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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 6779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6779 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NN IG nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/09/2025 della Corte d'appello di Milano;
udita la relazione svolta dal Consigliere Claudia Terracina;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 18 settembre 2025, ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 3 luglio 2024, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ivrea, su concorde richiesta delle parti, ha applicato nei confronti di IG NN la pena di anni uno e mesi otto di reclusione per i reati di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale pluriaggravata, in relazione al fallimento della società Punto Lavoro Italia, soc. coop., commessi in qualità di componente del Consiglio di amministrazione. A fondamento della decisione la Corte di appello ha ritenuto non fossero state acquisite prove nuove in grado di condurre al proscioglimento del condannato. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 6779 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: TERRACINA CLAUDIA Data Udienza: 12/02/2026 2. Ha proposto ricorso per cassazione IG NN per mezzo del suo difensore, avv. Claudio Strata, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge con riferimento agli artt. 630, comma 1, lett. c), 631 e 634 cod. proc. pen. Si sostiene che la Corte d'appello ha dichiarato inammissibile il ricorso con delibazione sommaria sulla base di una errata nozione di "prova nuova", non considerando che la novità della prova non consiste solo nella sopravvenienza della stessa, ma anche dalla sua mancata valutazione, neppure implicita, nella fase del giudizio di cognizione: in questo caso, la relazione ex art. 33 I.f. del curatore fallimentare della società fallita e l'annotazione di servizio della Guardia di Finanza prodotta dovevano essere valutate quali "prove nuove", non essendo state oggetto di considerazione nella sentenza di patteggiamento. Inoltre, l'ordinanza impugnata - in violazione dell'art. 634 cod. proc. pen. - non ha considerato che, nella fase rescindente, la valutazione di inidoneità degli elementi forniti a ribaltare in senso assolutorio la precedente decisione di condanna deve essere svolta secondo parametri di evidenza, emergente icto ocull dalla intrinseca debolezza persuasiva delle circostanze prospettate, dovendo, invece, riservarsi alla fase del merito, da svolgersi in contraddittorio, la verifica della effettiva reale idoneità degli elementi ad incidere in modo determinante sulla ricostruzione dei fatti e i ragionamento decisorio. Nel provvedimento impugnato, la valutazione sull'impatto demolitorio delle prime due prove, nonché delle altre prove "nuove" dedotte - la sentenza emessa in giudizio abbreviato contro i coimputati (che non riportava condotte distrattive attribuibili al NN) e la registrazione e trascrizione di un colloquio tra NN e i responsabili della società, da cui si evincerebbe che questi era considerato alla stregua di un dipendente, privo di poteri decisionali - risulta fuorviante. 2.2. Con il secondo motivo, si censura la violazione dell'art. 444 cod. proc. pen. ed il vizio motivazionale per avere la Corte d'appello attribuito al patteggiamento la natura di riconoscimento del fatto e di affermazione di responsabilità, senza considerare che detta sentenza non è qualificabile come pronuncia di condanna ed i poteri del giudice nel ratificare l'accordo, che riguardano l'esatta qualificazione del fatto e la verifica dell'assenza di cause di esclusione della punibilità ex art. 129, comma primo, cod. proc. pen. Rileva che la Corte d'appello ha omesso di considerare che l'intervento del giudice, nel ratificare l'accordo tra le parti, ha una funzione di controllo puntuale dell'esattezza della qualificazione giuridica proposta e non di verifica meramente formale. Inoltre, il giudice della revisione ha escluso in via apodittica, malgrado il materiale dedotto convergesse nell'escludere una parte attiva di NN nell'amministrazione della società fallita, che l'aver ricoperto il ruolo di consigliere "di facciata" fosse sufficiente a fondare il concorso nei reati fallimentari. 