Sentenza 3 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/02/2004, n. 1950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1950 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. BIELLI Stefano - Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenia - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
O.Z. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Claudio Bernoni, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Toniolo del Foro di Vicenza, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 786/99 del 13 maggio 1999, depositata il 28 giugno 1999, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 ottobre 2003 dal Relatore Consigliere Dott. Raffaele Botta;
Preso atto che nessuno è presente per le parti;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l'accoglimento del primo, secondo e terzo motivo di ricorso, assorbiti il quarto, quinto e sesto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 29 aprile 1995, la società O.Z. S.p.A. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Ministero delle Finanze, per ivi sentirlo condannare al rimborso delle somme pagate per gli anni dal 1989 al 1992 dalla società attrice a titolo di tassa di concessione governativa sulle società, non dovuta per contrasto della normativa impositiva con il diritto comunitario.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 1194/96 del 7 marzo 1996, depositata il 16 aprile 1996, in accoglimento della domanda attrice, condannava il Ministero delle Finanze a rimborsare la somma di L. 48.000.000 con gli interessi legali dalla data della notifica dell'atto di citazione.
La sentenza era impugnata dal Ministero delle Finanze, in via principale, eccependo tra l'altro l'intervenuta decadenza ex art. 13, D.P.R. n. 641/1972, e della società contribuente, in via incidentale, che chiedeva fissarsi la decorrenza degli interessi dalla data dei singoli pagamenti e in subordine dalla data delle singole istanze in via amministrativa di rimborso.
La Corte d'appello di Venezia, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduceva a L. 45.000.000 la somma che il Ministero delle Finanze era tenuto a rimborsare, confermando il resto.
Avverso tale sentenza, la società O.Z. S.p.A., con atto notificato il 30 giugno 2000, propone ricorso per Cassazione con sei motivi. Resiste il Ministero delle Finanze con controricorso notificato il 7 agosto 2000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia violazione di legge, erronea e contraddittoria motivazione, violazione del diritto comunitario, affermando che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che l'art. 11, L. n. 448/1998 - del quale ha fatto applicazione nel giudizio quale ius superveniens, detraendo dal rimborso dovuto alla società l'importo di L. 750.000 per anno a titolo di tassa per gli atti sociali diversi dall'atto costitutivo - non contrastasse con il diritte comunitario. Il motivo è fondato. Questa Suprema Corte ha più volte ribadito l'orientamento secondo cui "la tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese per ogni anno solare successivo all'iscrizione...è illegittima, ponendosi in contrasto con gli artt. 10 e 12 della direttiva del Consiglio CEE del 17 luglio 1969 n. 335 concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, senza che tale incompatibilità possa ritenersi venuta meno con l'entrata in vigore dell'art. 11 della L. 23 dicembre 1938, n. 448" (Cass. n. 7176/99): sicché deve essere ritenuta non applicabile, con riferimento alle annualità per le quali è riconosciuto il diritto al rimborso, la detrazione della tassa forfetaria annuale di iscrizione concernente atti sociali diversi dall'atto costitutivo, prevista dall'art. 11, L. n. 448/1998. L'orientamento espresso da questa Suprema Corte con la sentenza n. 7176/1959, che si è andato consolidando (Cass. n. 15448/2001; n. 14064/2001), è andato recentemente ribadito con la sentenza n. 7207/2003, anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europea del 10 settembre 2002 nelle cause riunite Riccardo Prisco S.r.l. c. Amministrazione delle Finanze dello Stato (C-216/99) e Ministero delle Finanze c. R S.p.A. (C-222/99), con la quale il giudice comunitario si è pronunciato proprio in ordine alla compatibilità dell'art. 11, L. n. 448/1998 con gli art. 10 e 12 della direttiva comunitaria n. 69/335/CEE.
