Sentenza 30 marzo 1990
Massime • 3
Ai fini del divieto della reformatio in peius, allorché appellante sia il solo imputato, per pena deve intendersi non soltanto il risultato finale ottenuto dopo aver calcolato gli aumenti e le diminuzioni per effetto della continuazione e del concorso delle circostanze, ma anche tutti i singoli elementi che compongono l'operazione, ivi compresi la pena base e l'aumento a titolo di continuazione. Ne consegue che, qualora venga accolto l'appello dell'imputato relativo a reati unificati per la continuazione, la conseguente obbligatoria diminuzione della pena complessiva comporta che la riduzione dell'entità di uno degli elementi costitutivi del trattamento sanzionatorio non può essere in alcun caso compensata da un aumento della misura di altro elemento. ( Conf mass n 177934; ( contra mass n 172469; ( contra mass n 170933; ( contra mass n 169849; ( contra mass n 168106; ( contra mass n 137467; ( contra mass n 133000).*
Le dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato rivestono il valore di prova e non di meri indizi, anche se necessitano di un riscontro esterno che, data l'ampiezza della formula adoperata dall'art. 192 cod. proc. pen., può essere condotto alla stregua di elementi e dati di qualsiasi tipo e natura. (nella specie, è stato ritenuto corretto l'accertamento della responsabilità degli imputati fondato sulle dichiarazioni accusatorie di un coimputato, ritenute credibili sia sotto il profilo intrinseco, perché precise e non ispirate da sentimenti di inimicizia, sia sotto quello estrinseco, perché corroborate da una serie di convergenti elementi indiziari tratti aliunde). ( V mass n 183594; ( Conf mass n 183411).*
Il giudice che, sulla base del certificato medico prodotto dallo imputato, ritenga di escludere la sussistenza di un impedimento assoluto a comparire, non è obbligato ad assumere, mediante visita fiscale, ulteriori elementi di prova. ( V mass n 141657; ( Conf mass n 179682; ( Conf mass n 178093; ( Conf mass n 173631; ( Conf mass n 157537).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/03/1990, n. 11711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11711 |
| Data del deposito : | 30 marzo 1990 |
Testo completo
1 1 7 1 1
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del130/3/90
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE ✓ SENTENZA PENALE
N. 1008 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Guido Accimni Dott. Presidente
1. Dott. Paride Rombi Consigliere REGISTRO GENERALE
->>> Siko Aliano N. 12803/89 2.
Pasquall Trojsus 3.
->
Alessandro Carnevali
+.
->
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
:
sul ricorso proposto da NI EO, unto a Hajhi il 28 novembre 1957 PE RG, nato a [...] if 19 settembre 1952 TT Polerico, nato a [...] , [...] TT RG, nato a [...] iP 15 giugno 1952 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Couvelle Augels, nato a [...] iP 29 maggio 1967 UFFICIO CUPC
Саза нного Alolo, мата Рома 12 2? дейнаю 1951 A Ritocistal copia studio AR US unto a ROMA IP 6 maggio 195726 SIG. CENTOMINE IT Fernando, nato a [...], if I'agosto 1955 per diritti 8000 Ametucci Estamura, ustaa Castignano il 9 ottobre 1929 15 SET, 1992 OL OV nato a [...] 1954 IL CANCELLIERE
avverso la sentenza Corte di Affello di Roma in odata 10 мюбеш все 1986-
Visi gli atti, la sentenza denunziare at il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazuar tacni dal Consigliere dott. Pasquale Trojant
Mod 82
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dr. Rucco che ha concluso per linamurin bil Tadle corso oli шил
TT ER;
la sostituzione delle formula asso- historia debitative con quelle you he cowwessoit fotte fer TT Lergio;
Lamullamento denize unit fur la contravvenzione all'ant PV furto stesso TT ferchè estruta for amnistia Udit difensor AVV Zaino for Cushion. 1
1/
Svolgimento del processo
DI EO, ON NG, FI RG,I, Rosset-
ti RG, TT ER, SA DO, AR
US, IT IN, TU MU e VA
(nel proc.n.8058/8dizio CO OV vennero tratti a giudizio dinanzi al
Tribunale di Roma per rispondere i due fratelli Ros-
setti ed il ON: A) del delitto di associazione per delinquere punito dall'art.75 della Legge n.685
del 1975; TT RG:B) del delitto di cui agli artt.81 cod.pen. e 71 della citata Legge,per aver ceduto al fratello ER ed al ON non modiche quantità di eroina;
TT ER C) di altro delitto continuato di detenzione e vendita di non mo-
diche quantità di eroina, di cui agli artt.sopra indi-
cati;ON,FI e SA : di tre distinti reati di detenzione e spaccio di non modici quantitati-
vi di eroina, loro rispettivamente ascritti ai capi
D),E) ed F); DI: G) di altro reato di detenzione e spaccio di non modiche quantità della medesima so-
stanza; OL e la madre TU,: A/1), del delit-
to di cui agli artt.110 cod.pen. e 71 della citata
Legge, per aver detenuto gr.8,6 di eroina;
B/1) del reato previsto dagli artt. 81,110 cod.pen. e 72 della
Legge n.685 del 1975,per aver venduto a terzi modiche quantità di tale sostanza;
IT SC: C/1) del delitto di cui agli artt.110 cod.pen.,71,74 n.2 della Legge sopra indicata, per aver detenuto in concorso con il coimputato IA IO,grammi 3,800 di eroina;
D/1) del reato di cui agli artt.110,81 cod.
