Sentenza 13 gennaio 2001
Massime • 1
Mentre nel regime precedente al D. Lgs. 20 febbraio 2000 n. 38 la rettifica, ai sensi dell'art. 55 legge 9 marzo 1989 n.88, delle prestazioni erogate dall'INAIL - la quale si riferiva ad una diversa diagnosi o ad un errore nella determinazione dell'incidenza invalidante ovvero all'ipotesi di inesistenza della patologia originariamente riconosciuta e quindi si contrapponeva all'ipotesi della revisione disciplinata dall'art. 83 del T.U. n.1124 del 1965 e presupponeva un miglioramento od un peggioramento dell'invalidità per il verificarsi di sopravvenienze - era esercitabile in qualsiasi momento, successivamente l'art. 9 D. Lgs. n. 38 del 2000 - che deve applicarsi anche ai processi in corso - ha eliminato tale regola della rettificabilità delle prestazioni senza limiti di tempo restringendo l'ambito degli errori rettificabili con la previsione del limite temporale del decennio.
Commentario • 1
- 1. Le strisce blu comunaliRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 21 febbraio 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2001, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Presidente -
Dott. Paolino DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. Mario PUTATURO DONATI - Consigliere -
Dott. Donato FIGURELLI - Consigliere -
Dott. Raffaele FOGLIA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TOMACELLI 103, presso lo studio dell'avvocato GIANFILIPPO ELTI DI RODEANO, rappresentato e difeso dall'avvocato SPACCESI VALENTINI IOLANDA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati VARONE PASQUALE, CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 459/96 del Tribunale di LANCIANO, depositata il 31/07/96, R.G.N. 297/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/00 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 28.5.1996 CA RA proponeva appello avverso la sentenza del 26.6.1995 con la quale il Pretore di Lanciano aveva respinto la sua domanda diretta ad ottenere la ricostituzione della rendita per inabilità permanente da silicosi in misura del 52%, soppressa dall'Inail con provvedimento del 16.3.1994 motivato dal "riscontrato miglioramento dei postumi della tecnopatia". A giudizio del ricorrente tale provvedimento, oltre ad essere smentito da nove precedenti visite di revisione, che avevano rilevato una "escalation" di inabilità dal 21% al 52%, era ingiustificato per vari motivi: a) perché la silicosi è malattia non emendabile, b) perché la revisione per errore, ex artt. 83 e 137 del t.u. del 30.6.1965, n. 1124 è consentita solo in caso di peggioramento o di miglioramento delle condizioni fisiche del titolare, ipotesi, quest'ultima impossibile per il rilievo precedente;
c) perché era inapplicabile al caso di specie la rettifica per errore, ex art. 55 della legge n. 88 del 1989, stante l'irretroattività di questa legge rispetto alla costituzione della rendita risalente al 1977; d) perché l'Inail non aveva comunque provato l'errore in cui sarebbe incorso in precedenza.
Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Lanciano, con sentenza del 31.7.1996, confermava la decisione pretorile, compensando le spese del grado tra le parti.
Concordando sulla irreversibilità della patologia in esame, il Giudice di appello riteneva l'erroneità iniziale del giudizio diagnostico dell'Istituto, il quale, in sostanza, aveva operato una rettifica in applicazione dell'art. 55 cit., anziché una revisione ex art. 83 cit.
Così qualificato il provvedimento dell'Inail, il Tribunale ne condivideva la legittimità, considerando che, pur condividendo l'irretroattività della normativa applicata, essa doveva essere rapportata non al momento della costituzione della rendita, ma alla revisione in peius intervenuta in data 16.3.1994, dopo, quindi, l'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989. Per la cassazione di questa sentenza il RA ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, cui ha replicato l'Inail con controricorso.
