Sentenza 1 luglio 2002
Massime • 1
Ai fini dell'esclusione dai benefici contributivi previsti dall'art. 8 legge n. 223 del 1991 delle imprese che, pur riassumendo lavoratori licenziati a seguito di procedura di mobilità, abbiano "assetti proprietari sostanzialmente coincidenti" con quelli dell'impresa che ebbe a procedere ai licenziamenti (così come previsto dal comma quarto bis dell'art. 8 cit., introdotto dall'art. 2 D.L. n. 299 del 1994, convertito con modificazioni in legge n. 451 del 1994), per "assetti proprietari sostanzialmente coincidenti" possono ritenersi tutte quelle situazioni che, pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote, facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario, in grado di ideare e fare attuare un'operazione coordinata di ristrutturazione, comportante il licenziamento di taluni dipendenti da un'azienda e la loro assunzione da parte dell'altra.
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Cassazione civile sez. lav., 24/02/2022, (ud. 18/11/2021, dep. 24/02/2022), n.6194 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRINO Umberto – Presidente – Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere – Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere – Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere – Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 516-2016 proposto da: SEA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BOER, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIA UBALDINI; – ricorrente – …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/07/2002, n. 9532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9532 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. GUGLIELMO SIMONESCHI - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MA.RO. CONFEZIONI DI RE TO & C. persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIO MINELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, FABIO FONZO, ANTONIETTA CORETTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 361/99 del Tribunale di COMO, depositata il 13/05/99 - R.G.N. 55/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/02 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato ALBINI per delega MANZI;
udito l'Avvocato SGROI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, inammissibilità per il secondo motivo e manifestamente infondato il terzo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Como, la MA.RO - Confezioni di AR TO e C. s.n.c. conveniva in giudizio l'Inps affinché fosse dichiarato il suo diritto ad usufruire dei benefici di cui all'art. 8, 2^ comma, legge n. 223/1991, in relazione dell'assunzione,
comunicata al Ministero del lavoro in data 5, 6 e 9 ottobre 1995, di tre lavoratori, già dipendenti della Sportiline s.r.l., messa in liquidazione il 30.8.1995 e definitivamente cessata il 30.4.1996. L'Inps, costituendosi in giudizio, ribadiva le ragioni che avevano portato alla reiezione della richiesta in sede amministrativa, consistenti nella ricorrenza di una situazione impeditiva del diritto al beneficio delle agevolazioni contributive, a norma dell'art. 8 l. 223/1991, così come novellato dall'art. 2 del d.l. n. 229/1995.
Infatti l'assunzione dei lavoratori era avvenuta a meno di sei mesi dal loro licenziamento e le due società avevano assetti proprietari coincidenti, avevano sede allo stesso indirizzo e svolgevano attività che denunciavano il chiaro collegamento tra le stesse. Il Pretore rigettava la domanda con sentenza che, appellata dalla Soc. Ma.Ro, era confermata dal Tribunale di Como.
Questo giudice rilevava che la causa ostativa invocata dall'Inps doveva ritenersi effettivamente sussistente, poiché la nuova assunzione era avvenuta entro sei mesi dal collocamento dei lavoratori in mobilità da parte di una società che presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli della Sportline: nel periodo in questione le stesse due persone fisiche erano gli unici soci di ambedue le società, anche se nella misura del 50% ciascuna nella Sportline s.r.l. e del 95% e del 5% nella Ma.Ro s.n.c.
Nè la disposizione invocata dall'Inps era sospettabile di illegittimità costituzionale per una disparità di trattamento tra grandi imprese, da un lato, e medie e piccole imprese dall'altro. La Soc. Ma.RO ricorre per cassazione sulla base di tre motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo - denunciandosi violazione e falsa applicazione dell'art. 8 1. 23 luglio 1991 n. 223 - si lamenta che il giudice di merito abbia frainteso i cambiamenti societari avvenuti negli ultimi anni e, in particolare, abbia trascurato che le due compagini sociali si erano sempre differenziate nelle quote e nei soggetti: le due società non erano mai state espressione dello stesso soggetto economico, ne' continuazione o trasformazione l'una dell'altra, svolgendo la Sportiline attività di commercializzazione e la Ma.Ro attività di produzione artigianale.
Con il secondo motivo - deducendosi insufficiente e contraddittoria motivazione - si lamenta che il giudice a quo non si sia spinto oltre l'interpretazione letterale della norma, prendendo in considerazione il fatto che le società in questione non erano identiche nelle quote e nei nominativi dei soci e, soprattutto, che le attività svolte erano essenzialmente diverse.