pen. e 72 della medesima Legge , per aver spacciato modiche quantità di tale sostanza;
IT: E/1) del delitto previsto dall'art.71,quarto comma, della Leg-
ge n.685 del 1975, avendo detenuto grø.47,500 di hashish;
F/1) del delitto,infine, di cui agli artt.
81 cod.pen. e 72 di tale legge,per aver ceduto a terzi modiche quantità della medesima sostanza. contraddistintodal n.1929/82_e In altro procedimento/poi riunito al primo,al DI
venne ascritto, inoltre,il delitto punito dagli artt.
81 cod.pen. e 72 della Legge n.685 del 1975, avendo detenuto e ceduto a terzi ed,in particolare a AN
ZI ed a CI EN,modiche quantità di eroina.
Il Tribunale, con sentenza 3 maggio 1983, dichiarò
DI, TT ER, ON;
FI, Casalinuo
vo e AR responsabili dei reati loro rispettiva- del primo processo mente ascritti ai capi G,B,C,D,E,F,C/1 e D/1, ritenendo però le ipotesi di cui all'art.72 della Legge n.685
del 1975;TT RG responsabile del reato di cui al capo B), OL ed TU responsabili dei delitti di cui ai Capi A/1 e B/1 commessi in continuazione;
IT, responsabile dei delitti di cui ai capic/1, D/1,E/1,F/1, consumati in continuazione e susspunti, tutti, nella fattispecie di cui al cit.
art.72.Dichiarò, infine, il DI responsabile anche del reato di cui al secondo procedimento riunito.
Pertanto, nel concorso delle circostanze attenunti generiche per il TT ER,l'TU ed il
AR, condannò tutti gli imputati a pene ritenute di giustizia.Assolse infine i due TT ed il
ON dal reato di cui al capo A), per insussisten-
za del fatto.
In altro separato procedimento DI EO e
TT RG, vennero tratti a giudizio dinanzi al
Tribunale di Roma, per rispondere;
entrambi,A) del delitto di cui agli artt.110 cod.pen. e 71 della
Legge n.685 del 1975, avendo detenuto a fine di spac-
cio,gr.5 di eroina;
ed il TT, anche della contrav-
venzione all'art.80 cod.strad.
Il Tribunale,con sentenza 13 giugno 1984,dichiarò
il DI responsabile del reato di cui al capo A) ed il TT del reato di cui al capo B, condannan-
doli a pene di giustizia.Assolse il SE dal delitto sub A) per insufficienza di Prova.
Infine, ON NG venne tratto a giudizio,dinan-
zi al medesimo Tribunale, per rispondere del delitto di cui agli artt.81 cod.pen. e 71 della Legge n.685
del 1975, avendo detenuto, a fine di spaccio,gr.5 di eroina. Il Tribunale, con sentenza 28 aprile 1984, dichiarò
l'imputato resposabile del reato di cui all'art.72
della citata Legge, cosìn modificando l'originario .
capo d'imputatzione, condannandolo a pena ritenuta di giustizia.
