Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/03/1990, n. 11711
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Sentenza 30 marzo 1990

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Ai fini del divieto della reformatio in peius, allorché appellante sia il solo imputato, per pena deve intendersi non soltanto il risultato finale ottenuto dopo aver calcolato gli aumenti e le diminuzioni per effetto della continuazione e del concorso delle circostanze, ma anche tutti i singoli elementi che compongono l'operazione, ivi compresi la pena base e l'aumento a titolo di continuazione. Ne consegue che, qualora venga accolto l'appello dell'imputato relativo a reati unificati per la continuazione, la conseguente obbligatoria diminuzione della pena complessiva comporta che la riduzione dell'entità di uno degli elementi costitutivi del trattamento sanzionatorio non può essere in alcun caso compensata da un aumento della misura di altro elemento. ( Conf mass n 177934; ( contra mass n 172469; ( contra mass n 170933; ( contra mass n 169849; ( contra mass n 168106; ( contra mass n 137467; ( contra mass n 133000).*

Le dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato rivestono il valore di prova e non di meri indizi, anche se necessitano di un riscontro esterno che, data l'ampiezza della formula adoperata dall'art. 192 cod. proc. pen., può essere condotto alla stregua di elementi e dati di qualsiasi tipo e natura. (nella specie, è stato ritenuto corretto l'accertamento della responsabilità degli imputati fondato sulle dichiarazioni accusatorie di un coimputato, ritenute credibili sia sotto il profilo intrinseco, perché precise e non ispirate da sentimenti di inimicizia, sia sotto quello estrinseco, perché corroborate da una serie di convergenti elementi indiziari tratti aliunde). ( V mass n 183594; ( Conf mass n 183411).*

Il giudice che, sulla base del certificato medico prodotto dallo imputato, ritenga di escludere la sussistenza di un impedimento assoluto a comparire, non è obbligato ad assumere, mediante visita fiscale, ulteriori elementi di prova. ( V mass n 141657; ( Conf mass n 179682; ( Conf mass n 178093; ( Conf mass n 173631; ( Conf mass n 157537).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/03/1990, n. 11711
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11711
    Data del deposito : 30 marzo 1990

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