Sentenza 10 dicembre 2002
Massime • 2
In tema di procedura concorsuale relativa ad un istituto bancario, a norma dell'art. 95, comma terzo, legge fallimentare - applicabile anche alla liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 201 della medesima legge, nonché alla speciale procedura concorsuale stabilita per gli istituti bancari in forza del rinvio operato dall'art. 83 D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 - nel caso di domanda inerente a credito vantato nei confronti di ente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, ove prima dell'instaurarsi della procedura sia stata pronunciata sentenza non definitiva dalla quale risulti l'esistenza del credito vantato, non si determina l'improcedibilità dell'azione, mentre, ove la sentenza abbia negato in radice l'esistenza del credito, non è applicabile il citato art. 95 legge fall. , bensì l'art. 83 D.Lgs n. 385 del 1993, onde l'impugnazione proposta avverso la suddetta sentenza deve essere dichiarata improcedibile.
L'atto riassuntivo del processo, essendo rivolto a provocare la ripresa del procedimento nello stato in cui si trovava nel momento in cui è sopravvenuto l'evento interruttivo, deve essere notificato - come richiede l'art. 302 cod. proc. civ. - con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, soltanto alle altre parti costituite e non anche ai contumaci, non rientrando tale atto, neppure a seguito della decisione della Corte Cost. n. 317 del 1989, nell'elenco di quelli tassativamente indicati nell'art. 292 cod. proc. civ., per i quali è prescritta la notificazione al contumace.
Commentario • 1
- 1. Atto di riassunzione: va notificato al contumace?Paolo Florio · https://www.laleggepertutti.it/ · 14 ottobre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/12/2002, n. 17557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17557 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SA SENESE - Presidente -
Dott. PA DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. CE AN MAIORANO - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - rel. Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IT RI, domiciliata in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato TT BRIGUGLIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SICILCASSA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MI MERCATI 51, presso lo studio dell'avvocato CARLO VERMIGLIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
NA GI, NO AN, AN SA, AP GI, AL GI, TA CE OL, OS GI, PI RO, LL CE, IA RI BR, ZO WA, AR GI, SC SA, CO OM, DI MA CA, ZI PA, AV RT, ZO VE, RI AR GI, US MI, CA RI, NT UG, SC GI, ON NG, SS SA, LO RO RI EM, DI VI CE, EN GI, BI MI, TI MI, BO DO, AI ARCNG, IG NR, AC CE, SA GI, LO UD NT, TT CE, ME ZO, PA IO, LO DO NN, IZ CE, ND VA, AN GI, EL TO, ZI TR, RA LI, AG IA, AS MA, NU TI, MA TO, NI AN, LA CA, NG CE, AR GI, AF NA RI, DI FI IA, GU GI, CA GI, RO GI, AV NT, PR ZI, LE GI, DE EO GI, D'NA EL, DI AN, AT TT, TI DU, LA LA FA, UT CE, UA GI, AL CO, PA TA, GN BI, AR AL, ER SA, AT DI NA RI, UT NR, IU CO, DA GI, CI RO, IA MI, NO MI, ZZ AL, MA NR, RO IN, LA OS CA, SE CE, TR OM, AL OM, VA TA, AT GI AN, SI GI, CA TE, SC CE, LL ROSNA, OL CA, RR GI, RI OS RI, IN ZI, DI OS TA, FI GI, AN GI, IN RI, AN GI, SS GI, DI OS RE, CH CE, RO GI, CA AN, TT CE OL, TO LE, MB DO, DI MA GI, AN GI, AR EO, LI DR, AR CE, EONARDI OL, DI VI BR, TE GI, OT GI, UF GN, LI ZO, RE UR, CA GI, LA SS TR, RN MICHELNG, PA CA, ER ZO, LO CC CE, AB PI RI, SC UE, GA NT, IL NT, TR CA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 475/99 del Tribunale di MESSINA, depositata il 26/11/99 R.G.N. 175/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/02 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco TT che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Messina AR IN dipendente della Cassa Centrale di Risparmio Vittorio Emanuele per le Provincie Siciliane (Sicilcassa s.p.a.) chiedeva che le venisse attribuito il grado di funzionario di 3^ illegittimamente negatole in occasione dei provvedimenti di promozione operati in data 19.11.1990 dalla società datrice di lavoro, ed invocava altresì la condanna della Cassa convenuta al pagamento di ogni conseguente spettanza a suo favore. Costituitosi il contraddittorio, il Pretore adito, con sentenza dell'8.11.1995 respingeva la domanda. Proposto appello da parte della IN, con ricorso del 21.3.1996, all'udienza del 24.10.1996 veniva acquisito il decreto di liquidazione coatta amministrativa della Sicilcassa, a seguito del quale il processo veniva interrotto.
