Sentenza 11 maggio 2001
Massime • 3
La pesca vietata può dirsi realizzata non soltanto allorché taluno sia stato colto nel compimento dell'azione materiale di cattura degli esemplari marini, ma anche in presenza di atti o fatti idonei a comprovarla, purché connotati dai requisiti della idoneità, della univocità e della concordanza. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto l'opposizione proposta da taluni interessati avverso l'ordinanza con la quale era stato loro ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa per violazione del divieto di pesca di molluschi con strumenti vietati - "ex" art. 7 del R.D. 22 novembre 1914, n. 1486 e legge reg. Veneto 9 dicembre 1986, n. 50 - per essere stati sorpresi a bordo di natanti con apparecchiature turbosoffianti in zona della laguna dove la pesca con detti apparecchi è vietata e con una notevole quantità di molluschi, incompatibile con una pesca a mano in ore notturne e con temperature rigide).
Il giudice dell'opposizione a sanzione amministrativa, richiesto ai sensi dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, di ridurne la misura applicata dall'autorità amministrativa, assolve all'obbligo della motivazione - da adempiere anche in caso di rigetto dell'istanza - se, nel valutare complessivamente il fatto e la personalità dell'autore dell'illecito, indica nella formazione del suo giudizio di fatto, quali elementi assumono valore preminente rispetto agli altri.
In tema di sanzioni amministrative, l'autore dell'illecito ha il diritto di pagare in misura ridotta, con effetto estintivo dell'obbligazione, entro il termine di sessanta giorni, decorrente, "ex" art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, senza che operi, in via generale, la necessità di un avviso espresso in tal senso da parte dell'amministrazione secondo la previsione di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la quale riguarda la diversa ipotesi dell'indicazione al destinatario del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere contro il provvedimento amministrativo. Ne deriva che non determina lesione del diritto dell'interessato di definire immediatamente il procedimento sanzionatorio il mancato avviso della facoltà di pagare in misura ridotta, mentre una causa di annullamento della ordinanza -ingiunzione di pagamento, in quanto emessa a seguito di irregolare conclusione della fase procedimentale di cui al predetto art. 16, è configurabile solo ove il privato abbia manifestato all'amministrazione irrogante l'intenzione di provvedere al pagamento in misura ridotta della sanzione, e questa abbia, con comportamento positivo, erroneamente escluso tale possibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/05/2001, n. 6555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6555 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PELLEGRINO SENOFONTE - Presidente -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - rel. Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
su ricorso iscritto al n. 18668 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1998, proposto
DA
EN NG, EP LA, CO RP, RO ZO e RO RP, rappresentati e difesi dagli avv.ti Luigi Manzi e Pier Vettor Grimani ed elettivamente domiciliati presso il primo in Roma, V. Confalonieri 5, per procura a margine del ricorso.
- ricorrenti -
contro
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA, in persona del presidente, autorizzato da delibera della G.P. n. 50340 del 17 novembre 1998 ed elettivamente domiciliato in Roma, V. dei Sansovino n. 6, nello studio dell'avv. Mario Ettore Verino che, con l'avv. Adelchi Chinaglia da Venezia, la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso.
- controricorrente -
avverso la sentenza del Pretore di Venezia n. 187/97 del 7 luglio - 26 agosto 1997. Udita, all'udienza del 27 febbraio 2001, la relazione del Cons. Dott. Fabrizio Forte.
Sentito il P.M. Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 26 agosto 1997 il Pretore di Venezia rigettava le opposizioni riunite di NG NN, PE LA, GI SC, ER GH e ER SC alle ordinanze del presidente della locale Provincia, con le quali era stato ingiunto a ciascuno di loro il pagamento di sanzioni pecuniarie, per la violazione degli artt. 5 legge regionale del Veneto n.50/96, 7 R.D. 1846/1914 e 33 legge regionale 50/86, avendo pescato molluschi bivalvi con l'uso di apparecchiature turbosoffianti vietate.
