Sentenza 24 gennaio 2017
Massime • 1
In tema di procedimento di esecuzione, l'omessa valutazione, da parte del giudice, di un elemento decisivo risultante dagli atti sottoposti al suo esame al momento della decisione non costituisce un "novum" suscettibile di determinare il superamento della preclusione derivante dal cd. giudicato esecutivo, ma un errore, di fatto o di diritto, cui deve porsi rimedio con l'impugnazione, in difetto della quale si configura un'ipotesi di acquiescenza alla decisione. (Fattispecie in tema di revoca di indulto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/01/2017, n. 47041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47041 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2017 |
Testo completo
47041-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da 265/2017 Sent. n. sez. - Presidente - Massimo Vecchio Adet Toni Novik CC 24/01/2017 - Angela Tardio R.G.N. 47351/2015 Relatore Palma Talerico Alessandro Centonze ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma nel procedimento nei confronti di PR IA AS, nata a [...] il [...] avverso la ordinanza del 09/07/2015 del Tribunale di Roma ли, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Angela Tardio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa all'esito dell'udienza celebrata in camera di consiglio il 9 luglio 2015, depositata il 15 luglio 2015, il Tribunale di Roma, decidendo quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, avanzata dal Pubblico Ministero, di revoca del beneficio dell'indulto di cui alla legge n. 241 del 2006, concesso a PR IA AS, con ordinanza del 26 febbraio 2015 dello stesso Ufficio, nella misura di anni uno, mesi cinque e giorni venti di reclusione con riferimento F alle pene irrogate con sentenza irrevocabile di applicazione concordata della pena del 13 ottobre 2009 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma e con sentenza irrevocabile di condanna del 4 giugno 2007 del Tribunale di Roma. Il Tribunale, premesso il richiamo ai principi in tema di applicazione dell'indulto, de plano ovvero previo contraddittorio, e di impugnazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione, rilevava, a ragione della decisione, che: -il provvedimento relativo alla concessione dell'indulto era stato adottato nella specie osservando la procedura di cui all'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. e doveva, pertanto, essere impugnato dal Pubblico Ministero con ricorso per cassazione, invece non proposto;
-l'indulto non poteva, pertanto, essere revocato dal Giudice dell'esecuzione per l'ostacolo derivante dalla formazione del giudicato, in forza della operatività anche in sede esecutiva del principio della preclusione processuale derivante dal divieto del ne bis in idem, sancito dall'art. 649 cod. proc. pen.; anche aderendo al diverso orientamento giurisprudenziale, secondo cui avverso il provvedimento del Giudice dell'esecuzione era in ogni caso solo proponibile da parte dell'interessato opposizione davanti allo stesso giudice, e qualificando come opposizione la richiesta di revoca dell'indulto avanzata dal سل Pubblico Ministero, l'opposizione doveva ritenersi in ogni caso tardiva essendo stata proposta il 31 marzo 2015, dopo il decorso del termine di quindici giorni dalla comunicazione all'ufficio del Pubblico Ministero, avvenuta il 4 marzo 2015, dell'ordinanza di concessione dell'indulto.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, che ne ha chiesto l'annullamento sulla base di unico motivo, con il quale ha denunciato inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. Secondo il ricorrente, la decisione si è fondata sull'errato presupposto che la richiesta di revoca del beneficio dell'indulto costituisse una tardiva opposizione avverso l'ordinanza del 19-26 febbraio 2015 che aveva concesso il beneficio. Detta ordinanza, nel concedere di ufficio l'indulto alla condannata, si era limitata a dare atto che i reati di cui alle indicate sentenze erano stati commessi in data antecedente al 2 maggio 2006, non rientravano tra quelli esclusi dall'applicazione del beneficio e la condannata non aveva ancora fruito dello 2 stesso, senza esaminare la diversa e ulteriore questione, relativa alla eventuale sussistenza di una condizione di revoca ex art. 1, comma 3, legge n. 241 del 2006, che, non costituendo res iudicata, avrebbe dovuto essere esaminata e decisa nel nuovo incidente di esecuzione. Né l'omessa considerazione di una condanna costituente condizione di revoca si è tradotta automaticamente in vizio del provvedimento concessivo del beneficio, con conseguente onere di immediata impugnazione, essendo la condanna ostativa considerata dalla legge causa di revoca e non causa preclusiva dell'indulto.
3. Il Sostituto Procuratore generale ha depositato in data 8 febbraio 2016 requisitoria scritta e ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, stante la fondatezza del ricorso, non risultando, alla luce dei ripercorsi principi di diritto, l'avvenuta valutazione, con il provvedimento concessivo dell'indulto, della sussistenza della causa di revoca indicata dal Pubblico Ministero nella sua successiva richiesta.
4. Il procedimento rinviato a nuovo ruolo, con ordinanza resa da questa Corte in esito all'udienza camerale del 21 luglio 2016 per il disposto richiamo del fascicolo di esecuzione del Tribunale di Roma -definito con ordinanza del 26 febbraio 2015 di applicazione del condono alla condannata PR-, è stato trattato all'udienza odierna e deciso come da dispositivo in calce alla presente sentenza. رس CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, che muove dal corretto rilievo in rito che la richiesta azionata con il proposto incidente di esecuzione atteneva non, come erroneamente ritenuto dal Giudice dell'esecuzione, a una impugnazione/opposizione tardiva del provvedimento di applicazione del condono, ma alla sua revoca, è destituito di fondamento.
