Sentenza 19 febbraio 1999
Massime • 1
L' atto interruttivo della prescrizione previsto per i reati tributari dall'art.9 della L. 7 agosto 1982 n.516 e cioè la constatazione della violazione o verbale di accertamento non riveste natura di atto ricettizio e, pertanto, non è necessario che lo stesso sia comunicato o comunque reso noto all'indagato, essendo semplicemente sufficiente che esso sia emesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/02/1999, n. 4994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4994 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 1999 |
Testo completo
composta dai sottonotati magistrati: Udienza pubblica
DR. PIETRO GIAMMANCO PRESIDENTE del 19/2/1999
DR. GIUSEPPE SAVIGNANO CONSIGLIERE SENTENZA
DR. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE RELATORE N. 505
DR. CLAUDIA SQUASSONI CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
DR. ALDO FIALE CONSIGLIERE N. 29047/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma
contro la sentenza del Tribunale di Roma 6.2.98 la quale dichiarava non doversi procedere
contro
EV AN N. A MILANO IL 2.8.32 IVI RES. VIA GRANCINI 4 per essere estinto per intervenuta prescrizione il reato ascritto di cui agli artt. 8 Legge n. 4\29, 2 co. 3 della Legge n. 516\82, 8 L. n. 4\29, 2 c. 3 della L. n. 516\82, perché in qualità di legale rappresentante della FIRS Italiana spa operava e non versava ritenute di acconto pari a lit. 18.632.000 relative all'anno di imposta 1990. Accertato in Roma il 29.10.96. Udita la relazione del consigliere dr. Di Nubila;
sentito il Procuratore Generale dr. Antonio Siniscalchi, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso rileva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. AR RL veniva incriminato a seguito del processo verbale di constatazione redatto sotto la data indicata in epigrafe. Il GIP del Tribunale di Roma disponeva il rinvio a giudizio con decreto 27.10.97. 2. Il Tribunale rilevava che il processo verbale di constatazione non era stato redatto in contraddittorio col contribuente e pertanto non riteneva il medesimo idoneo ad interrompere la prescrizione, trattandosi di accertamento unilaterale.
3. Rilevava il Tribunale che in tanto l'accertamento o la constatazione della violazione tributaria era idonea ad interrompere il corso della prescrizione, in quanto fossero notificati al contribuente ovvero redatti con la sua partecipazione.
4. Proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il detto Tribunale, sostenendo che la constatazione era idonea ad interrompere il corso della prescrizione, a prescindere dalla sua notificazione o comunicazione all'indagato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso è fondato.
Diversamente dalla prescrizione in materia civile, la quale viene interrotta soltanto da atti- quali la messa in mora o la richiesta scritta dell'adempimento dell'obbligazione - ricettizi, l'interruzione della prescrizione in materia penale segue un diverso regime ed è collegata ad atti e comportamentì i quali, non necessariamente ricettizi, siano idonei a vincere o rimuovere l'inerzia dei pubblici poteri in ordine al perseguimento del reato.
6. In tema di reati tributari, sussiste una causa speciale di interruzione della prescrizione, la quale consiste nell'accertamento o nella constatazione del commesso reato. Non è previsto che l'accertamento sia comunicato all'indagato, ne' che egli debba partecipare personalmente alla constatazione, essendo sufficiente che venga compiuto un atto il quale implichi l'esercizio della pretesa tributaria da parte dell'Amministrazione Finanziaria.
7. In tal senso, vedasi Cass. 23.4.94 n. 4691, la quale ha ritenuto la constatazione della violazione atto di natura non ricettizia, principio desumibile in via generale dall'art. 60 CP, talché è sufficiente, ai finì qui considerati, che l'atto sia emesso e non anche notificato alla parte. Nello stesso senso Cass. 30.4.94 n. 4920, per cui l'interruzione della prescrizione deriva da un atto formale col quale l'autorità preposta constata la violazione, facendo cessare l'inerzia dello Stato nel perseguire il reato. Si veda ancora Cass. 28.2.97 n. 1945 e Cass. 24.4.97 n. 3852, per cui il processo verbale di constatazione assume efficacia interruttiva anche se non notificato e non portato a conoscenza della parte interessata.
8. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Roma.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, dalla Corte come sopra composta, il 19 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 1999