Riassunta la causa da parte della lavoratrice, con ricorso dell'8.5.1998, si costituivano i commissari liquidatori della società invocando preliminarmente l'improcedibilità dell'azione ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. 1.9.1993, n. 385, e, in subordine, il rigetto nel merito.
Con sentenza del 26.11.1999 il Tribunale adito dichiarava l'improcedibilità dell'appello, osservando, tra l'altro, che l'azione non poteva nemmeno proseguire nei confronti del Banco di Sicilia, subentrata nella titolarità dei rapporti di lavoro dei dipendenti della Cassa in virtù del d.l. n. 292 del 1997, convertito con legge n. 388 del 1997, anche perché non era stata richiesta la chiamata in causa del Banco di Sicilia. Aggiungeva, inoltre, il Tribunale che l'atto di riassunzione non era stato notificato ai litisconsorti nei confronti si era svolto il primo grado. Avverso detta sentenza, notificata il 17.3.2000, la IN ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. La società intimata si è costituita con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Deducendo la violazione degli artt. 292 e 409 c.p.c., dell'art. 83 del d.lgs. n. 385 del 1993; degli artt. 24 e 95 della legge n. 267 del 1942, la ricorrente lamenta che il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della Sicilcassa è intervenuto nel corso del giudizio di appello, mentre la società era già costituita in giudizio da due anni. In tale situazione, dunque, la causa avrebbe dovuto proseguire nella sede ordinaria. Infatti quando l'assoggettamento alla procedura di liquidazione sia successivo alla sentenza di primo grado, da cui risulti quel credito, l'improcedibilità non si verifica in applicazione dell'art. 95 della legge fallimentare. Aggiunge la ricorrente che, in ogni caso, la sua domanda era di accertamento del suo diritto alla qualifica superiore e di impugnazione della graduatoria, sicché la competenza apparteneva al Pretore del lavoro.
Rileva, infine la ricorrente che erroneamente il Tribunale di Messina ha censurato la mancata dell'atto di riassunzione ai contumaci, non essendo ciò previsto dal codice di rito.
Il ricorso non è fondato.
Con riferimento all'ultimo profilo di censura deve osservarsi che è del tutto irrilevante la circostanza che l'atto di riassunzione risulti notificato solo alla Sicilcassa e non anche agli altri litisconsorti.
È sufficiente, in proposito, rilevare che l'atto riassuntivo del processo, essendo rivolto a provocare la ripresa del procedimento nello stato in cui si trovava al momento in cui è intervenuto l'atto interruttivo, va notificato - come richiede l'art. 302 c.p.c. con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, soltanto alle parti costituite e non anche ai contumaci, non rientrando tale atto, neppure a seguito della decisione della Corte costituzionale del 6.6.1989, n. 317, nel novero di quelli tassativamente elencati nell'art. 292 c.p.c. per i quali è prescritta la notificazione al contumace, rientrando, quindi, tra tutti quegli altri che l'ultimo comma di detto articolo vuole non soggetti a notificazione o comunicazione a chi non è costituito (conf. Cass., 3.9.1998, n. 8728; Cass., 12.3.1994, n. 2389; Cass., 5.3.1987, n. 2315). Nel merito, giova premettere che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la sua domanda - proposta in primo grado e ribadita nelle conclusioni dell'atto di appello - risulta rivolta non solo all'accertamento del diritto alla qualifica superiore, ma anche alla "condanna della Sicilcassa al pagamento di ogni conseguente spettanza".
