Sentenza 6 novembre 2008
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In tema di tutela sanitaria delle attività sportive, il C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) è legittimato a costituirsi parte civile nei processi per frode sportiva, in quanto organo preposto alla tutela dello sport come bene nazionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/11/2008, n. 46362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46362 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 06/11/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 2237
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 19932/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensori di GO RI, nato a [...] il 18 settembre del 1973; LA RI, nato a [...] il 15 ottobre del 1947;
DI DE EP, nato a [...] il 7 settembre del 1973;
EL ER, nato a [...] il 9 marzo del 1964;
avverso la sentenza della corte d'appello di Genova del 19 settembre del 2007;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PETTI Ciro;
ascoltato il difensore della parte civile, Avv. VALORI Guido. sentito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Angelo Di Popolo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata.
Osserva quanto:
IN FATTO
La corte d'appello di Genova, con sentenza del 19 settembre del 2007, confermava quella resa con il rito abbreviato dal tribunale di San Remo il 24 ottobre del 2005, con cui OL RI era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 6.000,00 di multa, quale responsabile dei reati di cui alla L. n. 376 del 2000, artt. 2 e 9 ed L. n. 401 del 1989, art. 1, per avere fornito o comunque favorito la somministrazione di sostanze dopanti da parte dei ciclisti della squadra Mercatone Uno e per avere, con tale condotta, compiuto atti fraudolenti al fine di raggiungere un risultato sportivo diverso da quello conseguente al corretto svolgimento della gara, RI RI, Di GR EP ed EL ER erano stati condannati alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa ciascuno, quali responsabili del reato di cui alla L. n. 376 del 2000, artt. 2 e 9 per avere fatto uso di sostanze dopanti.
Nelle sentenze dei giudici del merito il fatto viene ricostruito nella maniera seguente.
Durante la notte tra il 6 ed il 7 giugno del 2001, alla vigilia di una delle tappe più importanti ed impegnative LL84 Giro d'Italia, con arrivo in salita a S. Anna di Vinadio (CN), venne compiuta da parte dei NAS dei Carabinieri, su disposizione della Procura della Repubblica di Firenze, una serie di perquisizioni nelle stanze di vari alberghi occupati dai corridori partecipanti alla corsa a tappe e dei loro collaboratori tecnici (in particolare massaggiatori). L'inchiesta condotta dalla Procura di Firenze era scaturita da alcune informazioni confidenziali e mirava ad accertare se nel corso della competizione ciclistica venissero assunte dai partecipanti sostanze proibite. Prima del 6 giugno (nella notte tra il 26 ed il 27 maggio 2001) i carabinieri dei NAS avevano visitato (dopo il loro rilascio da parte dei ciclisti) le stanze degli alberghi che avevano ospitato questi ultimi a Montevarchi (AR). I controlli avevano permesso di accertare la presenza di un notevole quantitativo di materiale sanitario, come siringhe di varia capacità, aghi, flebo per endovena, cappucci di ago, batuffoli di cotone idrofilo imbevuti di disinfettante o con tracce di sangue. Nei cestini collocati nelle stanze non era stata però rinvenuta alcuna confezione di medicinale somministrato con gli strumenti predetti ai corridori. Ciò rendeva evidente l'effettuazione, prima del rilascio delle stanze, di un accurata e sospetta bonifica dei luoghi. La perquisizione compiuta dieci giorni dopo a Sanremo e in località limitrofe (TA RV e IA MA) diede invece più fruttuosi risultati. Vennero infatti rinvenute specialità medicinali e sostanze farmacologiche ad azione "dopante", ritenute proibite o soggette a restrizione nell'utilizzo (stimolanti, cortisonici, ormoni, anabolizzanti diuretici, emoglobina sintetica emoderivati etc.) siringhe, flebo e aghi con tracce LLutilizzo delle menzionate sostanze.
La corte a fondamento della decisione in sintesi osservava:
che le ipotesi di reato previste dalla L. n. 376 del 2000, art. 9, erano applicabili anche ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore della suddetta legge e prima LLemanazione del D.M. Salute 15 ottobre del 2002, come già statuito dalla corte di legittimità anche a Sezioni unite;
che le invalidità degli accertamenti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia senza l'avviso ai difensori non erano più deducibili e comunque trattasi di atti utilizzabili nel giudizio abbreviato;
che il OL era stato notato dal maresciallo NA mentre si disfaceva di un involucro contenete sostanze dopanti;
che l'assunto difensivo secondo il quale la confessione del Di GR sarebbe irrilevante perché sfornita di riscontri era del tutto infondata proprio per la presenza di obiettivi riscontri;
che la condotta del OL, il quale aveva somministrato sostanze dopanti agli atleti, integrava altresì il reato di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 1;
che il ON era legittimato a costituirsi parte civile, trattandosi di ente che ha interesse al corretto svolgimento LLattività sportiva.
Ricorrono per cassazione tutti i predetti imputati, con separati ricorsi, ma con motivi parzialmente comuni.