I tre procedimenti vennero mm riuniti in sede di gravame, e la Corte di appello di Roma, con sentenza
10 novembre 1986, assolse, per insufficienza di prove
TT RG dal reato ascrittogli nel primo procedimento;
concesse all'IT le circostanze
: attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggra-
vante e ridusse le pene inflitte agli imputati.
Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve dichiararsi l'inammissi-
bilità del ricorso proposto da TT ER,non essendo stati depositati i motivi dell'impugnazione.
Per chiarezza espositiva, nella trattazione degli altri ricorso é opportuno suddividere i ricorrenti per gruppi omogenei, avendo riguardo ai singoli pro-
cedimenti,poi, riuniti in appello e, nell'ambito di ciascuno di essi alle identità o alle analogie del-
-
le rispettive posizioni.
A) Il primo gruppo sul quale occore soffermarsi é
quello costituito dai ricorrenti TT RG, 2/
ON, SA, FI e DI.
Con riferimento ai delitti giudicati con la sen-
tenza del Tribunale 3 maggio 1983 ed, in particolare,
ai reati oggetto del primo dei due procedimenti riu-
niti in quella sede,ON, FI e SA,
con primo motivo dei rispettivi ricorsi, si dolgono,
sotto il profilo della violazione di legge e del di-
fetto di motivazione, che i giudici del merito hanno attribuito valore probatorio alla chiamata in correi-
tà formulata nei loro confonti dalla coimputata R-
ri,intrinsecamente inattendibile e priva di riscontri esterni.
Queste doglianze non possono essere accolte.
Occofre premettere che l'art.192,comma secondo, del nuovo codice di rito, sotto la rubrica "valutazione della prova", dispone che le dichiarazioni accusato-
rie formulate da un coimputato debbono essere valuta-
te unitamente gli altri elementi di prova che ne con-
fermano l'attendibilità. Come precisato dalle Sezioni
Unite di questa Corte, con la sentenza 3 febbraio 1999
Belli, questa norma é applicabile, ai sensi dell'art.245
disp.trans., anche ai procedimenti in corso alla da-
ta di entrata in vigore del codice, ancorché perdenti in sede di legittimità. La suindicata sentenza ha,inol-
tre,chiarito che alla stregua del cit.art.192,le on- zidette dichiarazioni, pur rivestendo il valore di prova (e non di meri indizi), necessitano di un riscon-
tro esterno.Peraltro, gli, elementi.ed i dati probato- correz. affe my ri,idonei a sostanziare tale riscontro, non essendo stati predeterminati dalla citata norma nella specie e nella qualità, possono essere"di qualsiasi tipo e natura"
Nella specie,l'accertamento della responsabilità dei suddetti imputati si fonda, principalmente, sulle di-
chiarazioni accusatorie rese dalla OR,le quali sono state ritenute credibili dai giudici del me-
rito sia sotto il profilo intrinseco, perché precise e non ispirate da sentimenti di inimicizia, sia sotto quello estrinseco, perché corroborate da una serie di convergenti elementi indiziari tratti aliunde. Per
quanto concerne l'attendibilità intrinseca,i predetti giudici hanno evidenziato che la OR aveva fornito,
su ciascuno dei ricorrenti,dettagliate informazioni che erano risultate veintiere e che dimostravano come l'imputata vonoscesse molto bene gli accusati.Hanno,
inoltre, chiarito che le imprecisioni in cui la R-
ri era incorsa sull'ubicazione dell'appartamento del
FI e dal bar frequentato dal medesimo, non era-
no rilevanti, posto che tali immobili erano pur sempre ubicate in strade molto vicine a quelle indicate dal- la chiamante e si trovano nella medesima relazione topografica precisata da quest'ultima, essendo il primo immobile situato "alle spalle" del secondo. In ordi-
ne, poin ai riscontri esterni,i giudici del merito hanno individuato una conferma della chiamata in correità nella testimonianza, sia pure de relato, del
IS e nelle dichiarazioni rese, a carico del
Casal nuovo dai coimputati AR ed IT. Inol-
tre, il Tribunale non ha trascurato di considerare che un ulteriore elemento di conferma della stessa chiamata derivava dall'ostinato ed ingiustificato diniego di tutti i ricorrenti di conoscere la loro accusatrice;
il che integrava,di per sé, un evidente indizio della natura illecita dei rapporti intercor-
si fra la OR e gli altri coimputati.Trattasi di un convincimento che, riguardando la valutazione dei
fatti ed essendo logicamente argomentato, non é sinda-
cabile in sede di legittimità.