Ad avviso di questa Suprema Corte, infatti, anche tenuto conto delle precisazioni operate dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella or ora ricordata sentenza del 10 settembre 2002, si deve ritenere che "l'ammontare della tassa (retroattivamente) introdotta con l'art. 11, L. n. 448/1998, per l'iscrizione, nel registro delle imprese, degli atti diversi dall'atto costitutivo 'per ciascuno degli anni dal 1985 al 1992' è stato stabilito dal legislatore in modo del tutto astratto e generico": "nè dalla relazione al disegno di legge (Atto C. n. 5267, 13^ Legislatura), ne' dagli atti parlamentari risulta che esso sia stato determinato, sia pure forfetariamente, 'in funzione dei costi dell'operazione'". Sicché "al (nuovo) tributo introdotto, con effetto retroattivo, dall'art. 11, L. n. 448/1998" non può essere "riconosciuto 'carattere remunerativo', ai sensi dell'art. 12, lett. e) della direttiva CEE n. 339/1965", con la conseguenza che la disposizione legislativa in questione deve "essere, per tale parte, disapplicata perché incompatibile con il diritto comunitario" (Cass. n. 7207/2003). Ed invero la ricordata relazione al disegno di legge n. 5267 - nello spiegare il tentativo di formulare, con quello che sarà l'art. 11, L. n. 448/1998, "disposizioni volte a rendere il più possibile conforme alle statuizioni dell'organo giurisdizionale comunitario il quadro normativo attuale" - poneva in evidenza che il giudice comunitario, nel 1993, "pur affermando il contrasto con le disposizioni comunitarie delle norme che introducono un tributo annuale dovuto in ragione della mera iscrizione delle società nel registro delle imprese", aveva, tuttavia, "ritenuto compatibile con le stesse disposizioni la previsione di un tributo remunerativo del servizio reso per l'assolvimento di operazioni imposte dalla legge nell'interesse pubblico". Con questo intento, proseguiva la relazione, era stata prevista, "con norma di interpretazione autentica (comma 1), la decenza della tassa di concessione governativa per le iscrizioni nel registro delle imprese anche per gli anni nei quali è stata in vigore la tassa annuale. In effetti, è agevole rilevare che le società hanno fruito di un servizio di pubblica utilità reso mediante l'iscrizione nel registro delle imprese di quegli atti societari che il codice civile impone di rendere pubblici. La misura del tributo remunerativo è stabilita anche alla luce di quanto affermato dalla Corte di giustizia nella sentenza 'FA'".
Orbene l'art. 11, L. n. 448/1998, comma 1, nella formulazione poi approvata dal Parlamento, prevede di interpretare (autenticamente) l'art. 61, comma 1, D.L. n. 331/1993 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 427/1993, il quale aveva stabilito che la tassa sulle concessioni governative per le iscrizioni nel registro delle imprese fosse dovuta nella misura di L. 500.000 per l'atto costitutivo e in L. 250.000 per gli altri atti sociali soggetti ad iscrizione in base alle disposizioni del codice civile.
Per effetto della norma "interpretativa", per il periodo 1985-1992, la tassa di concessione dovuta per la iscrizione dell'atto costitutivo è stata retroattivamente fissata nell'importo, dovuto una tantum, di L. 500.000, indipendentemente dalla forma giuridica della società, mentre le tasse di concessione per l'iscrizione degli "altri atti sociali" sono state fissate in importi annuali forfetari, differenziati secondo la forma giuridica della società. Ai successivi commi 2 e 3, l'art. 11, L. n. 448/1998 disciplina le modalità di rimborso delle tasse versate dalle società tra il 1985 e il 1992, a norma delle disposizioni inizialmente vigenti del D.L. n. 853/1984, per l'iscrizione nel registro dell'atto costitutivo e per la conservazione della stessa per gli anni successivi e dichiarate - a seguito della sentenza Ponente Carni della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (20 aprile 1993 nelle cause riunite C-71/91 e C-178/91) - incompatibili con gli artt. 10 e 12 della direttiva comunitaria n. 69/335/CEE. I citati commi 2 e 3, prevedono che la ripetizione si effettui con la restituzione della differenza tra le somme dovute per le tasse retroattivamente istituite dal comma 1 e quelle versate per la tassa di concessione inizialmente vigente, purché l'istanza di rimborso sia stata presentata entro il termine previsto dall'art. 13, comma 2, D.P.R. n. 641/1972. Il governo italiano, nel difendere, innanzi alla Corte di Giustizia nella controversia che si concluderà con la ricordata sentenza del 10 settembre 2002, la compatibilità comunitaria delle ricordate disposizioni dell'art. 11, L. n. 448/1998, ha affermato che il nuovo sistema rispondeva ai principi