CASS
Sentenza 21 aprile 2026
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/04/2026, n. 14474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14474 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste nel procedimento nei confronti di TO LB, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del Tribunale di Gorizia del 21/05/2025 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal Consigliere US Anna Rosaria LL;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale IL Salvadori, che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 336 cod. pen., con rinvio per un nuovo esame;
letta la memoria depositata dall'Avv. Elisabetta Brazzale, difensore dell'imputato, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21 maggio 2025 il Tribunale di Gorizia ha assolto LB TO dal reato di cui all'art. 336 cod. pen., in quanto non punibile ex Penale Sent. Sez. 6 Num. 14474 Anno 2026 Presidente: GIORGI MARIA SILVIA Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 18/03/2026 IL 2 DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 21 APR 2026 TZTO11 1O GRD1Z ARTO ti.ss useppina Cirimebz Il Consigliere estensore US A. R. LL Il Presidente M ria IL GI \r, art. 131-bis cod. pen., e da quello di cui all'art. 341-bis cod. pen., perché il fatto non sussiste. 2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste, che — in relazione al reato di cui all'art. 336 cod. pen. — ha dedotto la violazione di legge, perché l'art. 131-bis cod. pen. non può essere applicato nel caso di delitti ex artt. 336, 337 e 341-bis cod. pen., commessi in danno di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o polizia giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni. 3. Il 9 febbraio 2026 è pervenuta memoria nell'interesse dell'imputato, con cui si è chiesto di rigettare il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso va rigettato. Successivamente alla proposizione del ricorso, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 172 del 20 ottobre 2025, pubblicata il 3 dicembre 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, cod. pen. nella parte in cui si riferisce ai reati di cui agli artt. 336 e 337 dello stesso codice. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, legge n. 87 del 1953, che esclude l'applicazione delle norme dichiarate incostituzionali dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, tali delitti non possono più essere considerati quali reati ostativi all'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità. Ne discende che la sentenza impugnata non è inficiata dalla violazione di legge dedotta dal ricorrente e, quindi, la censura sollevata è infondata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 18 marzo 2026.
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale IL Salvadori, che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 336 cod. pen., con rinvio per un nuovo esame;
letta la memoria depositata dall'Avv. Elisabetta Brazzale, difensore dell'imputato, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21 maggio 2025 il Tribunale di Gorizia ha assolto LB TO dal reato di cui all'art. 336 cod. pen., in quanto non punibile ex Penale Sent. Sez. 6 Num. 14474 Anno 2026 Presidente: GIORGI MARIA SILVIA Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 18/03/2026 IL 2 DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 21 APR 2026 TZTO11 1O GRD1Z ARTO ti.ss useppina Cirimebz Il Consigliere estensore US A. R. LL Il Presidente M ria IL GI \r, art. 131-bis cod. pen., e da quello di cui all'art. 341-bis cod. pen., perché il fatto non sussiste. 2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste, che — in relazione al reato di cui all'art. 336 cod. pen. — ha dedotto la violazione di legge, perché l'art. 131-bis cod. pen. non può essere applicato nel caso di delitti ex artt. 336, 337 e 341-bis cod. pen., commessi in danno di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o polizia giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni. 3. Il 9 febbraio 2026 è pervenuta memoria nell'interesse dell'imputato, con cui si è chiesto di rigettare il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso va rigettato. Successivamente alla proposizione del ricorso, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 172 del 20 ottobre 2025, pubblicata il 3 dicembre 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, cod. pen. nella parte in cui si riferisce ai reati di cui agli artt. 336 e 337 dello stesso codice. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, legge n. 87 del 1953, che esclude l'applicazione delle norme dichiarate incostituzionali dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, tali delitti non possono più essere considerati quali reati ostativi all'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità. Ne discende che la sentenza impugnata non è inficiata dalla violazione di legge dedotta dal ricorrente e, quindi, la censura sollevata è infondata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 18 marzo 2026.