Così precisato il contenuto dell'azione, va rilevato, nel merito, che l'art. 83 del d.lgs 1.9.1993, n. 385 (t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia, nel testo vigente all'epoca dei fatti, anteriormente alle modifiche introdotte dall'art. 64 del d.lg. 23.7.1996, n. 415) stabiliva (comma 1) che "dalla data del provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa è sospeso il pagamento delle passività di qualsiasi genere, salvo il disposto dell'art. 91.
Dalla medesima data si applicano gli artt. 42, 44, 45 e 66, nonché le disposizioni del titolo 2^, capo 3^, sezione 2^ e sezione 4^ della legge fallimentare (comma 2).
Dallo stesso termine, contro la banca in liquidazione non può essere promossa o proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli artt. 87, 88, 89 e 92, comma 3, ne' per qualsiasi titolo può essere parimenti promosso o proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare..." (comma 3).
La norma riecheggia la disposizione contenuta nell'art. 51 della legge fallimentare secondo la quale "dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento". Quest'ultima norma si riferisce, all'evidenza, alle azioni, fondate su un titolo avente ad oggetto il riconoscimento di un credito, e mira ad evitare che detto credito possa essere soddisfatto al di fuori della procedura concorsuale.
Posto a confronto con il testo dell'art. 51 l.f. di base, il terzo comma del sopracitato art. 83 del d.lgs. n. 385/93 farebbe pensare ad un blocco totale di ogni azione, qualunque ne sia il contenuto, di condanna o di accertamento, che, direttamente o indirettamente, possa interferire con la speciale procedura della liquidazione coatta concernente gli istituti di credito. A questa lettura sembrerebbe indurre anche la rubrica dell'art. 83 riguardante gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta non solo per i creditori, ma anche sui rapporti giuridici preesistenti, sicché si dovrebbe ritenere che qualunque pretesa sia rivolta ad una banca inizialmente "in bonis" e solo nel corso del giudizio, posta in liquidazione coatta, debba trovare ingresso unicamente nell'ambito della procedura concorsuale.
Una tale lettura - la quale ammetterebbe una sorta di immunità assoluta della liquidazione coatta da ogni azione giudiziale che non si innesti in procedimenti propri del rito concorsuale, di tal che, in pendenza della procedura nessuna azione potrebbe essere iniziata o proseguita se non seguendo il rito speciale - non è sostenibile. Va innanzitutto rilevato che il successivo art. 91 del d.lgs. n. 385/93, espressamente richiamato dal primo comma dell'art. 83, regola le attività dei commissari concernenti, tra l'altro, le restituzioni degli strumenti finanziari ... e la ripartizione dell'attivo liquidato, tutte operazioni che presuppongono esclusivamente la coesistenza di pretese creditorie che vanno "ordinate" secondo la logica "concorsuale".
Alle stesse pretese, unicamente creditorie, si attagliano le altre disposizioni pure richiamate dal terzo comma dell'art. 83 e riguardanti rispettivamente l'opposizione allo stato passivo (art. 87), l'esecutività delle sentenze pronunziate in ogni grado del giudizio di opposizione (art. 88), le insinuazioni tardive (art. 89) e le contestazioni opponibili al bilancio finale di liquidazione (art. 92, c. 3).
La giurisprudenza di questa Corte (v. da ult. Cass., 27.7.1999, n. 8136), in caso di sottoposizione della società datrice di lavoro a liquidazione coatta amministrativa distingue - come per il caso di dichiarazione di fallimento - tra le domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento (ad es. in ordine alla pregressa esistenza del rapporto di lavoro, ovvero del diritto ad una qualifica) oppure costitutive (ad es. di annullamento del licenziamento e reintegrazione nel posto di lavoro), e domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento aventi funzione strumentale). Per le prime si afferma pacificamente - come per il fallimento - la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde opera - anziché, come in caso di fallimento, l'attrazione della domanda nel foro fallimentare - la regola dell'improcedibilità o dell'improseguibilità della domanda per "differimento dell'esercizio del potere giurisdizionale" (sic.; Cass., S.U., 3.10.1996, n. 8635) sino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti ai competenti organi della procedura di liquidazione coatta, ferma restando l'assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo all'opposizione o impugnazione davanti al tribunale fallimentare ai sensi dell'art. 209 della legge fallimentare (Cass., 20.7.1995, n. 7907). In sostanza, riguardo ad una pretesa creditoria avanzata nei confronti di un'impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, a differenza dell'ipotesi di fallimento dell'impresa (nel qual caso opera senz'altro il trasferimento di competenza al giudice fallimentare), si verifica una situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda, fino a quando il credito non sia fatto valere nella apposita fase amministrativa di verificazione dello stato passivo davanti ai competenti organi della procedura.
