Sentenza 18 febbraio 2015
Massime • 1
Il principio del "ne bis in idem" cautelare non è ostativo alla reiterazione del sequestro preventivo su beni in relazione ai quali il vincolo reale sia stato già disposto, allorquando il nuovo decreto si fondi su una esigenza cautelare diversa da quella inizialmente ipotizzata oppure quando l'autorità procedente sia chiamata a valutare elementi precedentemente non esaminati. (Fattispecie di decreto di sequestro riemesso, a misura cautelare in atto per effetto di precedente provvedimento di vincolo, sulla base di nuova "notitia criminis" e in ragione della confiscabilità del bene, esigenza ulteriore rispetto al pericolo di aggravamento delle conseguenze derivanti dal reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/02/2015, n. 24963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24963 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 18/02/2015
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 387
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 44000/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AP DO;
avverso l'ordinanza del 27/06/2013 del Tribunale della libertà di Santa Maria Capua Vetere;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gioacchino Izzo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'avv. Pellegrino Giuseppe che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. AP DO ricorre per cassazione impugnando l'ordinanza con la quale il tribunale della libertà di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato l'istanza di riesame avanzata avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip presso il medesimo tribunale per i reati di abuso d'ufficio e di lottizzazione abusiva.
2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza il ricorrente, tramite il difensore, affida il ricorso ad un unico motivo, sostenuto con un motivo aggiunto, e entrambi qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
Con il motivo principale il ricorrente deduce l'inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale per violazione degli artt. 649 e 291 c.p.p. (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c)), eccependo il ne bis in idem sul rilievo che la difesa aveva prodotto copia di un'ordinanza confermativa del sequestro preventivo emessa dallo stesso tribunale in data 20 novembre 2009 nei confronti del ricorrente ed avente ad oggetto il medesimo bene che era stato vincolato per la ritenuta sussistenza del fumus del reato previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 1, lett. c).
2.1. Il ricorrente rileva inoltre come il provvedimento impugnato parrebbe assunto anche in violazione del principio della domanda cautelare in quanto il pubblico ministero con la nuova richiesta, che pure conteneva un elemento nuovo costituito dalla contestazione cautelare dell'abuso d'ufficio in precedenza mancante, non ha fondato la cautela su tale ultimo ipotizzato reato, circostanza autonomamente invece valorizzata dal tribunale della libertà, limitandosi a sostenere la misura solo ed esclusivamente sulla base del reato urbanistico.
2.2. Con il motivo aggiunto il ricorrente lamenta inoltre la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus del reato ipotizzato e delle esigenze cautelari giustificative della misura applicata in quanto il tribunale ha ritenuto assolto l'onere motivazionale unicamente sulla base della supposta reiterabilità di un nuovo decreto di sequestro preventivo imposto sugli stessi beni in relazione ai quali il vincolo reale era già esistente, ma ha omesso ogni riferimento ai presupposti legittimanti il mantenimento del sequestro preventivo nuovamente disposto, tralasciando persino di motivare attraverso il consentito rinvio per relationem al decreto genetico della cautela. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
2. Come risulta dal testo del provvedimento impugnato, il decreto di sequestro è stato riemesso sulla base di una nuova notitia criminis (l'abuso d'ufficio, come lo stesso ricorrente non contesta) e sulla base di una nuova esigenza cautelare (la confiscabilità del bene, in aggiunta al pericolo di aggravamento delle conseguenze derivanti dal reato, come emerge a pag. 2 dell'ordinanza impugnata). In tali casi, il principio del "ne bis in idem" cautelare non è ostativo alla reiterazione di un nuovo sequestro preventivo, integrativo e sostitutivo di un precedente provvedimento disposto su beni in relazione ai quali il vincolo reale sia stato già disposto, allorquando il nuovo decreto fondi su una esigenza cautelare diversa da quella inizialmente ipotizzata oppure quando l'autorità procedente sia chiamata a valutare elementi precedentemente non esaminati.
La "ratio" dell'effetto preclusivo sta infatti nell'impedire che, immutate le condizioni legittimanti l'applicabilità o meno di una misura cautelare, vi sia una mera rivalutazione degli stessi elementi, dovendosi evitare, in assenza di un quid novi, che venga emessa una misura cautelare in precedenza negata o che venga revocata una misura cautelare in precedenza adottata, con la conseguenza che, in assenza di elementi di novità, non è consentito al pubblico ministero di richiedere, attraverso una rivalutazione degli stessi elementi, il sequestro e, per converso, non è consentito all'indagato di ottenere, senza un quid novi, la revoca di un vincolo in precedenza imposto.
Perciò non ricorre, nel caso di specie, alcuna violazione del principio che regola la preclusione endoprocessuale, dal momento che il vincolo reale sul bene era già esistente ed il nuovo provvedimento, richiesto ed adottato, mirava solo a confermarlo sulla base di nuovi elementi.
In altri termini, la richiesta del pubblico ministero non tendeva ad ottenere un sequestro che in precedenza era stato negato dal Gip o che era stato revocato in conseguenza di un'impugnazione cautelare, ma più semplicemente mirava ad integrare un precedente provvedimento e a sostituirlo con un altro fondato sulla base di titoli di reato ed esigenze cautelari ulteriori (quindi nuove) rispetto a quelle inizialmente ipotizzate.
Il processo cautelare penale non preclude in astratto siffatte possibilità ed una conferma di ciò si ritrova proprio nell'art. 297 cod. proc. pen. che - regolando gli effetti delle nuove contestazioni in materia di misure cautelari personali - impedisce le contestazioni a catena ma non pone divieti agli aggiornamenti cautelari. Neppure è stata posta, nel corso degli incidenti cautelari e poi con il ricorso per cassazione, alcuna questione, in concreto, circa le forme e/o l'interesse che possa sostenere, a misura cautelare reale in corso, lo ius variandi del pubblico ministero o l'interesse che possa sorreggere, a parte rei, una doglianza contro siffatte iniziative, posto che il bene della vita resterebbe comunque in vinculis sulla base del precedente provvedimento depurato dalla richiesta di integrazione, sicché i limiti del devoluto impongono esclusivamente di registrare la manifesta infondatezza dell'eccezione circa la violazione del principio del "ne bis in idem" cautelare. Stessa sorte spetta, sotto diverso profilo, al motivo aggiunto. Con esso il ricorrente devolve alla Corte di cassazione questioni che non aveva affatto devoluto al tribunale della libertà, al quale aveva rivolto la sola doglianza circa la pretesa violazione del principio del cosiddetto "giudicato cautelare" e ciò rende già di per sè inammissibile il motivo aggiunto in applicazione del principio di diritto secondo il quale deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale del riesame con il quale si deducono per la prima volta violazioni di legge inerenti il provvedimento cautelare che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allo stesso tribunale, non risultandone traccia ne' dal testo dell'ordinanza impugnata, ne' da eventuali motivi o memorie scritte, ne' dalla verbalizzazione delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza camerale (Sez. 5, n. 24693 del 28/02/2014, D'Isabella, Rv. 259217; Sez. 4, n. 44146 del 03/10/2014, Parisi, Rv. 260952).
3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2015