CASS
Sentenza 31 marzo 2023
Sentenza 31 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/03/2023, n. 13531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13531 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OU HA nato a [...]( MAROCCO) il 01/01/1961 avverso l'ordinanza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 13531 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 22/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27 ottobre 2022 la Corte di appello di Torino ha respinto la domanda formulata da BD OU per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione a misura cautelare privativa della libertà personale sofferta dal 16 luglio 2018 al 20 febbraio 2019 (dal 16 luglio al 20 dicembre 2018 in carcere;
poi agli arresti domiciliari). La misura cautelare era stata disposta essendosi ritenuti sussistenti a carico di OU gravi indizi del reato di estorsione che egli avrebbe commesso, in concorso con JA OU, minacciando NZ RI per ottenere da lui del denaro. Da questa accusa OU è stato assolto, per insussitenza del fatto, con sentenza del Tribunale di Torino del 7 maggio 2019, divenuta irrevocabile il 23 luglio 2019. 2. L'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la colpa grave dell'interessato ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. considerando rilevante ai fini della applicazione e del mantenimento della misura cautelare la condotta tenuta da OU nel corso del procedimento. L'ordinanza rileva che, nell'interrogatorio di garanzia tenutosi il 16 luglio 2018, OU sostenne di non aver incontrato quel giorno né OU né la persona offesa, negò di aver parlato con RI, disse di aver «girato un po'» per vendere la propria merce (OU è venditore ambulante) e di essere stato bloccato dai carabinieri poco dopo essere tornato alla propria auto, parcheggiata a Pinerolo in Piazza della Fiera. L'ordinanza impugnata sottolinea che si tratta di dichiarazioni mendaci atteso che i carabinieri operanti, appostati nella piazza in servizio di osservazione, videro RI, AI e OU arrivare nella piazza su tre macchine diverse, OU e AI avvicinarsi a RI e parlare con lui gesticolando «un po' agitati». La Corte di appello sostiene che l'evidente falsità della versione dei fatti fornita nel corso dell'interrogatorio fu gravemente imprucente e determinò l'apparenza del consapevole coinvolgimento del ricorrente in una attività estorsiva. 3. Contro l'ordinanza è stato proposto tempestivo ricorso da parte del difensore dell'imputato il quale deduce, con unico articolato motivo, vizio di motivazione in riferimento ai presupposti del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione. Il ricorrente rileva che, nel ritenere la cordotta dell'imputato idonea a condizionare e mantenere la privazione della libertà personale, la Corte di appello ha attribuito rilevanza causale a dichiarazioni che non determinarono l'applicazione della misura. Osserva che OU è stato accusato di aver fatto da palo e la misura fu applicata dal G.i.p. (e confermata dal Tribunale per il riesame) perché la persona offesa fu valutata attendibile, mentre il proscioglimento è avvenuto in ragione della constatata scarsa attendibilità di RI, il quale ha dichiarato in dibattimento di avere «esagerato» e ha negato che AI avesse usato toni minacciosi nei suoi confronti. La difesa sostiene, dunque, che il comportamento di OU - quand'anche colposo - non avrebbe dato causa, né concorso a dar causa, alla privazione della libertà personale. 4. il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. L'avvocatura dello Stato ne ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, il rigetto, con memoria datata 22 febbraio 2023. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato. 2. Si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. Ai fini della sussistenza del diritto all'indennizzo, può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena;
con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio;
in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il 3 comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). 3. Dall'ordinanza impugnata e dal contenuto del ricorso (che riporta stralci delle ordinanze in materia di libertà e della sentenza di assoluzione) si evince: - che la persona offesa RI dichiarò di aver subito minacce da AI e OU i quali gli chiesero del denaro;
