Sentenza 14 gennaio 2002
Massime • 1
La legittimazione del pubblico ministero è strettamente collegata all'organo giurisdizionale competente in ordine alla trattazione dell'affare, sicché, in difetto di difformi previsioni normative che espressamente contemplino autonomi criteri di collegamento, essa si riferisce - ove la legge faccia riferimento, per il compimento di un atto processuale, al pubblico ministero "competente per territorio" - al pubblico ministero costituito presso il giudice competente; ne consegue che ai fini del reclamo innanzi al tribunale distrettuale avverso la deliberazione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, pronunziata sul ricorso in materia di iscrizione nell'elenco dei pubblicisti, il procuratore della Repubblica "competente per territorio", al quale si riferisce l'art. 63, quarto comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è il procuratore della Repubblica presso lo stesso tribunale. (Sulla base del principio di cui in massima, la S.C. - in un caso nel quale, essendo il giornalista iscritto presso il Consiglio regionale dell'Ordine di Aosta, a seguito dell'avvenuto scorporo dell'unitario Consiglio interregionale del Piemonte e della Valle d'Aosta, l'autorità giurisdizionale competente era il Tribunale di Torino, nel distretto della cui corte d'appello è ricompresa Aosta, sede del Consiglio regionale dell'Ordine - ha riconosciuto la legittimazione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, anziché di Aosta, ad impugnare la delibera del Consiglio nazionale dell'Ordine).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/01/2002, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Italo PURCARO - Consigliere -
Dott. Alfonso AMATUCCI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO,
- ricorrente -
contro
ZO IE AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AR CRISTINA 8, presso lo studio dell'avvocato LUISA GOBBI, difeso dall'avvocato PAOLO CAVERI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI, CONSIGLIO REGIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA VALLE D'AOSTA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1538/00 della Corte d'Appello di TORINO, sezione I civile emessa il 10/10/2000, depositata il 25/10/00;
RG.78/2000, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/01 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato GIORGIO BARBERI (per delega avv. Paolo Caveri);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Respinta dal consiglio interregionale dell'ordine dei giornalisti del Piemonte e della Valle d'Aosta l'istanza (del 1997) di PI IA ZZ volta al riconoscimento del "praticantato" ai sensi dell'art. 34 della legge 3.2.1963, n. 69, per aver svolto attività rilevante a tale fine presso gli uffici stampa della giunta municipale di Aosta e della presidenza della giunta della regione Valle d'Aosta, l'interessato propose reclamo al consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti che, sulla base della ulteriore documentazione prodotta, nel 1999 lo accolse.
La deliberazione fu impugnata innanzi al competente tribunale di Torino dal procuratore della repubblica presso lo stesso tribunale, il quale espose anche che la sezione di polizia giudiziaria presso la procura della repubblica di Aosta aveva comunicato di avere avuto notizia che la documentazione prodotta dal ZZ (in particolare, la dichiarazione di TR ZZ, attestante la collaborazione del figlio al mensile "News Letter") rappresentava fatti non veri, non essendo egli stato il direttore responsabile del periodico dal gennaio del 1998 ed avendo anzi alcuni redattori affermato che non aveva mai collaborato con loro ne' mai partecipato ad alcuna riunione di redazione.
2. Con sentenza del 24.5.2000 il tribunale, in accoglimento dell'eccezione del ZZ, dichiarò inammissibili le domande del p.m. e del consiglio regionale (che aveva aderito alla domanda del primo) sul rilievo che la legittimazione ad impugnare spettava non già al procuratore della repubblica presso il tribunale di Torino, che la aveva proposta, bensì al procuratore della repubblica presso il tribunale di Aosta. Ciò in quanto, a seguito dello scorporo nel maggio del 1998 del consiglio interregionale dell'ordine nei distinti consigli regionali del Piemonte e della Valle d'Aosta, era mutata a favore del procuratore della repubblica di Aosta la competenza per territorio del pubblico ministero. Il tribunale condannò altresì solidalmente il procuratore della repubblica ed il consiglio regionale al pagamento delle spese di lite in favore del ZZ.
3. Contro la decisione insorse il procuratore generale della repubblica presso la corte d'appello di Torino che, con sentenza n. 1538 del 2000, ha accolto il ricorso solo in punto di condanna del p.m. alle spese, rigettandolo per il resto.
Ha ritenuto, in particolare, la corte d'appello che se l'art. 63, comma 3, della legge n. 63 del 1969 (prevedente che "possono proporre il reclamo all'autorità giudiziaria ... il procuratore della repubblica ed il procuratore generale competenti per territorio", avesse inteso fare riferimento al pubblico ministero presso "il tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il consiglio regionale o interregionale" (competente ai sensi del primo comma), non avrebbe contenuto la specificazione relativa alla competenza per territorio del procuratore della repubblica, che per la fase amministrativa del procedimento andava, del resto, certamente individuato in quello del luogo dove aveva sede il consiglio regionale (Aosta).
4. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il predetto procuratore generale sulla base di un unico, articolato motivo, cui resiste con controricorso PI IA ZZ.
Gli intimati ordini, nazionale e regionale, dei giornalisti non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. È dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 63 della legge 3.2.1963, n. 69 (recante "Ordinamento della professione di giornalista"), dei principi generali che governano la procedura civile e, in particolare, i poteri e la legittimazione del pubblico ministero (artt. 69 e ss.. c.p.c.), delle norme dell'ordinamento giudiziario che riguardano il pubblico ministero (artt. 69 e ss. r.d. 30.1.1941, n. 12 e successive modificazioni.) Osserva tra l'altro il procuratore generale ricorrente che il tribunale prima, e la corte d'appello poi, hanno palesemente sovvertito i principi secondo i quali la nozione di competenza costituisce un criterio di ripartizione degli affari giudiziari tra giudici diversi e va dunque riferita agli uffici giurisdizionali che l'ordinamento giudiziario appresta, non anche agli uffici del pubblico ministero. Sostiene che la teoria del processo (civile e penale) rifugge dalla nozione di competenza del pubblico ministero e che il riferimento della legge n. 63 del 1969 al "p.m. competente" non può che essere inteso nel senso di pubblico ministero incardinato presso il giudice competente.
Pone in rilievo come, del resto, la norma di cui i giudici del merito hanno fatto applicazione, non contenga l'indicazione di alcun criterio alternativo di definizione della pretesa competenza del pubblico ministero, tanto che il tribunale era stato costretto a fissare esso stesso il criterio, del tutto arbitrario, della maggiore "vicinanza" al consiglio regionale dei giornalisti coinvolto.
Rappresenta la totale irragionevolezza di una soluzione che, pacifica essendo la competenza del tribunale distrettuale (quello di Torino), comporti la necessità dello spostamento del procuratore della repubblica ritenuto competente (quello presso il tribunale di Aosta), mediante un'interpretazione esasperatamente letterale di una formula ("p.m. competente per territorio") che palesemente costituisce null'altro che un'improprietà terminologica. Critica la decisione della corte d'appello che, dopo aver affermato che le osservazioni svolte dal procuratore generale nell'atto di impugnazione erano fondate su principi condivisibili, ha ritenuto di poter valorizzare quanto previsto per la fase amministrativa del procedimento, erroneamente opinando che in tale fase la legge n. 63 del 1969 attribuisce la competenza ad interloquire al procuratore della repubblica "presso il tribunale del capoluogo della regione ove ha sede il consiglio regionale o interregionale presso il quale il giornalista è iscritto"; mentre, al contrario, gli articoli 57 e 61 della legge professionale si riferivano a tali fini, come era reso evidente dagli artt. 44 e 48, al procuratore generale della corte d'appello del capoluogo della regione in cui ha sede il consiglio interessato. Afferma che, invece, il procuratore della repubblica presso il tribunale è del tutto esautorato nella fase amministrativa in ragione di una scelta legislativa tesa a concentrare le attribuzioni del p.m. nel procuratore generale, e che è legittimato all'azione solo nella fase giurisdizionale di primo grado, (pacificamente) attribuita alla competenza del tribunale distrettuale. E conclude che tale legittimazione non può individuarsi in un ufficio diverso da quello del pubblico ministero presso lo stesso tribunale.
2. La censura è fondata.
Le osservazioni svolte dal ricorrente procuratore generale presso la corte d'appello di Torino appaiono del tutto puntuali. Secondo definizioni tradizionalmente accolte, in campo processuale la competenza consiste nella "quantità di giurisdizione spettante a ciascuno dei giudici ordinari", dunque nell'ampiezza "della sfera di potestà giurisdizionale attribuita ai singoli giudici". L'art. 70 dell'ordinamento giudiziario approvato con r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 incardina l'ufficio del pubblico ministero "presso" i diversi organi giurisdizionali.
Ne consegue che la legittimazione del pubblico ministero è strettamente collegata all'organo giurisdizionale competente in ordine alla trattazione dell'affare e che, in difetto di difformi previsioni normative che espressamente contemplino autonomi criteri di collegamento, ove la legge faccia riferimento, per il compimento di un atto processuale, al pubblico ministero "competente per territorio", si riferisce al pubblico ministero costituito presso il giudice competente.
Ciò posto in linea di principio, il vizio logico che inficia l'impostazione della gravata sentenza è rivelato dal tentativo di spiegare la ragione del riferimento alla "competenza per territorio" del procuratore della repubblica legittimato al reclamo all'autorità giudiziaria, di cui al quarto comma dell'art. 63 della legge n. 69 del 1963, in funzione dello scorporo, avvenuto nel 1998, del consiglio dell'ordine interregionale dei giornalisti in due distinti consigli dell'ordine regionali. Dallo scorporo del 1998, secondo la gravata sentenza, si evincerebbe "con chiarezza la ragione della specificazione per territorio inserita nell'ultimo comma dell'art. 63" della legge n. 69 del 1963 (pagina 17, terza e quarta riga,
della sentenza impugnata), così evitandosi l'anomalia di un pubblico ministero investito del potere di impugnazione benché non avente sede in un comune ove sia costituito un consiglio regionale scorporato.
