'art. 429 comma 3 c.p.c.; che in estremo subordine per gli anni dal 1983 al 1986 il pagamento è stato richiesto il 2/7.10.1987.
Il terzo motivo è fondato per quanto di ragione e va pertanto accolto nei limiti che saranno in prosieguo precisati. Al riguardo si osserva che il punto fondamentale dell'intera controversia va individuato nell'esistenza o meno della rinunzia ad ogni azione nascente dal punto 4 dell'accordo 22.2.1980, reso esecutivo con D.P.R. 16.5.1980, rinunzia ritenuta implicita ope legis dalla Corte territoriale nella richiesta di conferma della convenzione e negata dalla società ricorrente con la censura in esame.
L'interpretazione data dalla Corte territoriale all'art. 3 del D.P.R. n. 120/1988 è errata e va pertanto disattesa.
Invero dall'esame diretto della norma in questione che si può effettuare ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. costituendo norma di diritto e non norma meramente contrattuale (Cass. civ. SS.UU. 20.12.1993 n. 12595) risulta che la rinunzia alle azioni dipendenti dall'art. 4 dell'accordo 22.2.1980 reso esecutivo con D.P.R. 16.5.1980, non può ritenersi implicita nella richiesta di rinnovo della convenzione ma va espressa con "atto formale" alla cui presentazione è subordinato il rinnovo della convenzione. Pertanto il meccanismo normativo previsto dall'art. 3 del d.P.R. in esame contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale non ritiene sufficiente la richiesta di rinnovo della convenzione, al fine di far presumere la rinunzia alle azioni indicate dalla norma stessa, ma subordina l'accoglimento della richiesta di rinnovo alla rinunzia formale alle azioni medesime e ciò al fine di evitare possibilità di equivoci in ordine alla sussistenza della volontà di rinunzia.
Pertanto nella specie deve ritenersi che nessuna rinunzia formale sia stata manifestata dalla società Contesse e che per converso era obbligo della USL, in difetto di tale presupposto, negare il rinnovo della convenzione, non essendo prevista dall'art. 3 del D.P.R. n. 120/1988 una rinunzia implicita.
La censura va quindi accolta.
L'accoglimento della censura in esame comporta l'assorbimento delle ulteriori censure contenute nel terzo motivo che presuppongono tutte l'applicabilità nella specie degli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 120/1988, non applicabili in quanto inesistente l'ineludibile presupposto della rinunzia.
L'impugnata sentenza va quindi cassata, con rinvio alla Corte di appello di Catania, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
respinge il primo e secondo motivo, accoglie per quanto di ragione il terzo motivo di ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte di appello di Catania, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 15 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2002