Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/11/2000, n. 5063
CASS
Sentenza 16 novembre 2000

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Massime1

La limitazione dell'appello ai casi in cui la condanna comporta l'applicazione di pene detentive, secondo quanto stabilito dall'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., nella vigenza dell'art. 18 della legge 24 novembre 1999, n.468, non si pone in contrasto ne' con l'art. 24 della Costituzione,non essendo costituzionalmente garantito il doppio grado di giudizio, ne' con l'art. 3 della stessa, atteso che la disparità di trattamento in casi diversi è giustificata in base a criteri di ragionevolezza ed in particolare alla minore afflittività delle pene pecuniarie; essa peraltro è coerente con i principi del processo accusatorio contenuti nel nuovo testo dell'art. 111 Cost. ed in particolare con quello della ragionevole durata del processo.

Commentario1

  • 1Smart working: obblighi del datore alla luce del DPCM del 3 novembre 2020
    Avv. Giuseppe Mossuto · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    L'art. 5 co.6 del DPCM del 3 nov 2020 raccomanda “fortemente” ai datori di lavoro privato, il ricorso allo smart working, restando escluse, per ovvie ragioni, le attività che per caratteristiche proprie, devono necessariamente svolgersi presso il luogo di lavoro. La disciplina giuridica rinvenibile anzitutto all'art. 2087 cod. civ. impone al datore di lavoro di adottare qualsiasi misura utile a prevenire sia i rischi insiti nel luogo di svolgimento delle mansioni sia i rischi esterni connessi al luogo di lavoro. Il datore di lavoro è responsabile dei rischi professionali propri della particolare attività e di quelli impropri, afferenti lo svolgimento della prestazione lavorativa. Il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/11/2000, n. 5063
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5063
Data del deposito : 16 novembre 2000

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