Con il secondo ed il terzo motivo, FI denunzia il difetto di motivazione sul diniego delle circo-
stanze attenuanti generiche e sulla misura della pe-
na.Tale doglianza é infondata perché l'esclusione delle invocate circostanze e l'entità della pena sono state correttamento giustificate con riguardo ai prededenti penali dell'imputato. Con la quarta censura lo stesso ricorrente ha dedot-
to il nesso della continuazione fra i reati di cui al presente procedimento e quelli oggetto di altro la cui trattazione da parte di questaprocessoo, per
Corte era stata fissata l'udienza del 15 aprile
1989 e chiede, pertanto, la riunione dei due procedi-
menti. Si osserva che il processo da ultimo indicato
é stato già deciso da questa Sezione con la senten-
za di rigetto 15 aprile 1989 n.1132 e che tale cir a prescindere da ogni altro ri-costanza impedisce
-
la richiesta riunione. Comunque, a norma del- lievo -
l'art.671 del nuovo codice di rito (applicabile an-
che ai procedimenti in corso ex art.260 disp.trans.)
é fatta salva all'imputato la possibilità di dedurre in sede di esecuzione l'applicabilità della discipli-
na del reato continuato.
Del pari infondata é la doglianza con la quale
SA denunzia il difetto di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sull'entità della pena.Invero, le circostanze anzi- correttamente dette sono state escluse/a causa dei gravi precedenti penali anche specifici, mentre la pena é stata commisų
rata alla gravità del fatto.
E'inoltre, inaccoglibile la seconda doglianza di
ON, con la quale si denunzia il difetto di mo- 3./
tivazione in ordine al reato giudicato con la sen-
•
tenza di primo grado 28 aprile 1984. L'imputato era stato, invero, arrestato nell'atto di cedere alcune dosi di eroina alle tossicomani EC e TR le quâli
avevano, da parte loro, ammesso di essersi in preceden-
za rifornite di droga dallo stesso ON. Non é
sindacabile perché adeguatamente motivato il convin-
cimento della Corte del merito che la detenzione del-
l'eroina era stata provata dalla sorpresa in.flagranza e che, infine, le testimonianze rese dalle due tossico- mani circa i precedenti atti di acquisto erano atten-
dibili perché confermate dalle ammissioni compiute dallo stesso imputato.
TT RG, a sua volta, denunzia il difetto di motivazione in ordine al proscioglimento per insuf-
ficienza di prove, anzicché con la formula piena, dal delitto di detenzione di non modica quantità di eroi-
na, pronunziata dal Tribunale di Roma con la sentenza
13 giugno 1984, confermata sul punto in sede di appel-
lo. Analoga doglianza è stata proposta in ordine al-
.
l'assoluzione con formula dubitativa dal delitto di cui al capo E del procedimento concluso in primo gra-
do dalla sentenza 3 maggio 1983 pronunziata, quest'
dall'impugnata sentenza di appello. ultima,
Come affermato dalle S.U. di questa Corte, con la sentenza 3 febbrario 1990, Saviano, nel caso di ricorso avverso una sentenza di assoluzione per insufficien-
za di prove, la Corte Suprema, a norma degli artt. 538
cod. proc.pen. abrog.e 254 disp .trans., deve provvedere alla rettificazione sostituendo la formula dubitati-
va con la formula piena . senza esaminare i motivi d el ri- Corso se ricorrente sia, come nella specie,il solo imputato. Ne consegue, pertanto, che le due formule
.dubitative adottate nei confronti di TT debbono essere sostituite con le formule "non ha commesso il fatto".
Nei confronti dello stesso imputato deve, inoltre, di-
Nhiarsi l'intervenuta estinzione, per l'amnistia con-
cessa con il D.P.R. n.865 del 1986, della contravven-
zione all'art.80 eliminando la relativa pena.
