Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/09/2015, n. 41322
CASS
Sentenza 22 settembre 2015

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Massime1

In tema di successione di leggi processuali nel tempo, non opera il principio della retroattività della disposizione più favorevole, nemmeno nell'ambito delle misure cautelari, poiché non esistono principi di diritto intertemporale propri della legalità penale che possano essere pedissequamente trasferiti nell'ordinamento processuale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non applicabile il nuovo testo dell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 11 della l. 16 aprile 2015, n. 47, entrato in vigore l'8 maggio 2015 ad una ordinanza del Tribunale del riesame il cui dispositivo era stato depositato precedentemente a tale data mentre la motivazione in una data successiva; vedi Corte cost. 14 gennaio 1982, n. 15).

Commentario1

  • 1Abuso di autorità nella violenza sessuale: basta autorità di fatto (Cass. 27326/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 ottobre 2020

    L'abuso di autorità cui si riferisce l'art. 609-bis c.p., comma 1, presuppone una posizione di preminenza, anche di fatto e di natura privata, che l'agente strumentalizza per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali. Corte di Cassazione sez. Unite Penali, sentenza 16 luglio – 1 ottobre 2020, n. 27326 Presidente Fumu – Relatore Ramacci Ritenuto in fatto 1. Il G.u.p. del Tribunale di Enna, con sentenza del 22 gennaio 2015, all'esito di giudizio abbreviato condizionato, ha affermato la responsabilità penale dell'imputato, che ha condannato anche al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili, da liquidarsi in separato giudizio, in relazione al reato di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/09/2015, n. 41322
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41322
Data del deposito : 22 settembre 2015

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