Sentenza 26 novembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/11/2003, n. 9698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9698 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
96 9 8 /04 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione V Penale
Composta dagli Ill.mi Signori:
Pubblica dr. Giuseppe PEZZUTI Presidente Udienza in camera dr. Pierfrancesco MARINI Consigliere di consiglio dr. Nunzio CICCHETTI Consigliere in data 26.11.2003
dr. Giuseppe SICA Consigliere
dr. Paolo Antonio BRUNO Consigliere
SENTENZA n. 1305
REGISTRO GENERALE
AA N. 13536/03
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto il 10.3.2003 dall'avv. Roberto Giuliani, nell'interesse di
FO AG, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte di
Appello di Catania del 14 gennaio 2003.
Letto il ricorso e la sentenza impugnata.
Sentita la relazione del Consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO.
Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto dr. Aurelio
Galasso, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Finanziario Siciliano di FO AG e Palermo Iole, dalla data di costituzione fino alla data di dichiarazione del fallimento, avutasi in data 7.11.1996 dal Tribunale di
Ragusa, durante i tre anni precedenti il fallimento non teneva i libri e le scritture contabili prescritti dalla legge, in particolare il libro giornale ed il libro degli inventari.
Con sentenza del 19 novembre 2001, il Tribunale lo dichiarava colpevole del reato anzidetto, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
Pronunciando sul gravame proposto dallo stesso imputato, la Corte di Appello di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava l'impugnata pronuncia, con le conseguenziali statuizioni.
Avverso l'anzidetta sentenza, il difensore del FO propone ora ricorso per cassazione che affida ai motivi di seguito specificati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-1. Il primo motivo di ricorso denuncia l'inosservanza dell'art. 18 del D.P.R. n.
600/1973 in relazione agli artt. 222 e 217 della legge fallimentare.
B Censura, in particolare, l'interpretazione del giudice di merito che ha ritenuto la sussistenza del contestato reato di bancarotta semplice in ragione dell'omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili previsti dalla legge, e segnatamente del libro giornale e del libro degli inventari, senza considerare che, per i contribuenti minori, la normativa fiscale ha consentito un regime di contabilità semplificata. Argomenta, al riguardo, che il combinato disposto della disciplina civilistica e di quella fiscale consente una chiave di lettura secondo la quale la speciale categoria dei contribuenti minori sarebbe esonerata dall'osservanza dell'obbligo di tenuta delle scritture di cui al comma primo dell'art. 2214 c.c., essendo solo obbligata alla tenuta di diversa contabilità.
La doglianza é destituita di fondamento. Ed invero, risulta ineccepibile l'interpretazione seguita dai primi giudici, peraltro in sintonia con pacifico
2 orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale la menzionata disciplina fiscale, nella parte in cui ha previsto speciali semplificazioni per la contabilità dei contribuenti minori, non ha abrogato o modificato le disposizioni codicistiche relative ai libri obbligatori ed alle altre scritture contabili. Si tratta, infatti, di discipline differenziate, volte alla tutela di interessi diversi, senza alcuna sovrapposizione od interferenza, tanto che lo stesso art. 18 d.p.r. n. 600/1973 fa salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto. L'anzidetta interpretazione è stata anche di recente ribadita (cfr. da ultimo Cass. sez. 5,
18.12.2002, n. 42867 rv. 224129), secondo linee ermeneutiche da cui questo Collegio non ha ragione di discostarsi, sul riflesso che il regime tributario di contabilità semplificata, previsto per le c.d. imprese minori, non ha comportato per le stesse l'esonero dall'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili imposto dall'art. 2214 c.c. sia ai fini civili che per gli effetti penali previsti dalla legge fallimentare, sicché, nel caso di inosservanza di tale obbligo, sono configurabili gli estremi del reato di bancarotta semplice. Fattispecie di reato che correttamente, dunque, é stata ravvisata nel caso di specie.
3. - La seconda e la terza censura, con le quali parte ricorrente si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, sono inammissibili, afferendo all'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito in ordine alla concessione degli invocati benefici. D'altronde, delle modalità di esercizio la Corte non ha mancato di rendere congrua e pertinente spiegazione, indicando nei precedenti penali (tra i quali, diversi episodi di truffa ed appropriazione indebita) le ragioni ostative all'accoglimento delle richieste di parte.
-4. Per le ragioni che precedono, il ricorso, valutato nel suo complesso, deve essere rigettato, con le conseguenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26.11.2003.
DEPOSITS NICELLERIA
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE addi -3 MAR. 2004 Andsaul Polo Anbow Br IL CANCELLIERE C1 Ca Lanzuise