Con il terzo motivo si deduce l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della l. n. 223/1991, se interpretato letteralmente e restrittivamente, perché svantaggerebbe le medie e piccole imprese, rispetto alle grandi società, spesso facenti capo a compagini societarie straniere, difficilmente identificabili e non sottoposte al severo vaglio della legge citata, la quale inoltre non discriminerebbe le imprese che, pur avendo interessi comuni, sono nei fatti imprese distinte.
I tre motivi, che, per la loro connessione, vengono esaminati congiuntamente, non sono fondati.
L'art. 8, comma 4 bis (introdotto dall'art. 2 del d.l. 16 maggio 1994 n. 299, convertito con modificazioni dalla l. 19 luglio 1994 n. 451),
della l. 23 luglio 1991 n. 223, prevede che "il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o di controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative".
La norma ha lo scopo non solo di ostacolare le operazioni messe in atto esclusivamente per lucrare fraudolentemente e indebitamente le agevolazioni contributive ed economiche previste dal legislatore al fine di facilitare il collocamento dei lavoratori coinvolti da provvedimenti di riduzione di personale, ma anche di evitare che i benefici relativi a dette agevolazioni finissero per incentivare operazioni coordinate di ristrutturazione produttiva, che pur eventualmente non giustificate esclusivamente dall'intento di lucrare il beneficio di legge, fossero impropriamente influenzate da tale prospettiva, determinando così un'utilizzazione dei benefici in questione per finalità ben diverse da quelle per cui essi sono stati concepiti e calibrati nella loro particolare consistenza. Deve ricordarsi, infatti che l'art. 4, comma 2, autorizza l'assunzione a termine per un massimo di dodici mesi dei lavoratori in mobilità, con corresponsione dei modesti contributi previsti per gli apprendisti. Nel caso poi di trasformazione dei contratti a tempo indeterminato, detto beneficio è prorogato di un anno e si aggiunge a quello previsto dal quarto comma, consistente in un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, per un periodo di dodici mesi, raddoppiabile per i lavoratori di oltre cinquanta anni di età e triplicabile per quelli provenienti da determinate aree. In questo quadro per "assetti proprietari sostanzialmente coincidenti" possono ritenersi tutti quelli che, pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote, facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario, in grado di ideare e fare attuare un'operazione coordinata di ristrutturazione, comportante il licenziamento di taluni dipendenti da una azienda e la loro assunzione da parte dell'altra.
Nella specie, come precisato nella sentenza impugnata e confermato nello stesso ricorso, le due società, a partire dal 1994 avevano gli stessi due soci, con una ripartizione del capitale sociale paritaria nella s.r.l. Sportline e al 95% e 5% nella s.n.c. Ma.Ro; inoltre TO AR aveva cumulato la carica di liquidatore della prima società e di socio amministratore della seconda. Il giudice di merito ha anche evidenziato l'affinità dei rispettivi oggetti sociali, facenti riferimento, in un caso, alla produzione e commercio di articoli sportivi, articoli di vestiario confezionato di qualunque tipo, con possibilità di affidarne la produzione in tutto o in parte a terzi, e, nell'altro caso, alla gestione di uno o più laboratori per il taglio, la confezione e la produzione di tute e abbigliamento in genere. Anche questo accertamento non è stato in realtà contestato dalla ricorrente, che si è limitata ad affermare apoditticamente che la prima di dette società aveva in concreto svolto solo attività di commercializzazione.
Poiché nella specie non è stata ipotizzata - ne' del resto è logicamente ipotizzabile - la sussistenza di centri decisionali autonomi per le due società, risulta logica e adeguatamente motivata la qualificazione da parte del giudice di merito degli assetti proprietari come coincidenti ai fini della normativa in questione. Le questioni di costituzionalità poste con il terzo motivo sono manifestamente infondate, poiché il criterio indicato dal legislatore in linea di principio è certamente applicabile con riferimento ad ogni tipo e dimensione di società. D'altra parte certamente non può configurarsi un'irrazionalità della normativa, rilevante a livello di legittimità costituzionale della stessa, solo perché la norma contestata può trovare applicazione anche in riferimento ad imprese che, pur avendo determinati legami, siano soggetti effettivamente distinti.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio vengono regolate in base al criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare all'Inps le spese del giudizio, liquidate in Euro 5,00 oltre a Euro 2000,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2002