Va in contrario rilevato:
a) che non è consentito interpretare una legge in funzione di un provvedimento di trentacinque anni successivo, anziché in riferimento alle disposizioni della legge stessa ed al sistema nel quale essa è inserita (costituito, in parte qua, dal diritto processuale civile e dall'ordinamento giudiziario);
b) che ben più anomalo apparirebbe il conferimento del potere di impulso processuale ad un procuratore della repubblica costituito presso un tribunale diverso da quello competente alla trattazione, posto che il reclamo all'autorità giudiziaria è atto del processo, che impone il riferimento in sede ermeneutica al sistema processuale e non anche alla disciplina della fase amministrativa, peraltro inesattamente ricostruita dalla corte territoriale;
c) che, invero, non è condivisibile la considerazione della corte d'appello che, nella fase amministrativa del procedimento, la "competenza"al compimento degli atti contemplati dagli artt. 57, 60 e 61 della legge n. 69 del 1963 spetti al pubblico ministero presso il tribunale della regione ove ha sede il consiglio regionale o interregionale dove il giornalista è iscritto.
L'art. 44 della citata legge stabilisce che di ogni iscrizione all'albo e di ogni cancellazione dallo stesso debba darsi comunicazione al procuratore generale della corte d'appello del capoluogo della regione dove ha sede il consiglio regionale dell'ordine".
L'art. 60 conferisce al "pubblico ministero competente" il potere di impugnare con ricorso al consiglio nazionale la deliberazione del consiglio regionale che gli sia stata notificata.
L'art. 61 impone al consiglio nazionale di sentire il "pubblico ministero" prima della relativa deliberazione.
L'unica norma di riferimento in ordine all'individuazione del pubblico ministero "competente" è evidentemente quella dell'art. 44, che si riferisce al procuratore generale (analogamente, ai fini disciplinari, l'art. 48 prevede che il procedimento disciplinare possa essere iniziato "anche su richiesta del procuratore generale competente ai sensi dell'articolo 44", mentre l'art. 57 si limita a far menzione del pubblico ministero, senza ulteriori specificazioni, come destinatario della notifica del provvedimento disciplinare). Nella fase amministrativa va dunque esclusa ogni funzione in capo al procuratore della repubblica presso il tribunale, spettando queste esclusivamente al procuratore generale.
Il problema è, se mai, costituito dall'assenza di un procuratore generale in Aosta, dove ha sede il consiglio regionale della Valle d'Aosta a seguito dello scorporo (effettuato nel 1998) dell'originario consiglio interregionale del Piemonte e della Valle d'Aosta, avente sede in Torino.
Unica possibile soluzione è offerta dall'art. 62 che, con diversa formulazione, individua nel "procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto ha sede il consiglio" - e, pertanto, nella specie, in quello presso la corte d'appello di Torino - il destinatario della notificazione della deliberazione adottata dal consiglio nazionale in materia di iscrizione all'albo e di cancellazione dallo stesso (nonché in materia disciplinare). Per quanto concerne le deliberazioni del consiglio regionale dell'ordine dei giornalisti di Aosta, il procuratore generale cui si riferisce la legge n. 69 del 1963 va in conclusione individuato, anche per la fase amministrativa, in quello di Torino.
Quanto alla fase giurisdizionale dei procedimenti, l'art. 63 non dà luogo a dubbi di sorta in ordine alla determinazione del giudice competente, che è il tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il consiglio regionale o interregionale presso cui il giornalista è iscritto. Dunque, quello di Torino, nel distretto della cui corte d'appello è ricompresa Aosta, sede del consiglio regionale. Con la conseguenza che il procuratore della repubblica "competente per territorio" ai fini del reclamo (innanzi al tribunale distrettuale) cui si riferisce l'art. 63, ultimo comma della legge n. 69 del 1963 è il procuratore della repubblica presso lo stesso tribunale.
3. La sentenza va pertanto cassata con rinvio alla stessa corte d'appello che, in diversa composizione del collegio integrato a norma dell'art. 63, comma 3, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, deciderà sul ricorso (depositato il 9.10.1999) del procuratore della repubblica presso il tribunale di Torino avverso la deliberazione del consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti. Le spese del giudizio di cassazione vanno compensate.
P.Q.M.
la corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla corte d'appello di Torino;
compensa le spese del giudizio di cassazione.
Roma, 29 ottobre 2001.
Depositato in cancelleria il 14 gennaio 2002