2. Si rileva in diritto che, secondo consolidati principi, il giudice dell'esecuzione, in materia di indulto, può revocare il beneficio sulla base della considerazione di una causa ostativa preesistente al suo riconoscimento, a condizione che la stessa non sia stata nota al giudice concedente e non abbia costituito oggetto di valutazione, anche implicita, da parte di quest'ultimo (tra le altre, da ultimo, Sez. 1, n. 33916 del 07/07/2015, Paesano, Rv. 264865; Sez. 1, n. 40647 del 12/06/2014, Nicolaci, Rv. 260358), e che, in particolare, la preclusione del cosiddetto giudicato esecutivo, comportata dal principio generale dell'ordinamento costituito dal divieto del ne bis in idem e afferente (a differenza della preclusione c.d. forte della res iudicata) esclusivamente al "dedotto" e non anche al "deducibile", è inoperante solo quando sono dedotti elementi nuovi, di fatto o di diritto, cronologicamente sopravvenuti alla decisione, ovvero sono prospettati elementi pregressi o coevi che, tuttavia, non abbiano formato oggetto di considerazione, neppure implicita, da parte del giudice (tra le altre, da ultimo, Sez. 1, n. 7877 del 21/01/2015, P.M. in proc. Conti, Rv. 262596; Sez. 1, n. 40647 del 12/06/2014, Fenotti, Rv. 260542, e giurisprudenza ivi richiamata).
3. Nella specie, il Giudice dell'esecuzione, concedendo l'indulto con ordinanza del 26 febbraio 2015, ha indiscutibilmente considerato e valutato la sentenza del 9 luglio 2012 dello stesso Tribunale di Roma, irrevocabile il 31 ottobre 2012, con la quale la beneficiaria PR era stata condannata per il reato di calunnia, commesso il 26 aprile 2010, alla pena di anni due di reclusione e di trecento euro di multa, e che il Pubblico Ministero richiedente ha evocato a fondamento della sua richiesta del 30 marzo 2015, al cui rigetto attiene l'impugnazione in oggetto. Detta sentenza, invero, specificamente richiamata dal Pubblico Ministero nella sua richiesta di revoca dei benefici del 28 aprile 2014 a ragione della sua ritenuta competenza, è stata apprezzata dal Giudice dell'esecuzione, con la ли indicata ordinanza, quale provvedimento che, divenuto irrevocabile per ultimo, ha radicato la sua competenza in executivis;
è stata richiamata nella premessa della stessa ordinanza per la revoca, con essa operata, del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza del 4 giugno 2007, esecutiva il 31 ottobre 2007, ed è stata valorizzata, in relazione a tale revoca, per la revoca anche del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la prima condanna del 22 ottobre 1999, definitiva il 13 novembre 1999. L'analisi (all'epoca omessa) della valenza di tale condanna in relazione al concesso indulto, sollecitato in udienza dalla difesa, con riguardo alle pene inflitte con le sentenze del 22 ottobre 1999 e del 4 giugno 2007 e le risultanze (espressamente richiamate nell'ordinanza del 26 febbraio 2015) del certificato generale del casellario giudiziale e della richiesta del Pubblico Ministero, recanti rispettivamente la data del 10 aprile 2014 e del 28 aprile 2014, non costituiscono, pertanto, dei nova. Si tratta, invece, di questioni oggetto di considerazione necessariamente implicita da parte del giudice e, al tempo stesso, di ipotetico errore di fatto o di diritto, cui avrebbe dovuto porsi rimedio con lo strumento della impugnazione. 4 4. Deve, quindi, riaffermarsi, in linea con pertinenti rilievi, già esaustivamente rimarcati in questa sede di legittimità, che «ogni profilo decisivo, risultante ex actis e compreso nel perimetro dell'oggetto dello scrutinio compiuto, del quale sia stata (tuttavia) indebitamente omessa la valutazione, non è suscettibile di essere ricondotto nell'ambito dei nova», e che «la previsione di uno specifico mezzo di impugnazione (col rigoroso regime della perentorietà dei termini e delle forme relative) consente -in virtù del postulato della intrinseca coerenza e logicità dell'ordinamento- di stabilire con nettezza la linea di confine dei nova nel senso che, laddove si configura la acquiescenza, resta simmetricamente esclusa la possibilità di far valere, per vincere la preclusione, quanto doveva essere dedotto colla impugnazione la cui mancata proposizione ha comportato l'effetto della preclusione stessa» (Sez. 1, n. 7877 del 21/01/2015, citata, in motivazione).
5. In difetto, conclusivamente, della proposizione di rituale impugnazione avverso l'ordinanza di concessione dell'indulto del 26 febbraio 2015, comunicata all'Ufficio del Pubblico Ministero il 4 marzo 2015, come affermato nell'ordinanza qui impugnata e risultante, comunque, in atti, si è consolidata la preclusione sul punto, con conseguente intangibilità della decisione.
6. Segue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 24/01/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Angela Tardio Massimo Vecchio Дидей Чолока DEPOSITATA IN CANCELLERIA 12 OTT 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 5