Sentenza 28 giugno 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/06/2001, n. 8823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8823 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2001 |
Testo completo
ee 66880 E N O ° I 5 8 Z 9 1 Udienza del 23.3.2001 Oggetto: rimborso IRPEF A / N R 4 A T / I 6 S E DI PODLO ITALIANO8823 01 B I R 2 REPUBBLICA ITALIANA . A G L E R . T L R P A . U D . B A B I L D A E R LA CORTE SUDEM NDI CASSA T D T E A I 1 T I S 3 N N R 1 SEZIONE TRIBUTARI E E E . S S CRON 20150 E T N I A Composta dai sigg.ri Magistrati: A M Dott. Giovanni Olla Presidente Consigliere Dott. Mario Cicala Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari CASSAZION. Consigliere Dott. Salvatore Di Palma IVILE DI Consigliere Dott. Achille Meloncelli SUPREMA C E N CORTE PIO AM 0 ha pronunciato la seguente 88 C 4 . 66 SENTENZA N sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-ricorrente-
contro
AL IN TU -intimato- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, sezione 33, n. 116/33/1998, del 25.33/26.8.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23.3.2001 dal cons. relatore dott. Eugenio Amari;
Udito l'avvocato dello Stato De Bellis per l'Amministrazione finanziaria;
592 Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Ennio Attilio Sepe, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con istanza presentata il 20/8/1984, TU AL IN chiedeva il rimborso dell'IRPEF ritenuta dall'ENPAS sull'indennità di buonuscita percepita nel 1976. Formatosi il silenzio-rifiuto il contribuente si rivolgeva alla Commissione Tributaria di 1° grado che accoglieva il ricorso con decisione avverso la quale proponeva appello l'Ufficio rilevando la decadenza ai sensi dell'art. 38 DPR 1973/602. La Commissione Regionale respingeva l'eccezione di decadenza affermandc che il diritto alla liquidazione era sorto per effetto della legge 1985/482, sicché sia i termini sostanziali sia quelli processuali dovevano decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Propone ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 38 d.p.r. 602/73, della legge 482/85 (artt. 4 e 5 in particolare) e del d.l. 69/1989 conv. con L. 154/89; nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Il contribuente non ha svolto attività difensiva in questa sede. Motivi della decisione Deduce l'Amministrazione che il termine di decadenza di cui all'art. 38 d.p.r. 1973/602 non si applica nei soli casi di rimborso di IRPEF gravante su indennità liquidata in data posteriore al 31/12/1979, trovando infatti applicazione in tali ipotesi il combinato disposto degli artt. 4 e 5 della 1. 1985\482 secondo cui l'istanza di riliquidazione può essere sempre proposta (Cass. 1/6/1997 n. 5233, Cass. 14/7/1993 n. 7770). Detta condizione peraltro non ricorre nel caso in esame in cui l'indennità é stata erogata nel 1976, sicché la domanda di rimborso andava effettuata entro il termine di decadenza di 18 mesi ai sensi del menzionato art. 38, termine non osservato dal contribuente che ha proposto la domanda solo nel 1984. Il ricorso é fondato. 2 Con riguardo alla ritenuta I.R.P.E.F. operata dall'E.N.P.A.S. sull'indennità di buonuscita corrisposta al dipendente statale collocato a riposo, la pretesa di rimborso é soggetta al termine di decadenza di 18 mesi cui all'art. 38 del d.p.r. 602/1973, ove si tratti di indennità liquidata entro il 31.12.1979; solo nel caso di liquidazione posteriore la decadenza é esclusa in base al combinato disposto degli art. 4 e 5 de la legge 26.9.1985 n. 482, che prevedono l'operatività dei nuovi criteri di tassazione "in ogni caso" ad istanza dell'interessato. Nel caso di specie, poiché l'indennità risulta liquidata il 17.3.1976 e l'istanza di rimborso é stata presentata il 20.8.1984, il suindicato termine di decadenza non risulta osservato pur essendovi soggetto il contribuente. Il diverso avviso del giucice di appello secondo cui il termine di 18 mesi decorrerebbe dalla data di entrata in vigore della legge 482/1985, contrasta con l'art. 38 d.p.r. 602/1973, che indica nel versamento diretto la data di decorrenza del termine per proporre l'istanza di rimborso;
d'altra parte, l'art. 4, primo comma, d.p.r. 482/1985 subordina l'applicabilità della nuova disciplina al mancato decorso del termine per la presentazione dell'istanza di cui all'art. 38 del d.p.r. 602/1973. Consegue l'accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rigetto, con decisione nel merito ex art. 384 1° comma c.p.c., della domanda di rimborso. Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio..
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese. Roma, 23.3.2001 from th ✓Presidente. Il Consigliere est. Equa Амен E MA IL CANCELLIERE C1 R DEPOSITATO IN CANCELLERIA DI P Osvaldo Ascanio U Oggi 28 GIU. 2001 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 3