2 3. La Procura generale, nella persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, ha depositato memoria scritta chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 2. In relazione al primo motivo, che afferisce alla corretta applicazione della nozione di "prova nuova" nel giudizio di revisione, è principio consolidato, sin dalla pronuncia a Sezioni Unite Pisano (Sez. U. n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443), che «deve essere riconosciuto il carattere della novità anche alle prove che comunque non abbiano formato oggetto di valutazione, siano entrate o no a far parte del materiale probatorio acquisito al precedente giudizio di cognizione. Poiché - si afferma - ciò che ne qualifica la reale essenza è l'impossibilità giuridica di una sentenza di proscioglimento fondata esclusivamente su una diversa valutazione delle medesime prove assunte nel giudizio (art. 637, comma 3, c.p.p.), agli effetti dell'art. 630, lettera c, il requisito della novità dipende unicamente dal fatto che le prove abbiano o no formato oggetto di un precedente apprezzamento giudiziale, restando irrilevante la loro avvenuta acquisizione agli atti del processo». 2.1. Il giudice della revisione, lungi dall'interpretare in modo formalistico i principi suesposti, svolge un articolato ragionamento sugli elementi a disposizione, posti in comparazione con la sentenza di patteggiamento già irrevocabile, escludendo che nel giudizio di patteggiamento non si sia tenuto conto dei due atti ed in particolare della relazione ex art. 33 I.f. nella sua completezza. Afferma la Corte di appello che la relazione del curatore e l'annotazione di polizia giudiziaria s'orlo state espressamente citate nella sentenza di patteggiamento al fine di escludere cause di proscidglimento ex art. 129 cod. proc. pen., posto che la relazione del curatore è l'atto nel quale sono state ricostruite le vicende che hanno condotto la società al fallimento e le condotte di ciascuno dei soggetti coinvolti nella sua gestione, compreso il Minimmo, del quale era evidenziato il ruolo di "testa di legno", ma non l'estraneità agli illeciti sia patrimoniali, che documentali relativi al fallimento della società. A fronte di tale rilievo, basato sull'evidenza della mancanza di novità degli elementi dedotti in coerenza con il giudizio sommario devoluto nella fase rescindente (Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, L., Rv. 280405) il ricorrente non indica i passaggi della relazione e delle annotazioni della Guardia di Finanza da cui si desumerebbe la sua innocenza rispetto agli addebiti a lui mossi nel processo di cognizione, rendendo sul punto generico il motivo di ricorso. D'altra parte, il ricorrente, dinanzi al ragionamento della Corte d'appello sulla necessaria avvenuta valutazione da parte del giudice degli atti indicati come "nuovi", non fornisce elementi atti a scardinare una tale conclusione, ma si limita ad indicare i medesimi elementi di fatto già 3 valutati dal giudice di merito, non suscettibili di rilettura in questa sede e comunque frutto di deduzioni personali dell'imputato, prive di oggettività, come nel caso della mancata attribuzione di condotte distrattive a NN, oggetto, invece, nell'ordinanza, di espressa argomentazione. Va ricordato che, secondo condiviso principio di diritto, «In tema di revisione, attesa la natura straordinaria del mezzo di impugnazione, è inammissibile la richiesta fondata su motivi già esaminati nel corso del giudizio» (Sez. 5, n. 9169 del 31/01/2017, Ceccagnoli, Rv. 269060). 2.2. Quanto alla idoneità degli elementi indicati nella sentenza di applicazione pena a consentire il proscioglimento del condannato - l'attribuzione di ruoli solo formali e non realmente decisori al NN -, vanno puntualizzati gli approdi giurisprudenziali in tema di revisione della sentenza di patteggiamento. Dopo aver superato una interpretazione restrittiva, la giurisprudenza ha concordemente affermato che: «la richiesta per la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove, comporta una valutazione di queste ultime alla luce della regola di giudizio posta per il rito alternativo, con la conseguenza che le stesse devono consistere in elementi tali da dimostrare la sussistenza di cause di proscioglimento dell'interessato secondo il parametro di giudizio dell'art. 129 cod. proc. pen., sì come applicabile nel patteggiamento». (Sez. 6, n. 5238 del 29/01/2018, Notarangelo, Rv. 272129 - 01). In tale recente decisione è stato appunto precisato che «l'estensione del rimedio straordinario alla sentenza di patteggiamento, ad opera della legge n. 234 del 2003, risulti notevolmente più contratta rispetto alla revisione ordinaria, in quanto nel caso delle pronunce ex art. 444 cod. proc. pen., il giudice viene chiamato a stabilire se le prove sopravvenute alla sentenza definitiva e quelle scoperte successivamente siano tali da dimostrare "da sole" la necessità di un proscioglimento oppure se siano autonomamente in grado di gettare una nuova luce e di fornire una chiave di letture radicalmente alternativa degli atti del procedimento concluso con il patteggiannento, atti che di per sé non erano tali da reclamare l'adozione di una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 8957, 4/12/2006, Tambaro, Rv. 235491). In caso contrario, "la revisione cesserebbe di essere un mezzo di impugnazione straordinaria e diverrebbe, in relazione al patteggiamento, strumento a disposizione del patteggiante per revocare in dubbio una decisione da lui stessa richiesta e riaprire integralmente la fase dell'accertamento dei fatti e della responsabilità» (Sez. 6, n. 31374 del 24/05/2011). 