Sentenza 3 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/10/2003, n. 14742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14742 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2003 |
Testo completo
I D E A T O A S S R O n.74) P T S IS 'IM A T 1987 G L L E A A R R arzo D T 147 42 /03 I L D E A m T , N I 8 O E N L S Legge REPUBB I L G ggetto E O O B S azione coniugi. A rt.19 D Addebito. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO (A Comportamenti successivi alla LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE separazione. SEZIONE PRIMA CIVILE R.G.N.25710/00 Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Cron. 28830 Dott. Giovanni Losavio Presidente Dott. Vincenzo Proto Consigliere Rep. Dott. Ugo Vitrone Consigliere Ud. 21/03/03 Dott. Giuseppe V.A. Magno Cons. rel. Dott. Onofrio Fittipaldi Consigliere ha pronunciato la seguente: SE N T ENZA sul ricorso proposto da: GL TO, elettivamente domiciliato in Roma, via Bassano del Grappa, n. 4, presso l'Avvocato Salva- tore Piccarreta, che lo rappresenta e difende per pro- cura speciale in calce al ricorso - ricorrente
contro
IA OL intimata - avverso la sentenza n. 933/1999 della Corte d'appello di Bari, depositata il 18.11.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.3.2003 dal Relatore Cons. Giuseppe Vito Antonio Magno;
729 · 3 0 0 2 Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Crazio Frazzini, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.- Con ricorso depositato in data 8.3.1991 la signora OL IA, premesso che aveva contratto matrimonio civile il 5.10.1981 col signor TO GL, dal quale aveva avuto due figli, NC e IA, tuttora minorenni, e che la convivenza era divenuta intollerabile, chiese al tribunale di AN la separazione per colpa del marito, l'affidamento dei figli ed un congruo assegno mensile a carico del medesimo per il mantenimento della prole. Fallito il tentativo di conciliazione ed istituitosi ritualme ite il contraddittorio, GL TO, in esito all'istruzione della causa, precisò le conclusioni chiedendo che il tribunale pronunziasse la separazione con addebito alla moglie, affidasse a lui i figli e condannasse la IA a versargli un contributo mensile per il mantenimento della prole ed a pagare le spese di giudizio. 28.5.1996, il tribunale di2.- Con sentenza in data AN pronunziò la separazione dei coniugi con addebito allo GL, affidò alla IA i due figli e condannò il marito a versarle mensilmente un assegno di Lire 500.000, rivalutabile annualmente, quale concorso al mantenimento della prole, disponendo che tale somma fosse detratta dallo stipendio e versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro di esso convenuto;
escluse, allo stato, qualsiasi diritto di visita del padre verso i figli, ma gli attribui l'uso della casa coniugale e lo condannò al pagamento delle spese di giudizio. 3.- Per la riforma di tale sentenza ricorse in appello GL TO, chiedendo che, previo rigetto delle domande avversarie ed in accoglimento della riconven- zionale da lui proposta in primo grado, la separazione fosse pronunziata per colpa della moglie ed i figli fossero affidati а lui medesimo;
in subordine, il riconoscimento del diritto di visita;
chiese altresì la revoca della disposizione concernente il versamento diretto dell'assegno da parte del suo datore di lavoro, la compensazione о la riduzione delle spese di primo grado, la sospersione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, l'ammissione di prove testimoniali vertenti sull'asserita responsabilità della IA per la produzione della crisi coniugale, e la vittoria delle spese del grado. L'appellata chiese il rigetto del gravame, con vittoria di spese. 3 4.- Con sentenza depositata il 18.11.1999, la corte d'appello di Bari, ritenendo infondate, in base alle risultanze del giudizio di primo grado е senza necessità di ulteriore istruzione, tutte le doglianze del ricorrente, a motivo dei comportamenti negativi da lui tenuti nei confronti della moglie e dei figli, rigettò totalmente 11 gravame e condannò l'appellante al pagamento delle spese. 5.- Avverso tale sentenza GL TO propone ricorso per cassazione, tempestivamente notificato e depositato, articolato in due motivi, al quale non resiste IA OL. MOTIVI DELLA DECISIONE 6. Col primo motivo di ricorso la sentenza d'appello è censurata, ai sensi dell'articolo 360, 1°co., n. 3, c.p.c., per violazione dell'articolo 151, C.C., consistita nell'avere fondato la responsabilità di esso ricorrente per la produzione della crisi coniugale su comportamenti successivi alla separazione di fatto ed all'introduzione della causa di separazione, giacché la cui invece, per questo fatto, andrebbeIA addebitata la separazione abbandonò il domicilio coniugale nel novembre 1990, ¨mentre il ricorso introduttivo del giudizio davanti al tribunale risale all'8.3.1991. L'articolo 151 c. c. esige, infatti, che 4 il comportamento del coniuge contrario ai doveri del matrimonio può essergli addebitato a titolo di respon- sabilità per la separazione se, tenuto conto anche del dell'altro, è stato tale da renderecomportamento intollerabile la prosecuzione della convivenza er quindi, se è precedente alla separazione stessa.