La causa, già fissata per l'udienza del 20 gennaio 2000, veniva rimessa in ruolo, con ordinanza dell'8 giugno 2000, in considerazione della nuova normativa contenuta nell'art.9 del decreto legislativo 23.2.2000, n.38. In prossimità dell'udienza odierna, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 55, n.5 della legge n. 88 del 1989, in relazione agli artt. 112 e 1123 c.p.c., nonché dell'art. 2697 c.c. Lo stesso Istituto aveva, con lettera del 16.5.1994, affermato che "nessuna revisione ex art. 55 della legge n. 88" era stata effettuata dalla sede, essendosi piuttosto proceduto "a revisione attiva come previsto dall'art.83 del t.u. del 1965, che prevede, all'ultimo capoverso del comma 1 anche la soppressione totale della rendita". In ogni caso, anche a voler invocare l'art. 55, l'Istituto non poteva far ricorso alla procedura di rettifica sul solo rilievo di aver sbagliato le sue valutazioni in tutte le precedenti occasioni. Osserva, infine il ricorrente, che la rettifica di una prestazione resa per errore non è assolutamente possibile quando l'errore risale ad epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 55: principio affermato dalle SU (cita sent. n. 1966 del 1995, riguardante l'art. 52 della medesima legge, disposizione concernente l'Inps, del tutto speculare all'art. 55).
Col secondo motivo si denunzia l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza circa un punto decisivo della controversia in quanto mentre il Tribunale aveva concordato sulla irreversibilità della malattia silicotica, lo stesso accertamento medico dell'Inail aveva evidenziato "miglioramenti dei postumi della tecnopatia". Inoltre del tutto incomprensibile era l'affermazione del totale venire meno di ogni patologia, dopo una serie nutrita di precedenti accertamenti anche specialistici effettuati presso strutture pubbliche.
Col terzo motivo si sostiene la nullità della sentenza e del procedimento per mancato accoglimento di un mezzo di prova su un punto decisivo per la causa: il Tribunale, per superare la contraddizione tra le conclusioni del ctu in primo grado e i precedenti, ripetuti accertamenti medici, all'epoca condivisi dallo stesso Istituto, avrebbe dovuto rinnovare la consulenza medica. Con l'ultimo motivo, il ricorrente si duole dell'incompletezza ed insufficienza della consulenza tecnica d'ufficio. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni che seguono. Va premesso che il provvedimento adottato dall'Istituto nel confronti del ricorrente è stato correttamente riferito dalla sentenza impugnata nell'ambito della "rettifica per errore" ai sensi dell'art. 55 della legge 9.3.1989, n.88, e non alla diversa ipotesi della "revisione" disciplinata dall'art. 83 del t.u. 30.6.1965, n. 1124, la quale presuppone un miglioramento o un peggioramento dell'invalidità, per il verificarsi di "sopravvenienze". Ed infatti, come insegna la migliore dottrina, mentre la revisione presuppone una diversa valutazione di una patologia esistente, ma in evoluzione nel tempo in entrambe le direzioni, (dell'ingravescenza e dell'attenuazione), la rettifica si riferisce ad una diversa diagnosi o ad un errore nella determinazione della incidenza invalidante, ovvero - come nella specie - all'ipotesi di inesistenza della patologia originariamente riconosciuta.
Giova, quindi, tener presente che ai sensi del comma 5 del citato art. 55, per la parte che qui interessa, "Le prestazioni a qualunque titolo erogate dall'Inail possono essere in qualsiasi momento rettificate dallo stesso Istituto in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni. Nel caso in cui siano state riscosse prestazioni risultanti non dovute, non si dà luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato... ".
Tale norma poneva fine ad un contrasto nascente dall'applicazione della precedente normativa contenuta nel r.d. 17 agosto 1935, n. 1765 il quale, nell'introdurre il sistema di liquidazione in rendita, disciplinava all'art.25 l'istituto della revisione nei termini ripresi dall'art. 83 del t.u. del 1965, sopprimendo ogni riferimento all'errore nella prima liquidazione della rendita. Dopo prolungate oscillazioni, la giurisprudenza si era attestata su una posizione riassumibile nei seguenti termini: sì alla possibilità di annullamento di un provvedimento di costituzione e liquidazione di una rendita, per inesistenza dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge per le persone assicurate o per la mancanza dell'occasione di lavoro;
no alla revisione per errore di valutazione o di calcolo.
