Sentenza 4 giugno 2009
Massime • 1
In materia di revisione, nella nozione di "altra sentenza penale irrevocabile" (art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen.), non rientrano la sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza preliminare, né il provvedimento di archiviazione, trattandosi di atti per loro natura inidonei a rappresentare in termini di stabilità e definitività situazioni di fatto utilizzabili come parametri per un giudizio di revisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/2009, n. 26189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26189 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2009 |
Testo completo
M
O S C U RA T A
- 109
SENTENZA n.7151 REGISTRO GENERALE n. 11451/09
CAMERA DI CONSIGLIO DEL 4 GIUGNO 2009
R E P U B BLI C A I T A L IANA
In nome del Popolo Italiano
In caso di diffusione del
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE presente provvedimento omettere le generalità e gli Sezione sesta penale altri dati identificativi di: della parte Composta dai Signori:
Dott. Giorgio Lattanzi
- Presidente a norma delfart. 52
d. Igs. 196/03 in quanto: 1. Dott. Nicola Milo - Consigliere disposto d'ufficio 2. Dott. Francesco Ippolito - Consigliere
a richiesta di parte 3. Dott. Lina Matera - Consigliere imposto dalla legge 4. Dott. Giorgio Fidelbo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da
G.G. nata a omisis contro l'ordinanza del 24 febbraio 2009 emessa dalla Corte d'appello di
Catanzaro;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione fatta dal consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
letta la richiesta del Sostituto Procuratore generale, dott. Eugenio Selvaggi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la decisione in epigrafe la Corte d'appello di Catanzaro ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di revisione della sentenza di condanna irrevocabile emessa dal Tribunale per i minorenni di GI AB il 28 gennaio 1993, che ha ritenuto G.G. responsabile dei reati di cui agli artt. 71 e 75 legge n. 685 del 1975, per aver partecipato ad un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, di cui facevano parte anche G.R.
P.G. P.P. e C.A.A.G.
e per avere, in concorso con le persone sopra indicate, illecitamente detenuto, trasportato e ceduto sostanze stupefacenti del tipo eroina e cocaina.
La richiesta di revisione era stata proposta, con riferimento all'imputazione relativa al reato associativo, ai sensi dell'art. 630 comma 1 lett. a) c.p.p., assumendo che i fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna fossero in contrasto con la sentenza del 9 giugno 1993 con cui il G.u.p. del Tribunale di
GI AB aveva prosciolto G.R. dall'accusa di partecipazione all'associazione, richiamando il precedente provvedimento di archiviazione del
G.i.p. nei confronti degli altri coimputati che erano stati indicati come componenti della stessa organizzazione criminale;
con riferimento all'altra imputazione la richiesta veniva formulata ai sensi della lett. c) dell'art. 630 c.p.p., ritenendo che la revisione fosse imposta dal fatto nuovo risultante dalla sentenza che aveva
G.R. per il reato di riconosciuto la responsabilità esclusiva di detenzione e spedizione della sostanza stupefacente omisis
2. La Corte d'appello ha ritenuto la richiesta inammissibile per carenza dei presupposti previsti dall'art. 630 c.p.p.: ha escluso la sussistenza di un contrasto di giudicati, rilevando che i provvedimenti richiamati nella richiesta di revisione non hanno natura irrevocabile, trattandosi di una sentenza di non luogo a procedere e di un decreto di archiviazione;
inoltre, ha escluso che la sentenza riguardante la posizione di G.R. padre dell'istante, potesse essere considerata "prova
2 O S C U RA TA
nuova", dal momento che tale decisione di condanna riguardava il medesimo episodio contestato in concorso con la figlia.
3. Contro l'ordinanza di inammissibilità l'avvocato Gaetano Vizzari ha
-
proposto ricorso per cassazione nell'interesse di G.G. deducendo la carenza di motivazione.
In particolare, sostiene che i giudici non hanno preso in considerazione né la sentenza n. 1576 del 2002 emessa dalla Corte d'appello di GI AB che ha unico responsabile per il reato di detenzione e traffico di G.R. ritenuto né i provvedimento del G.i.p. del stupefacenti omisis
Tribunale con cui è stata disposta l'archiviazione nei confronti di tutti i consociati alla presunta associazione, entrambi provvedimenti che si pongono in contrasto con la sentenza di condanna emessa a carico di G.G.
