Cass. civ., sez. III, sentenza 14/01/2002, n. 353
CASS
Sentenza 14 gennaio 2002

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La legittimazione del pubblico ministero è strettamente collegata all'organo giurisdizionale competente in ordine alla trattazione dell'affare, sicché, in difetto di difformi previsioni normative che espressamente contemplino autonomi criteri di collegamento, essa si riferisce - ove la legge faccia riferimento, per il compimento di un atto processuale, al pubblico ministero "competente per territorio" - al pubblico ministero costituito presso il giudice competente; ne consegue che ai fini del reclamo innanzi al tribunale distrettuale avverso la deliberazione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, pronunziata sul ricorso in materia di iscrizione nell'elenco dei pubblicisti, il procuratore della Repubblica "competente per territorio", al quale si riferisce l'art. 63, quarto comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è il procuratore della Repubblica presso lo stesso tribunale. (Sulla base del principio di cui in massima, la S.C. - in un caso nel quale, essendo il giornalista iscritto presso il Consiglio regionale dell'Ordine di Aosta, a seguito dell'avvenuto scorporo dell'unitario Consiglio interregionale del Piemonte e della Valle d'Aosta, l'autorità giurisdizionale competente era il Tribunale di Torino, nel distretto della cui corte d'appello è ricompresa Aosta, sede del Consiglio regionale dell'Ordine - ha riconosciuto la legittimazione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, anziché di Aosta, ad impugnare la delibera del Consiglio nazionale dell'Ordine).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 14/01/2002, n. 353
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 353
    Data del deposito : 14 gennaio 2002

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