Il Tribunale di Lanciano, nel decidere la questione presente, stabilendo la legittimità del provvedimento adottato dall'Inail, ha fatto applicazione dell'art.55 superando l'obiezione formulata dal ricorrente circa l'irretroattività della nuova disciplina, considerando che questa andava rapportata non al momento della costituzione della rendita a favore del RA (avvenuta nel 1977), ma alla revisione in pejus intervenuta soltanto in sede di decima revisione (16.3.1994) abbondantemente posteriore all'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989. Senonché il quadro normativo al quale fanno riferimento sia la decisione impugnata, sia le parti nelle rispettive difese scritte, è stato di recente innovato dalle disposizioni contenute nell'art.9 del decreto legislativo 23.2.2000, n.38 emanato in esecuzione dell'ari 55
della legge di delega 17.5.1999, n. 144.
Quest'ultima norma indicava, tra i principi e criteri direttivi, alla lettera g), la "previsione del riordino, anche con riferimento a situazioni pregresse, dell'art. 55, c.5 della legge 9.3.1989, n. 88, e degli artt. 80 e 146 del t.u. (n. 1124 del 1965) al fine di ricondurre entro termini temporali certi e predefiniti, il potere di rettifica dell'Inail dei propri provvedimenti erratì in materia di prestazioni, precisando, tra l'altro, che il mutamento della diagnosi medica e della valutazione da parte dell'Inail successivamente al riconoscimento delle prestazioni conseguente all'impiego di nuove e più precise metodiche o strumentazioni di indagine, purché non riconducibile a dolo o colpa grave, e fermo restando il potere di revisione dell'Istituto, ai sensi degli artt 83, 137 e 146 del testo unico (cit.) entro i termini ultimi di revisionabilità delle rendite, non integra gli estremi di un errore rilevante ai fini della rettifica".
Nell'ambito di tale delega, il primo comma dell'art.9 del d.lgs. n. 38 del 2000, dispone che "Le prestazioni a qualunque titolo erogate dall'istituto assicuratore possono essere rettificate dallo stesso istituto in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni. Salvo i casi di dolo o colpa grave dell'interessato, accertati giudizialmente, l'istituto assicuratore può esercitare la facoltà di rettifica entro dieci anni dalla data di comunicazione dell'originario provvedimento errato". Il quarto comma abroga, coerentemente, il primo periodo del comma 5 dell'art.55 della legge n.88 del 1989, rimuovendo così la regola della rettificabilità
senza limiti di tempo delle prestazioni.
Il secondo comma dell'art.9 ult. cit., restringe, poi, l'ambito degli errori rettificabili, aggiungendo al limite temporale del decennio, l'ulteriore limite derivante dall'obbligo di accertare gli errori di diagnosi medica e di valutazione dell'istituto avvalendosi esclusivamente dei metodi e strumenti di indagine disponibili all'atto del provvedimento originario.
Il terzo comma, infine, stabilisce che l'errore non rettificabile comporta il mantenimento delle prestazioni economiche in godimento al momento in cui l'errore stesso è stato rilevato. A questo rinnovato quadro normativo occorre far riferimento nella soluzione della presente controversia.
Come è stato già chiarito da questa Corte (sent. 9 agosto 2000, n. 10506), il significato sostanziale della nuova norma, reso palese dalle parole adoperate e che appare l'unico rispondente alla ratio di consolidare dopo dieci anni le situazioni prodotte dai comportamenti tenuti dall'Istituto assicuratore, è quello di imporre allo stesso Istituto l'onere di manifestare la volontà di rettificare l'errore entro un termine di decadenza. Ne discende che, per evitare la decadenza dalla facoltà di sottrarsi alle conseguenze di detto consolidamento e di considerare non dovute o di modificare le prestazioni, l'Istituto ha l'onere di comunicare all'interessato la rettifica entro dieci anni, compiendo l'atto previsto dalla legge consistente nella soppressione o riduzione della prestazione, salva la successiva verifica giudiziale in caso di contestazione dell'interessato.
