Cass. civ., sez. I, sentenza 23/05/2002, n. 7539
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Sentenza 23 maggio 2002

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La procura al difensore per il giudizio di appello deve ritenersi validamente conferita in calce o a margine della copia notificata della sentenza impugnata, quando il deposito del documento - per la cui attestazione è sufficiente il timbro e la sottoscrizione del cancelliere in calce all'indice dei documenti contenuto nel fascicolo di parte - sia avvenuto al momento della costituzione in giudizio.

La richiesta di rinnovo della convenzione con l'azienda sanitaria locale, ai sensi del d.P.R. 23 marzo 1988, n. 120 (recante accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali in materia di prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio), da parte del titolare di laboratorio di analisi, non comporta, in base all'art. 3 d.P.R. cit., rinunzia alle azioni dipendenti dall'art. 4 dell'accordo 22 febbraio 1980, reso esecutivo con d.P.R. 16 maggio 1980; detta rinunzia - costituente condizione per l'accoglimento della richiesta - deve invece essere espressa, al fine di evitare possibilità di equivoci in ordine alla sussistenza della relativa volontà.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 23/05/2002, n. 7539
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7539
    Data del deposito : 23 maggio 2002

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