2.3. Nel caso in esame, la Corte d'appello di Milano ha correttamente applicato i criteri sopra menzionati, ritenendo la nuova prova offerta del tutto inidonea a prospettare la possibilità di un proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., sulla base di una motivazione coerente e logica che, in quanto tale, non è censurabile in sede di legittimità. Nell'escludere il carattere di novità degli elementi proposti ne ha, infatti, contemporaneamente, evidenziato la mancata di incidenza sul possibile esito di proscioglimento in un giudizio di applicazione pena a richiesta delle parti. 4 3. Parimenti, sfugge alle censure proposte anche la valutazione del giudice della revisione sulle prove "nuovamente introdotte", ovvero la sentenza nei confronti dei coimputati e la conversazione intercettata e trascritta, ritenute inidonee a superare la "prova di resistenza" con il complessivo quadro probatorio e scardinarne la tenuta, sempre nella prospettiva della esclusione della punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. 3.1. Sulla prima, è svolto un sintetico ma compiuto ragionamento sulla idoneità di una sentenza pronunciata in giudizio abbreviato nei confronti di altri coimputati, in cui la colpevolezza di NN - che pure era indicato quale concorrente nei reati loro ascritti, separatamente giudicato - non era oggetto di discussione, e quindi non vi era nessun motivo per doverla valutare (così da intendersi l'efficace riferimento ad una natura "fisiologica" della mancanza di riferimenti alla sua posizione), tantopiù se relativa a soggetto che aveva svolto un ruolo secondario nella vicenda. Pertanto, resta escluso che il giudicato di condanna a carico dei coimputati possa integrare un elemento favorevole tale da indurre al proscioglimento del ricorrente e dar luogo ad un contrasto tra giudicati in quanto, come riscontrato nell'ordinanza impugnata, nella sentenza predetta non vi sono riferimenti al ruolo ed all'attività svolta da NN, ma non vi è nemmeno un accertamento positivo circa la sua estraneità ai fatti contestati, tale da consentire di dedurre la sua innocenza e la responsabilità esclusiva dei coimputati. 3.2. Sulla seconda, la Corte si sofferma analizzando il contenuto della conversazione con il coindagato Impieri: evidenzia il dato pacifico del coinvolgimento di NN, quale formale membro del C.d.A. della società fallita, nelle indagini per bancarotta, l'assicurazione sulla manleva nelle spese legali e negli esborsi da sostenere per la sua difesa e l'inidoneità del passaggio, nel quale i due concordano che il ricorrente non avesse ricevuto "nessun pagamento di nessun genere", tanto a dimostrare "in sé" l'assenza di vantaggi economici per avere egli conseguito per la carica svolta sia la relativa remunerazione, sia la possibilità di svolgere attività lavorativa, quanto ad escludere la sua responsabilità in ordine alla bancarotta documentale, alla distrazione del parco automezzi ed alla cessione del ramo d'azienda a prezzo vile, alla cui deliberazione aveva partecipato . In tal modo, la Corte d'appello procede correttamente ad effettuare la dovuta prova di resistenza sull'idoneità dei nuovi elementi a disarticolare ovvero solo ad incrinare la tenuta logica della prova già acquisita, giungendo a conclusioni coerenti e scevre da qualunque criticità. 4. Anche il secondo motivo è inammissibile. 4.1. Con esso il ricorrente ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 444 cod. proc. pen. per avere la Corte di merito operato una indebita equiparazione del patteggiamento all'ammissione di colpevolezza, nonché la mancanza di motivazione. In realtà, come si evince dall'ordinanza in esame, l'erronea equiparazione del patteggiamento ad una ammissione di colpevolezza è 5 contenuta in un passaggio motivazionale della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., il cui significato è chiarito espressamente dalla Corte d'appello, che ne rileva la natura di "artificio retorico" su cui il giudice ha potuto fondare la concessione delle circostanze generiche, non già la prova evidenza dell'innocenza dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Pertanto, come osservato dal Procuratore generale nella sua memoria, per un verso la Corte d'appello ha fornito motivazione sulla questione che le era stata prospettata, per altro verso tale aspetto non incide in alcun modo sulla declaratoria di inammissibilità dell'istanza di revisione, che, come sopra precisato, si fonda esclusivamente sulla valutazione delle prove fornite dall'istante. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/02/2026