Solo in caso di rispetto del termine decennale diventa rilevante l'altra indagine circa la rettificabilità dell'errore, e cioè la sua verificabilità esclusivamente con criteri, metodi e strumenti d'indagine disponibili all'atto del provvedimento impugnato, mentre la scadenza del medesimo termine produce il consolidamento della situazione e, quindi, "il mantenimento delle prestazioni economiche disponibili all'atto del provvedimento originario", salvo che non risulti la sussistenza del dolo o della colpa grave dell'assicurato. La legge identifica il dies a quo del decennio nella "data di comunicazione dell'originario provvedimento errato": non sarebbe, dunque, consentito spostare in avanti la decorrenza per effetto di successive revisioni, salvo, naturalmente che l'errore sia commesso proprio in sede di revisione, così individuandosi il primo (originario) provvedimento errato.
In sostanza, la conferma delle precedenti valutazioni erronee, proprio a causa del carattere confermativo, non integra un nuovo ed autonomo errore che valga a determinare la decorrenza di un nuovo termine di decadenza. In proposito la legge non consente dubbi, atteso il riferimento esplicito al "provvedimento originario". A dette conclusioni deve quindi pervenirsi ove, come nella specie, l'errore dedotto dall'Istituto non attiene alla misura dell'invalidità riscontrata in occasione di una delle revisioni effettuate nel periodo precedente la rettifica, ma alla stessa sussistenza della patologia riscontrata all'origine. Sebbene la lettura coerente con i principi generali dell'ordinamento non consenta di seguire la prospettiva - formalmente assunta dalla lettera della legge - del potere amministrativo e del termine di decadenza stabilito per il suo esercizio, si deve ugualmente giungere alla conclusione suggerita dal significato testuale della legge per quanto riguarda il regime giuridico della decadenza dalla facoltà di rettifica degli errori commessi dall'Inail.
Si intende dire che la mancata partecipazione tempestiva della volontà di non continuare ad adempiere l'obbligazione sortisce l'effetto di consolidare la situazione determinata dall'attribuzione erronea della prestazione, e, quindi, il "mantenimento delle prestazioni economiche in godimento al momento in cui l'errore è stato rilevato", e ciò in forza di disposizione dettata in materia di diritto pubblico e perciò stesso sottratta alla disponibilità delle parti. Sicché, ai sensi degli artt. 2968 e 2969 l'assicurato non potrebbe rinunziare alla decadenza e il giudice deve rilevare d'ufficio l'avvenuto consolidamento della situazione. Dalle ulteriori disposizioni dell'art.9 della legge n. 38 del 2000 si ricava chiaramente che lo ius superveniens, nei termini appena precisati, deve applicarsi anche nei procedimenti in corso. Il comma 5 dell'art.9, infatti, stabilisce che i soggetti nel cui confronti si è proceduto a rettifica delle prestazioni sulla base della normativa precedente possono chiedere all'Istituto il riesame del provvedimento, riesame, evidentemente, da operare in base alla nuova normativa.
Il successivo comma 6 consente la presentazione di tale domanda anche "nei casi prescritti o definiti con sentenza passata in giudicato" purché inoltrata nel termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, con l'unico limite costituito dalla operatività della riattribuzione della prestazione dal primo giorno del mese successivo alla domanda, ove accolta, e senza diritto agli arretrati.
