Sentenza 24 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/04/2002, n. 6022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6022 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2002 |
Testo completo
E 6 8 N 9 1 O A 5 I / I QQ 12842 . 4 Z R / N A 6 A 2 R T T . B S R U . I P L B . G L I IN NOM EL COOL TALIA06 0 22 /0 2 D E REPUBBLICA ITALIANA A R R L T E B D A A I D T S A 1 N E I E 3 T S R 1 N I E . CORTE SU ENA LU C. SAZIONE E A T S N Oggetto E A M SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giulio GRAZIADEI Presidente R.G.N. 22248/00 Cron. 17534 Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere Dott. Antonio MERONE Rep. Rel. Consigliere Ud. 31/01/02 Dott. Nino FICO Consigliere C.C. Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SEN TENZA sul ricorso proposto da: N. 72842 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
DE LE IO;
- intimato avversO la sentenza n. 316/99 della Commissione tributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata il 2002 A 12/10/99; 558. -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 31/01/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore rigetto del ricorso. れ Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il -2- Svolgimento del processo SoupsDe LL JU residente in unc dei comuni colpiti dagli eventi del 1984 dopo avere beneficiato della sospensione dalsismici pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. ritenendo che in aggiunta alla sospensione non L'Ufficio, la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito spettasse imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133; 3, comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n. 971; 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46 e 2 del DPR 597/1973. La parte intimata non ha presentato difese. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, 2. 791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n. 46 11 - quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospese in virtù dell'art. 13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e in virtù dell'interpretazione autentica di dell' ILOR - cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133, posto in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, deve essere इ considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, dell'imponibile, scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi” (Cass. rideterminazione dopo la nella N. 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da consistente deve rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, giurisprudenziale, ricorso essere atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa. il indirizzo tale La Corte rigetta il ricorso.
P.Q.M.
deciso in Roma 11 31/1/2002 il Così Il Presidente Il Cons Estensore ANCH IERE C1 Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA 24 APR. 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista E N O I 6 Z 8 A 9 5 1 R / . T 4 S N / I 6 G 2 A E . I R R . R L P . L A A D A T D L U B E E B A D T I T I N S R A 1 E N I T 3 S E 1 R E S E . I A T N A M