Sentenza 22 settembre 2015
Massime • 1
In tema di successione di leggi processuali nel tempo, non opera il principio della retroattività della disposizione più favorevole, nemmeno nell'ambito delle misure cautelari, poiché non esistono principi di diritto intertemporale propri della legalità penale che possano essere pedissequamente trasferiti nell'ordinamento processuale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non applicabile il nuovo testo dell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 11 della l. 16 aprile 2015, n. 47, entrato in vigore l'8 maggio 2015 ad una ordinanza del Tribunale del riesame il cui dispositivo era stato depositato precedentemente a tale data mentre la motivazione in una data successiva; vedi Corte cost. 14 gennaio 1982, n. 15).
Commentario • 1
- 1. Abuso di autorità nella violenza sessuale: basta autorità di fatto (Cass. 27326/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 ottobre 2020
L'abuso di autorità cui si riferisce l'art. 609-bis c.p., comma 1, presuppone una posizione di preminenza, anche di fatto e di natura privata, che l'agente strumentalizza per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali. Corte di Cassazione sez. Unite Penali, sentenza 16 luglio – 1 ottobre 2020, n. 27326 Presidente Fumu – Relatore Ramacci Ritenuto in fatto 1. Il G.u.p. del Tribunale di Enna, con sentenza del 22 gennaio 2015, all'esito di giudizio abbreviato condizionato, ha affermato la responsabilità penale dell'imputato, che ha condannato anche al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili, da liquidarsi in separato giudizio, in relazione al reato di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/09/2015, n. 41322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41322 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2015 |
Testo completo
41322/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 22/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ANTONIO AGRO' - Presidente - SENTENZA N.1573 Dott. DOMENICO CARCANO - Consigliere - REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. STEFANO MOGINI N. 29005/2015 - Consigliere - Dott. EMANUELE DI SALVO - Rel. Consigliere - Dott. GAETANO DE AMICIS ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AS CO N. IL 29/05/1967 avverso l'ordinanza n. 265/2015 TRIB. LIBERTA' di CATANZARO, del 31/03/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. MARIO PINELLI, eеш ка Concluso il rigetto del riceris_реч Udit i difensore Avv. VINCENZO BELVEDERE, еш ка Concluso l'assoglimento dei mustiniper l'accoglрег di ricerso lue RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 31 marzo 2015 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato l'istanza proposta da RI SC ex art. 309 c.p.p., confermando l'ordinanza emessa dal G.i.p. presso il medesimo Tribunale in data 10 marzo 2015, che disponeva nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 110 c.p., 73 del d.P.R. n. 309/90 (capi sub 5 e 8), e 74 del su citato d.P.R. (capo sub 20), in quanto indiziato dei reati-fine di illecita detenzione di ingenti quantitativi di stupefacenti del tipo marijuana e cocaina, rispettivamente commessi in Corigliano Calabro ed altre località, anche estere, il 6 dicembre 2013 e dal 16 gennaio al 4 marzo 2014, nonchè di appartenenza, con il ruolo di organizzatore, ad un'associazione finalizzata all'importazione, trasporto, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti nel territorio nazionale, avente la sua base operativa in Corigliano Calabro e risultata essere promossa, diretta ed organizzata da persone intranee alla cosca 'ndranghetista degli "ZZ" dall'inizio del 2009 in poi.
2. Il difensore del RI ha proposto ricorso per cassazione avverso la su citata ordinanza, deducendo cinque motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.