udita la relazione svolta dal Consigliere Claudia Terracina;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 18 settembre 2025, ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 3 luglio 2024, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ivrea, su concorde richiesta delle parti, ha applicato nei confronti di IG NN la pena di anni uno e mesi otto di reclusione per i reati di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale pluriaggravata, in relazione al fallimento della società Punto Lavoro Italia, soc. coop., commessi in qualità di componente del Consiglio di amministrazione. A fondamento della decisione la Corte di appello ha ritenuto non fossero state acquisite prove nuove in grado di condurre al proscioglimento del condannato. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 6779 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: TERRACINA CLAUDIA Data Udienza: 12/02/2026 2. Ha proposto ricorso per cassazione IG NN per mezzo del suo difensore, avv. Claudio Strata, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge con riferimento agli artt. 630, comma 1, lett. c), 631 e 634 cod. proc. pen. Si sostiene che la Corte d'appello ha dichiarato inammissibile il ricorso con delibazione sommaria sulla base di una errata nozione di "prova nuova", non considerando che la novità della prova non consiste solo nella sopravvenienza della stessa, ma anche dalla sua mancata valutazione, neppure implicita, nella fase del giudizio di cognizione: in questo caso, la relazione ex art. 33 I.f. del curatore fallimentare della società fallita e l'annotazione di servizio della Guardia di Finanza prodotta dovevano essere valutate quali "prove nuove", non essendo state oggetto di considerazione nella sentenza di patteggiamento. Inoltre, l'ordinanza impugnata - in violazione dell'art. 634 cod. proc. pen. - non ha considerato che, nella fase rescindente, la valutazione di inidoneità degli elementi forniti a ribaltare in senso assolutorio la precedente decisione di condanna deve essere svolta secondo parametri di evidenza, emergente icto ocull dalla intrinseca debolezza persuasiva delle circostanze prospettate, dovendo, invece, riservarsi alla fase del merito, da svolgersi in contraddittorio, la verifica della effettiva reale idoneità degli elementi ad incidere in modo determinante sulla ricostruzione dei fatti e i ragionamento decisorio. Nel provvedimento impugnato, la valutazione sull'impatto demolitorio delle prime due prove, nonché delle altre prove "nuove" dedotte - la sentenza emessa in giudizio abbreviato contro i coimputati (che non riportava condotte distrattive attribuibili al NN) e la registrazione e trascrizione di un colloquio tra NN e i responsabili della società, da cui si evincerebbe che questi era considerato alla stregua di un dipendente, privo di poteri decisionali - risulta fuorviante. 2.2. Con il secondo motivo, si censura la violazione dell'art. 444 cod. proc. pen. ed il vizio motivazionale per avere la Corte d'appello attribuito al patteggiamento la natura di riconoscimento del fatto e di affermazione di responsabilità, senza considerare che detta sentenza non è qualificabile come pronuncia di condanna ed i poteri del giudice nel ratificare l'accordo, che riguardano l'esatta qualificazione del fatto e la verifica dell'assenza di cause di esclusione della punibilità ex art. 129, comma primo, cod. proc. pen. Rileva che la Corte d'appello ha omesso di considerare che l'intervento del giudice, nel ratificare l'accordo tra le parti, ha una funzione di controllo puntuale dell'esattezza della qualificazione giuridica proposta e non di verifica meramente formale. Inoltre, il giudice della revisione ha escluso in via apodittica, malgrado il materiale dedotto convergesse nell'escludere una parte attiva di NN nell'amministrazione della società fallita, che l'aver ricoperto il ruolo di consigliere "di facciata" fosse sufficiente a fondare il concorso nei reati fallimentari. 2 3. La Procura generale, nella persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, ha depositato memoria scritta chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 2. In relazione al primo motivo, che afferisce alla corretta applicazione della nozione di "prova nuova" nel giudizio di revisione, è principio consolidato, sin dalla pronuncia a Sezioni Unite Pisano (Sez. U. n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443), che «deve essere riconosciuto il carattere della novità anche alle prove che comunque non abbiano formato oggetto di valutazione, siano entrate o no a far parte del materiale probatorio acquisito al precedente giudizio di cognizione. Poiché - si afferma - ciò che ne qualifica la reale essenza è l'impossibilità giuridica di una sentenza di proscioglimento fondata esclusivamente su una diversa valutazione delle medesime prove assunte nel giudizio (art. 637, comma 3, c.p.p.), agli effetti dell'art. 630, lettera c, il requisito della novità dipende unicamente dal fatto che le prove abbiano o no formato oggetto di un precedente apprezzamento giudiziale, restando irrilevante la loro avvenuta acquisizione agli atti del processo». 