In ordine alla condanna per i reati di cui ai capi
G del proc.n.8058/82 ed A del proc. riunito n.1929/82
pronunziata con la sentenza di primo grado 3 maggio
1983,il DI denunzia con il primo motivo,la viola-
zione dell'art.81 cod.pen. ed il difetto di motivazio-
ne in ordine all'aumento della pena detentiva inflit-
to a titolo di continuazione ed al diniego delle circo-
stanze attenuanti generiche. Giova premettere che il Tribunale, ritenuti i due delitti consumati in continuazione,irrogò all'imputa-
to la pena complessiva di anni tre e mesi sei di re-
clusione, sommando alla pena base di anni due e mesi otto l'aumento di mesi dieci. La Corte, a sua vol-
ta,ha ridotto sia la pena complessiva, fissata in anni tre, sia la pena base pari ad anni due, ma ha determi-
nato l'aumento ex art.81 cod.pen. in un anno di re clusione e,cioé, in una misura superiore a quella calcolata dal giudice di primo grado. Tale statuizione viola il precetto di cui all'art.515, terzo comma cod. proc.pen. Invero questa Corte ha già avuto modo di precisare che , ai fini del divieto della reforma-
tio in peius sancito da tale norma, allorché appellan-
te sia il solo imputato, per pena deve intendersi non soltanto il risultato finale ottenuto dopo aver cal-
colato gli aumenti e le diminuzioni per effetto del-
la continuazione e del concorso delle circostanze,
ma anche tutti i singoli elementi che compongono l'
operazione,ivi compresi le paną base e l'aumento a titolo di continuazione (Cass., 1,21 marzo 1988 n.
3620;Cass.,VI,22 dicembre 1988 n.12788).Tale princi-
pio trova conferma nell'art.597,quarto comma,del.nup=
vo codice di procedura penale (applicabile anche ai procedimenti in corso all'entrata in vigore di tale codice, a norma dell'art.245 disp.trans.), secondo cui ove venga accolto l'appello dell'imputato relativo,
fra l'altro,a reati unificati per la continuazione,
la pena complessiva deve essere corrispondentemente diminuita.Tale precetto, interpretato alla stregua del comma precedente e della ratio legis,deve essere inteso nel senso che la diminuzione dell'entită di uno degli elementi costitutivi del trattamento san-
zionatorio non può essere in alcun caso, compensa-
tq da un aumento della misura di altro elemento.
Ne consegue che l'aumento di pena, fissato dalla
Corte del merito in una misura superiore a quella dêterminata in primo grado,si é risolto in una re-
formatio in peius. non consentita. La sentenza impugna- ta deve essere, pertanto, annullata con rinvio limitata-
mente al computo dell'aumento della pena detentiva-a-
di continuazione.
E'invece, infondata la censura attinente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, in quanto tale diniego é stato adeguatamente motivato con riferimento al carattere abituale dell'attività di spaccio prati-
cata dall'imputato.
Con il secondo motivo, concernente la condanna di cui alla sentenza 13 giugno 1984 del Tribunale, per il delitto di detenzione di non modica quantità di eroina,il ricorrente si duole che la Corte ha erroneamente de-
dotta dall'inapplicabilità dell'esimente di cui al-
l'art. 80 della Legge n.685 del 1975,l'automatica esclu-
sione della meno grave fattispecie criminosa punita dall'art. 72, senza considerare che il concetto di mo-
dica quantità, recepito da quest'ultima norma, è più
ampio di quello rilevante ai fini della denegata cau-
sa di giustificazione. Questa censura é infondata, poi-
• chè, secondo la consolidata giurisprudenza di questa
•
Corte, la nozione di modica quantità & unitaria e con-
traddistingue i quantitativi di droga sufficienti al
!
fabbisogno di un tossicomane medio per non più di due o tre giorni(Cass.,VI,11 aprile 1987 n.4395).E tale
.non può certo considerarsi una partita di eroina.
contenente gr.1,265 di principio attivo. Al
Debbono essere, infine, esaminate le doglianze pro-
poste dai ricorrenti IT, AR, TU e
OL, tutti giudicati con la sentenza 3 maggio
1983 del Tribunale, confermata dall'impugnata pronun-
zia sul punto della responsabilità.
