Sentenza 24 novembre 2010
Massime • 1
In materia di esecuzione della pena per reati concernenti le sostanze stupefacenti, la sospensione dell'esecuzione della pena pecuniaria ex art. 90 del d.P.R. n. 309 del 1990, pur se riguardante condannato sottoposto alla misura dell'affidamento in prova in casi particolari, è comunque subordinata all'acquisizione della relazione finale di cui all'art. 123 d.P.R. cit.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/2010, n. 43484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43484 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 24/11/2010
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO F. M. S. - Consigliere - N. 2713
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - rel. Consigliere - N. 6816/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) \DE TA A\ N. IL *13/02/1963*;
avverso l'ordinanza n. 2223/2009 TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA, del 22/12/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLA PIRACCINI;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Delehaye chiedeva il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di sorveglianza di Venezia respingeva la domanda avanzata da \De BA LA volta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della pena pecuniaria ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 90. Rilevava che la condannata si trovava sottoposta al regime dell'affidamento in prova in casi particolari e che il programma terapeutico era svolto con successo, ma che la sospensione della pena pecuniaria non era possibile in quanto il programma non si era ancora concluso e non era stata acquisita ancora la relazione finale prevista dall'art. 123 citata legge. Infatti l'art. 90 subordinava la sospensione dell'esecuzione della pena proprio all'acquisizione della relazione prevista dall'art. 123 e l'ampliamento dell'istituto anche alle pene pecuniarie doveva essere analizzato come inserito nel suo complesso all'interno dell'art. 90 che prevedeva appunto come condizione l'acquisizione della relazione finale.
Avverso la decisione presentava ricorso la condannata e deduceva erronea interpretazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 90, che nel suo intento premiale aveva esteso anche alle pene pecuniarie la possibilità di ottenere la sospensione dell'esecuzione di quelle non riscosse e presupponeva che questa sospensione dovesse essere concessa in pendenza del programma positivamente svolto e non alla fine del suo svolgimento, per la disparità di trattamento che in caso contrario sussisterebbe tra coloro ai quali giungeva in esecuzione la pena pecuniaria quando avevano terminato il trattamento e coloro invece per i quali l'esecuzione interveniva prima. Inoltre la norma doveva essere interpretata anche in relazione all'art. 93 che prevedeva l'estinzione delle pene se il condannato non commetteva altri reati nei 5 anni e quindi se non fosse stata prevista la possibilità di sospendere la pena questo effetto non avrebbe mai possibilità di operare per le pene pecuniarie. Deduceva ancora contraddittorietà della motivazione nella parte in cui pretendeva che l'effetto della sospensione conseguisse solo all'esito del percorso di riabilitazione, determinando una disparità di trattamento e l'incostituzionalità della norma ai sensi degli artt.3, 24 e 27 Cost.; infatti la sospensione sarebbe subordinata al fatto che l'esecuzione della pena fosse avvenuta prima o dopo il trattamento riabilitativo. Con motivi aggiunti ribadiva le proprie considerazioni e rilevava come l'interpretazione fornita dal tribunale di sorveglianza presupponeva che la relazione richiamata dall'art. 123 fosse sempre quella conclusiva, mentre poteva essere redatta anche durante l'esecuzione del trattamento. La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato.
La lettera della norma non lascia spazio ad alcun dubbio, pretendendo per concedere la sospensione dell'esecuzione della pena l'acquisizione della relazione finale prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 123, quindi, pur essendo vero che l'art. 123 citato si riferisce anche a relazioni intermedie, quella richiesta dall'art. 90 è solo quella finale. Quanto all'applicabilità del principio anche alle pene pecuniarie il contesto in cui è inserita l'estensione alle pene pecuniarie della sospensione consente di ritenere che i requisiti sono i medesimi per le pene detentive e quelle pecuniarie. Nel caso in questione la condannata era sottoposta alla misura dell'affidamento terapeutico, che quindi è istituto diverso da quello della sospensione della esecuzione della pena così come affermato dalla Suprema Corte che distingue le due fattispecie come modalità distinte di recupero del tossicodipendente (Sez. 1^ 30 novembre 2000 n. 1221, rv. 217825) a seconda della sua pericolosità;
inoltre mentre l'affidamento terapeutico riguarda solo la pena detentiva, la sospensione dell'esecuzione può riguardare anche la pena pecuniaria, in virtù della modifica legislativa introdotta con la L. n. 49 del 2006. Ne consegue che, se da un lato la richiesta di sospensione della pena pecuniaria è ammissibile anche in costanza di affidamento terapeutico, riguardante solo una modalità di esecuzione della pena detentiva, la prima deve sottostare ai requisiti richiesti da quell'istituto quali l'acquisizione della relazione finale dell'esito del trattamento, che nel caso di specie è l'esito finale della misura dell'affidamento terapeutico.
Non sussiste a parere del collegio alcuna illegittimità costituzionale della norma, sia nella forma della disparità di trattamento sia nella forma della violazione del fine rieducativo della pena, in quanto il beneficio della sospensione dell'esecuzione della pena detentiva e pecuniaria non comporta alcun obbligo per il soggetto, ne' alcuna restrizione, e presuppone che, chi ne beneficia, abbia già dimostrato di essere uscito dal mondo della tossicodipendenza e di non costituire più alcun pericolo per la collettività.
La ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2010