fissati dalla stessa Corte nella sentenza Ponente Carni. In primo luogo, ha affermato il Governo, dall'applicazione del sistema "non deriverebbe alcuna duplicazione di tributi in relazione al medesimo servizio. In particolare, pur se taluni uffici hanno riscosso, tra il 1985 e il 1992, tasse di concessione individualizzate per l'iscrizione di atti diversi dall'atto costitutivo, ciò sarebbe la conseguenza di una cattiva interpretazione del D.L. n. 853/1984. Tali iscrizioni sarebbero, infatti, state coperte dalla tassa allora richiesta il 30 giugno di ogni anno". In secondo luogo, ha proseguito il Governo, "la tassa forfetaria annuale retroattiva per l'iscrizione degli atti sociali diversi dall'atto costitutivo sarebbe dovuta, per un determinato anno, soltanto nel caso in cui nel corso di tale anno siano state effettivamente eseguite iscrizioni di questo tipo". In realtà, tuttavia, nemmeno questa "difesa" in sede comunitaria delle disposizioni di cui all'art. 11, L. n. 448/1998, offre elementi concreti che giustifichino la misura del contributo dovuto dalle società per gli atti diversi dall'atto costitutivo e dimostrino che le predette disposizioni siano state emanate in ragione di un qualsivoglia preventivo accertamento o calcolo dei costi del servizio reso alle società: ciò è tanto più significativo perché i costi de quibus sarebbero stati facilmente individuabili, trattandosi di spese relative ad anni ormai trascorsi. Nemmeno risulta evidenziato un qualunque credibile nesso tra gli importi pretesi e il servizio concretamente fruito a suo tempo da società, che avevano pagato una tassa a titolo di immatricolazione e di rinnovo annuale, e non per la registrazione forfetaria di atti sociali.
Il legislatore sembra invero aver ritenuto che la stessa modestia dell'importo forfetariamente fissato dall'art. 11, L. n. 448/1998, potesse integrare, anche a prescindere da qualunque accertamento e concreto calcolo dei costi effettivi, quei "criteri di ragionevolezza" che, secondo la sentenza FA (alla quale la relazione al disegno di legge n. 5267 si richiama), potevano giustificare una determinazione forfetaria di contributi di carattere remunerativo ai sensi dell'art. 12, lettera e;
della direttiva n. 335/1969. E in questa stessa prospettiva sembra porsi la sentenza della Corte d'appello di Venezia, impugnata con il ricorso per Cassazione in esame. Il giudice d'appello, infatti, attribuisce, in verità del tutto apoditticamente, "carattere remunerativo" alla tassa prevista dall'art. 11, comma 1, L. n. 448/1998, per l'iscrizione di atti sociali diversi dall'atto costitutivo: ciò ritenendo che tale tassa sia stata determinata dal legislatore "forfetariamente, ma in misura non irragionevole in relazione al costo del servizio reso (iscrizione degli atti sociali diversi dall'atto costitutivo) e alla diversa forma societaria dei soggetti beneficiari del servizio".
Tuttavia, la modestia degli importi non può valere come presunzione del carattere remunerativo dei contributi imposti, occorrendo, invece, la prova che i relativi importi siano stati calcolati, come richiede la citata sentenza FA (n. 34), "soltanto in base al costo delle formalità di cui trattasi", costo alla determinazione del quale possono concorrere, ove se ne spieghi la rilevanza e se ne espliciti l'entità, la previsione delle "spese derivanti da operazioni minori che siano effettuate gratuitamente" e la considerazione di "tutti i costi connessi con le operazioni di registrazione, compresa la parte delle spese generali ad esse imputabili". Tanto più importante, ed ineludibile, è questa pur complessa operazione di calcolo, qualora si tratti - come è stato nel caso dell'art. 11, L. n. 448/1998 - di determinare l'importo di contributi dovuti non per il futuro, bensì per il passato (nel caso di specie addirittura "remoto"): in questo quadro è da escludere che la "modestia" dell'importo possa essere, da sola, prova sufficiente del carattere remunerativo della tassa e della sua corrispondenza ai costi del servizio. Non si può, quindi, non rilevare come la sentenza impugnata manchi di accertare - e persino di indicare (replicando i "silenzi del legislatore") - quali siano le condizioni concrete che, alla luce della giurisprudenza comunitaria possano giustificare l'affermata ragionevolezza della misura della tassa: in tal modo, la sentenza impugnata, al di là di un'evidente carenza di motivazione (che, tuttavia, non costituisce oggetto di specifica censura nel ricorso in esame), mostra di ritenere erroneamente che la sola previsione normativa basti, senza alcun altro riscontro, a sorreggere l'affermazione della "remuneratività" (e della ragionevolezza della misura) della tassa.