Ciascun ricorrente aveva dedotto che non era provata la pesca con apparecchio turbosoffiante, lamentando inoltre che non gli era stato consentito il pagamento in misura ridotta dell'art. 16 della legge n. 689/81. Il pretore, rilevato che non appariva credibile che la pesca di vongole veraci fosse avvenuta a mano come dedotto dagli opponenti, sembrando ovvio che il pescato rinvenuto all'atto dell'accertamento in ora mattutina era stato prelevato nelle ore notturne, quando la pesca subacquea a mano di molluschi è impossibile, anche perché l'accertamento avveniva in pieno inverno e con temperature rigide, e comunque la quantità delle vongole rinvenute, tra i 200 e i 1100 chili, non poteva essere stata prelevata a mano in zona di elevata profondità in cui la pesca a mano era comunque difficile. L'esistenza di esemplari con gusci rotti, infine, confermava che il raccolto era stato acquisito con apparecchi turbosoffianti. In ordine alla violazione dell'art. 16 della legge 689 del 1981, la Provincia aveva affermato l'inapplicabilità al caso della norma in quanto la sanzione si determinava in rapporto al valore di quanto pescato.
Il pretore riteneva invece che il pagamento in misura ridotta della sanzione con effetto estintivo di questa era applicabile indipendentemente dall'invito ad avvalersene, per cui la mancata prova di detto pagamento minore escludeva comunque che l'estinzione potesse aversi nel caso, con la conseguenza che non appariva opportuna neppure la riduzione delle sanzioni domandata per non essersi potuti avvalere dell'istituto e che l'opposizione era da respingere anche per il profilo della richiesta di diminuzione dell'entità della pena irrogata in sede amministrativa. Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso con tre motivi lo NN, il LA, i due SC e il GH. L'Amministrazione provinciale di Venenzia si è difesa con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione perché nel giudizio di opposizione, l'autorità che ha emesso il provvedimento che irroga la sanzione, deve provare la violazione contestata, non in via induttiva come avvenuto nel caso ad opera del pretore, ma a mezzo di fatti da valutare in via analitica.Gli opponenti non avevano negato di aver proceduto alla pesca di vongole, a mano e senza attrezzature turbosoffianti, mentre il pretore ha ritenuto che la quantità del pescato, il tempo impiegato per la pesca, la località e la stagione in cui l'evento s'era verificato dimostrassero inequivocabilmente la violazione contestata, in tal modo rovesciando l'onere della prova e con supposizioni inammissibili in questo tipo di giudizio.
1.1. Come già rilevato da questa Corte l'attività della pesca risulta dimostrata anche dall'esistenza d'atti o fatti idonei a comprovarla, come ad esempio l'accensione delle c.d. lampare nelle ore notturne, perché già detti atti indicano un comportamento il quale non necessariamente sfocia nell'acquisizione del pescato, come è invece accaduto in questo caso (Cass. 28 novembre 1995 n. 12310).Nel caso, l'esistenza del pescato e delle apparecchiature turbosoffianti a bordo dei natanti degli opponenti in zona dove la pesca con detti apparecchi è vietata già poteva assumere rilievo per confermare l'avvenuta violazione di cui alla contestazione, considerati i molti gusci rotti comprovanti la pesca a strascico con detti apparecchi vietata (su questa pesca vietata cfr. Cass. 20 marzo 1998 n. 2937);
il pretore evidenzia tutte le circostanze di fatto che con quelle richiamate costituiscono "indizi" gravi, precisi, univoci e concordanti dell'esistenza delle violazioni di cui alle ordinanze, ad opera degli opponenti, come l'entità del pescato, incompatibile con una pesca a mano in ore notturne e con temperature rigide, la durata della pesca rilevata documentalmente e breve in rapporto ai molluschi pescati, la profondità della laguna nel luogo ove si era pescato.I vari elementi indiziari, nell'insieme, costituiscono piena prova dell'avvenuta violazione e la motivazione del pretore è pienamente logica e congrua in relazione alla pretesa della Provincia, che ha fornito elementi sufficienti a dimostrare la responsabilità degli odierni ricorrenti per le violazioni contestate.
2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 16 della L. 24 novembre 1981 n. 689, deducendo l'erroneità della giurisprudenza per la quale, pur senza invito al pagamento in forma ridotta e persino in caso di rifiuto di tale pagamento, la norma sarebbe comunque applicabile, in quanto il mancato avviso dell'indicata facoltà viola l'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, per il quale il destinatario dell'atto amministrativo deve essere reso edotto delle sue facoltà di ricorso.Comunque l'autorità che ha emesso le ordinanze non può legittimamente rifiutare il pagamento in misura ridotta come accaduto nel caso anche in sede giurisdizionale sul presupposto dell'inapplicabilità della norma al caso, date le modalità di determinazione della sanzione connesse alla quantità e ai prezzi del pescato, potendosi pretendere dal cittadino una speciale competenza e conoscenza del diritto.
