Sentenza 28 aprile 2006
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, l'unico rimedio per dedurre la violazione dell'art. 13 L. n. 69 del 2005 - che prescrive che il presidente della corte di appello, nel procedere alla convalida dell'arresto e alla eventuale emissione della misura cautelare, debba provvedere entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto all'audizione della persona arrestata - è il ricorso per cassazione ex art. 719 cod. proc. pen. e non già la richiesta di revoca della misura cautelare applicata. (Nell'affermare tale principio la Corte ha precisato che la revoca è proponibile sempre che siano venute meno o siano modificate le esigenze cautelari che hanno determinato la applicazione della misura, fermo restando che deve trattarsi di sopravvenuta insussistenza delle esigenze cautelari, fondandosi l'ordinanza impositiva su un giudizio prognostico favorevole alla consegna).
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- 1. Convalida arresto MAE senza partecipazione dell'arrestato (Cass.24593/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 settembre 2020
L'udienza di convalida a seguito di arresto in flagranza prevede la partecipazione necessaria del difensore e dell'arrestato ma contempla anche l'ipotesi che l'arrestato non abbia potuto o voluto comparire, senza che la mancata partecipazione possa essere di impedimento all'esercizio dei poteri del Giudice riguardo la convalida dell'arresto. Non è estraneo al sistema processuale il provvedimento di convalida reso in assenza dell'interessato, possibilità che, del resto, si manifesta coerente con i poteri di verifica del Giudice esercitabili in quella sede, che riguardano la verifica dell'osservanza dei termini previsti, il controllo della sussistenza dei presupposti legittimanti …
Leggi di più… - 2. Mandato di arresto europeohttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/04/2006, n. 24640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24640 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 28/05/2006
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - N. 1021
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 13866/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO EL AD;
avverso l'ordinanza 7 marzo 2006 della Corte di appello di Napoli;
Visti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso;
Udita nell'udienza in Camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. De Roberto;
Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. CESQUI Elisabetta, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza 7 marzo 2006 la Corte di appello di Napoli rigettava la richiesta di revoca della misura cautelare applicata al cittadino algerino RI EL DJ, a seguito di mandato di arresto europeo emesso il giorno 8 settembre 2005 dal Tribunale di Grande istanza di Parigi, per i reati di associazione per delinquere e contraffazione di merci falsificate consumati in territorio francese. Rilevava la Corte territoriale che:
l'interessato non aveva proposto alcuna impugnazione, così come prescritto dall'art. 719 c.p.p., appositamente richiamato dalla L. n.69 del 2005, art. 7, comma 5;
che, in ogni caso, risultavano rispettate le forme di cui agli artt. 9 e 10 di tale legge;
- che il mandato di arresto possiede i requisiti previsti dalla L. n.69 del 2005, art. 6, commi 1, 3, 4, e 7;
che i fatti addebitati all'RI EL DJ sono stati commessi esclusivamente in Francia, almeno con riferimento al delitto di associazione per delinquere;
che ricorre il pericolo di fuga richiesto dalla L. n. 69 del 2005, art. 9, comma 5, evidenziato dalla personalità del detenuto
(assoggettato in Italia a vari procedimenti penali), dai suoi legami delinquenziali con Italiani, e connazionali in Italia e in Francia, dal trasferimento di domicilio, dalla condizione di immigrato clandestino, dalla consistenza quantitativa dei reati addebitatigli, tanto da far ritenere immutata l'attuale misura coercitiva.
2. Ricorre per cassazione l'RI EL DJ articolando due ordini di motivi.
Con il primo deduce violazione della L. n. 69 del 2005, art. 40 per avere la Corte territoriale seguito la procedura previgente. L'art. 13 della vigente disciplina stabilisce che entro 48 ore dalla ricezione del verbale di arresto da parte della polizia giudiziaria la Corte debba sentire la persona arrestata e che, solo all'esito di tale audizione possa procedere alla convalida dell'arresto con applicazione della misura cautelare. Orbene la Corte avrebbe convalidato l'arresto prima di procedere all'audizione dell'RI che è avvenuta oltre il termine di 48 ore dalla ricezione del verbale di arresto.