Peraltro questa Suprema Corte ha avuto occasione di recente di rilevare - sent. n. 9450/2003 - come sia irragionevole ritenere che la quantità del contenuto della tassa annuale per l'iscrizione degli atti sociali diversi dall'atto costitutivo sia fissata in misura forfetaria e identica a quella del contenuto della tassa iniziale per l'iscrizione dell'atto costitutivo: questa situazione porta a ritenere che la tassa annuale per l'iscrizione degli atti sociali diversi dall'atto costitutivo si configuri "come una 'imposizione altra', rispetto all'imposta sui conferimenti", che contrasta con l'art. 10, comma 1, lettera e) della Direttiva comunitaria n. 69/335/CEE, "perché, in mancanza di qualsiasi commisurazione con i costi sopportati dall'amministrazione per l'erogazione del servizio di certezza, non può configurarsi nemmeno come una deroga ex art. 12 della stessa Direttiva, per i diritti di carattere remunerativo". L'errore della sentenza impugnata appare ancor più evidente, se si tiene conto del fatto che la trasparente preoccupazione del legislatore di limitare, con l'introduzione retroattiva della tassa per l'iscrizione di atti sociali diversi dall'atto costitutivo, l'esborso da parte dello Stato per la restituzione dei precedenti contributi giudicati in contrasto con il diritto comunitario, non ha trovato, come questa Suprema Corte ha già avuto modo di rilevare (Cass. n. 7176/1999), un sicuro ed efficace riscontro nella concreta formulazione della norma.
Infatti, per dare a quest'ultima un valore di rimodulazione del tributo (tassa annuale di rinnovo), censu-rato dal giudice comunitario, e per giudicare possibile la deducibilità dei "nuovi importi" da quelli ammessi al rimborso, occorrerebbe ritenere che tali "nuovi importi" siano dovuti anche in assenza di qualsiasi effettiva iscrizione di atti sociali nel corso degli anni di cui trattasi (e a questo potrebbe legittimamente far pensare la formulazione normativa laddove non condiziona la deducibilità dei "nuovi importi" dalle somme da rimborsare alla prova - il cui onere non potrebbe non cadere sull'Amministrazione - dell'effettiva iscrizione di atti sociali nel corso degli anni cui si riferiscono i tributi da rimborsare). Ma ciò avrebbe come conseguenza ineludibile l'esclusione del carattere re-munerativo del tributo retroattivamente imposto dall'art. 11, L. n. 448/1998: ed invero, la Corte di Giustizia, nella ricordata sentenza Caser del 10 settembre 2002, ha affermato con chiarezza che "le tasse di concessione forfetaria annuali retroattive non possono avere carattere remunerativo qualora si riferiscano ad anni in cui non si è proceduto all'iscrizione di atti diversi dall'atto costitutivo" (punto 53). Opinando diversamente - e ritenendo, quindi, che il tributo introdotto dall'art. 11, L. n. 448/1998, sia "nuovo", nel senso di "diverso" dalla "vecchia" tassa annuale di concessione che era sganciata dalle iscrizioni di atti sociali diversi dall'atto costitutivo -, o bisognerebbe escludere la possibilità di riduzione delle somme ammesse al rimborso in ragione della disomogeineità dei presupposti impositivi tra la "vecchia" tassa annuale ed il "nuovo" tributo istituito retroattivamente, o bisognerebbe ammettere tale possibilità solo nel caso in cui l'Amministrazione abbia dimostrato in giudizio che la società di cui trattasi ha compiuto nelle singole annualità iscrizioni di atti sociali nel registro delle imprese. In questo secondo caso, poi, una volta che fosse stata accertata l'effettiva iscrizione di atti sociali diversi dall'atto costitutivo, occorrerebbe ancora accertare, alla luce delle statuizioni della sentenza della Corte di Giustizia del 10 settembre 2002, se, in concreto, rispetto alle iscrizioni effettuate, ricorrano le condizioni indicate dalla giurisprudenza comunitaria (sentenza Ponente Carni e sentenza Fantasie) per ritenere il tributo imposto congruo e, quindi, remunerativo del servizio. Ma anche in questa diversa prospettiva, resterebbe evidente l'erroneità della motivazione della sentenza impugnata: il giudice d'appello, infatti, ha riconosciuto legittima la deducibilità dalle somme ammesse a rimborso degli importi relativi al tributo retroattivamente imposto dall'art. 11, L. n. 448/1998, a prescindere dalla verifica della effettiva esecuzione negli anni di cui trattasi della iscrizione di atti sociali diversi dall'atto costitutivo (iscrizione che, peraltro, l'Amministrazione nemmeno risulta aver dedotto come effettivamente eseguita).
