Sentenza 16 novembre 2000
Massime • 1
La limitazione dell'appello ai casi in cui la condanna comporta l'applicazione di pene detentive, secondo quanto stabilito dall'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., nella vigenza dell'art. 18 della legge 24 novembre 1999, n.468, non si pone in contrasto ne' con l'art. 24 della Costituzione,non essendo costituzionalmente garantito il doppio grado di giudizio, ne' con l'art. 3 della stessa, atteso che la disparità di trattamento in casi diversi è giustificata in base a criteri di ragionevolezza ed in particolare alla minore afflittività delle pene pecuniarie; essa peraltro è coerente con i principi del processo accusatorio contenuti nel nuovo testo dell'art. 111 Cost. ed in particolare con quello della ragionevole durata del processo.
Commentario • 1
- 1. Smart working: obblighi del datore alla luce del DPCM del 3 novembre 2020Avv. Giuseppe Mossuto · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
L'art. 5 co.6 del DPCM del 3 nov 2020 raccomanda “fortemente” ai datori di lavoro privato, il ricorso allo smart working, restando escluse, per ovvie ragioni, le attività che per caratteristiche proprie, devono necessariamente svolgersi presso il luogo di lavoro. La disciplina giuridica rinvenibile anzitutto all'art. 2087 cod. civ. impone al datore di lavoro di adottare qualsiasi misura utile a prevenire sia i rischi insiti nel luogo di svolgimento delle mansioni sia i rischi esterni connessi al luogo di lavoro. Il datore di lavoro è responsabile dei rischi professionali propri della particolare attività e di quelli impropri, afferenti lo svolgimento della prestazione lavorativa. Il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/11/2000, n. 5063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5063 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIOLETTI GIOVANNI - Presidente - del 16/11/2000
1. Dott. OLIVIERI RENATO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MAZZA FABIO - Consigliere - N. 2028
3. Dott. SAVINO VITO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE - Consigliere - N. 020366/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DA IN N. IL 10/01/1937
avverso SENTENZA del 01/03/2000 TRIBUNALE di NOVARAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Udito il Procuratore Generale in persona del Vincenzo Calfera che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso previa dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:
DA IN ha proposto ricorso avverso la sentenza 1^ marzo 2000 del Tribunale di Novara, in composizione monocratica, che l'ha dichiarato responsabile del delitto di lesioni colpose in danno di DA CO OA NI ER che il 29 settembre 1994, mentre lavorava ad una macchina c.d. "bobinatrice", entrava in contatto con un rullo avvolgitore di tessuto subendo lesioni gravi alla mano destra. Il giudice ha ritenuto che la macchina non fosse provvista, nella zona d'imbocco tra i due rulli, di adeguato meccanismo di protezione e che questa omissione avesse provocato l'infortunio. A sostegno del ricorso si deduce: 1) la violazione dell'art. 590 cod. pen. e dell'art. 132 comma 1^ del d.p.r. 547/1955 dovendosi,
l'infortunio, addebitare esclusivamente alla negligenza e imprudenza dell'infortunato che aveva interamente disatteso le istruzioni ricevute malgrado da oltre venti anni lavorasse alla macchina in questione;
da ciò conseguirebbe, altresì, l'inesistenza del rapporto di causalità tra condotta ed evento;
2) l'erronea interpretazione dell'art. 132 citato perché, data la funzione svolta dalla macchina (avvolgimento del tessuto sulla "bobinatrice"), non sarebbe stato possibile eliminare completamente una zona di contatto con i rulli perché, diversamente, la macchina non avrebbe potuto operare;
3) che il reato sarebbe improcedibile per mancanza di querela atteso che, essendo il reato contravvenzionale estinto per oblazione, non sussisterebbe l'aggravante prevista dall'art. 590, comma 30, cod. pen. e pertanto, per il disposto dell'u.c. della norma indicata, il reato non sarebbe procedibile d'ufficio. Propone poi il ricorrente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 L. 24 novembre 1999 n. 468, nella parte in cui non consente l'appello nei confronti delle sentenze che portano condanna alla pena pecuniaria della multa per contrasto con gli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione.