2.1. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., in relazione all'art. 309, comma 10, c.p.p. e all'art. 11 delle preleggi, per la perdita di efficacia dell'ordinanza impugnata a seguito dell'inosservanza del termine di deposito, in quanto il dispositivo della decisione di rigetto è stato depositato il 3 aprile 2015, mentre l'ordinanza è stata depositata in Cancelleria in data 16 giugno 2015, ossia oltre il termine di trenta giorni fissato dalla disposizione di cui all'art. 309, comma 10, c.p.p., così come modificata per effetto della novella legislativa del 16 aprile 2015, n. 4, entrata in vigore in data 8 maggio 2015. 2.2. Violazioni di legge e vizi motivazionali con riferimento agli artt. 121, 125, 178, lett. c), 192, 273 c.p.p., 110 c.p., 73, 74 e 80 del d.P.R. n. 309/90, per l'insussistenza degli elementi indiziari relativi ai reati di cui ai capi sub 5) e 8), anche per la mancata valutazione delle obiezioni esposte nella memoria difensiva depositata in sede di udienza di riesame il 31 marzo 2015, dove si rappresentava non solo il fatto che nessun accertamento vi era stato circa la effettiva disponibilità da parte dell'indagato di un apparecchio telefonico del tipo "blackberry", ritenuto indispensabile all'utilizzo delle chat oggetto delle operazioni di intercettazione, ma anche il fatto che dal monitoraggio di tre utenze telefoniche regolarmente intestate al ricorrente non era emerso alcun elemento indiziario a carico. Soltanto su uno dei quattro numeri telefonici ivi indicati intestato ad un soggetto straniero e non riconducibile n alcun modo al RI si sono registrati flussi telematici utili ai fini dell'indagine: aspetti, questi, che il Tribunale ha omesso di ли considerare, riproponendo i medesimi dati investigativi già recepiti dal G.i.p. nell'ordinanza custodiale. Con riferimento all'ipotesi di reato di cui al capo sub 5), difettano in particolare i gravi indizi circa la effettiva presenza dell'indagato a bordo di un'autovettura ritenuta presumibilmente in uso ad altro indagato, allorquando è stata captata una conversazione ambientale considerata rilevante per le indagini, ed è stato altresì omesso qualsiasi vaglio circa i diversi utilizzatori del codice "pin" e del numero telefonico indicati nel relativo decreto di fermo. valutazione delleUlteriori vizi motivazionali vengono dedotti riguardo alla conversazioni oggetto di intercettazione, in quanto prive di riscontro, ed agli elementi solo congetturali utilizzati per procedere alla identificazione dell'indagato, individuato sulla base di uno pseudonimo di dubbia riconducibilità alla sua persona, in quanto attribuitogli dagli investigatori solo in considerazione della sua stazza fisica. Analoghe lacune motivazionali, infine, sono state evidenziate nella memoria difensiva con riguardo al reato di cui al capo sub 8), mancando sul punto qualsiasi elemento indiziario utile a ricostruire l'attività di intermediazione all'estero che l'indagato avrebbe svolto tra uno spacciatore olandese e due coindagati italiani.
2.3. Violazioni di legge e vizi motivazionali, anche per l'omessa valutazione dei rilievi difensivi, con riferimento alla ritenuta intraneità dell'indagato all'associazione di cui all'art. 74 del su citato d.P.R. (capo sub 20), non avendo il Tribunale considerato che, al contrario di quanto riportato nel decreto di fermo, in atti vi erano almeno due intercettazioni telematiche ove si faceva riferimento ad un soggetto individuato con l'appellativo di "grosso" - con cui la P.G. ha per l'appunto identificato il RI - che non si trovava in Italia nel periodo di tempo ivi indicato, con la conseguenza che lo stesso non poteva prendere parte, quanto meno, a quel segmento di attività delittuosa ricostruito nel mese di giugno 2013 e, soprattutto, non poteva essere l'utilizzatore della "chat" associata al numero di "pin" indicato in atti dagli organi investigativi.
2.4. Violazioni di legge e vizi motivazionali con riferimento agli artt. 274, comma 1, lett. c) e 275, comma 3, c.p.p., per avere il Tribunale prospettato il pericolo di reiterazione del reato in modo astratto ed apodittico, senza tener conto degli elementi rappresentati dalla difesa circa l'assenza dei requisiti della attualità e concretezza del pericolo.