- che tali dichiarazioni trovarono conferma nell'osservazione della polizia giudiziaria che vide AI e OU avvicinarsi a RI gesticolando, vide RI allontanarsi dalla piazza per prelevare del denaro per poi farvi ritorno e arrestò AI e OU: il primo mentre si avvicinava a RI, il secondo mentre era in macchina;
- che a OU fu attribuita la funzione di palo perché al momento dell'arresto era in macchina e, tuttavia, in precedenza gli operanti lo avevano visto avvicinarsi a RI insieme a AI;
- che le dichiarazioni di RI furono valutate credibili anche perché riscontrate dall'osservazione della polizia giudiziaria e per questo fu applicata la misura cautelare;
- che il Tribunale del riesame confermò la misura disposta dal G.i.p., e per motivare il coinvolgimento di OU nella vicenda scrisse: «i due indagati hanno avvicinato insieme la vittima e, mentre OU proferiva la minaccia, il complice stava in zona fungendo da palo». 4. Come noto, nell'escludere il diritto alla riparazione per la ritenuta sussistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo che abbia dato causa (o concorso a dar causa) alla privazione della libertà personale, il giudice della riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito (Sez. U n. 43 del 131:12/1995 - dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636). Ancorché i due giudizi siano autonomi, infatti, è evidente che il dolo o la colpa grave non possono essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, Tinacci, Rv. 198491). Nel caso che ci occupa, la sentenza di merito non ha escluso che RI abbia prelevato del denaro per consegnarlo ai due imputati dei quali - come da lui stesso affermato in giudizio - era debitore. Ha escluso, tuttavia, che la persona offesa sia stata vittima di minaccia rilevando: che, nel corso del dibattimento, RI ha negato di essere stato minacciato e ha sostenuto di 4 aver «esagerato» in sede di denuncia;
che l'appuntato AC (secondo il quale AI disse a RI «dove sono i miei soldi? Dammi 2.5 euro altrimenti ti spacco le gambe») potrebbe aver male udito o interpretato le parole pronunciate;
che la persona offesa «sembra essere affetta da decadimento delle facoltà cognitive» ed è quindi complessivamente poco affidabile;
che «è corretto propendere per una condotta di approfittamento di ID e OU nei confronti di RI, in quanto gli imputati lo hanno avvicinato più volte e convinto nel comprare la merce a prezzi maggiorati», ma, al tempo stesso, «non è raggiunta la prova che tale condotta abbia assunto i connotati della violenza e minaccia, tale da integrare il delitto di estorsione». L'ordinanza impugnata ha valorizzato, quale profilo di colpa ostativa, il fatto che, nell'interrogatorio di garanzia, OU abbia sostenuto di non aver incontrato la mattina dei fatti né RI, né AI e di essersi trovato nella piazza della Fiera (dove erano anche RI e AI) solo per caso. Secondo la Corte territoriale tale dichiarazione - certamente mendace, atteso che i militari avevano visto l'indagato avvicinarsi a RI insieme a AI e parlare con lui in tono animato - era idonea a supportare I quadro indiziario raccolto. Tale valutazione non appare incongrua o contraddittoria né, tanto meno, manifestamente illogica. OU, infatti, non si limitò a negare di aver minacciato RI, ma sostenne di non avergli parlato e di non averlo avvicinato insieme a OU. Così facendo, l'odierno ricorrente privò di ogni verosimiglianza la propria versione difensiva. La sentenza di assoluzione, peraltro, non ha escluso che OU abbia incontrato RI e neppure che lo abbia fatto insieme a OU;
ha ritenuto, invece, che vi fossero rapporti di debito credito tra RI e gli imputati dovuti alla vendita di merci e ha ritenuto non esservi prova certa di condotte minatorie volte ad ottenere l'adempimento del credito (non esigibile perché incerto e probabile frutto di «approfittamento») sicché la falsità delle dichiarazioni rese in sede difensiva non è stata esclusa nel giudizio di merito. 