CASS
Sentenza 23 agosto 2023
Sentenza 23 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/08/2023, n. 35475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35475 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MA LU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG SILIVIA SALVADORI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha confermato il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza aveva dichiarato, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., inammissibile l'istanza proposta da CA IA ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen., con riguardo al periodo di pena espiata presso la Casa di reclusione di Padova dal 15 novembre 2015 al 15 novembre 2019. 2. A ragione osserva che l'istanza era reiterativa di altra precedentemente esaminata dal magistrato di sorveglianza avente ad oggetto l'identica questione relativa alla sussistenza, nel medesimo arco temporale, di una situazione di inumana detenzione di IA, determinata dalla carenza di spazio disponibile Penale Sent. Sez. 1 Num. 35475 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 24/03/2023 nella stanza di pernottamento, questione risolta computando nello spazio disponibile anche quello occupato dai letti singoli. Sostiene il Tribunale che la tesi del IA, secondo cui la sopravvenuta sentenza n. 6551 del 2021 delle Sezioni unite integra un novum suscettibile di legittimare un nuovo esame nel merito della nuova istanza, non è condivisibile. Tale pronuncia, infatti, non ha determinato un mutamento giurisprudenziale suscettibile di superare il "giudicato esecutivo". Invero, essa si è limitata a chiarire i criteri già applicati dalla giurisprudenza nell'interpretazione dell'art. 35-ter Ord. pen., e, in particolare, non ha mutato il metodo di calcolo, essendo piuttosto intervenuta su elementi di fatto. 2. Ricorre IA, per il tramite del difensore, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo e il terzo motivo, deduce la violazione degli artt. 117 Cost., 32 CEDU, 35-ter Ord. pen. e 666 cod. proc. pen., nonché dei principi espressi nella sentenza a Sezioni unite n. 6551 del 2021. Lamenta che l'ordinanza impugnata abbia ridotto la disamina effettuata dalla citata sentenza "a una questione di computo spaziale di questo o quell'elemento di arredo". Al contrario, il punto focale dell'insegnamento delle Sezioni unite è "la ricostruzione del contenuto precettivo dell'art. 35-ter Ord pen.", sicché l'istanza fondando la richiesta su tali innovativi principi di diritto, avallati anche dalla Corte Edu, contiene un novum ampiamente giustificativo dell'invocata rinnovazione dell'esame nel merito, il cui esito decisorio, necessariamente favorevole al condannato, eviterebbe, per di più, una palese difformità di trattamento tra detenuti e irragionevoli divergenze tra i periodi di detenzione. 3. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 3 Cost. e 125 comma 3 Cost., evidenziando che il provvedimento impugnato non ha preso in considerazione la giurisprudenza della Corte Edu né vj.et1e la ratio dello, strumento di cui all'art. 35-ter Ord. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. L'unico argomento concretamente indicato dal ricorrente per sostenere il dedotto novum è quello relativo alla postulata modificazione dell'interpretazione adottata in sede di legittimità in ordine ai criteri di misurazione della camera detentiva allo scopo di verificare il rispetto da parte dell'Amministrazione penitenziaria del criterio quantificatore dello spazio vitale minimo che compete, nel corso della restrizione carceraria, a ciascun detenuto. Tuttavia, come r correttamente precisato dal Tribunale di sorveglianza, le Sezioni Unite di questa Corterell'affermare che: "Nella valutazione dello spazio individuale minimo di tre metri quadrati, da assicurare ad ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall'art. 3 della Convenzione EDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento nella cella e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello (Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Rv. 280433 - 01) non ha innovato rispetto all'orientamento interpretativo maturato in precedenza in base al quale, ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo intramurario, deve aversi riguardo alla superficie pari o superiore a tre metri quadrati da assicurare a ogni detenuto, affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, ex art. 3 della Convenzione EDU, come interpretato dalla conforme giurisprudenza della Corte EDU in data 8 gennaio 2013 nel caso GG c. Italia, con la susseguente specificazione, anch'essa confermativa, del suindicato criterio di computo (su cui v. anche Sez. 1, n. 41211 del 26/05/2017, Gobbi, Rv. 271087; Sez. 1, n. 13124 del 17/11/2016, dep. 2017, Morello, Rv. 269514, Sez. 1, n. 52819 del 