Sentenza 30 maggio 2001
Massime • 1
Nel caso di domanda inerente a credito vantato nei confronti di un ente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il principio secondo il quale non si verifica improseguibilità della domanda medesima quando, prima dell'instaurarsi di detta procedura, sia stata pronunciata sentenza non passata in giudicato (art. 95 terzo comma della legge fallimentare, reso applicabile dal successivo art. 201), opera anche nei confronti degli istituti bancari assoggettati alla detta procedura concorsuale, giusto disposto degli artt. 83, comma secondo, del D.Lgs. n. 385 del 1993 (nella specie, la liquidazione coatta era intervenuta dopo la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda avanzata dal creditore dell'istituto bancario ancora "in bonis", e, nel giudizio di appello, si era costituito il commissario liquidatore facendo proprio il gravame proposto dalla banca soccombente in primo grado: la sentenza del giudice di appello dichiarativa dell'improcedibilità del gravame - perché assertivamente confliggente con la "regula iuris" di cui al combinato disposto degli artt. 52 ult. parte e 201 comma primo della legge fallimentare - è stata cassata dalla S.C. che ha, così, espresso il principio di diritto di cui in massima).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/05/2001, n. 7347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7347 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SICILCASSA S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, in persona dei Commissari liquidatori, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VIRGINIO ORSINI 25 BIS, presso l'avvocato GIANCARLO MATTEI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIROLAMO BONGIORNO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell'Assessore pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 394/99 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 08/04/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/01 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Bongiorno, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Fiumara, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del primo motivo, accoglimento secondo motivo del ricorso.
Svolgimento del processo
Verificatosi presso la Cassa Centrale di Risparmio per le Province Siciliane un furto di valori bollati, dei quali la stessa Cassa era depositaria e incaricata della distribuzione, per conto dell'Assessorato Bilancio e Finanze della regione Siciliana e in virtù di convenzione stipulata il 31.03.1980, l'Assessorato, con citazione del 6.12.1989, convenne in giudizio la Sicilcassa dinanzi al Tribunale di Palermo per sentirla dichiarare obbligata "a reintegrare mensilmente, e comunque a restituire alla scadenza del 31.12.1990, la dotazione di valori bollati prevista nell'elenco allegato alla convenzione".
In contraddittorio della convenuta, che resistette alla domanda, il Tribunale, con sentenza emessa il 31.01.1997, accogliendo la domanda stessa, dichiarò che la Banca era tenuta, alla data suindicata, alla restituzione integrale della dotazione di valori bollati. Avverso la sentenza, la Sicilcassa propose appello. Pendente il giudizio di gravame, il Ministero del Tesoro, con decreto n. 602529 del 5.9.1997, pose la Sicilcassa S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa.
Nel giudizio si costituì, in prosecuzione, il Commissario liquidatore facendo proprio il gravame e richiedendone l'accoglimento.
Con sentenza emessa il 26.3/8.4.1999, la Corte palermitana dichiarò improcedibile il gravame con la motivazione che "l'azione dell'Assessorato, contro la quale la convenuta aveva proposto il gravame, tendeva all'accertamento dell'obbligazione della Sicilcassa di reintegrare la scorta di valori per l'importo specificato, e il proseguimento di tale azione urta(va) contro la regola di cui al combinato disposto degli artt. 201 co. 10 e 52 ult. parte della legge fallimentare, che sostituiva l'autorità amministrativa nei poteri di quella giudiziaria".
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Liquidazione c.a. della Sicilcassa S.p.A. in persona dei Commissari liquidatori.
L'Assessorato della Regione Siciliano si è costituito con controricorso.
La ricorrente ha poi illustrato il ricorso con una memoria, depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. Motivi della decisione
La ricorrente ha svolto due motivi di ricorso, denunciando:
con il primo motivo, la "erronea e contraddittoria motivazione su punto decisivo nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 86 del D.Lgs. n. 385 del 1993 (legge bancaria)";
con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 86 dello stesso D.Lgs. n. 385 del 1993 e degli artt. 201 e 95 comma 3^ della legge fallimentare, richiamati dall'art. 80 comma 6^ del suddetto decreto legislativo, e ancora, la violazione di legge, la nullità della sentenza e l'erronea e contraddittoria motivazione su punto decisivo".
Argomentando sulla base del disposto del comma terzo dell'art. 83 e dell'art. 86 dinanzi citati, la ricorrente, nel primo motivo di ricorso, censura la sentenza per aver dichiarato improcedibile l'appello ritualmente proposto dalla Sicilcassa e ritualmente proseguito dagli organi della Liquidazione c.a., laddove - è questa la tesi svolta - avrebbe dovuto essere dichiarata improcedibile l'azione proposta dall'Assessorato atteso che "dalla data di insediamento degli organi della liquidazione, contro la banca in liquidazione non può essere promossa ne' proseguita alcuna azione" (il comma 3^ dell'art. 83) ed altresì che dal giorno della liquidazione ogni pretesa nei confronti della banca posta in liquidazione coatta amministrativa dev'essere fatta valere, necessariamente, mediante istanza di riconoscimento del credito nei modi prescritti dall'art. 86 dello stesso decreto.