Giova premettere che una squadra di P.G. notò ml coimputato IA, nonché IT e AR arri-
vare in via Val Padana a bordo di un'autovettura condotta dal secondo.Il AR discese dal veicolo e consegnò ai tossicomani AM e Di PI dell'eroi-'
na in cambio di denaro ed, inoltre, alla vista dei CC.
si disfece di due involucri contenenti la stessa sostanza.I due tossicodipendenti confermarono l'avve nuta cessione.Nel corso della perquisizione vennero rinvenuti sulla persona del IA mg.65 di eroi-
na pura al 20% e su quella dell'IT,mg.101 pura anch'essa al 20%, nonche gr.41,690 di hashish puri all'8%. Infine, sotto il sedile posteriore destro dell'
autovettura, fu scoperta un'altra quantità di eroina.
Il AR dichiarò
- in un primo tempo di aver-
acquistato l'eroina dall'TU e successivamente
che l'intera partita della droga in sequestro apparte neva al IA, per conto del quale aveva spacciato.
Il IA e l'IT dichiararono, invece, che ta a le partito era del IS, dal quale avevano obtenu- to alcune dosi.
Nel corso di una perquisizione domiciliare,] 1'Ama-
tucci ed il figlio OL vennero colti in posses-
so, rispettivamente, di gr.6,390 e di mg.304 di eroina,
con un contenuto di principio attivo pari, anch'esso,
al 20%.
no I giudici del merito dichiararoAR, IT e Bre
sciani condetentori dell'intero quantitativo di dro-
ga loro sequestrate, che ritennero provenire dall'Ama
tucci e dal OL, per l'identità di composizione delle sostanze in possesso dei cinque imputati.Appli-
carono, inoltre, l'aggravante del numero delle persone di cui all'art.74 n.2 della Legge n.685 del 1975, a
AR, IA ed IT.
Tanto precisato, si osse rva che il AR, con la prima doglianza censura, sotto il profilo del difetto di motivazione la declaratoria di contumacia pronun-
ziata dal Tribunale e confermata in appello.Tale do-
glianze é infondata, poiché, come rilevato dalla Corte
di Appello il Tribunale aveva escluso la sussistenza di un assoluto impedimento a comparire sulla base del certificato medico e non era contrariamente a quanto sostiene il ricorrente obbligato ad assumere, mediante visita fiscale, ulteriori elementi di prova (Cass.,V, L'imputato ha sua volta ha contestato in forma gene-
rica l'inadeguatezza della motivazione, senza indica-
re neanche la malattia da cui era stato colpito.In-
fine,l'ulteriore documentazione sanitaria alligata ai motivi di appello é stata correttamente disattesa perché tardivamente depositata.
Con la seconda doglianza si censura, perché immoti-
della circostanza aggravantevato,l'accertamento del numero dei complici, prevista dall'art.74 n.2
della citata Legge.
I giudici del merito hanno ritenuto il concorso di tutti e tre gli imputati nel possesso della droga in base ad un triplice ordine di rilievi, idonei a sorreg-
gere la statuizione impugnata:a) l'eroina era stata namscosa sotto uno dei sedili dell'autovettura con la quale gli imputati si erano recati in un luogo no-
to come convegno di tossicomani;
b) la composizione chimica della sostanza e le prime dichiarazioni del
Va AR provano che costui aveva in precedenza acqui-
stato l'anzidetta eroina dalla coimputata TU
c) l'occultamento della droga doveva essere stato effettuato o dallo stesso AR, prima di uscire dell'autovettura, con il concorso dell'IT, pro-
prietario del veicolo, e del IA,il quale occu-
gava il sedile sotto il quale l'eroina ora stata ri-
broveta, 0777 cuc i cente gli ultimi le impu- toti allarmati dalla presenza degli agenti. Sulla ba-
se di tali elementi,i giudici hanno correttamente concluso che le contrastanti dichiarazioni rese da-
gli imputati sull'appartenenza della droga dovevano essere superate nel senso che tutti i medesimi erano cointeressati alla detenzione, custodia e spaccio del-
la sostanza stupefacente procurata dal AR.La
censura in esame deve,quindi, essere respinta al pa-
ri dell'analoga doglianza dedotta dall'IT con il primo dei motivi da lui proposti.
Infondato é anche il secondo motivo, con il quale si deduce il difetto di motivazione sulla ritenuta continuazione dei reati,in quanto, secondo l'accerta-
mento incensurabile del giudice del merito,il AS
ro era stato sorpreso nella flagranza di più atti di spaccio, sia pure consumati nell'ambito delle medesi-
ma sequenza.
