Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2001, n. 435
CASS
Sentenza 13 gennaio 2001

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Mentre nel regime precedente al D. Lgs. 20 febbraio 2000 n. 38 la rettifica, ai sensi dell'art. 55 legge 9 marzo 1989 n.88, delle prestazioni erogate dall'INAIL - la quale si riferiva ad una diversa diagnosi o ad un errore nella determinazione dell'incidenza invalidante ovvero all'ipotesi di inesistenza della patologia originariamente riconosciuta e quindi si contrapponeva all'ipotesi della revisione disciplinata dall'art. 83 del T.U. n.1124 del 1965 e presupponeva un miglioramento od un peggioramento dell'invalidità per il verificarsi di sopravvenienze - era esercitabile in qualsiasi momento, successivamente l'art. 9 D. Lgs. n. 38 del 2000 - che deve applicarsi anche ai processi in corso - ha eliminato tale regola della rettificabilità delle prestazioni senza limiti di tempo restringendo l'ambito degli errori rettificabili con la previsione del limite temporale del decennio.

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  • 1Le strisce blu comunali
    Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 21 febbraio 2005

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2001, n. 435
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 435
Data del deposito : 13 gennaio 2001

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