All'udienza del 16 novembre 2000 il Procuratore generale ha concluso perché, previa dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta, il ricorso venga dichiarato inammissibile.
MOTIVI DELLA DECISIONE:
1) Va preliminarmente esaminata la questione di legittimità costituzionale proposta dal ricorrente atteso che la dichiarazione di non manifesta infondatezza della questione, e la conseguente trasmissione degli atti del processo alla Corte costituzionale, precluderebbe ovviamente a questa Corte la possibilità di decidere sugli altri motivi di ricorso essendo stata posta in discussione la diretta (ma obbligata, diversamente da quanto previsto dall'art. 569 comma 1^ C.P.P.) investitura dell'organo giudicante sull'impugnazione.
Com'è noto l'art. 593 comma 3^ c.p.p. prevedeva l'inappellabilità delle sentenze di condanna relative a contravvenzioni per le quali fosse stata applicata la sola pena dell'ammenda (anche se punite con pena alternativa) e delle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere per reati puniti con la sola ammenda o con pena alternativa;
questa limitazione dell'appello è stata, in più occasioni, ritenuta non in contrasto con le norme costituzionali invocate dal ricorrente e la proposta questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata manifestamente infondata (cfr. Cass., sez. 1^, 6 aprile 1994, Rosizzi Scarola;
sez. 3^, 23 febbraio 1994, Varriale;
sez. 3^, 24 febbraio 1993, Serra). Va infatti ricordato che l'appello non costituisce un diritto o una garanzia tutelata dalla Costituzione al contrario del diritto a ricorrere in cassazione che l'art. 111 della Costituzione, sia nella formulazione anteriore all'approvazione della legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2 che in quella vigente, consente ("sempre") nei confronti delle sentenze e dei provvedimenti sulla libertà personale.
Questa conclusione si ricava non soltanto dal tenore letterale dell'art. 111 della Costituzione, che prevede esplicitamente solo il ricorso in cassazione (per le sentenze con la funzione di assicurare la nomofilachia;
per i provvedimenti sulla libertà personale con quella di rafforzare la garanzia dell'habeas corpus), ma anche dal contenuto del dibattito svoltosi all'Assemblea costituente dal quale si evince, in modo inequivocabile, che non si volle precostituire per il legislatore un percorso obbligato per tutti i processi, consentendo quindi di limitare i casi di proponibilità dell'appello (e si badi che, all'epoca, erano inappellabili addirittura le sentenze delle corti d'assise). Del resto la Corte costituzionale, già sotto il vigore del vecchio codice di rito, e sia pure con riferimento al diverso caso di esclusione dell'appello nel caso di giudizio immediato per reati commessi in udienza, aveva affermato che "la privazione del grado di appello e la conseguente sottrazione dell'imputato al giudice competente per tale grado non possono tradursi in un vizio di legittimità costituzionale se dovute ad una scelta del legislatore che non discrimini fra le parti": sentenza 26 gennaio 1988 n. 80, in Foro it., 1989, 1^, 1058). Non può configurarsi, quindi, una violazione del diritto di difesa previsto dall'art. 24 comma 2^ della Costituzione perché la disciplina delle impugnazioni, come si è visto in precedenza, trova la sua esaustiva disciplina nell'art. 111 della Costituzione che non prevede il doppio grado di giurisdizione di merito. Non si comprendono poi le ragioni (peraltro non specificate nel ricorso) di asserito contrasto con l'art. 25 della Costituzione ovvio essendo che l'eliminazione di un grado di giudizio non possa risolversi nella violazione del principio di precostituzione per legge del giudice naturale.
Più attento esame merita invece la censura con riferimento alla denunziata violazione del principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione). Su questo punto non sembra dubbio che la nuova disciplina (come anche quella precedente) intenda disciplinare diversamente situazioni che, per la loro intrinseca diversità, possono essere disciplinate con un diverso trattamento giuridico. In precedenza il discrimine per escludere l'appellabilità era costituito (nel caso di condanna) dalla circostanza che fosse stata inflitta la pena pecuniaria dell'ammenda, indipendentemente dalla circostanza che il reato fosse astrattamente punibile con questa pena ovvero con pena alternativa (arresto o ammenda). L'innovazione menzionata ha sostanzialmente ampliato l'area dell'inappellabilità ai delitti prevedendo che non siano appellabili anche le sentenze che condannano alla pena della multa.