2.1. Il giudice della revisione, lungi dall'interpretare in modo formalistico i principi suesposti, svolge un articolato ragionamento sugli elementi a disposizione, posti in comparazione con la sentenza di patteggiamento già irrevocabile, escludendo che nel giudizio di patteggiamento non si sia tenuto conto dei due atti ed in particolare della relazione ex art. 33 I.f. nella sua completezza. Afferma la Corte di appello che la relazione del curatore e l'annotazione di polizia giudiziaria s'orlo state espressamente citate nella sentenza di patteggiamento al fine di escludere cause di proscidglimento ex art. 129 cod. proc. pen., posto che la relazione del curatore è l'atto nel quale sono state ricostruite le vicende che hanno condotto la società al fallimento e le condotte di ciascuno dei soggetti coinvolti nella sua gestione, compreso il Minimmo, del quale era evidenziato il ruolo di "testa di legno", ma non l'estraneità agli illeciti sia patrimoniali, che documentali relativi al fallimento della società. A fronte di tale rilievo, basato sull'evidenza della mancanza di novità degli elementi dedotti in coerenza con il giudizio sommario devoluto nella fase rescindente (Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, L., Rv. 280405) il ricorrente non indica i passaggi della relazione e delle annotazioni della Guardia di Finanza da cui si desumerebbe la sua innocenza rispetto agli addebiti a lui mossi nel processo di cognizione, rendendo sul punto generico il motivo di ricorso. D'altra parte, il ricorrente, dinanzi al ragionamento della Corte d'appello sulla necessaria avvenuta valutazione da parte del giudice degli atti indicati come "nuovi", non fornisce elementi atti a scardinare una tale conclusione, ma si limita ad indicare i medesimi elementi di fatto già 3 valutati dal giudice di merito, non suscettibili di rilettura in questa sede e comunque frutto di deduzioni personali dell'imputato, prive di oggettività, come nel caso della mancata attribuzione di condotte distrattive a NN, oggetto, invece, nell'ordinanza, di espressa argomentazione. Va ricordato che, secondo condiviso principio di diritto, «In tema di revisione, attesa la natura straordinaria del mezzo di impugnazione, è inammissibile la richiesta fondata su motivi già esaminati nel corso del giudizio» (Sez. 5, n. 9169 del 31/01/2017, Ceccagnoli, Rv. 269060). 2.2. Quanto alla idoneità degli elementi indicati nella sentenza di applicazione pena a consentire il proscioglimento del condannato - l'attribuzione di ruoli solo formali e non realmente decisori al NN -, vanno puntualizzati gli approdi giurisprudenziali in tema di revisione della sentenza di patteggiamento. Dopo aver superato una interpretazione restrittiva, la giurisprudenza ha concordemente affermato che: «la richiesta per la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove, comporta una valutazione di queste ultime alla luce della regola di giudizio posta per il rito alternativo, con la conseguenza che le stesse devono consistere in elementi tali da dimostrare la sussistenza di cause di proscioglimento dell'interessato secondo il parametro di giudizio dell'art. 129 cod. proc. pen., sì come applicabile nel patteggiamento». (Sez. 6, n. 5238 del 29/01/2018, Notarangelo, Rv. 272129 - 01). In tale recente decisione è stato appunto precisato che «l'estensione del rimedio straordinario alla sentenza di patteggiamento, ad opera della legge n. 234 del 2003, risulti notevolmente più contratta rispetto alla revisione ordinaria, in quanto nel caso delle pronunce ex art. 444 cod. proc. pen., il giudice viene chiamato a stabilire se le prove sopravvenute alla sentenza definitiva e quelle scoperte successivamente siano tali da dimostrare "da sole" la necessità di un proscioglimento oppure se siano autonomamente in grado di gettare una nuova luce e di fornire una chiave di letture radicalmente alternativa degli atti del procedimento concluso con il patteggiannento, atti che di per sé non erano tali da reclamare l'adozione di una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 8957, 4/12/2006, Tambaro, Rv. 235491). In caso contrario, "la revisione cesserebbe di essere un mezzo di impugnazione straordinaria e diverrebbe, in relazione al patteggiamento, strumento a disposizione del patteggiante per revocare in dubbio una decisione da lui stessa richiesta e riaprire integralmente la fase dell'accertamento dei fatti e della responsabilità» (Sez. 6, n. 31374 del 24/05/2011). 