Sentenza 11 marzo 2009
Massime • 1
È inammissibile l'incidente di esecuzione proposto con riferimento a richiesta già respinta con provvedimento definitivo, ove fondato sui medesimi presupposti di fatto e di diritto del precedente. (Nella specie, la Corte ha escluso che costituisca fatto nuovo idoneo a rimuovere la preclusione del giudicato esecutivo la formazione di orientamento giurisprudenziale che abbia condotto a statuire diversamente sull'eseguibilità del giudicato allorché la Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo abbia riconosciuto il carattere "non equo" del processo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/2009, n. 23817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23817 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 11/03/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 1048
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 042403/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AT BE FR N. IL 12/05/1949;
avverso ORDINANZA del 25/06/2008 CORTE ASSISE APPELLO di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RILEVA IN FATTO
Con ordinanza del 25/6/2008 la Corte di Assise di Appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza avanzata nell'interesse di NC CA RÒ tesa ad ottenere la declaratoria di inefficacia del titolo esecutivo per ineseguibilità della sentenza 9/4/84 (irrev. il 13/11/85) perché emessa in esito a processo penale dichiarato iniquo dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con sentenza 28/8/91, per violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea, ovvero, ed in subordine, che fosse sollevata eccezione di costituzionalità della norma dell'art. 670 c.p.p.. La Corte territoriale ha ritenuto che l'istanza si risolvesse nella mera riproposizione di altra precedente istanza sulla quale la medesima Corte aveva pronunciato con ordinanza del 30/1/2006, avverso la quale era stato proposto ricorso che era stato rigettato dalla Corte di legittimità con sentenza del 15/11/2006; e ciò perché il riferimento a recenti indirizzi giurisprudenziali non valeva ad attribuire carattere di "novità" alle questioni già proposte ed ormai coperte da giudicato.
Avverso la citata ordinanza 25/6/2008 ha proposto ricorso l'interessato deducendo in un unico articolato motivo: come fossero insorti elementi valutativi nuovi (modifica dell'art. 117 Cost.;
indicazione, da parte della Corte Costituzionale, delle fonti c.d. pattizie quale parametro di riferimento ai fini della legittimità costituzionale delle norme interne) che rendevano necessaria ed obbligatoria una reinterpretazione del quadro normativo ed in particolare del disposto di cui all'art. 670 c.p.p. così da renderlo conforme alle statuizioni dell'art. 5 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo; come in sede esecutiva fosse sempre possibile formulare una nuova istanza, ove fondata, alternativamente, su presupposti di fatto o di diritto mai presi in considerazione nella precedente pronuncia passata in giudicato;
come, di conseguenza, l'assunto di cui all'ordinanza impugnata fosse in aperta collisione con i dettami dell'art. 666 c.p.p. e come pertanto si imponesse l'annullamento del provvedimento.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
Il principio della preclusione processuale derivante dal divieto del "ne bis in idem" opera anche in sede esecutiva, ad esso richiamandosi la regola che impone al giudice dell'esecuzione di dichiarare inammissibile la richiesta che costituisca mera riproposizione di altra già rigettata basata sui medesimi elementi (cfr. Cass. sent. n. 3736/2009); ne consegue che non è consentito proporre nuovo incidente di esecuzione con riferimento ad una richiesta già respinta con provvedimento definitivo ove fondato sui medesimi presupposti di fatto e di diritto del precedente.
Se è vero infatti che in sede esecutiva il principio della immodificabilità, valendo esso "rebus sic stantibus", appare attenuato rispetto alla irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali, i limiti del riesame dei provvedimenti adottati in sede esecutiva (nonché di quelli cautelari e di sorveglianza) devono tuttavia ritenersi rigorosi e comunque subordinati alla sopravvenienza di fatti nuovi o non considerati che incidano sulla situazione esecutiva in atto, fra i quali non possono certo essere annoverate prospettazioni diverse dei medesimi fatti ovvero evoluzioni giurisprudenziali di norme giuridiche già diversamente interpretate o applicate. Alla stregua di quanto sopra, dunque, nessuna condivisione meritano le argomentazioni di cui al ricorso presentato da CA RÒ NC, atteso: che con esso si propongono questioni già in precedenza esaminate e definitivamente risolte, che successivamente alla decisione adottata a conclusione del precedente incidente di esecuzione non sono intervenute modifiche legislative in ordine alle materie disciplinate dall'art. 670 c.p.p., che il riferimento ad indirizzi giurisprudenziali che avevano portato a diversamente statuire sulla eseguibilità o meno del giudicato, allorquando da parte della Corte Europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo sia stato riconosciuto il carattere "non equo" del processo, non vale ad introdurre alcun elemento fattuale nuovo idoneo a rimuovere la preclusione del giudicato esecutivo. Deve infatti tenersi presente che le questioni oggi all'esame di questa Corte non concernono, e non possono concernere, la correttezza o meno di una decisione che abbia attribuito prevalenza al giudicato rispetto ad una decisione della Corte Europea (assumendosi che quest'ultima non avrebbe incidenza risolutiva sulla validità del giudicato ne' sull'efficacia del titolo esecutivo) o, di contro, il valore immediatamente precettivo nell'ordinamento interno delle norme della Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo e delle decisioni della Corte Europea che ne accertino la violazione (con necessità di rinnovazione del processo e conseguente ineseguibilità della condanna, "neutralizzata" fino alla formazione di altra decisione irrevocabile a conclusione del processo rinnovato), ne' la sussistenza o meno di un mezzo processuale che renda realizzabile la rinnovazione del giudizio (restituzione nel termine, ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p., revisione), ma piuttosto -e soltanto- la immodificabilità o meno del provvedimenti adottati in sede esecutiva e la ricorrenza o meno nella specie della preclusione processuale derivante dal principio del "ne bis in idem"; sicché, tenuto conto di quanto sopra precisato in ordine all'ambito di tale preclusione ed alla natura delle richieste formulate in ricorso, deve concludersi per la infondatezza del medesimo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente CA RÒ NC al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2009