Inoltre, il ricorrente assume che erroneamente la sentenza con cui è stato condannato G.R. non è stata ritenuta come "prova nuova", rilevando che secondo la giurisprudenza della Cassazione per prova nuova deve ritenersi anche quella acquisita agli atti ma non valutata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.- Il ricorso è infondato in quanto la Corte d'appello ha correttamente escluso la sussistenza dei presupposti per il giudizio di revisione. sotto dueLa richiesta di revisione è stata presentata da G.G. distinti profili: l'esistenza di una sentenza inconciliabile con la condanna per partecipazione all'associazione inflitta dal Tribunale per i minorenni di GI
AB (art. 630 lett. a c.p.p.); la scoperta di una “prova nuova” costituita dalla sentenza della Corte d'appello di GI AB che avrebbe riconosciuto l'esclusiva responsabilità di nell'episodio di spedizione di unG.R. quantitativo di sostanza stupefacente. O S C U R A T A
-4.1. Nel primo caso la ricorrente fa riferimento non solo alla sentenza del 9 giugno 1993 n. 164, con cui il G.u.p. del Tribunale di GI AB aveva prosciolto G.R. dall'accusa di partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, associazione di cui, secondo la sentenza del Tribunale per i minorenni, avrebbe fatto parte la stessa G.G.
ma anche ad un provvedimento di archiviazione che riguardava gli altri imputati, ritenuti, inizialmente, partecipi della medesima associazione.
Appare evidente che la trattazione separata delle posizioni dei diversi imputati, necessaria in quanto all'epoca] era minorenne, ha prodotto esiti G.G. processuali differenti, che però non costituiscono i presupposti per un giudizio di revisione. Secondo l'art. 630 comma 1 lett. a) c.p.p. l'inconciliabilità dei fatti stabiliti a fondamento della pronuncia di condanna deve risultare dal confronto con una “sentenza penale irrevocabile", solo in questo caso può parlarsi di conflitto teorico di giudicati. E' necessario che il termine di raffronto sia costituito da una pronuncia che sia irrevocabile, cioè da una sentenza che abbia accertato in termini definitivi un certo fatto, che risulti inconciliabile con l'accertamento della pronuncia di cui si chiede la revisione. Una tale caratteristica non è rinvenibile nella sentenza di non luogo a procedere di cui all'art. 425 c.p.p., in quanto essendo soggetta a revoca, manca di quella natura di stabilità richiesta dal citato art. 630 comma 1 lett. a) c.p.p. In un caso analogo, questa Corte ha riconosciuto che in materia di revisione, nella nozione di "altra sentenza penale irrevocabile", di cui all'art. 630 comma 1, lett. a) c.p.p., "non rientra la sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza preliminare, perché la non definitività dell'accertamento, che spiega la revocabilità della sentenza, impedisce di farne parametro per un giudizio di revisione" (Sez. II, 15 dicembre 2005, n. 1538,
Scucchia).
Lo stesso discorso deve valere, a maggior ragione, per il provvedimento di archiviazione peraltro nemmeno allegato alla richiesta di revisione inidoneo-> " per sua natura a rappresentare in termini di stabilità e definitività situazioni di fatto utilizzabili come termini di confronto ai fini della revisione.
4 O S C U RA T A 4.2. Per quanto riguarda l'altro profilo, avente ad oggetto il reato di detenzione di sostanza stupefacente, si deve rilevare che la sentenza del 19 settembre 2002 con cui la Corte d'appello di GI ha condannato R.G. padre della ricorrente, non può essere considerata come elemento costituente "nuova prova", tale da imporre il proscioglimento della richiedente. Si tratta di una sentenza che ha riconosciuto la responsabilità di R.G. in ordine all'episodio della spedizione omisis verso gli omisis destinataria la
G. figlia di una pacco contenente droga, tuttavia, contrariamente a quanto
G.R. sostenuto nel ricorso, la condanna di non comporta automaticamente l'esclusione di responsabilità della figlia. In sostanza, dalle due
G.G. e sentenze quella del Tribunale per i minorenni a carico di- emerge la responsabilità quella della Corte d'appello a carico di G.R. concorrente dei due imputati nel medesimo episodio.
Pertanto, deve riconoscersi che l'ordinanza impugnata ha correttamente escluso che nella specie ricorresse l'ipotesi di cui all'art. 630 comma 1 lett. c) c.p.p.
Allo stesso modo e per le identiche ragioni deve escludersi che la sentenza del
19 settembre 2002 emessa dalla Corte d'appello di GI AB risulti inconciliabile con la condanna riportata da G.G.
5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 29 d.lgs.
28 luglio 1989, n. 272, la ricorrente, essendo minore d'età al momento della commissione del fatto contestato, non deve essere condannata al pagamento delle spese processuali (Sez. un., 31 maggio 2000, n. 15, Radulovic).
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2009
Il Consigliere estensore Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA Giorgio Lattanzi Giorgio Lille Айше oggi 23 GIU 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
Dea