Il RI ripropone l'eccezione di inapplicabilità della L. n. 376 del 2000, ai fatti commessi prima del decreto ministeriale,
presupposto dalla L. n. 376 del 2000, art. 2, il quale demandava alla normativa regolamentare del Ministero la compiuta individuazione delle sostanze ritenute dopanti e deduce nel merito manifesta illogicità della motivazione in ordine agli elementi di prova utilizzati per l'affermazione di responsabilità nonché omessa motivazione in ordine alle prove a discarico acquisite ed erronea valutazione delle prove. Lamenta altresì l'erronea applicazione della legge e omessa motivazione sia in ordine alla condanna generica al risarcimento del danno in favore del ON che al trattamento sanzionatorio.
Il difensore del OL deduce:
1) l'inutilizzabilità del risultato delle perquisizioni e delle consulenze disposte dal pubblico ministero per il mancato avviso all'indagato ed al suo difensore trattandosi di atti irripetibili:
assume che contrariamente all'assunto della corte l'eccezione era stata formulata nel corso delle indagini preliminari sia pure da altri indagati ed era stata comunque proposta nell'interesse del proprio assistito durante la discussione;
2) mancanza o manifesta illogicità della motivazione per avere i giudici del merito attribuito inequivocabilmente al OL il materiale sequestrato dal maresciallo NA Michele;
3) l'inosservanza delle norme incriminatici e specialmente della L. n. 401 del 1989, art. 1 perché la somministrazione ai partecipanti ad una gara di sostanze dopanti non rientra nella previsione di cui alla citata norma.
I difensori del Di GR e LLEL deducono:
1) l'inutilizzabilità della catalogazione dei reperti fatta direttamente dai militi del NAS senza le garanzie difensive di cui all'art. 360 c.p.p.. Assumono che la relativa eccezione non era tardiva perché formulata nel giudizio abbreviato sia pure nel corso della discussione.
Nell'interesse LLEL si lamenta altresì mancanza e manifesta illogicità della motivazione perché il prevenuto era autorizzato all'uso di prodotti cortisonici per la cura della patologia asmatica;
non risulta provato che le sostanze dopanti siano state realmente rinvenute nelle siringhe sequestrate all'EL e quindi in definitiva la stessa consulenza del pubblico ministero non era idonea a provare alcunché. Le censure mosse alla consulenza non erano state minimamente confutate dalla corte.
IN DIRITTO
I ricorsi, al limite LLammissibilità perché si ripropongono in larga misura censure già disattese dai giudici del merito senza la puntuale contestazione del ragionamento dei giudici censurati, sono comunque infondati e vanno pertanto respinti.
Per quanto concerne l'applicabilità della L. n. 376 del 2000 ai fatti commessi dopo la sua entrata in vigore, ma prima del decreto di cui all'art. 2 della citata legge, si osserva che, secondo l'orientamento ormai consolidato di questa corte, ribadito dalle Sezioni unite,i reati di doping previsti dalla L. 14 dicembre 2000, n. 376, sono configurabili anche per i fatti posti in essere prima della emanazione del D.M. di ripartizione in classi delle sostanze dopanti, purché riferiti a sostanze già individuate ed indicate nell'elenco allegato alla L. 29 novembre 1995, n. 522, di ratifica della Convenzione di Strasburgo contro il doping, nonché quelle indicate dalle Organizzazioni Sportive Internazionali competenti (Cass. Sez. Un. n. 3087 del 2005; sez. 2, n. 21324 del 2007). Pertanto i reati di doping introdotti dalla L. n. 376 del 2000 sono configurabili anche se i relativi fatti sono stati commessi prima della emanazione del decreto ministeriale di ripartizione in classi delle sostanze dopanti (art. 2, comma 1 legge), purché le condotte vietate abbiano ad oggetto farmaci inclusi nell'elenco delle classi farmacologiche di sostanze dopanti e di metodi posti in appendice alla L. 29 novembre 1995, n. 522 di ratifica della Convenzione contro il doping fatta a Strasburgo il 16.11.1989.
