Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/2004, n. 1367
CASS
Sentenza 26 gennaio 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini dell'applicazione dell'art. 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, che esclude dall'ambito di operatività dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 i datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, il datore di lavoro è qualificabile o meno imprenditore in base alla natura dell'attività da lui svolta, da valutare secondo gli ordinari criteri, che fanno riferimento al tipo di organizzazione e all'economicità della gestione, a prescindere dall'esistenza di un vero e proprio fine di lucro, restando irrilevante che la prestazione di servizi, ove effettuata secondo modalità organizzative ed economiche di tipo imprenditoriale, sia resa solo nei confronti di associati al soggetto che tali servizi eroga ovvero ad un'organizzazione sindacale cui il soggetto erogatore sia collegato. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto di tipo imprenditoriale l'attività di prestazione di servizi svolta dalla Confesercenti, o società a questa collegate, in favore di imprese associate).

Commentario1

  • 1Licenziamento illegittimo
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 2 febbraio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/2004, n. 1367
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1367
Data del deposito : 26 gennaio 2004

Testo completo