Nei casi non prescritti, o non coperti da giudicato,
l'accoglimento della domanda - da presentarsi in un termine non inferiore a quello già indicato di 180 giorni - conduce alla riattribuzione della prestazione con arretrati a decorrere dalla data di annullamento o di riduzione della prestazione medesima (comma 7). Da tali disposizioni emerge con chiarezza che rientra nella previsione del quinto comma anche il caso del procedimento giurisdizionale in corso dal momento che la domanda giudiziale deve ritenersi ad ogni effetto sostitutiva di quella amministrativa e l'Istituto assicuratore è posto in grado di assumere decisioni favorevoli all'interessato, determinando la cessazione della materia del contendere (Cass., 9 agosto 2000, n. 10506 che richiama, ex plurimis, Cass., 1 aprile 1993, n. 392, in tema di giudizio in corso al tempo dell'entrata in vigore della legge n. 222 del 1984 in tema di nuova disciplina dell'invalidità pensionabile). Il regime dettato dall'art.9, per quanto riguarda in particolare il "consolidamento" del trattamento previdenziale riservato all'assicurato per una durata ultradecennale, nei termini sopra rievocati, non appare esporsi alle censure di illegittimità costituzionale cui ha fatto cenno dalla difesa dell'Istituto in sede di discussione, alludendo a profili di irragionevolezza di una disciplina che rischia di attribuire una tutela previdenziale anche in assenza di presupposti indennizzabili.
Sul punto sembra sufficiente osservare che il sistema delineato dalla norma in esame non è privo di una propria razionalità, del resto espressamente rinvenibile nella stessa legge di delega la quale - come già rilevato in precedenza - ha inteso perseguire il fine di "ricondurre entro termini temporali certi e predefiniti il potere di rettifica dell'Inail dei propri provvedimenti errati in materia di prestazioni" (art.55,lett.g della legge n. 144/1999 cit.). Trattasi all'evidenza di un obiettivo apprezzabile in ragione di un interesse che è senz'altro "generale" perché favorisce la certezza del diritto, attraverso una stabilizzazione dei rapporti protrattisi per una apprezzabile durata temporale, ma è anche comune alle parti in quanto, da un lato, consolida una posizione di credito a favore dell'assicurato, e dall'altro pone fine ad una lunga, defatigante - e quindi anche costosa - gestione, da parte dell'ente previdenziale, di situazioni obiettivamente incerte protrattesi per anni. Del resto la soluzione adottata, almeno per la parte che qui interessa, non è affatto inedita, perché anzi si ispira ad una costante del regime generale Inail in tema di procedimenti di revisione delle rendite per inabilità conseguenti ad infortunio sul lavoro (art. 83) ovvero a malattia professionale (art. 137) nonché in terna di termini di osservazione delle variazioni delle condizioni fisiche dell'assicurato, e termini di prescrizione (artt. 111 c.2 e 112, c. 1) entro i quali non solo l'interessato deve richiedere le prestazioni, ma anche l'Istituto deve esercitare il diritto alla revisione.
Quanto poi alla dedotta incongruità di una tutela che sarebbe imposta a fronte dell'insussistenza di una patologia inabilitante, è sufficiente osservare che la legge interviene in una fase in cui quell'insussistenza è del tutto smentita da un prolungato comportamento dell'Istituto, non influenzato da condotta ingannevole della controparte.
Alla stregua di quanto precede, essendo pacificamente decorso un periodo di tempo ben superiore al decennio previsto dal citato art.9, dalla data di comunicazione dell'originario provvedimento di costituzione della rendita (avvenuta nel 1977) alla data di revisione in peius (intervenuta il 16.3.1994), ne' essendo stata dedotta la sussistenza del dolo o della colpa grave dell'interessato durante i precedenti gradi di merito (pur potendo tali elementi rilevare ai sensi dell'art.55 della legge n. 88/1989 all'epoca vigente), ne' in sede di difese scritte, e nemmeno durante la discussione nel corso della rinnovata udienza, la sentenza impugnata dev'essere cassata, senza necessità di rinvio, con conseguente accoglimento - ex art. 384 c.1 c.p.c. nel merito - della domanda del RA (come precisata nelle conclusioni rassegnate nell'atto di appello), essendo l'istituto resistente decaduto (decadenza di ordine pubblico e, pertanto, rilevabile di ufficio) dalla possibilità di ritenere non più dovute le prestazioni già erogate a favore del ricorrente. La complessità della controversia, nonché la novità del quadro normativo intervenuto medio tempore, giustificano l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese dell'intero processo
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna l'Inail a corrispondere a RA CA la rendita a suo tempo assegnata, di cui alle conclusioni rassegnate nel giudizio di secondo grado. Spese compensate per l'intero processo.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2001