Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/03/2001, n. 3807
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Sentenza 16 marzo 2001

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Il termine di quindici anni per la revisione della rendita per inabilità conseguente a malattia professionale, previsto dall'art. 137 del d.P.R. n. 1124 del 1965, ha natura sostanziale, e non comprende implicitamente un termine di decadenza, non precludendo, perciò, la revisione ad opera dell'INAIL per miglioramento delle condizioni dell'assicurato oltre il quindicennio dalla data di costituzione della rendita, sempre che il ritenuto miglioramento si sia verificato entro detto termine. La presunzione assoluta di consolidamento dell'inabilità si verifica ove l'assicurato non abbia domandato la revisione entro un anno dalla scadenza del suddetto termine di quindici anni e l'Istituto, nello stesso termine, non abbia attivato il procedimento di revisione della medesima inabilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/03/2001, n. 3807
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3807
    Data del deposito : 16 marzo 2001

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