2.1. Il secondo motivo di ricorso è infondato.Il mancato avviso della facoltà di pagare in misura ridotta non riguarda le modalità d'impugnazione dell'atto o l'autorità a cui ricorrere ai quali fa riferimento l'art. 3 della L. 241/90, ma rileva solo al fine di spostare i termini entro i quali il pagamento in misura ridotta può avvenire, estinguendo la violazione. Lo scopo del pagamento in misura ridotta è di evitare il prolungamento del procedimento di irrogazione della sanzione conseguente all'impugnazione in sede amministrativa della contestazione risolta con l'ordinanza e all'opposizione giudiziale contro quest'ultima, per cui si è esattamente escluso che detta modalità di estinzione della violazione sia possibile dopo la proposizione del ricorso in sede amministrativa (Cass. 4 agosto 2000 n. 10240).Non a caso la norma prevede l'estinzione della violazione quando il pagamento in misura ridotta avvenga "entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione", evidenziando il legame tra pagamento minore e diminuzione dei tempi di esazione della sanzione;
quando detto comprova che se il pagamento non avviene nel termine indicato, l'art. 16 citato non può operare, salvo che non si deduca e dimostri una condotta positiva dell'autorità cui si deve il pagamento che ne abbia affermato l'impossibilità giuridica, inducendo in errore chi intendeva pagare (Cass. 6 ottobre 2000 n. 13345), determinativa essa della prosecuzione del procedimento amministrativo, come non risulta accaduto nel nostro caso, nel quale l'amministrazione con l'ordinanza ingiunzione che ha deciso il ricorso del soggetto cui è stata contestata la violazione ha affermato l'inapplicabilità del pagamento oblativo non avvenuto, quando lo stesso ormai non era più possibile con effetto estintivo della sanzione.L'omesso versamento tempestivo della sanzione nella misura di un terzo del massimo (cfr. Cass. 2 agosto 2000 n. 1028) dopo la contestazione ovvero a seguito della notifica del verbale con l'indicazione della somma da pagare in misura fissa, esclude che possa ritenersi estinta la sanzione per l'art. 16 della L. 689/81, norma che non può pretendersi violata perché la Provincia, nell'ordinanza ingiunzione e nel giudizio di opposizione ne ha negato l'applicabilità, in una fase in cui comunque non può aversi più estinzione della sanzione con l'indicato pagamento ridotto.
3. Con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza di merito per violazione dell'art. 23 della L. 24 novembre 1981 n. 689 e omessa e insufficiente motivazione sul punto, per non avere il pretore diminuito la misura delle sanzioni irrogate, come poteva di certo nei limiti del pagamento in misura ridotta, reso impossibile dalla condotta della provincia (Cass. 21 luglio 1993 n. 8143); ben avrebbe potuto il pretore ridurre la sanzione per il mancato esercizio della facoltà del pagamento in misura ridotta imputabile comunque alla controparte.
3.1. Come già detto il mancato "pagamento" tempestivo al fine dell'estinzione delle violazioni è imputabile solo ai trasgressori che non hanno ad esso provveduto dopo la contestazione e la notifica del verbale, apparendo il rifiuto a riceverlo della Provincia solo in un momento in cui esso non era più possibile;
per tale profilo non poteva quindi giustificarsi la riduzione della sanzione domandata con l'opposizione.D'altro canto, l'intera motivazione della sentenza di merito giustifica la conferma della misura della sanzione irrogata in sede amministrativa, evidenziando la gravità dell'azione commessa e la personalità dei trasgressori che hanno negato di averla compiuta e quindi soddisfa all'esigenza di motivare pure sul rigetto implicito della domanda di diminuire la sanzione (sulla motivazione in sede giudiziaria sulla richiesta di ridurre la sanzione. cfr. Cass. 2 agosto 2000 n. 10113). Il pretore, inoltre, poiché la sanzione era stata determinata in rapporto all'entità e al prezzo del pescato e dato che comunque i ricorrenti avrebbero potuto liberarsi con il pagamento in misura ridotta e non vi hanno provveduto, ha ritenuto di confermare la misura della sanzione dell'ordinanza amministrativa..Il ricorso deve quindi essere rigettato anche per tale ultimo profilo e le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del presente giudizio che liquida in L. 120.000, oltre a L.
4.500.000 per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 febbraio 2001. Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2001