Anche nel caso delle imprese bancarie - per le quali la materia della sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa è disciplinata dall'art. 83 del d.lgs. n. 385 del 1993 - debbono essere distinte, da una parte, le domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento (per esempio in ordine alla pregressa esistenza del rapporto di lavoro) oppure costitutive (per esempio, di annullamento del licenziamento e reintegrazione nel posto di lavoro) e, dall'altra le domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento aventi funzione strumentale).
Per le prime va riconosciuta, così come nel caso del fallimento, la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde opera invece la regola della improponibilità o improseguibilità della domanda, per difetto temporaneo di giurisdizione, durante la fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti ai competenti organi della procedura di liquidazione coatta, ferma restando l'assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione o impugnazione davanti al tribunale fallimentare (in questi termini cfr. Cass., 21.11.2000, n. 14998 in una fattispecie relativa ad impugnativa di licenziamento limitata all'accertamento dell'illegittimità del licenziamento e alla richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro).
Più recentemente, questa Corte (sent. 30.5.2001, n. 7347), nel ribadire il principio appena richiamato, ha precisato che, nel caso di domanda inerente a credito vantato nei confronti di un ente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, ove prima dell'instaurarsi di detta procedura, sia stata pronunciata sentenza non definitiva dalla quale risulta l'esistenza del credito vantato l'azione non subisce alcun blocco processuale, essendo, piuttosto "necessaria l'impugnazione se non si vuole ammettere il credito". In questi termini si esprime testualmente l'art. 95, c. 3 della legge fallimentare la quale - resa applicabile alla liquidazione coatta amministrativa dal successivo art. 201 l.f. - è operante anche nei confronti degli istituti bancari assoggettati alla specifica procedura concorsuale stabilita dal Dlg. N. 385 del 1993 il quale - come già si è visto - rinvia alle norme del titolo secondo, capo terzo, sezione seconda della legge fallimentare, e dunque all'art. 52, secondo cui "ogni credito", anche se munito di diritto di prelazione, dev'essere accertato secondo le norme stabilite dal capo 5^", tra le quali rientra, appunto, l'art. 95, c. 3 citato. Il descritto quadro normativo - già ricostruito dalla richiamata giurisprudenza di questa Corte - dà ragione della infondatezza dell'unico motivo di ricorso con il quale, proprio con riferimento al citato art. 95, c. 3, della legge fallimentare, e per la mancata applicazione della stessa al caso di specie, si censura la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione contenuta nella sentenza di Tribunale di Messina.
È il caso di ricordare che in una fattispecie in cui la liquidazione coatta era intervenuta dopo la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda avanzata dal creditore dell'istituto bancario ancora "in bonis", e, in cui, nel giudizio di appello, si era costituito il commissario liquidatore facendo proprio il gravame proposto dalla banca soccombente in primo grado, questa Corte ha cassato la sentenza del giudice di appello che aveva dichiarato l'improcedibilità del gravame (Cass., 30.5.2001, n. 7347 già cit.). Nel caso presente, invece, la sentenza pretorile, impugnata davanti al Tribunale di Messina, aveva respinto la domanda della IN, negando, in radice l'esistenza di alcun credito: ne consegue che la "regola" dettata dall'art. 95, c. 3 l.f. non può essere invocata, mentre resta pienamente operante l'art. 83 c. 3 del d.lgs. n. 385 del 1993 sulla cui base, dunque, correttamente si fonda la pronunzia di improcedibilità dell'appello contenuta nella sentenza impugnata davanti a questa Corte.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2002