Cass. pen., sez. III, sentenza 07/07/2010, n. 35962
CASS
Sentenza 7 luglio 2010

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Massime1

Il giudice della convalida dell'arresto in flagranza deve operare con giudizio "ex ante", avendo riguardo alla situazione in cui la polizia giudiziaria ha provveduto, senza tener conto degli elementi non conosciuti o non conoscibili della stessa, che siano successivamente emersi. (Fattispecie nella quale la mancata convalida dell'arresto era fondata sull'utilizzo di documentazione medica prodotta all'udienza da cui risultava un grave deficit intellettivo dell'imputato che escludeva la cosciente consumazione del reato; in motivazione la Corte ha precisato che, in questo caso, è consentito al giudice accertare se sia o meno evidente la causa di non punibilità di cui all'art. 385 cod. proc. pen. onde valutare come illegittimo l'arresto).

Commentario1

  • 1Art. 384 - Fermo di indiziato di delitto
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 07/07/2010, n. 35962
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35962
Data del deposito : 7 luglio 2010

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