09/09/2016, Sciuto, Rv. 268231). In sintonia con l'insegnamento espresso dalla LIG Corte EDU nella pronuncia Mur.Ve c. Croazia del 28/10/2016, che ha posto al centro della verifica da compiersi l'enucleazione della superficie calpestabile e ha sottolineato che è "importante determinare se i detenuti hanno la possibilità di muoversi normalmente nella cella", le Sezioni unite si sono limitate ad applicare il ricordato principio generale ad una specifica categoria di arredi, i letti a castello, considerati. a differenza di altri, strutture tendenzialmente fisse e limitative della libertà di movimento del recluso. Non sussiste, pertanto, l'addotto mutamento di interpretazione giurisprudenziale idoneo a legittimare la riproposizione della domanda già rigettata, ma i. se ma/i l'omessa o erronea valutazione, da parte del giudice del provvedimento divenuto irrevocabile, di un elemento decisivo risultante dagli atti sottoposti al suo esame al momento della decisione (l'ingombro del letto singolo imbullonato al pavimento), che, tuttavia, non costituisce un novum suscettibile di determinare il superamento della preclusione derivante dal giudicato esecutivo, ma un errore, di fatto o di diritto, cui deve porsi rimedio con l'impugnazione, in difetto della quale si configura l'acquiescenza alla decisione (Sez. 1, n. 47041 del 24/01/2017, Prostamo, Rv. 271453). 2. In conclusione, l'ordinanza ha fondatamente dichiarato inammissibile l'istanza ex art. 35-ter Ord. pen., inerente al periodo dal 14 novembre 2019 al 17 °Qt novembre 15 marzo 2021, in quanto avente un contenuto meramente reiterativo di una domanda, già esaminata e decisa. Il condannato aveva, infatti, riproposto identiche questioni in assenza di nuovi elementi idonei al superamento della preclusione rebus sic stantibus costituita dal (cosiddetto) giudicato esecutivo, ossia dell'accertamento giudiziale a contenuto limitato a cui, per ragioni di economia e di efficienza processuale, l'ordinamento annette la stabilizzazione giuridica costituita dalla preclusione (così definita proprio al fine di rimarcarne le differenze con il concetto tradizionale di giudicato) connotata dalla limitata portata dell'effetto, circoscritta alla deduzione dello stesso oggetto in relazione a presupposti di fatto e ragioni di diritto identici a quelli rappresentati (Sez. U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650; Sez. U, 21/01/2010, n. 18288, Beschi, Rv. 246651). 3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 24 marzo2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del PG SILIVIA SALVADORI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha confermato il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza aveva dichiarato, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., inammissibile l'istanza proposta da CA IA ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen., con riguardo al periodo di pena espiata presso la Casa di reclusione di Padova dal 15 novembre 2015 al 15 novembre 2019. 2. A ragione osserva che l'istanza era reiterativa di altra precedentemente esaminata dal magistrato di sorveglianza avente ad oggetto l'identica questione relativa alla sussistenza, nel medesimo arco temporale, di una situazione di inumana detenzione di IA, determinata dalla carenza di spazio disponibile Penale Sent. Sez. 1 Num. 35475 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 24/03/2023 nella stanza di pernottamento, questione risolta computando nello spazio disponibile anche quello occupato dai letti singoli. Sostiene il Tribunale che la tesi del IA, secondo cui la sopravvenuta sentenza n. 6551 del 2021 delle Sezioni unite integra un novum suscettibile di legittimare un nuovo esame nel merito della nuova istanza, non è condivisibile. Tale pronuncia, infatti, non ha determinato un mutamento giurisprudenziale suscettibile di superare il "giudicato esecutivo". Invero, essa si è limitata a chiarire i criteri già applicati dalla giurisprudenza nell'interpretazione dell'art. 35-ter Ord. pen., e, in particolare, non ha mutato il metodo di calcolo, essendo piuttosto intervenuta su elementi di fatto. 2. Ricorre IA, per il tramite del difensore, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo e il terzo motivo, deduce la violazione degli artt. 117 Cost., 32 CEDU, 35-ter Ord. pen. e 666 cod. proc. pen., nonché dei principi espressi nella sentenza a Sezioni unite n. 6551 del 2021. Lamenta che l'ordinanza impugnata abbia ridotto la disamina effettuata dalla citata sentenza "a una questione di computo spaziale di questo o quell'elemento di arredo". Al contrario, il punto focale dell'insegnamento delle Sezioni unite è "la ricostruzione del contenuto precettivo dell'art. 35-ter Ord pen.", sicché l'istanza fondando la richiesta su tali innovativi principi di diritto, avallati anche dalla Corte Edu, contiene un novum ampiamente giustificativo dell'invocata rinnovazione dell'esame nel merito, il cui esito decisorio, necessariamente favorevole al condannato, eviterebbe, per di più, una palese difformità di trattamento tra detenuti e irragionevoli divergenze tra i periodi di detenzione. 3. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 3 Cost. e 125 comma 3 Cost., evidenziando che il provvedimento impugnato non ha preso in considerazione la giurisprudenza della Corte Edu né vj.et1e la ratio dello, strumento di cui all'art. 35-ter Ord. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. L'unico argomento concretamente indicato dal ricorrente per sostenere il dedotto novum è quello relativo alla postulata modificazione dell'interpretazione adottata in sede di legittimità in ordine ai criteri di misurazione della camera detentiva allo scopo di verificare il rispetto da parte dell'Amministrazione penitenziaria del criterio quantificatore dello spazio vitale minimo che compete, nel corso della restrizione carceraria, a ciascun detenuto. Tuttavia, come r correttamente precisato dal Tribunale di sorveglianza, le Sezioni Unite di questa Corterell'affermare che: "Nella valutazione dello spazio individuale minimo di tre metri quadrati, da assicurare ad ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall'art. 3 della Convenzione EDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento nella cella e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello (Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Rv. 280433 - 01) non ha innovato rispetto all'orientamento interpretativo maturato in precedenza in base al quale, ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo intramurario, deve aversi riguardo alla superficie pari o superiore a tre metri quadrati da assicurare a ogni detenuto, affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, ex art. 3 della Convenzione EDU, come interpretato dalla conforme giurisprudenza della Corte EDU in data 8 gennaio 2013 nel caso GG c. Italia, con la susseguente specificazione, anch'essa confermativa, del suindicato criterio di computo (su cui v. anche Sez. 1, n. 41211 del 26/05/2017, Gobbi, Rv. 271087; Sez. 1, n. 13124 del 17/11/2016, dep. 2017, Morello, Rv. 269514, Sez. 1, n. 52819 del 09/09/2016, Sciuto, Rv. 268231). In sintonia con l'insegnamento espresso dalla LIG Corte EDU nella pronuncia Mur.Ve c. Croazia del 28/10/2016, che ha posto al centro della verifica da compiersi l'enucleazione della superficie calpestabile e ha sottolineato che è "importante determinare se i detenuti hanno la possibilità di muoversi normalmente nella cella", le Sezioni unite si sono limitate ad applicare il ricordato principio generale ad una specifica categoria di arredi, i letti a castello, considerati. a differenza di altri, strutture tendenzialmente fisse e limitative della libertà di movimento del recluso. Non sussiste, pertanto, l'addotto mutamento di interpretazione giurisprudenziale idoneo a legittimare la riproposizione della domanda già rigettata, ma i. se ma/i l'omessa o erronea valutazione, da parte del giudice del provvedimento divenuto irrevocabile, di un elemento decisivo risultante dagli atti sottoposti al suo esame al momento della decisione (l'ingombro del letto singolo imbullonato al pavimento), che, tuttavia, non costituisce un novum suscettibile di determinare il superamento della preclusione derivante dal giudicato esecutivo, ma un errore, di fatto o di diritto, cui deve porsi rimedio con l'impugnazione, in difetto della quale si configura l'acquiescenza alla decisione (Sez. 1, n. 47041 del 24/01/2017, Prostamo, Rv. 271453). 2. In conclusione, l'ordinanza ha fondatamente dichiarato inammissibile l'istanza ex art. 35-ter Ord. pen., inerente al periodo dal 14 novembre 2019 al 17 °Qt novembre 15 marzo 2021, in quanto avente un contenuto meramente reiterativo di una domanda, già esaminata e decisa. Il condannato aveva, infatti, riproposto identiche questioni in assenza di nuovi elementi idonei al superamento della preclusione rebus sic stantibus costituita dal (cosiddetto) giudicato esecutivo, ossia dell'accertamento giudiziale a contenuto limitato a cui, per ragioni di economia e di efficienza processuale, l'ordinamento annette la stabilizzazione giuridica costituita dalla preclusione (così definita proprio al fine di rimarcarne le differenze con il concetto tradizionale di giudicato) connotata dalla limitata portata dell'effetto, circoscritta alla deduzione dello stesso oggetto in relazione a presupposti di fatto e ragioni di diritto identici a quelli rappresentati (Sez. U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650; Sez. U, 21/01/2010, n. 18288, Beschi, Rv. 246651). 3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 24 marzo2023 Il Consigliere estensore Il Presidente