5. La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il mendacio dell'indagato, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, possa rilevare sotto il profilo del dolo o della colpa grave nel caso in cui chi sceglie di mentire avrebbe potuto indicare specifiche circostanze, ignote all'organo inquirente, idonee ad escludere o caducare il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa (Sez. 4, n. 40291 del 10/06/2008, Maggi, Rv. 242755; Sez. 4, n. 7296 del 17/11/2011, Berdicchia, Rv. 251928; Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, Pedetta, Rv. 271419). Si è anche, 5 opportunamente, sottolineato che il medacio può rilevare sotto il profilo del dolo o della colpa grave se ha avuto un ruolo causale nel determinare il sorgere o il permanere del quadro indiziario (Sez. 4, n. 47047 del 18/11/2008, Marzola, 242759; Sez. 3, n. 29967 del 02/04/2014, Bertuccini, Rv. 259941; Sez. 4, n. 46423 del 23/10/2015, Sperti, Rv. 265287; Sez. 4, Sentenza n. 25252 del 20/05/2016 Rv. 267393). Questi principi sono stato ribaditi anche a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, si è ritenuto infatti che il mendacio dell'indagato e il comportamento reticente da lui tenuto in sede di interrogatorio, se causalmente rilevanti sulla determinazione cautelare, incidono sull'accertamento dell'eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, perché si tratta di «condotta equivoca ed ambigua non equiparabile al silenzio serbato nell'esercizio delle facoltà difensive» (Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, D., Rv. 283453; Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581). Nel caso di specie, dalla motivazione dell'ordinanza impugnata si evince che, secondo i giudici di merito, se l'imputato non avesse mentito, avrebbe potuto, con le proprie dichiarazioni, elidere il valore indiziante deg'i elementi posti a fondamento dell'ordinanza cautelare, ma li rafforzò, invece, con la mendace affermazione di non aver mai incontrato quella mattina né IE, né AI. Tali conclusioni non sono censurabili perché non illogiche né contraddittorie e pertanto l'ordinanza impugnata merita conferma. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente cui conseguirebbe la condanna del ricorrente alla rifusione delle stesse. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomenl:o, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, cfr. Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713) 6
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese per il Ministero resistente. Cosi deciso il 22 marzo 2023 Il Presidente Te ti\a4c,cieli
lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 13531 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 22/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27 ottobre 2022 la Corte di appello di Torino ha respinto la domanda formulata da BD OU per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione a misura cautelare privativa della libertà personale sofferta dal 16 luglio 2018 al 20 febbraio 2019 (dal 16 luglio al 20 dicembre 2018 in carcere;
poi agli arresti domiciliari). La misura cautelare era stata disposta essendosi ritenuti sussistenti a carico di OU gravi indizi del reato di estorsione che egli avrebbe commesso, in concorso con JA OU, minacciando NZ RI per ottenere da lui del denaro. Da questa accusa OU è stato assolto, per insussitenza del fatto, con sentenza del Tribunale di Torino del 7 maggio 2019, divenuta irrevocabile il 23 luglio 2019. 2. L'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la colpa grave dell'interessato ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. considerando rilevante ai fini della applicazione e del mantenimento della misura cautelare la condotta tenuta da OU nel corso del procedimento. L'ordinanza rileva che, nell'interrogatorio di garanzia tenutosi il 16 luglio 2018, OU sostenne di non aver incontrato quel giorno né OU né la persona offesa, negò di aver parlato con RI, disse di aver «girato un po'» per vendere la propria merce (OU è venditore ambulante) e di essere stato bloccato dai carabinieri poco dopo essere tornato alla propria auto, parcheggiata a Pinerolo in Piazza della Fiera. L'ordinanza impugnata sottolinea che si tratta di dichiarazioni mendaci atteso che i carabinieri operanti, appostati nella piazza in servizio di osservazione, videro RI, AI e OU arrivare nella piazza su tre macchine diverse, OU e AI avvicinarsi a RI e parlare con lui gesticolando «un po' agitati». La Corte di appello sostiene che l'evidente falsità della versione dei fatti fornita nel corso dell'interrogatorio fu gravemente imprucente e determinò l'apparenza del consapevole coinvolgimento del ricorrente in una attività estorsiva. 