La censura, seppur corretta nel richiamo dell'effettivo disposto delle norme della c.d. legge bancaria - come d'ora innanzi sarà indicato il citato D.Lgs. n. 385 del 1993 come in parte (proprio nell'art. 83) modificato dal successivo d. lgs. n. 415 del 1996 - è infondata nelle conclusioni.
E invero, il divieto di proposizione e di prosecuzioni di azioni giudiziarie contro la banca posta in liquidazione coatta amministrativa, posto dal comma terzo dell'art. 83, non può condurre, nel grado di appello, ad - una dichiarazione di non proseguibilità dell'azione che, proposta nei confronti della banca in bonis, sia stata decisa con sentenza nel primo grado del giudizio. Proprio la sentenza che, nel suo contenuto di accertamento giurisdizionale di un credito nei confronti della banca, non può venir rimossa se non nei modi previsti dall'ordinamento, si pone ad ostacolo di una pronuncia siffatta. E di tale necessità ebbero a rendersi conto gli stessi Commissari liquidatori della Sicilcassa allorché, sopravvenuta, appunto, la liquidazione c.a. deliberarono di costituirsi nel giudizio di gravame per far propria e proseguire l'impugnazione che avverso la sentenza del primo giudice aveva già proposto la banca in bonis.
La soluzione, nel senso contrario alla tesi della ricorrente (per la liquidazione amministrativa che diremmo "ordinaria", disciplinata dagli artt. 194 e ss. della legge fallimentare, segnatamente dagli artt. 201 e ss. per l'accertamento dei crediti, vi sono precedenti giurisprudenziali, costituiti dalle sentenze di questa Corte n. 2781 del 1969 e n. 6225 del 1986 e n. 5709 del 1990) è nella stessa norma dell'art. 83 comma secondo. Questa rinvia, recependone la disciplina, alle norme del titolo secondo, capo terzo, sezione seconda della legge fallimentare, dunque all'art. 52 secondo il quale "ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo V, salvo diverse disposizioni di legge" e tra le norme del capo V, che disciplinano l'accertamento del passivo, vi è quella dell'art. 95 che al comma terzo appunto dispone che "se il credito risulta da sentenza non passata in giudicato, è necessaria l'impugnazione se non si vuole ammettere il credito". Dunque può ritenersi che il difetto di una specifica previsione nella legge bancaria, nella norma che disciplina l'accertamento del passivo (art. 86), sia soltanto apparente, e, in contrario, nemmeno può farsi leva sulla sede del richiamo l'art. 83 comma 2^ invece che l'art. 86 - atteso che è riscontrabile un compiuto parallelismo di disciplina con la liquidazione coatta amministrativa dinanzi definita "ordinaria" ov'è l'art. 201 ("effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti") a contenere il richiamo alle norme della legge fallimentare e non gli artt. 208 e 209 (accertamento del passivo e formazione dello stato passivo).
Peraltro, tale soluzione si fonda anche sul rilievo (v. in tal senso la sentenza n. 391 del 1971 di questa Corte) che proprio il carattere amministrativo della liquidazione coatta disciplinata dalla legge fallimentare, non meno che di quella prevista e disciplinata dal D.Lgs. n. 385 del 1993 per le banche, dia ragione della scelta legislativa di riservare al giudice ordinario, come alla sede naturale (v., nell'una e nell'altra legge, le norme sulle opposizioni allo stato passivo, rispettivamente gli artt. 209 comma secondo della legge fallimentare e l'art. 87 della legge bancaria), di conoscere e giudicare relativamente ad ogni controversia in ordine a diritti di credito da chiunque promossa, e dunque anche, per l'impugnazione delle sentenze già intervenute sulla controversia, al commissario liquidatore.
Valga, infine - ma non certo come considerazione residua - che la legge fallimentare nel suo complesso è richiamata dal comma sesto dell'art. 80 del D. Lgs. n. 385 del 1993, come applicabile alla liquidazione coatta delle banche "per quanto non espressamente previsto".
Le considerazioni dinanzi svolte danno altresì ragione della fondatezza del secondo motivo di ricorso - sul quale concorda il resistente Assessorato - che proprio con riferimento alla norma dell'art. 95 comma terzo della legge fallimentare, e per la mancata applicazione della stessa al caso di specie, censura la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione a suo tempo proposta dalla Sicilcassa in bonis.
La sentenza va dunque cassata con rinvio al giudice indicato nel dispositivo, il quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso;
accoglie il secondo. Cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte di Cassazione, il 23 gennaio 2001. Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2001