Con una seconda doglianza,l'IT, sotto il pro-
filo della violazione degli artt. 71 e 72 della citata
Legge n.685,lamenta che la Corte del merito ha qua-
lificato non modica la quantità di hashish rinvenuta sulla sua persona, senza considerare la ridotta effi-
cacia stupefacente della sostanza ed il grado di tos-
sicomania dell'imputato. Anche questa censura deve essere disattesa, poiché i giudici del merito hanno accertato che, nei pantaloni dell'imputato, erano sta- 5/
ti scoperti gr.42,690 di habhish suddiviso in 34
piccoli involucri già pronti per lo spaccio ed,inol-
tre che tale sostanza, pura all'8% conteneva circa
gr.3,415 di principio attivo, eccedente il fabbisogno di un tossicomane medio per tue o tre giorni.
,pe-Nei confronti dello stesso imputato deve essere raltro,dichiarata l'estinzione del delitto di spac-
cio di modica quantità di hashish, il quale, per es gere stato consumato £1 13 febbraio, 1982, si é
prescritto in data 12 settembre 1989. Ne consegue l'
eliminazione della relativa pena nella misura di un mese direclusione e di L.200.000 di multa..
Con due separate censure il OL denunzia il difetto di motivazione sulla ritenuta non modicità
del quantitativo di eroina rinvenuto nella sua abita-
zione e sul diniego delle circostanze attenuanti gene-
riche. Queste censure sono del tutto prive di consi-
stenza ove si consideri che la quantità complessiva di eroina sequestrata all'imputato ed alla madre Ama- tucci conteneva gr.1,339 di principio attivo, ecce-
i dente il fabbisogno di un tossicomane medio inteso nel senso anzidetto e che le invocate circostanze sono state correttamente escluse per le dimensioni dello spaccio esercitato dall'imputato.
Del pari infondata é la censura con la quale l'Ama-
tucci, assumendo di aver custodito la droga soltanto per controllarne l'assunzione da parte del figlio
OL, lamenta il difetto di prova in ordine ad un suo consapevole concorso nello spaccio praticato da quest'ultimo.E' sufficiente considerare a questo riguardo che, come accertato dai giudici del merito,
l'imputata custodiva sulla sua persona gran parte dell'eroina utilizzata dal figlio e che, pertanto,
non poteva non essere stata partecipe all'ill-ecito commercio del familiare
P.Q.M.
visti gli art.537,539 e 549 cod. proc.pen.,
Ulde-dichiara inammissibile il ricorso di TT
rico; sostituisce, nei confronti di TT RG,
la formula assolutoria dubitativa relativamente ai
( R. G. App) reati di cui al proced.n. 3602Ve dal delitto di cui al proced.n.3763,con quella per non aver commesso il
fatto; annulla senza rinvio l'impugnata sentenza re-
lativamente alla contravvenzione di guida senza pa-
tente nei confronti dello stesso TT RG,per-
che estinto per amnistia ed elimina la relativa pe-
na; annulla la sentenza impugnata nei confront i di
DI EO, limitatamente all'aumento di pena per la continuazione, relativo al delitto di cui a 1 capo
G del proc.n. 3602; rigetta nel resto il ricorso del
DI; annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IT limitatamente al re-ațo di .
cessione di modica quantità di hashish, di cui al proced.n. 3602/83, perchè estinto per prescrizi - one
ed elimina la relativa pena di mesi uno di r eclusione
e L.200.000 di multa;
rigetta nel resto il ricorso dell'IT; rigetta i ricorsi di ON, P-erfigli
1 21
. SA, AR, TU e OL;
condanna tutti.i ricorrenti, ad eccezione di TT RG,
DI EO ed IT, al pagamento in solido delle spese processuali e.ciascuno a versare la somma di L.500.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso nella pubblica udienza del 30 marzo
1990.
Il Presidente
dott. Guido Accinni
Ас L'Estensore
dott. Pasquale Trojano Баздное влагал
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Lidia Scalia
Depositato in Cancelleria oggi, 21 AGO. 1990
A Il Collaboratore.di Cancelleria SUPREM DI
TE R O
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* 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
8 agosto 1985 n.7505) Cass.,V,7 maggio 1984 n.3944).