Insomma il discrimine per l'ammissibilità dell'appello è divenuto la condanna ad una pena pecuniaria indipendentemente dalla specie di essa (multa o ammenda). Si tratta quindi di verificare se questa differenziazione, in presenza di un'indiscutibile diversità, sia, come sostiene il ricorrente, ingiustificata.
A parere della Corte la disparità di trattamento deve ritenersi giustificata in base a criteri di ragionevolezza. Premesso che la distinzione tra delitti e contravvenzioni non sempre coincide, in termini di disvalore sociale, con la tradizionale valutazione di diversa gravità, deve osservarsi che appare dotato di coerenza, e socialmente accettabile, un sistema che escluda un secondo grado di giudizio di merito nei casi in cui le conseguenze afflittive, nel caso di esecuzione della pena, siano incomparabilmente meno gravi anche in considerazione dei vigenti ristretti confini entro i quali opera la conversione delle pene pecuniarie (nello stesso senso v., di recente, Cass., sez. 5^, 3 novembre 2000, Calabrese). Ma v'è una considerazione ulteriore da fare. Con la riforma del processo penale si è affermato, anche nel nostro ordinamento, un sistema ispirato ai principi del processo accusatorio la cui caratteristica fondamentale è costituita della necessità che, salvo casi specifici, la prova si formi davanti al giudice che dovrà poi pronunziarsi sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato. Il principio accusatorio non è esplicitamente enunciato nel nuovo testo dell'art. 111 della Costituzione ma sicuramente alcuni fondamentali principi di questo sistema sono, nella nuova norma costituzionale, espressamente affermati. Non solo il principio della formazione della prova in contradditorio (in parte compatibile anche con un sistema inquisitorio "garantito") quanto la possibilità, per la persona accusata, di interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico e il divieto di provare la colpevolezza sulla base di dichiarazioni di chi si sia sottratto all'interrogatorio.
Insomma è possibile affermare che oggi il processo accusatorio (del quale il principio della formazione della prova davanti al giudice che deve decidere costituisce, sia pure con le necessarie eccezioni - che tutti i sistemi processuali di tipo accusatorio, compresi quelli che storicamente si ispirano a questo principio, prevedono - il più importante momento applicativo) ha acquistato per larga parte carattere di principio generale del nostro processo penale inserito anche nella Costituzione.
Se si pone mente a questa trasformazione del nostro sistema processuale penale non può che ricavarsi la conclusione che il doppio grado di giurisdizione di merito, così come è disciplinato nel nostro sistema processuale, strida con il nuovo sistema introdotto perché, nel giudizio di appello, salvo i casi di rinnovazione totale del dibattimento, la prova non si è formata davanti al giudice che poi emette la sentenza. Tanto nel giudizio di primo grado si è dato spazio all'oralità quanto, nella normalità dei casi, il giudizio di appello si riduce ad un processo scritto ispirato a principi opposti a quelli del processo accusatorio quanto meno nei limiti in cui il giudice di appello deve, ai fini della sua decisione, rivalutare solo da un punto di vista cartolare le prove assunte davanti al primo giudice.
Conferma di ciò si ha nell'esame dei sistemi processuali di common law nei quali, con larga approssimazione, il giudizio di appello è ammesso esclusivamente per motivi di legittimità e costituisce soltanto una fase (eventualmente) rescindente cui segue, ma non sempre, nel caso di accoglimento dell'appello, la fase rescissoria che si svolge davanti al giudice di primo grado, ovviamente diversamente composto.
Consegue alle considerazioni svolte che la limitazione dell'appello ai casi di condanna che comportino l'applicazione di pene detentive non solo non si pone in contrasto con alcuna norma costituzionale (ed in particolare con l'art. 3 essendo, la disparità di trattamento in casi diversi, giustificata in base a criteri di ragionevolezza) ma è coerente anche con i principi del processo accusatorio e con quelli contenuti nel nuovo testo dell'art. 111 della Costituzione (non ultimo il principio della "ragionevole durata" del processo previsto dal secondo comma della norma costituzionale nella nuova formulazione).