3. Contro l'ordinanza è stato proposto tempestivo ricorso da parte del difensore dell'imputato il quale deduce, con unico articolato motivo, vizio di motivazione in riferimento ai presupposti del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione. Il ricorrente rileva che, nel ritenere la cordotta dell'imputato idonea a condizionare e mantenere la privazione della libertà personale, la Corte di appello ha attribuito rilevanza causale a dichiarazioni che non determinarono l'applicazione della misura. Osserva che OU è stato accusato di aver fatto da palo e la misura fu applicata dal G.i.p. (e confermata dal Tribunale per il riesame) perché la persona offesa fu valutata attendibile, mentre il proscioglimento è avvenuto in ragione della constatata scarsa attendibilità di RI, il quale ha dichiarato in dibattimento di avere «esagerato» e ha negato che AI avesse usato toni minacciosi nei suoi confronti. La difesa sostiene, dunque, che il comportamento di OU - quand'anche colposo - non avrebbe dato causa, né concorso a dar causa, alla privazione della libertà personale. 4. il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. L'avvocatura dello Stato ne ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, il rigetto, con memoria datata 22 febbraio 2023. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato. 2. Si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. Ai fini della sussistenza del diritto all'indennizzo, può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena;
con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio;
in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il 3 comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). 3. Dall'ordinanza impugnata e dal contenuto del ricorso (che riporta stralci delle ordinanze in materia di libertà e della sentenza di assoluzione) si evince: - che la persona offesa RI dichiarò di aver subito minacce da AI e OU i quali gli chiesero del denaro;
- che tali dichiarazioni trovarono conferma nell'osservazione della polizia giudiziaria che vide AI e OU avvicinarsi a RI gesticolando, vide RI allontanarsi dalla piazza per prelevare del denaro per poi farvi ritorno e arrestò AI e OU: il primo mentre si avvicinava a RI, il secondo mentre era in macchina;
- che a OU fu attribuita la funzione di palo perché al momento dell'arresto era in macchina e, tuttavia, in precedenza gli operanti lo avevano visto avvicinarsi a RI insieme a AI;
- che le dichiarazioni di RI furono valutate credibili anche perché riscontrate dall'osservazione della polizia giudiziaria e per questo fu applicata la misura cautelare;
- che il Tribunale del riesame confermò la misura disposta dal G.i.p., e per motivare il coinvolgimento di OU nella vicenda scrisse: «i due indagati hanno avvicinato insieme la vittima e, mentre OU proferiva la minaccia, il complice stava in zona fungendo da palo». 4. Come noto, nell'escludere il diritto alla riparazione per la ritenuta sussistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo che abbia dato causa (o concorso a dar causa) alla privazione della libertà personale, il giudice della riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito (Sez. U n. 43 del 131:12/1995 - dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636). Ancorché i due giudizi siano autonomi, infatti, è evidente che il dolo o la colpa grave non possono essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, Tinacci, Rv. 198491). Nel caso che ci occupa, la sentenza di merito non ha escluso che RI abbia prelevato del denaro per consegnarlo ai due imputati dei quali - come da lui stesso affermato in giudizio - era debitore. Ha escluso, tuttavia, che la persona offesa sia stata vittima di minaccia rilevando: che, nel corso del dibattimento, RI ha negato di essere stato minacciato e ha sostenuto di 4 aver «esagerato» in sede di denuncia;
che l'appuntato AC (secondo il quale AI disse a RI «dove sono i miei soldi? Dammi 2.5 euro altrimenti ti spacco le gambe») potrebbe aver male udito o interpretato le parole pronunciate;
che la persona offesa «sembra essere affetta da decadimento delle facoltà cognitive» ed è quindi complessivamente poco affidabile;
