Sentenza 12 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/02/2001, n. 1967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1967 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SEZ 10 9 6 7 2 / 00 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI Oggetto ONTRARI DI AVVOCATO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 19057/98 - Dott. Rafaele CORONA - Consigliere- 21698/98 4142 - Consigliere Dott. Antonio VELLA - Cron. Rep. 622 Dott. Giovanna SCHERILLO - Rel. Consigliere ConsigliereDott. Ettore BUCCIANTE Ud.20/10/00 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SE N TENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L.3000 12 FEB, 2001 AL ER, elettivamente domiciliato in ROMA IL CANCELLARRE LRE FLAMINIO 16, presso lo studio dell'avvocato ANDREUCCI ALBERTO, che lo difende, giusta delega in LIRE 1530 atti;
- ricorrente -
contro 0975314 PROGETTI LAVORI SPA in persona del TPL TECNOLOGIE 0975315 legale rapp.te p.t.; - intimato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE e sul 2° ricorso n 1° 21698/98 proposto da: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. Querevle PROGETTI LAVORI SPA, in persona dei 2000 TPL TECNOLOGIE 3000 Levell per diritt o 2001 1704 suoi legali rapp.ti PARI LORENZO TAGLIAFERRI IL CANCELLIERE -1- GIOVANNI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CAIO CORTE SUPREMA SAZIONE UFFING COPIE MARIO 12, presso lo studio dell'avvocato BIAMONTI PIER Richiesta cobla studio dal Sig. DiAMONTIВіамант LUIGI, che li difende, giusta delega in atti;
per diritti 0.0230 MAR 2001 controricorrenti e ricorrenti incidentali CANCELLIEREnonchè
contro
AL ER;
- intimato avverso la sentenza n. 2866/97 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 30/09/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/00 dal Consigliere Dott. Giovanna CANCELLERIA SCHERILLO;
BIAMONTI PIERLUIGI, difensore dei udito l'Avvocato resistenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale;
0 LIRE 200 CANCELLERIA udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l'incidentale. BB182573 ال VARIE DCV BB182572 ЛУФ-38УЛ 3 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 6/10/88 l'avv. Leoniero Galleani convenne in giudizio davanti al Tribunale la s.p.a.Technipetrol per sentirla di Roma condannare al pagamento di lire 97.128.370 quale quota parte del corrispettivo per l'attività professionale stragiudiziale da lui prestata in favore della predetta società per la costituzione di un consorzio denominato SPO.CO con la s.p.a.Ercole Marelli e Aermarelli s.p.a. di Milano e Genghini s.p.a. di Roma, avente ad oggetto la realizzazione di opere in Arabia Saudita del valore di due miliardi di dollari. Aggiunse che, in base all'art.16 dell'atto costitutivo del consorzio, la سلام società convenuta era obbligata a pagare il corrispettivo al professionista in proporzione della sua partecipazione al consorzio e cioè nella misura del 10%. La convenuta, costituitasi in giudizio, premesso di avere cambiato la propria denominazione sociale in quella di T.P.L. Tecnologie, Progetti e Lavori s.p.a, chiese il rigetto della domanda deducendo che l'avv. Galleani aveva svolto l'attività professionale soltanto quale rappresentante del Gruppo Marelli, del quale era il legale di fiducia, per cui nulla poteva pretendere nei suoi confronti. Con sentenza 14/1/93 il Tribunale rigettò la domanda. La decisione venne confermata dalla Corte d'appello di Roma, che, con sentenza 30/9/97, rigettò il gravame proposto dal professionista. Contro la sentenza l'avv. Galleani ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi di censura. На resistito la intimata T.P.L. con controricorso e ricorso incidentale condizionato basato anch'esso su due motivi. Entrambe le parti hanno presentato memorie difensive. MOTIVI DELLA DECISIONE I Va anzitutto disposta la riunione dei ricorsi, in quanto proposti avverso la medesima sentenza ed esaminato per primo il ricorso principale, basato su due motivi. Col primo si lamentano vizi di motivazione (art.360 n.5 cod.proc.civ.) per avere la sentenza escluso che al ricorrente fosse stato conferito da parte della