2.5. Erroneamente apprezzato, infine, deve considerarsi anche l'aspetto inerente all'adeguatezza della su indicata misura cautelare, che ben avrebbe potuto essere sostituita con altra, meno grave, misura di tipo domiciliare, non più operando per la fattispecie di reato in esame una preclusione automatica ed assoluta, anche alla luce delle modifiche normative di recente introdotte con la 1. n. 47/2015. ли 2 CONSIDERATO IN DIRITTO $ 1. Manifestamente infondato deve ritenersi il primo motivo di ricorso, poiché il dispositivo dell'ordinanza in esame è stato depositato il 2 aprile 2015, ossia nella vigenza della precedente previsione normativa di cui al comma 10 dell'art. 309 c.p.p., che non prevedeva i termini e le sanzioni processuali introdotti solo a seguito della integrale sostituzione di tale disposizione ad opera dell'art. 11 della I. 16 aprile 2015, n. 47, solo successivamente entrata in vigore (1'8 maggio 2015) e, dunque, inapplicabile nel . momento della decisione, la cui motivazione non rappresenta un atto diverso e separato dal tipo di provvedimento giurisdizionale cui inerisce quale elemento costitutivo, ma ne segue in toto la disciplina normativa in vigore al momento dell'adozione. Al riguardo va altresì richiamato l'insegnamento di questa Suprema Corte (Sez. Un., n. 27919 del 31/03/2011, dep. 14/07/2011, Rv. 250196), secondo cui, in tema di successione di leggi processuali nel tempo, il principio secondo il quale, se la legge penale in vigore al momento della perpetrazione del reato e le leggi penali posteriori adottate prima della pronunzia di una sentenza definitiva sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli all'imputato, non costituisce un principio dell'ordinamento processuale, nemmeno nell'ambito delle misure cautelari, poiché non esistono principii di diritto intertemporale propri della legalità penale che possano essere pedissequamente trasferiti nell'ordinamento processuale (v. Corte cost., 14 gennaio 1982, n. 15).
2. Parimenti inammissibili, per manifesta infondatezza, devono ritenersi le ulteriori doglianze, avendo il Tribunale del riesame esposto, con argomentazioni specificamente illustrate ed immuni da vizi logico-giuridici in questa Sede censurabili, le modalità attraverso cui sono state dettagliatamente individuate, sulla base delle numerose emergenze investigative in atti indicate, le diverse utenze cellulari nella disponibilità del ricorrente, con la ricostruzione dei suoi spostamenti e delle forme di utilizzo dei dispositivi in uso. Nell'apprezzamento dei diversi tasselli del quadro indiziario, costituito non solo dalle univoche risultanze delle attività d'intercettazione telefonica e telematica, ma anche da numerosi sequestri di ingenti quantitativi di stupefacente, dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dai servizi di osservazione svolti dagli organi di P.G. -che hanno puntualmente ricostruito il ruolo, le attività e la rete di contatti internazionali dell'indagato l'ordinanza impugnata ha puntualmente esaminato le obiezioni difensive - (v. pagg. 5-10), disattendendole sulla base di una serie di elementi motivatamente ritenuti sintomatici della partecipazione del ricorrente, in posizione di organizzatore, ad un'associazione dedita all'importazione nel territorio nazionale di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti di varia natura (cocaina, eroina e marijuana), che è risultata essere promossa e diretta da una serie di persone (in particolare, IG RU e PO IM) di cui il ricorrente è stato indicato quale uomo di fiducia. lle 3 Di siffatta organizzazione, in particolare, i Giudici di merito hanno analiticamente riscostruito i vertici, il permanente fondamento strutturale, gli elementi costitutivi, le modalità di coinvolgimento nella realizzazione dei diversi reati-fine, ponendone in rilievo sia le numerose forme di manifestazione, che il modus operandi, unitamente alla efficacia causale riconnessa alla centralità del ruolo di organizzatore che il ricorrente vi ha svolto, nell'intrattenere i rapporti economici con i fornitori, nel pagare in denaro le sostanze stupefacenti o nel consegnare loro, in permuta, autovetture riciclate. Specifici passaggi argomentativi sono stati altresì dedicati all'analisi dell'ampio compendio indiziario motivatamente ritenuto