Non sussiste la violazione LLart. 360 c.p.p. in quanto ciò che si è inteso criticare con le eccezioni mosse dalle difese degli imputati è stato il criterio di catalogazione dei reperti e non l'operato dei consulenti tecnici. In proposito si rileva che le operazioni di perquisizione e sequestro costituiscono di per sè atti irripetibili, ai quali le parti interessate hanno diritto di fare assistere i difensori, purché prontamente reperiti e comparsi. In ogni caso è assorbente il rilievo che l'espletamento da parte del pubblico ministero o della polizia nel corso delle indagini preliminari di un accertamento tecnico non ripetibile, non preceduto dall'avviso all'indagato ed al suo difensore della data fissata per il conferimento LLincarico, non concreta un fenomeno di inutilizzabilità, ma si traduce nella violazione della possibilità di esercizio effettivo del diritto di difesa e determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, in quanto non concerne ne' la citazione LLimputato ne' la presenza del difensore quando questa sia obbligatoria. Di conseguenza essa deve essere dedotta prima della sentenza di primo grado, altrimenti risulta sanata (Cass. nn. 10688 e 3066 del 2006; 7324 del 2005). In ogni caso nel rito abbreviato, secondo l'opinione che sembra allo stato prevalere, mentre non possono essere utilizzate le prove vietate e quelle affette da nullità assolute, possono essere utilizzabili gli atti colpiti da invalidità relative o intermedie (Cass. Sez. unite 21 giugno 2000, Tammaro), giacché il prevenuto, accettando il rito abbreviato, rinuncia implicitamente a dedurre i vizi che possono inficiare il materiale probatorio ed accetta i risultati LLatto. Invero poiché la richiesta viene formulata in un momento in cui gli atti sono conoscibili, con essa il prevenuto dispone del proprio potere di deduzione ed autorizza il giudice ad utilizzare gli atti invalidi ove si tratti di materiale probatorio, ben sapendo che il giudicante a seguito LLeccezione potrebbe respingere la richiesta perché non in grado di decidere allo stato degli atti a rinnovare l'atto probatorio nullo con altro valido dai risultati però incerti per lo stesso imputato. Il potere di dedurre le invalidità relative o intermedie deve essere esercitato prima della richiesta del rito abbreviato perché il giudice al momento della richiesta, fermo restando il potere d'intervento d'ufficio,deve sapere su quali atti probatori può fare affidamento ai fini della decidibilità del processo. Nella fattispecie, secondo quanto si assume nei ricorsi (ma il dato è contestato nelle sentenze dei giudici del merito) l'eccezione sarebbe stata formulata nel corso della discussione quando ormai il giudice si era già pronunciato sull'ammissibilità del rito speciale. D'altra parte, si deve sottolineare che gli accertamenti tecnici compiuti nella fase delle indagini processuali non costituiscono gli unici elementi di prova perché gli stessi sono stati riscontrati dalle ammissioni del RI e del Di GR. Le censure di manifesta illogicità della motivazione avanzate sia nell'interesse del RI che LLEL sono del pari infondate perché i giudici del merito hanno valutato le giustificazioni fornite dai prevenuti e le hanno disattese con motivazione adeguata. Invero il RI ha ammesso, come dianzi precisato, di avere fatto uso di sostanze dopanti mentre l'assunto LLEL di avere usato quei medicinali per curare un'infiammazione, secondo i giudici di prime cure, è stato contraddetto dal medico curante e comunque l'imputato non ha fornito alcuna giustificazione in merito al possesso delle siringhe recanti traccia d'insulina e LLomone della crescita.
Per quanto concerne il secondo motivo avanzato nell'interesse del OL si osserva che esso è inammissibile perché l'imputato, avendo con la scelta del rito abbreviato rinunciato al diritto di escutere il teste, che assume di averlo notato mentre si disfaceva LLinvolucro contenente sostanze dopanti, non può nel giudizio d'impugnazione contestare la veridicità intrinseca della testimonianza non risultante da altri atti del fascicolo. Infondato è il terzo motivo avanzato nell'interesse del medesimo OL in merito alla configurabilità del reato di cui alla L. n. 401 del 1989, art.
1. Tale norma invero prevede due condotte: la prima consiste in una forma di corruzione in ambito sportivo, mentre la secondarne è quella che interessa la fattispecie,, è costituita da una generica frode e rimane integrata dal mero compimento di "atti fraudolenti" compiuti "al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione"Si tratta quindi di una norma a più fattispecie come risulta dalla connessione letterale delle previsioni in termini disgiuntivi. In una competizione sportiva si può considerare corretto e leale il solo risultato ottenuto dalla contrapposizione dei valori agonistici L'oggetto giuridico della tutela penale è il risultato della competizione che non deve essere alterato fraudolentemente. Da ciò consegue che colui il quale somministra agli atleti in gara sostanze idonee ad alterare le prestazioni atletiche pone in essere una condotta diretta in maniera fraudolenta a conseguire un risultato diverso da quello che si sarebbe potuto raggiungere senza tale intervento. Quindi a carico del OL, quale massaggiatore, è configurabile anche il reato di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 1, come peraltro già statuito da questa corte in fattispecie analoghe (cfr. Cass. n. 21324 del 2007; n. 16619 del 2007). Per quanto concerne infine la censura relativa alla condanna generica in favore del ON in assenza di qualsiasi prova del danno, si osserva anzitutto che la condanna al risarcimento del danno, da liquidarsi in sede civile, in favore della parte civile costituita non presuppone la prova LLentità effettiva del danno, ma postula solo l'accertamento LLidoneità del fatto a cagionare un danno che sarà poi determinato dal giudice civile. Si rileva poi che in un processo in cui si discute di frode sportiva non vi possono essere dubbi sulla legittimazione a costituirsi parte civile da parte del ON, quale organo preposto alla tutela dello sport come bene nazionale, al fine di tutelare il leale svolgimento LLattività sportiva ed evitare effetti emulativi sugli sportivi dilettanti derivanti dal pessimo esempio dei professionisti I fatti oggetto del presente procedimento ledono la funzione e l'immagine stessa del ON.
I prevenuti sono tenuti al rimborso delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile, liquidate come nel dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p.. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione alla parte civile delle spese e competenze di questo grado del giudizio, che liquida in complessivi Euro 3500,00, oltre IVA C.P.A. ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2008