Sentenza 14 dicembre 2012
Massime • 1
Ai fini dell'applicabilità della sospensione dell'esecuzione della pena prevista dall'art. 90 del T.U. in materia di stupefacenti approvato con d.P.R.9 ottobre 1990 n.309 occorrono un legame tra i reati per cui è stata inflitta la pena e lo stato di tossicodipendenza del condannato nonché l'accertamento sull'esito positivo del programma terapeutico e socio-riabilitativo subordinato all'acquisizione della relazione prevista dal successivo art. 123, che postula precise modalità di redazione da parte di autori qualificati e specifici contenuti indicati nella medesima disposizione. (Nella specie la Corte ha ritenuto illegittimo il diniego del beneficio motivato esclusivamente con la prossimità temporale dell'ultimazione del programma terapeutico senza alcun riferimento alla relazione di cui all'art. 123 del TU).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/12/2012, n. 11050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11050 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 14/12/2012
Dott. CAIAZZO Luigi P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 3711
Dott. MAZZEI Antonella - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria - Consigliere - N. 16353/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IE IA, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 9 febbraio 2012 del Tribunale di sorveglianza di Perugia, nel procedimento n. 1356/2011. Letti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusione del pubblico ministero presso questa corte di cassazione, in persona del sostituto procuratore generale, Giovanni D'Angelo, il quale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Perugia.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 9 febbraio 2012 il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha ammesso LO IA, condannato alla pena di anni tre di reclusione, con pena residua da espiare di anni uno, mesi dieci e giorni due, al beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale al sensi della L. n. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 e successive modifiche, di ordinamento penitenziario (abbreviata in Ord. Pen.); mentre ha respinto la domanda di sospensione dell'esecuzione della pena pure avanzata dal LO a norma del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 90 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti, abbreviato in T.U. stup.). A ragione del diniego di quest'ultima misura, il Tribunale ha addotto che la sospensione dell'esecuzione a completamento di un percorso terapeutico è beneficio che prevede la resezione di qualsiasi contiguità dell'istante con le problematiche tossicomaniche da cui è stato affetto, non ravvisata nel caso in esame, poiché il trattamento terapeutico, protrattosi per lunghi anni (dal 2003 al novembre 2010), si era concluso in data troppo ravvicinata perché potesse apprezzarsi il completo superamento della dipendenza.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il LO tramite i difensori di fiducia, i quali denunciano la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 90 e il difetto di motivazione.
Il Tribunale avrebbe illegittimamente respinto l'Istanza di sospensione dell'esecuzione della pena, pur essendosi il condannato sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo con esiti pienamente positivi, come attestato dal competente dipartimento specialistico del servizio pubblico sanitario e nonostante la ricorrenza, quindi, di tutti i requisiti stabiliti dalla legge per la concessione del beneficio.
La motivazione del diniego della sospensione ex art. 90 T.U. stup. sarebbe, pertanto, carente, manifestamente illogica e intrinsecamente contraddittoria.
3. Il pubblico ministero presso questa Corte, nella sua requisitoria, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza effettivamente emessa, a suo avviso, sul presupposto della necessità di un ulteriore requisito non previsto dalla legge rispetto a quelli prescritti, invece, dall'art. 90, D.P.R., sussistenti nel caso di specie. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
A norma dell'art. 90, comma 1, T.U. stup., come sostituito dal D.L. 14 maggio 1993, n. 139, art. 6 convertito, con modificazioni, dalla
L. 14 luglio 1993, n. 222 e, successivamente, dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, art.
4-septies, comma 1, lett. a), convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, il Tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena per cinque anni, a favore di chi si è sottoposto con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo eseguito presso una struttura sanitaria pubblica od una struttura privata autorizzata, ai sensi dell'art. 116 dello stesso T.U., a condizione che la pena detentiva da espiare sia stata inflitta per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza e previa necessaria acquisizione della relazione prevista dall'art. 123, comma 1, T.U. stup., redatta secondo le modalità definite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, dalla struttura presso la quale il programma è stato seguito, che deve indicare la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituate di sostanze stupefacenti o psicotrope, l'andamento del programma, il comportamento del soggetto e i risultati conseguiti a seguito del programma stesso e della sua eventuale ultimazione, in termini di cessazione di assunzione delle sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle 1 e 2, sezioni A, B, e C, previste dall'art. 14 del T.U. stup..
Le condizioni previste dal legislatore per l'ammissione del condannato al beneficio della sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 90, comma 1, T.U. stup., suppongono, dunque, il legame tra i reati per cui è stata inflitta la pena da espiare e lo stato di tossicodipendente del condannato, e postulano l'accertamento dell'esito positivo del programma terapeutico e socio- riabilitativo secondo un procedimento istruttorio vincolato all'acquisizione della relazione prevista dall'art. 123 stesso T.U., a sua volta postulante precise modalità di redazione da parte di autori qualificati e specifici contenuti puntualmente indicati nel medesimo articolo (sulla necessità di acquisire la relazione prevista dall'art. 123 T.U. stup. come condizione non eludibile per l'ammissione al beneficio in esame: Sez. 1, n. 43484 del 24/11/2010, dep. 09/12/2010, De Battista, Rv. 249057; Sez. 1, n. 45584 del 24/11/2010, dep. 29/12/2010, Funes, Rv. 249171). Ne discende che non è legittimo il diniego del beneficio della sospensione dell'esecuzione della pena, ai sensi dell'art. 90 T.U. stup., motivato esclusivamente con la prossimità temporale dell'ultimazione positiva del programma terapeutico, come avvenuto nel caso in esame, senza dare contezza dell'acquisizione della suddetta relazione e della sua rispondenza ai canoni di provenienza e contenuto fissati dal citato art. 123.
2. Segue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Perugia che provvedere uniformandosi a questa sentenza.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Perugia.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2013