resistente T.P.L. un incarico professionale, non considerando che le risultanze probatorie deponevano in senso contrario. La censura va disattesa. Facendo riferimento sia alle prove documentali che alla prova testimoniale e mettendo in luce gli elementi significativi che inducevano a tale convincimento, la sentenza ha ritenuto che l'avv. Galleani non aveva fornito la prova del conferimento dell'incarico da parte della T.P.L., perché le risultanze probatorie facevano ritenere che, così come sostenuto dalla T.P.L., l'attività del legale era stata svolta esclusivamente su incarico del Gruppo Marelli, che aveva messo a disposizione delle altre società la competenza del proprio legale nella formazione e gestione dei patti consortili. elementi probatori presi in Degli considerazione dalla sentenza il ricorrente prospetta una diversa valutazione a lui favorevole formulando rilievi che non attaccano le ragioni logiche sulle quali il giudice di merito ha fondato il suo convincimento e che la sentenza ha esposto in convincente, maniera chiara adeguata e e si traducono, pertanto, in di merito censure inammissibili in questa sede. II Col secondo motivo si denunciano violazione di legge (art.1411 cod. civ.) e vizi di motivazione censurando la sentenza nella parte in cui ha escluso che la clausola contenuta nell'art.16 dell'atto consortile e relativa all'obbligo dei consorziati di pagare le spese, anche legali, in proporzione alla loro partecipazione al consorzio, potesse configurarsi come contratto a favore di pertanto, titolo per laterzo e costituire, richiesta del professionista di pagamento del compenso. A tale riguardo la resistente ha eccepito l'inammissibilità del motivo, in quanto relativo a questione che, non essendo stata tempestivamente dedotta dall'avv. Galleani nel giudizio di primo grado, non poteva essere esaminata dal giudice dichiararla d'appello, che avrebbe dovuto inammissibile. L'eccezione è infondata. La questione dell'applicabilità dell'art.16 dell'atto costitutivo del consorzio era stata dedotta dall'avv. Galleani già con l'atto di citazione in primo grado. Essa, quindi, già formava oggetto del giudizio come quaestio facti. Pertanto, la questione di diritto (se cioè nel patto consortile fosse ravvisabile un contratto a favore di terzo) ben poteva essere dedotta per la prima volta in appello, in quanto non si trattava di nuove (inammissibili), ma di nuove ragioni di fatto ragioni di diritto (ammissibili). Si aggiunga che sulla questione la T.P.L. nulla aveva eccepito all'atto della sua costituzione in appello. Tanto premesso, il motivo di ricorso Va disatteso. La sentenza ha esaminato il contenuto della clausola ed ha ritenuto che il patto, in quanto teso a regolare la ripartizione delle spese tra i consorziati, aveva valore soltanto tra tali soggetti, e non poteva quindi attribuire alcun diritto al terzo, qual'era l'avv.Galleani. A fronte dell'interpretazione data dal giudice di merito il ricorrente non indica specificamente in base a quali elementi, non considerati dal giudice di merito, la clausola avrebbe dovuto qualificarsi come contratto a favore di terzo, ma, dopo di tale figura diun'astratta ricostruzione contratto, si limita a prospettare l'utilizzazione della clausola come elemento presuntivo da cui dedurre la prova del conferimento dell'incarico la censura si risolve nel sicché in definitiva ......... tentativo - inammissibile in questa sede - di un riesame del merito. III L'esito del ricorso principale determina T.P.L., il venir meno, nella resistente 2 che, dell'interesse al ricorso incidentale condizionato, assorhote Che va dichiarato (inammissibile e la condanna del ricorrente principale alle spese, liquidate come segue.
P.Q.M.
La Corte riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso O F I F O C I principale, dichiarando assorbito quello MAR incidentale. Condanna il ricorrente avv.Galleani al 004 D E ENTRATE pagamento delle spese, liquidate in lire 4.457.000, di cui lire 4.000.000 per onorari. Roma, 20 ottobre 2000 Il presidente L'estensore bovankell { IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri 60000 310000 2001