Cass. pen., sez. V, sentenza 17/03/2004, n. 38244
CASS
Sentenza 17 marzo 2004

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Massime1

Ai fini della configurabilità del reato di bancarotta postfallimentare, spetta al prudente apprezzamento del giudice penale fissare la quota dei proventi necessari al mantenimento del fallito o della sua famiglia, che non deve essere conferita al fallimento. I parametri cui il giudice a tal fine deve fare riferimento non sono le esigenze meramente alimentari, bensì quelle correlate ai presupposti che costituiscano incentivo all'impegno del fallito in attività produttive e reddituali che lo sottraggano dal ricorrere al sussidio alimentare.

Commentario1

  • 1Elementi di accertamento della bancarotta post
    Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 16 luglio 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 17/03/2004, n. 38244
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38244
Data del deposito : 17 marzo 2004

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