Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/12/2002, n. 17557
CASS
Sentenza 10 dicembre 2002

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In tema di procedura concorsuale relativa ad un istituto bancario, a norma dell'art. 95, comma terzo, legge fallimentare - applicabile anche alla liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 201 della medesima legge, nonché alla speciale procedura concorsuale stabilita per gli istituti bancari in forza del rinvio operato dall'art. 83 D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 - nel caso di domanda inerente a credito vantato nei confronti di ente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, ove prima dell'instaurarsi della procedura sia stata pronunciata sentenza non definitiva dalla quale risulti l'esistenza del credito vantato, non si determina l'improcedibilità dell'azione, mentre, ove la sentenza abbia negato in radice l'esistenza del credito, non è applicabile il citato art. 95 legge fall. , bensì l'art. 83 D.Lgs n. 385 del 1993, onde l'impugnazione proposta avverso la suddetta sentenza deve essere dichiarata improcedibile.

L'atto riassuntivo del processo, essendo rivolto a provocare la ripresa del procedimento nello stato in cui si trovava nel momento in cui è sopravvenuto l'evento interruttivo, deve essere notificato - come richiede l'art. 302 cod. proc. civ. - con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, soltanto alle altre parti costituite e non anche ai contumaci, non rientrando tale atto, neppure a seguito della decisione della Corte Cost. n. 317 del 1989, nell'elenco di quelli tassativamente indicati nell'art. 292 cod. proc. civ., per i quali è prescritta la notificazione al contumace.

Commentario1

  • 1Atto di riassunzione: va notificato al contumace?
    Paolo Florio · https://www.laleggepertutti.it/ · 14 ottobre 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/12/2002, n. 17557
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17557
Data del deposito : 10 dicembre 2002

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