La proposta questione di legittimità costituzionale deve conseguentemente essere dichiarata manifestamente infondata. 2) Il primo motivo di ricorso è palesemente infondato. Il ricorrente fonda la censura alla sentenza impugnata sulla circostanza che l'infortunio sarebbe dovuto ad un evidente errore del lavoratore infortunato che, pur essendo esperto del funzionamento della macchina (che usava da oltre venti anni), avrebbe imprudentemente avvicinato le mani agli organi in movimento tanto che la sua mano rimase imprigionata nel meccanismo.
Orbene, già dalla descrizione dell'infortunio contenuta nel ricorso, può trarsi la conclusione della correttezza della sentenza impugnata. È infatti costante orientamento giurisprudenziale, anche di legittimità, che la colpa dell'infortunato non esclude la responsabilità di chi è tenuto a garantire la sicurezza del lavoro a meno che il lavoratore non si sia reso responsabile di una condotta anomala ed imprevedibile. Ma non appare certo dotato di queste caratteristiche il comportamento del lavoratore che, addetto ad una macchina i cui organi in movimento non siano adeguatamente protetti, urti inavvertitamente questi organi nell'esercizio delle mansione specificamente attribuite, eventualmente, come appare nel caso in esame, al fine di accelerare la lavorazione. Le protezioni previste dalla legge, per questo ed altri casi, sono infatti predisposte proprio per evitare che, per errori commessi dal lavoratore o per eccesso di confidenza anche da parte di lavoratori esperti, possano verificarsi gli eventi dannosi che la legge intende prevenire. Nel contempo, qualora il comportamento del lavoratore fuoriesca invece dai limiti della prevedibilità, non può essere ritenuto responsabile il datore di lavoro (o il dirigente o preposto) che abbiano dato attuazione alle misure di prevenzione disposte per errori o eventi prevedibili ma non per quelli conseguenti a comportamenti imprevedibili.
Consegue alle considerazioni svolte anche l'infondatezza del primo motivo nella parte in cui si contesta l'esistenza del rapporto di causalità essendo stato dimostrato nella sentenza impugnata, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici e giuridici, che l'evento si è verificato proprio in conseguenza della condotta omissiva del datore di lavoro.
Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce violazione dell'art. 132 d.p.r. 547/1955. Secondo il ricorrente non sarebbe stato possibile proteggere integralmente la zona di imbocco della bobinatrice perché, diversamente, la macchina non avrebbe potuto svolgere la sua funzione di avvolgimento del tessuto;
sarebbero quindi applicabili i commi 2 e 3 del medesimo art. 132 che, in tali casi, prevede cautele diverse e ulteriori che erano state, nel caso di specie, adottate.
Anche se proposta sotto il profilo della violazione di legge il motivo in realtà tende all'accertamento di un dato di fatto (possibilità di installazione di un meccanismo protettivo) già diversamente valutato ed accertato dal giudice di merito che ha fornito di un adeguato apparato argomentativo il suo convincimento fondato sul parere tecnico del servizio prevenzione sicurezza ambienti di lavoro della locale ASL. Inoltre la censura si pone in contrasto con quanto affermato nel primo motivo laddove si dice che, a seguito dell'intervento dell'indicato servizio, il ricorrente ha provveduto a installare una piastra di protezione nella zone di imbocco dei cilindri in questione.
Manifestamente infondato, infine, è il terzo motivo di ricorso che si pone in contrasto con uniforme e pluriennale giurisprudenza secondo cui l'esistenza dell'aggravante prevista dal comma 3^ dell'art. 590 non è esclusa (e quindi permane la procedibilità d'ufficio per il disposto dell'ultimo comma della medesima norma), per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali, nei casi in cui il reato contravvenzionale sia estinto o non sia stato neppure autonomamente contestato o, addirittura, quando non sia configurabile un autonomo reato contravvenzionale ma si faccia riferimento alla disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 2087 cod. civ. (cfr. Cass., sez. 4^, 12 febbraio 1997, Canzian;
17 aprile 1996, Amenduni;
4 marzo 1994, Stellan;
6 marzo 1990, Camilli).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, sezione quarta penale, dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta;
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2001