che «è corretto propendere per una condotta di approfittamento di ID e OU nei confronti di RI, in quanto gli imputati lo hanno avvicinato più volte e convinto nel comprare la merce a prezzi maggiorati», ma, al tempo stesso, «non è raggiunta la prova che tale condotta abbia assunto i connotati della violenza e minaccia, tale da integrare il delitto di estorsione». L'ordinanza impugnata ha valorizzato, quale profilo di colpa ostativa, il fatto che, nell'interrogatorio di garanzia, OU abbia sostenuto di non aver incontrato la mattina dei fatti né RI, né AI e di essersi trovato nella piazza della Fiera (dove erano anche RI e AI) solo per caso. Secondo la Corte territoriale tale dichiarazione - certamente mendace, atteso che i militari avevano visto l'indagato avvicinarsi a RI insieme a AI e parlare con lui in tono animato - era idonea a supportare I quadro indiziario raccolto. Tale valutazione non appare incongrua o contraddittoria né, tanto meno, manifestamente illogica. OU, infatti, non si limitò a negare di aver minacciato RI, ma sostenne di non avergli parlato e di non averlo avvicinato insieme a OU. Così facendo, l'odierno ricorrente privò di ogni verosimiglianza la propria versione difensiva. La sentenza di assoluzione, peraltro, non ha escluso che OU abbia incontrato RI e neppure che lo abbia fatto insieme a OU;
ha ritenuto, invece, che vi fossero rapporti di debito credito tra RI e gli imputati dovuti alla vendita di merci e ha ritenuto non esservi prova certa di condotte minatorie volte ad ottenere l'adempimento del credito (non esigibile perché incerto e probabile frutto di «approfittamento») sicché la falsità delle dichiarazioni rese in sede difensiva non è stata esclusa nel giudizio di merito. 5. La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il mendacio dell'indagato, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, possa rilevare sotto il profilo del dolo o della colpa grave nel caso in cui chi sceglie di mentire avrebbe potuto indicare specifiche circostanze, ignote all'organo inquirente, idonee ad escludere o caducare il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa (Sez. 4, n. 40291 del 10/06/2008, Maggi, Rv. 242755; Sez. 4, n. 7296 del 17/11/2011, Berdicchia, Rv. 251928; Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, Pedetta, Rv. 271419). Si è anche, 5 opportunamente, sottolineato che il medacio può rilevare sotto il profilo del dolo o della colpa grave se ha avuto un ruolo causale nel determinare il sorgere o il permanere del quadro indiziario (Sez. 4, n. 47047 del 18/11/2008, Marzola, 242759; Sez. 3, n. 29967 del 02/04/2014, Bertuccini, Rv. 259941; Sez. 4, n. 46423 del 23/10/2015, Sperti, Rv. 265287; Sez. 4, Sentenza n. 25252 del 20/05/2016 Rv. 267393). Questi principi sono stato ribaditi anche a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, si è ritenuto infatti che il mendacio dell'indagato e il comportamento reticente da lui tenuto in sede di interrogatorio, se causalmente rilevanti sulla determinazione cautelare, incidono sull'accertamento dell'eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, perché si tratta di «condotta equivoca ed ambigua non equiparabile al silenzio serbato nell'esercizio delle facoltà difensive» (Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, D., Rv. 283453; Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581). Nel caso di specie, dalla motivazione dell'ordinanza impugnata si evince che, secondo i giudici di merito, se l'imputato non avesse mentito, avrebbe potuto, con le proprie dichiarazioni, elidere il valore indiziante deg'i elementi posti a fondamento dell'ordinanza cautelare, ma li rafforzò, invece, con la mendace affermazione di non aver mai incontrato quella mattina né IE, né AI. Tali conclusioni non sono censurabili perché non illogiche né contraddittorie e pertanto l'ordinanza impugnata merita conferma. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente cui conseguirebbe la condanna del ricorrente alla rifusione delle stesse. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomenl:o, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, cfr. Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713) 6
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese per il Ministero resistente. Cosi deciso il 22 marzo 2023 Il Presidente Te ti\a4c,cieli