7. La censura è parzialmente fondata. 7.1.- Occorre preliminarmente ribadire, sul piano dell'interpretazione normativa dell'articolo 151 C.C., quanto costantemente ritenuto da questa suprema corte circa la necessaria sussistenza, ai fini dell'accogli- mento della domanda di addebito, di un nesso causale determinati comportamenti contrari ai doveritra nascenti dal matrimonio - valutati globalmente ed in erapporto coi comportamenti dell'altro coniuge 1'intollerabilità della convivenza;
gli atti posteriori alla cessazione di questa non possono, pertanto, ritenersi dotati di efficacia causale nel determinarla (Cass. rin. 2444/1999, 12381/1998), ma possono servire al giudice di merito cui tale indagine (incensurabile cassazione se congruamente motivata) è istituzio-in nalmente riservata - per accertare sia l'intollerabile prosecuzione della convivenza sia, se richiesto ed reciproci attraverso una valutazione globale dei comportamenti dei coniugi, l'eventuale addebitabilità 7 ח ד5 della separazione (Cass. nn. 14162/2001, 12130/2001, 10682/2000, 9472/1999). senza smentire la 7.2.- La corte di merito dall'appellante, per cui il circostanza, dedotta giudizio di addebito pronunziato a suo carico dal tribunale sarebbe fondato su fatti verificatisi dopo. che la IA aveva abbandonato la casa coniugale, sancendo in tal modo la fine della convivenza- ritiene infondato il gravame sul punto, giacché i fatti considerati dai primi giudici come integranti un comportamento dello GL contrario ai doveri del la matrimonio, tale da rendere intollerabile convivenza, "hanno rilievo ai fini dell'addebito", pur essendo avvenuti in epoca successiva alla separazione di fatto. Tali fatti, passati in rassegna dalla corte barese, consistono nell'avere lo GL riportato condanna in sede penale per il delitto previsto e punito dall'articolo 591 c.p., commesso il 4.2.1991 in danno del figlio minore NC, e nell'essere stato il medesimo dichiarato decaduto dall'esercizio della potestà genitoriale su entrambi i figli con decreto minorenni di Bari, 26.3.1993 del tribunale per i confermato in appello, avendoli sottratti, in due occasioni, alla madre affidataria. 7.3.- La sentenza impugnata è quindi censurabile - alla luce della giurisprudenza di questa suprema corte sopra citata (punto 7.1) che il collegio condivide -, sotto il profilo della violazione di legge, avendo essa considerato causa della sopraggiunta intollerabilità della convivenza, e motivo di addebito al marito, fatti posteriori al verificarsi di essa, consistenti in una condanna penale da lui riportata per comportamenti in del figlio e l'ablazione della potestà danno genitoriale pronunziata a suo carico dal tribunale per i minorenni;
senza peraltro spiegare le ragioni per cui tali fatti siano da mettere in relazione di causa ad effetto con 1'intollerabilità della convivenza coniugale, manifestatasi in epoca precedente. 7.4.- La doglianza relativa al mancato addebito della separazione alla IA, a seguito di comparazione fra il comportamento di lei e quello del coniuge, non può invece essere accolta, perché la corte d'appello ha esplicitamente giudicato, in punto di fatto, che le accuse dello GL non sono tali da costituire la moglie in colpa per la separazione. 8.- Col secondo motivo di ricorso, la sentenza della corte barese È censurata per insufficienza е contraddittorietà della motivazione su punti decisivi della controversia, laddove essa esclude, con decisione immotivata, la prova testimoniale offerta da esso ricorrente circa la responsabilità della IA per la rottura della convivenza, pur ammettendo che le di lei condizioni psichiche ed i molteplici impegni, che la portavano а trascurare la famiglia, siano state cause esclusive e determinanti della crisi;
laddove, inoltre, non considera affatto l'interesse dei figli ad essere affidati al padre, anche a prescindere dalle e responsabilità conclusioni raggiunte in tema di colpa della separazione.
9. Questo motivo è infondato. 9.1.- Si deve infatti notare, in ordine al primo profilo, che la prova testimoniale dedotta dal ricorrente non è stata ammessa dalla corte di merito perché, a suo giudizio (insindacabile in questa sede), è da "escludere che i fatti... che 10 GL addebita alla moglie... giustifichino l'addebito della separazione alla medesima": vale a dire che tali fatti, anche quando fossero provati, non sarebbero conferenti per una pronunzia di addebito. Da tale giudizio deriva, correttamente, quello d'inammissibilità della prova. 9.2.- Parimenti infondata દે la censura relativa all'omessa considerazione, secondo il ricorrente, dell'interesse dei figli, al fine dell'affidamento. In realtà, la corte territoriale ha motivato il divieto 8 di visita pronunziato dal tribunale, ritenendolo dal comportamento tenuto dal giustificato, allo stato, padre nei loro confronti. Questa stessa argomentazione costituisce, implicitamente ma necessariamente, motivo di reiezione della domanda di affidamento proposta dal ricorrente. 10.- Per le argomentazioni esposte, in particolare al punto 7.3, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al primo Motivo di ricorso, accolto per quanto di ragione;
con rinvio ad altra sezione della corte d'appello Pari che giudicherà circa l'even- tuale addebitabilità della separazione al marito, uniformandosi al principio di diritto espresso, e provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione Accoglie il primo motivo di ricorso, per quanto di ragione;
rigetta il secondo. Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte d'appello di Bari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 21 marzo 2003. ColeMORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Il presidente Il consigliere est. ушень зит Prima Sezione Civile Depositate ancefloria 3 AT 2009 il 9 IL CANCELLIERE