Cass. civ., sez. I, sentenza 30/05/2001, n. 7347
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Sentenza 30 maggio 2001

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Massime1

Nel caso di domanda inerente a credito vantato nei confronti di un ente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il principio secondo il quale non si verifica improseguibilità della domanda medesima quando, prima dell'instaurarsi di detta procedura, sia stata pronunciata sentenza non passata in giudicato (art. 95 terzo comma della legge fallimentare, reso applicabile dal successivo art. 201), opera anche nei confronti degli istituti bancari assoggettati alla detta procedura concorsuale, giusto disposto degli artt. 83, comma secondo, del D.Lgs. n. 385 del 1993 (nella specie, la liquidazione coatta era intervenuta dopo la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda avanzata dal creditore dell'istituto bancario ancora "in bonis", e, nel giudizio di appello, si era costituito il commissario liquidatore facendo proprio il gravame proposto dalla banca soccombente in primo grado: la sentenza del giudice di appello dichiarativa dell'improcedibilità del gravame - perché assertivamente confliggente con la "regula iuris" di cui al combinato disposto degli artt. 52 ult. parte e 201 comma primo della legge fallimentare - è stata cassata dalla S.C. che ha, così, espresso il principio di diritto di cui in massima).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 30/05/2001, n. 7347
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7347
    Data del deposito : 30 maggio 2001

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