Cass. civ., sez. I, sentenza 11/05/2001, n. 6555
CASS
Sentenza 11 maggio 2001

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La pesca vietata può dirsi realizzata non soltanto allorché taluno sia stato colto nel compimento dell'azione materiale di cattura degli esemplari marini, ma anche in presenza di atti o fatti idonei a comprovarla, purché connotati dai requisiti della idoneità, della univocità e della concordanza. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto l'opposizione proposta da taluni interessati avverso l'ordinanza con la quale era stato loro ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa per violazione del divieto di pesca di molluschi con strumenti vietati - "ex" art. 7 del R.D. 22 novembre 1914, n. 1486 e legge reg. Veneto 9 dicembre 1986, n. 50 - per essere stati sorpresi a bordo di natanti con apparecchiature turbosoffianti in zona della laguna dove la pesca con detti apparecchi è vietata e con una notevole quantità di molluschi, incompatibile con una pesca a mano in ore notturne e con temperature rigide).

Il giudice dell'opposizione a sanzione amministrativa, richiesto ai sensi dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, di ridurne la misura applicata dall'autorità amministrativa, assolve all'obbligo della motivazione - da adempiere anche in caso di rigetto dell'istanza - se, nel valutare complessivamente il fatto e la personalità dell'autore dell'illecito, indica nella formazione del suo giudizio di fatto, quali elementi assumono valore preminente rispetto agli altri.

In tema di sanzioni amministrative, l'autore dell'illecito ha il diritto di pagare in misura ridotta, con effetto estintivo dell'obbligazione, entro il termine di sessanta giorni, decorrente, "ex" art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, senza che operi, in via generale, la necessità di un avviso espresso in tal senso da parte dell'amministrazione secondo la previsione di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la quale riguarda la diversa ipotesi dell'indicazione al destinatario del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere contro il provvedimento amministrativo. Ne deriva che non determina lesione del diritto dell'interessato di definire immediatamente il procedimento sanzionatorio il mancato avviso della facoltà di pagare in misura ridotta, mentre una causa di annullamento della ordinanza -ingiunzione di pagamento, in quanto emessa a seguito di irregolare conclusione della fase procedimentale di cui al predetto art. 16, è configurabile solo ove il privato abbia manifestato all'amministrazione irrogante l'intenzione di provvedere al pagamento in misura ridotta della sanzione, e questa abbia, con comportamento positivo, erroneamente escluso tale possibilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 11/05/2001, n. 6555
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6555
    Data del deposito : 11 maggio 2001

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