Sentenza 31 maggio 2013
Massime • 1
Il provvedimento del giudice dell'esecuzione, una volta divenuto formalmente irrevocabile, preclude una nuova pronuncia sul medesimo "petitum" non già in maniera assoluta e definitiva ma solo finché non si prospettino nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatti, siano essi sopravvenuti ovvero preesistenti ma non considerati ai fini della decisione anteriore.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/05/2013, n. 29983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29983 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 31/05/2013
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 2002
Dott. ROCCHI Giacomo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 47778/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA;
nei confronti di:
LI RA N. IL 04/05/1963;
avverso l'ordinanza n. 323/2011 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 25/11/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette le conclusioni del PG Aurelio Galasso, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Venezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, respingeva la richiesta del Procuratore Generale di revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a LL RA con sentenza G.I.P. Tribunale di Ferrara e di applicare l'indulto.
I provvedimenti richiesti erano stati adottati dal Tribunale di Vicenza;
la Corte territoriale, pur concordando con il Procuratore Generale sulla propria competenza quale giudice dell'esecuzione, atteso che, in sede di appello, la Corte territoriale aveva qualificato la condotta qualificata come estorsione dal Tribunale di Vicenza come usura, rilevava che l'ordinanza del Tribunale di Vicenza avrebbe dovuto essere impugnata e non lo era stata, diventando, così, irrevocabile;
di conseguenza, la Corte non poteva revocarla, come chiesto dal Procuratore generale, ne' poteva provvedere sulle richieste, avendo il Tribunale di Vicenza già provveduto.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica di Venezia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Il Tribunale di Vicenza non era funzionalmente competente a provvedere e, per di più, aveva ignorato la riforma in appello della propria sentenza da parte della Corte territoriale, così applicando nei confronti del LL l'indulto nella sua massima estensione, mentre il reato di usura ritenuto in sede di appello non ne permetteva la concessione.
La Corte aveva errato nel ritenere irrevocabile l'ordinanza del Tribunale di Vicenza: la riforma in appello della sentenza, con la riqualificazione giuridica della condotta, costituiva fatto nuovo e nuova questione giuridica, anche se preesistente all'ordinanza del Tribunale di Vicenza, in quanto ignorata.
Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. L'ordinanza del Tribunale di Vicenza era errata, sia con riferimento alla competenza a provvedere che quanto all'applicazione dell'indulto; la preclusione a provvedere nuovamente non opera a fronte della presenza di un nuovo elemento costituito dalla sentenza di appello che aveva riqualificato la condotta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto.
Il provvedimento del giudice dell'esecuzione, una volta divenuto formalmente irrevocabile, preclude una nuova pronuncia sul medesimo petitum non già in maniera assoluta e definitiva, ma solo rebus sic stantibus, ossia finché non si prospettino nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, siano essi sopravvenuti o preesistenti, ma diversi da quelli precedentemente presi in considerazione (Sez. 1, n. 36005 del 14/06/2011 - dep. 04/10/2011, Branda, Rv. 250785; Sez. 1, n. 3736 del 15/01/2009 - dep. 27/01/2009, P.M. in proc. Anello, Rv. 242533); a tal fine, devono considerarsi "nuovi" non soltanto gli elementi sopravvenuti, ma anche quelli preesistenti dei quali non si sia tenuto conto ai fini della decisione anteriore. L'art. 666 cod. proc. pen., comma 2, infatti, individua la causa di inammissibilità nella mera riproposizione di una richiesta "basata sui medesimi elementi", con conseguente ammissibilità della richiesta relativa allo stesso oggetto, ma basata su elementi diversi da quelli precedentemente presi in considerazione, indipendentemente dal fatto che siano preesistenti o sopravvenuti. (Sez. 1, n. 3739 del 14/10/1991 - dep. 07/11/1991, Franceschini, Rv. 188619).
In definitiva, come stabilito dalla norma summenzionata, è inammissibile l'incidente di esecuzione se proposto con riferimento a richiesta già respinta con provvedimento definitivo e fondato sui medesimi presupposti di fatto e di diritto del precedente (Sez. 1, n. 23817 del 11/03/2009 - dep. 09/06/2009, Cat Berrò, Rv. 243810): il principio della immodificabilità, in sede esecutiva, è attenuato rispetto alla irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali, poiché gli artt. 648 e 649 cod. proc. pen., non si applicano alle ordinanze adottate dal Giudice dell'esecuzione, pur discendendo il regime dettato dall'art. 666 cod. proc. pen., comma 2, dal medesimo principio.
La Corte territoriale ha, invece, considerato l'ordinanza del Tribunale di Vicenza alla stregua di una sentenza su cui si sia formato il giudicato: senza tenere conto che l'erroneità della decisione adottata da quel Giudice era conseguenza di una mancata effettiva conoscenza dell'esito dell'iter processuale, che aveva portato la Corte d'appello di Venezia a riqualificare il reato contestato a RA LL.
Di conseguenza, esattamente il Procuratore Generale ha proposto al Giudice dell'esecuzione competente, appunto la Corte territoriale, le medesime questioni già oggetto dell'ordinanza del Tribunale di Vicenza, prospettando un elemento nuovo, preesistente ma palesemente ignorato da detto giudice, costituito dalla riforma in appello dalla sentenza da quel giudice emessa.
Non si afferma, quindi, che tutte le ordinanze in materia esecutiva emesse da giudice incompetente o errate possano essere revocate o modificate: ma che ciò, in forza della natura limitata della preclusione, è possibile se esse sono frutto di mancata considerazione di un elemento decisivo preesistente o se il richiedente è in grado di offrire un elemento nuovo sopravvenuto. L'ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata, con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Venezia.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 31 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2013