2.3. Nel caso in esame, la Corte d'appello di Milano ha correttamente applicato i criteri sopra menzionati, ritenendo la nuova prova offerta del tutto inidonea a prospettare la possibilità di un proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., sulla base di una motivazione coerente e logica che, in quanto tale, non è censurabile in sede di legittimità. Nell'escludere il carattere di novità degli elementi proposti ne ha, infatti, contemporaneamente, evidenziato la mancata di incidenza sul possibile esito di proscioglimento in un giudizio di applicazione pena a richiesta delle parti. 4 3. Parimenti, sfugge alle censure proposte anche la valutazione del giudice della revisione sulle prove "nuovamente introdotte", ovvero la sentenza nei confronti dei coimputati e la conversazione intercettata e trascritta, ritenute inidonee a superare la "prova di resistenza" con il complessivo quadro probatorio e scardinarne la tenuta, sempre nella prospettiva della esclusione della punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. 3.1. Sulla prima, è svolto un sintetico ma compiuto ragionamento sulla idoneità di una sentenza pronunciata in giudizio abbreviato nei confronti di altri coimputati, in cui la colpevolezza di NN - che pure era indicato quale concorrente nei reati loro ascritti, separatamente giudicato - non era oggetto di discussione, e quindi non vi era nessun motivo per doverla valutare (così da intendersi l'efficace riferimento ad una natura "fisiologica" della mancanza di riferimenti alla sua posizione), tantopiù se relativa a soggetto che aveva svolto un ruolo secondario nella vicenda. Pertanto, resta escluso che il giudicato di condanna a carico dei coimputati possa integrare un elemento favorevole tale da indurre al proscioglimento del ricorrente e dar luogo ad un contrasto tra giudicati in quanto, come riscontrato nell'ordinanza impugnata, nella sentenza predetta non vi sono riferimenti al ruolo ed all'attività svolta da NN, ma non vi è nemmeno un accertamento positivo circa la sua estraneità ai fatti contestati, tale da consentire di dedurre la sua innocenza e la responsabilità esclusiva dei coimputati. 3.2. Sulla seconda, la Corte si sofferma analizzando il contenuto della conversazione con il coindagato Impieri: evidenzia il dato pacifico del coinvolgimento di NN, quale formale membro del C.d.A. della società fallita, nelle indagini per bancarotta, l'assicurazione sulla manleva nelle spese legali e negli esborsi da sostenere per la sua difesa e l'inidoneità del passaggio, nel quale i due concordano che il ricorrente non avesse ricevuto "nessun pagamento di nessun genere", tanto a dimostrare "in sé" l'assenza di vantaggi economici per avere egli conseguito per la carica svolta sia la relativa remunerazione, sia la possibilità di svolgere attività lavorativa, quanto ad escludere la sua responsabilità in ordine alla bancarotta documentale, alla distrazione del parco automezzi ed alla cessione del ramo d'azienda a prezzo vile, alla cui deliberazione aveva partecipato . In tal modo, la Corte d'appello procede correttamente ad effettuare la dovuta prova di resistenza sull'idoneità dei nuovi elementi a disarticolare ovvero solo ad incrinare la tenuta logica della prova già acquisita, giungendo a conclusioni coerenti e scevre da qualunque criticità. 4. Anche il secondo motivo è inammissibile. 4.1. Con esso il ricorrente ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 444 cod. proc. pen. per avere la Corte di merito operato una indebita equiparazione del patteggiamento all'ammissione di colpevolezza, nonché la mancanza di motivazione. In realtà, come si evince dall'ordinanza in esame, l'erronea equiparazione del patteggiamento ad una ammissione di colpevolezza è 5 contenuta in un passaggio motivazionale della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., il cui significato è chiarito espressamente dalla Corte d'appello, che ne rileva la natura di "artificio retorico" su cui il giudice ha potuto fondare la concessione delle circostanze generiche, non già la prova evidenza dell'innocenza dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Pertanto, come osservato dal Procuratore generale nella sua memoria, per un verso la Corte d'appello ha fornito motivazione sulla questione che le era stata prospettata, per altro verso tale aspetto non incide in alcun modo sulla declaratoria di inammissibilità dell'istanza di revisione, che, come sopra precisato, si fonda esclusivamente sulla valutazione delle prove fornite dall'istante. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/02/2026