sintomatico del coinvolgimento del ricorrente in ordine ai reati oggetto di imputazione provvisoria nei capi sub 5) [importazione dall'Albania di un ingente quantitativo di marijuana a mezzo di vettore marittimo, ordinata per il tramite di NI ER e sub 8) [importazione dall'Olanda di un ingente quantitativo di cocaina, in concorso con GI ZZ, PO IM e TE AL, quale corriere cui lo stupefacente veniva poi effettivamente sequestrato in Italia]. Sono state, infine, adeguatamente illustrate le ragioni giustificative della valutazione effettuata circa l'identificazione dell'imputato nelle conversazioni oggetto di intercettazione, muovendo dalla combinazione di una serie di dati univocamente ritenuti indicativi in tal senso (ad es., il frequente riferimento alle peculiari caratteristiche fisiche . del ricorrente ed i suoi spostamenti in Germania in corrispondenza di tempo e luogo con la presenza dei coindagati IM e RU), traducendosi le censure al riguardo mosse dalla difesa in mere questioni di fatto, rimesse all'apprezzamento del giudice di merito e, come tali, estranee al sindacato proprio del giudizio di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto la valutazione risulta logicamente condotta in rapporto alle - massime di esperienza ivi utilizzate (ex multis, v. Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, dep. 20/11/2013, Rv. 258164; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Rv. 239724).
3. Congruamente esaminato risulta, altresì, il profilo inerente alla scelta della misura . . e alla sussistenza delle esigenze cautelari, che il Tribunale del riesame ha specificamente desunto dal motivato rilievo del concreto ed attuale pericolo di reiterazione delle condotte delittuose oggetto di addebito, in ragione delle gravi modalità di realizzazione dei fatti, : della rete transnazionale di conoscenze e rapporti, della particolare rilevanza e delicatezza del contributo partecipativo offerto dal ricorrente, oltre che della non occasionalità del suo coinvolgimento nelle attività di acquisto ed importazione degli stupefacenti e del tentativo di organizzare un canale di rifornimento di cocaina con il Sudamerica.
4. A fronte di tale completo apprezzamento delle emergenze investigative, esposto attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logici, il ricorrente non ha individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dal Tribunale, né ha soddisfatto l'esigenza di una critica puntuale e ragionata che deve informare l'atto di impugnazione, ma ha sostanzialmente contrapposto una lettura alternativa delle risultanze procedimentali, Ли 4 facendo leva sull'apprezzamento di profili fattuali già puntualmente vagliati in sede di riesame, e la cui rivisitazione, evidentemente, non è sottoponibile al sindacato di questa Suprema Corte. Al riguardo v'è da osservare, peraltro, che l'ordinamento non conferisce a questa Suprema Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende oggetto d'indagine, nè la investe di alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive degli indagati, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata richiesta l'applicazione delle misura cautelare e del tribunale chiamato a pronunciarsi sulle connesse questioni de libertate. Il controllo di legittimità, pertanto, è circoscritto esclusivamente alla verifica dell'atto impugnato, al fine di stabilire se il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro di carattere negativo, la cui contestuale presenza, come avvenuto nel caso in esame, rende l'atto per ciò stesso insindacabile: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza nel testo di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (da ultimo, v. Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014, dep. 19/11/2014, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, dep. 18/11/2010, Rv. 248698).
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro mille. La Cancelleria curerà l'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter, disp. att., c.p.p..
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att., c.p.p.. Così deciso in Roma, lì, 22 settembre 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente 엑스마을길은 시리아 ✓r. Gaetano De Amicis DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 OTT 2015 IL FUNZIO UDIZIARIO Piera Esposito