Sentenza 7 luglio 2010
Massime • 1
Il giudice della convalida dell'arresto in flagranza deve operare con giudizio "ex ante", avendo riguardo alla situazione in cui la polizia giudiziaria ha provveduto, senza tener conto degli elementi non conosciuti o non conoscibili della stessa, che siano successivamente emersi. (Fattispecie nella quale la mancata convalida dell'arresto era fondata sull'utilizzo di documentazione medica prodotta all'udienza da cui risultava un grave deficit intellettivo dell'imputato che escludeva la cosciente consumazione del reato; in motivazione la Corte ha precisato che, in questo caso, è consentito al giudice accertare se sia o meno evidente la causa di non punibilità di cui all'art. 385 cod. proc. pen. onde valutare come illegittimo l'arresto).
Commentario • 1
- 1. Art. 384 - Fermo di indiziato di delittohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/07/2010, n. 35962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35962 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2010 |
Testo completo
R P A 35962 /10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 07/07/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SENTENZA Dott. PIERLUIGI ONORATO
- Consigliere - N. Ло 3 г Dott. AGOSTINO CORDOVA
- Rel. Consigliere- REGISTRO GENERALE Dott. CLAUDIA SQUASSONI
- Consigliere - N. 41571/2009 Dott. LUIGI MARINI
- Consigliere - Dott. GIULIO SARNO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE nei confronti di:
1) AN AR N. IL 24/11/1965 * C/
avverso l'ordinanza n. 833/2009 TRIB.SEZ.DIST. di AVERSA, del 04/06/2009 lette/sentite le conclusioni del PG Dott.Passacantando Gugliams dhe he sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI;
concluse per l'annullamento consumo.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA Udit i difensor Avv.;
SUPREMA 7 OTT. 2010 FUNZIONARIO DI CANCELLERIA C L Hott Fibrella Donati E S A Z K
Con ordinanza 4 giugno 2009, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere non ha convalidato l'arresto di PA RI per il reato previsto dall'art.6 DL
172/2008 conv. L.210/2008 rilevando che l'incolpato è affetto da grave deficit intellettivo, come risulta da un certificato medico, per cui non è prospettabile, allo stato, che non abbia partecipato coscientemente alla commissione del reato.
Per l'annullamento della ordinanza, ha proposto ricorso per
Cassazione il Procuratore della Repubblica deducendo erronea applicazione di legge per avere il Giudice utilizzato documentazione medica prodotta alla udienza di convalida;
ha fatto presente che lo stato del soggetto non era immediatamente percepibile dagli operanti al momento dello arresto.
La censura è meritevole di accoglimento.
In sede di convalida dello arresto, il Giudice è chiamato a valutare la sussistenza, con giudizio ex ante, degli elementi che legittimavano l'adozione del provvedimento, cioè, deve controllare se sussistessero gli estremi della flagranza e della configurabilità di un reato e le altre condizioni elencate nell'art.381 c.4 cpp;
in caso di arresto facoltativo, deve , pure, verificare l'uso ragionevole del potere discrezionale affidato alla Polizia.
Per espletare la sua verifica, il Giudice deve prendere in considerazione tutti gli elementi fattuali, desumibili dal verbale di arresto, che erano noti alla Polizia Giudiziaria ed anche le circostanze che la stessa avrebbero potuto agevolmente apprendere usando la
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q ordinaria diligenza;
deve tenere presenti elementi forniti dall'arrestato e dal suo Difensore pertinenti per verificare la legittima privazione della libertà.
Il controllo del Giudice deve avere come referente la situazione in cui ha operato la Polizia Giudiziaria senza tenere conto degli elementi, non conosciuti o non conoscibili dalla stessa, successivamente emersi.
Nel caso concreto, il Giudice ha ritenuto che l'indagato non avesse coscientemente partecipato alla commissione del reato in base all'esito dello interrogatorio effettuato in sede di convalida ed alla produzione di documentazione medica da parte della difesa.
Ora al fine del controllo che la legge gli demanda, il Giudice non poteva ampliare lo spettro delle conoscenze di cui disponeva la
Polizia, utilizzano elementi acquisiti successivamente all'arresto; tali emergenze gli avrebbero potuto servire al limitato fine di indagare se lo stato di non imputabilità del PA apparisse, nel contesto dei fatti che hanno portato all'intervento di urgenza, immediatamente percepibile e rilevabile da parte degli organi di Polizia.
In altre parole, il Giudice avrebbe dovuto sondare ( tenuto conto del peculiare stato mentale dell'indagato) se fosse evidente la causa di non punibilità in relazione alla quale scattava il divieto di arresto previsto dall'art.385 cpp;
solo dando risposta positiva al quesito, l'operato della Polizia doveva qualificarsi illegittimo.
PQM
La Corte annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere.
Roma, 7 luglio 2010 Il Presidente Puchung Queur L'estensore di Ho
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