In realtà, tenuto conto di quanto sin qui considerato, si può conclusivamente osservare che quanto affermato nella sentenza impugnata circa la tassa annuale per l'iscrizione degli atti sociali diversi dall'atto costitutive, retroattivamente introdotta dall'art. 11, L. n. 443/1998, comprovi l'incompatibilità della tassa con il diritto comunitario.
Ciò per un doppio ordine di ragioni, le quali - anche l'una senza l'altra - giustificano questa conclusione:
a) per l'assenza nella norma di una specifica previsione che condizioni il debito di imposta relativo alla tassa de qua - e soprattutto la detraibilità dei relativi importi dalle somme ammesse a rimborso per la dichiarata contrarietà alla nota direttiva CEE della pregressa tassa annuale di rinnovo dell'iscrizione - alla effettiva iscrizione di atti sociali diversi dall'atto costitutivo per le singole annualità considerate;
b) per l'assenza nella norma (e persino nei lavori preparatori) di un qualsiasi elemento concreto che evidenzi l'avvenuta commisurazione del tributo (retroattivamente istituito al costo effettivo del servizio e, quindi, il carattere remunerativo del tributo stesso, nel rispetto dei principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria. Sulla base di questi rilievi, ribadendo il consolidato orientamento di questa Suprema Corte, si può affermare che la tassa istituita dall'art. 11, L. n. 4 48/1998, già nella sua astratta previsione, senza che sia necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, contrasta con il diritto comunitario: sicché la norma in questione deve essere disapplicata.
Con l'accoglimento del primo motivo resta assorbito il secondo. Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia violazione di legge, eccezione di cosa giudicata e motivazione contraddittoria in ordine all'applicazione dello ius superveniens con riferimento alla determinazione del tasso di interesse. Ad avviso della società ricorrente la sentenza impugnata erroneamente avrebbe fatto applicazione dello ius superveniens con riferimento alla misura degli interessi, mentre avrebbe, invece, dovuto affermare che in ordine alla misura degli interessi determinata dal giudice di primo grado si era formato il giudicato. Tale capo della sentenza di primo grado che lo stesso ricorrente definisce "dotato di una propria specifica autonomia", non era stato, infatti, impugnato ne' dall'amministrazione, ne' dalla società contribuente che aveva censurato il solo capo della sentenza relativo alla decorrenza degli interessi.
Il motivo è inammissibile e infondato. La sentenza impugnata esclude (implicitamente) che in ordine alla misura degli interessi si fosse formato il giudicato, ritenendo che tanto l'appello principale (proposto dall'amministrazione) quanto l'appello incidentale (proposto dalla società contribuente) investissero il regime e la misura degli interessi: si tratta di una valutazione consentita dall'effetto devolutivo dell'impugnazione che fa sì che il giudice d'appello sia investito anche delle questioni che (se pur non esplicitate) siano strettamente connesse con i motivi di gravame (Cass. n. 10681/2002). Ritenuto così configurabile la questione sottoposta al suo giudizio in base all'appello incidentale, il giudice di merito ritiene la questione superata dallo ius superveniens di cui all'art. 11 L. n. 448/1998. In proposito il motivo di ricorso in esame appare privo di qualsiasi idoneo apparato critico, che evidenzi specificamente i pretesi vizi della sentenza impugnata, e deve essere, pertanto, rigettato. Con il quarto motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia la violazione dei principi del diritto comunitario con riferimento alla determinazione del tasso di interesse, in quanto "per il principio di equivalenza, sulle somme corrisposte a titolo di rimborso della tassa di concessione governativa sulle società devono essere pagati gli interessi conteggiati allo stesso tasso previsto per analoghi rimborsi in materia tributaria;
e non può trovare applicazione la normativa nazionale peggiorativa, prevista, per il resto, per questo solo tipo di rimborso".
