Sentenza 24 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/07/2001, n. 10067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10067 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2001 |
Testo completo
1006 7/01 REPUBBLI OLO TALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto воселийки SEZIONE TERZA CIVILE Prusu Lie mis Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 6551/99 Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente Dott. Francesco SABATINI Consigliere Cron. 22671 Dott. Michele VARRONE Consigliere 3360 Dott. Antonio LIMONGELLI Rel. Consigliere Rep. - Consigliere Ud. 05/02/01 Dott. Italo PURCARO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SAFIM LEASING SPA LCA, in persona del Commissario Liquidatore dott.Carlo Dragani, elettivamente Qomiciliata in ROMA VIA BOEZIO 6, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO ZACCHIA, che la difende anche aisgiuntamente all'avvocato ETTORE PAPARAZZO, giusta Richiesta copia .0 dal SigIL SOLE 24 ORE delega in atti;
por diritti 3000 24 LUG. 200!
- ricorrente -
contro
CAMPANA MARIO;
CELLERIA intimato 2001 avverso la sentenza n. 1374/98 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione III Civile, emessa il 24/3/98 e 233 depositata il 23/04/98 (RG.2629/1996); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/01 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato RICCARDO ZACCHIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore per il Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Presidente del Tribunale di Roma la SA AS s.p.a., premesso di aver ceduto in lea- sing merci varie a AN Mario, espose che l'utilizzatore non aveva pagato i canoni pattuiti. Ot- tenne, quindi, nei confronti del AN ingiunzione di consegna delle merci. Il AN propose opposizione, sostenendo di non aver ricevuto in consegna i beni, pur avendo pagato anticipatamente alla concedente la somma di L. 33.070.000 in vista della stipulazione di un con- tratto di leasing, che non aveva avuto esecuzione. Chiese, quindi, il rigetto della domanda di consegna e riconvenne la SA AS per la restituzione della predetta somma. La SA chiese il rigetto della oppo- sizione e la risoluzione del contratto di leasing. Con sentenza del 14/03/1996 il Tribunale accolse la opposi- zione. Su appello della SA AS la Corte di Ap- 2 pello di Roma, con sentenza del 23/04/1998, ha confer- mato la sentenza del Tribunale, osservando che la SA AS non aveva provato né di aver acquistato i beni dal fornitore, né di essersi adoperata per ottenerne la consegna all'utilizzatore. Ricorre la SA AS con due motivi. L'intimato AN non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo la società ricorrente denunzia violazione degli artt. 1322, 1453, 1455, 1218, 1571 e 1575 Cost. Civ., nonché vizi di motivazione. Osserva nell'esecuzione del contratto di leasing, della che, mancata consegna dei beni all'utilizzatore risponde esclusivamente il fornitore, onde il concedente non può in alcun caso ritenersene responsabile. Lamenta, quin- di, che la Corte di merito gli abbia erroneamente adde- bitato di non aver provato che i beni concessi in lea- sing al AN fossero stati a quest'ultimo effettiva- mente consegnati. La doglianza non ha fondamento. Solo per inciso la Corte territoriale ha rilevato (sia pure impropriamen- te) che incombeva alla SA l'onere di provare 1'avvenuta consegna dei beni all'utilizzatore AN, mentre ha innanzi tutto osservato che la società conce- dente non aveva provato di avere adempiuto alla sua principale obbligazione di pagamento del prezzo dei be- ni al fornitore, giacchè la pura e semplice fattura emessa da quest'ultimo non poteva considerarsi prova sufficiente del pagamento ed una prova indiretta al ri- guardo non poteva desumersi neppure dal verbale di con- segna di beni all'utilizzatore, perché da tale documen- to i beni asseritamente consegnati risultavano indivi- duati con esclusivo riferimento ad un elenco allegato, che l'utilizzatore non aveva sottoscritto, sicchè non poteva ritenersi provato che egli avesse effettivamente ricevuto quei beni in consegna. Questa argomentazione che corrisponde alla "ratio decidendi" primaria è immu- ne da vizi logici e giuridici e sfugge, quindi, al con- trollo di legittimità. La SA obbietta di aver prodotto, a dimostrazione del pagamento fatto al fornitore, una ulteriore docu- ت mentazione (consistente in una lettera inviata dalla ک società al fornitore per la trasmissioni di quattro as- segni circolari di importo complessivo pari al prezzo dei beni concessi in leasing, oltre che nelle matrici di detti assegni) e lamenta ch di questi documenti la Corte territoriale non abbia fatto alcun conto. La doglianza è inammissibile, in quanto intesa a prospettare un errore di fatto in cui il giudice del gravame di merito sarebbe incorso per aver ignorato l'efficacia probatoria di tali ulteriore documenti e cioè a denunziare un vizio della sentenza che non è censurabile con ricorso per cassazione, ma che, ricor- rendone gli estremi, avrebbe potuto essere dedotto sol- rimedio apprestato tanto а fondamento del diverso dall'art. 395 n. 4 Cod. Proc. Civ. La reiezione del motivo testè esaminato rende su- perfluo l'esame del secondo motivo del ricorso (con cui la SA, sul rilievo che la Corte romana avrebbe fon- 40000 dato la sua pronunzia anche su un verbale della polizia tributaria, con cui alla SA era stato contestato, in 290,000 relazione alla vicenda di causa, il reato previsto dall'art. 4 e 5 del D.L. 10/07/1982, n. 429 con riguar- do alla insussistenza dell'operazione di leasing per la mancata consegna dei beni, si duole nuovamente che la Corte territoriale abbia considerato decisiva la manca- ta consegna dei beni), che appare assorbito. Il ricorso va, dunque, rigettato. Non v'è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l'intimato svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Roma 05/02/2001 Consighiere est. Janam fiducisJansen Il Presidente IL CAROLELIERE C1 5 Giovanni GiambattistaGiambattist Depositata in Cancelleria 24 LUG 2001 oggi, li E M E C IL CANCELLIERE C1 R P U Giovanni Glambattista G IL CANCELLIERE C1 Прис Giovanni Giambattista AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA - 90 PR. 2007 2 Serie .4 Registrato in data 14977 1463...... 577) (auroCENTOS Responsable Cervizio Giudiziari p. (Dothood) (Dr. M. RACOCHINI)