Con il secondo denuncia omessa motivazione del provvedimento di convalida e del provvedimento che ha adottato la misura coercitiva. Il ricorso è inammissibile.
3. La Corte non può preliminarmente omettere di rilevare come la Corte di appello abbia seguito la procedura di cui all'art. 716 c.p.p., comma 3, in base al quale "Quando non deve disporre la liberazione dell'arrestato, il presidente della Corte di appello, entro novantasei ore dall'arresto, lo convalida con ordinanza disponendo l'applicazione della misura coercitiva" e art. 717 c.p.p., comma 1, in base al quale "Quando è stata applicata una misura coercitiva... il presidente della corte di appello, al più presto, e comunque entro cinque giorni dall'esecuzione della misura ovvero dalla convalida prevista dall'art. 716 c.p.p., provvede all'identificazione della persona e ne raccoglie l'eventuale consenso all'estradizione, facendone menzione nel verbale". Risulta, infatti, che il Presidente della Corte, con provvedimento del 3 febbraio 2006, preso atto del "verbale di arresto provvisorio" effettuato ai sensi dell'art. 96 della Convenzione di Schengen dell'odierno ricorrente, verbale pervenuto alle ore 11 del 2 febbraio 2006, in relazione all'arresto effettuato il 1 febbraio 2006, "in esecuzione del mandato di arresto del 21 giugno 2004 su richiesta di estradizione del Governo di Francia" ha statuito che "poiché l'arresto è stato eseguito legittimamente a norma dell'art. 715 c.p.p., comma 2 e ritenuto che ricorrono specifiche esigenze cautelari e in particolare quella di garantire che l'estradando non si sottragga allo stato richiedente", ha convalidato l'arresto dell'RI, ed adottato contestualmente la misura cautelare della custodia in carcere.
Con provvedimento in pari data, lo stesso Presidente ha disposto la comparizione dello RI, "richiesto in estradizione dal Governo di Francia" per il successivo 7 febbraio.
Il tutto pur in presenza di un mandato di arresto europeo trasmesso in data successiva all'entrata in vigore della L. 22 aprile 2005, n.69 (v., sul punto la nota del Ministero della Giustizia in data 9
febbraio 2006).
Ne consegue la palese violazione della L. n. 69 del 2005, art. 13, comma 1, a norma del quale "Entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto, il presidente della corte di appello o un magistrato della corte da lui delegato, informato il procuratore generale, provvede in una lingua alla stessa conosciuta e, se necessario, alla presenza di un interprete, a sentire la persona arrestata con la presenza di un difensore di ufficio nominato in mancanza del difensore di fiducia".
Peraltro, l'unico rimedio avverso tale violazione (che coinvolge, oltre che la procedura seguita, anche la motivazione del provvedimento che ha disposto la custodia cautelare) è il ricorso per cassazione a norma dell'art. 719 c.p. avverso il provvedimento impositivo della misura, appositamente richiamato dalla L. n. 69 del 2005, art. 9, comma 7.
L'interessato ha, invece, seguito la diversa strada della revoca della misura, secondo un modello che, stando alla giurisprudenza di questa Corte con riferimento al precetto dell'art. 718 c.p., risponde alla stessa logica della revoca di cui all'art. 299 ed è proponibile quando vengano meno oppure si modifichino le esigenze cautelari che ne hanno comportato l'applicazione (Sez. 6^, 1 giugno 1993, Houizi), fermo restando che la revoca può essere disposta solo per la sopravvenuta insussistenza della esigenze cautelari in quanto l'ordinanza impositiva della misura presuppone un giudizio prognostico favorevole all'estradizione (ora, alla consegna;
cfr. Sez. 6^, 28 settembre 1995, Matasic).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in Euro mille.
La cancelleria provvedere agli adempienti di cui all'art. 91 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempienti di cui all'art. 91 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2006