Il motivo, dedotto in via subordinata al rigetto del terzo motivo precedentemente esaminato, è fondato. Invero la sentenza impugnata ha, in effetti, applicato, quanto alla determinazione del tasso di interesse, la nuova normativa di cui all'art. 11, L. n. 448/1998:
tale normativa avrebbe, invece, dovuto essere disapplicata per contrasto con il diritto comunitario. La Corte di Giustizia delle Comunità Europea, nella già ricordata sentenza del 10 settembre 2002, proprio esaminando le modalità del calcolo degli interessi previsti dall'art. 11, comma 3, L. n. 448/1998 (punti da 76 a 79), ha affermato il seguente principio: "il diritto comunitario osta a che uno Stato membro adotti norme che subordinano la restituzione di un tributo dichiarato incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte, o la cui incompatibilità con il diritto comunitario derivi da una sentenza del genere, a condizioni riguardanti specificamente detto tributo e che sono meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in mancanza di dette norme, alla restituzione del tributo di cui trattasi" (punto 79). Orbene l'art. 11, L. n. 448/1998 - poiché prevede una specifica modalità di calcolo che concerne il solo rimborso della tassa sulle concessioni governative dichiarata incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee e che è meno favorevole di quella prevista in via generale dagli artt. 1 e 5, L. n. 29/1961 per le azioni di rimborso di tutte le altre tasse e imposte fondate sul diritto interno - si palesa in contrasto con il diritto comunitario e deve essere disapplicato, privilegiando l'applicazione all'azione di rimborso della tassa sulle concessioni governative della misura degli interessi stabilita dal combinato disposto degli artt. 1 e 5, L. n. 29/1961, prima, e dall'art. 13, commi 2 e 3, D.L. n. 557/1993, convertito con modificazioni con L. n. 133/1994, poi. Nell'accoglimento del quarto motivo resta assorbito il quinto motivo. Con il sesto motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia violazione di legge concernente gli artt. 13, D.P.R. n. 641/1972, 5, D.P.R. n. 29/1961 e 2, D.P.R. n. 1199/1971, affermando che la Corte d'appello ha erroneamente determinato la data di decorrenza degli interessi con riferimento alla data nella quale l'Amministrazione avrebbe ricevuto la domanda di rimborso (identificata, per le annualità dal 1989 al 1991, nella data di ricezione della istanza in via amministrativa spedita tramite il servizio postale, e, per l'anno 1992, nella data di notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio).
Il motivo non è fondato. Quando in relazione al mezzo prescelto dal contribuente per la presentazione della domanda di rimborso, si verifica una possibile scissione tra il momento in cui l'istanza esce dalla sfera del proponente per essere stata affidata ad un servizio (ad es. il servizio postale), che ha il compito di portarla a conoscenza del destinatario, ed il momento in cui il destinatario ne prenda effettiva conoscenza, ricevendone la trasmissione, è necessario operare una distinzione circa gli effetti che la presentazione della domanda può produrre. Se con riferimento all'effetto impeditivo della decadenza, la data di spedizione dell'istanza prevale sulla data di ricezione della medesima da parte del destinatario, non potendo il proponente subire un danno tanto grave per un ritardo che non potrebbe comunque essergli imputabile;
con riferimento, invece, all'insorgere dell'obbligo per il destinatario di provvedere in ordine all'istanza ricevuta, la data di ricezione non può che prevalere su quella di spedizione. Proprio in relazione alla fattispecie del rimborso della tassa di concessione governativa sulle società questa Suprema Corte ha avuto modo di rilevare che, se per quanto concerne il verificarsi o meno della decadenza occorre tener conto del fatto che in tema di rapporti con la Pubblica amministrazione vale il principio che i termini stabiliti per la presentazione dei ricorsi (così come di ogni istanza, domanda o dichiarazione) da parte dei privati sono osservati quando essi sono spediti in tempo utile a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, "tale conclusione non implica che dalla stessa data (di spedizione) decorra per la Pubblica amministrazione l'obbligo di provvedere, essendo evidente che per il determinarsi di tale effetto occorre che l'istanza sia effettivamente 'ricevuta'" (Cass. n. 11973/1999; nonché Cass. n. 15079/2001; n. 11463/2001; n. 11362/2001; n. 10657/2001; n. 1691/2000). Se l'obbligo di provvedere sorge (e non può sorgere che) con la effettiva ricezione dell'istanza, gli interessi di mora, che sanzionano il ritardo nell'adempimento di quell'obbligo, non possono che decorrere dalla data di ricezione dell'istanza. Pertanto devono essere accolti il primo ed il quarto motivo di ricorso, rigettato il terzo ed il sesto, assorbiti i restanti. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il primo ed il quarto motivo di ricorso, rigettati il terzo e il sesto, assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte d'appello di Venezia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2004