Sentenza 16 marzo 2001
Massime • 1
Il termine di quindici anni per la revisione della rendita per inabilità conseguente a malattia professionale, previsto dall'art. 137 del d.P.R. n. 1124 del 1965, ha natura sostanziale, e non comprende implicitamente un termine di decadenza, non precludendo, perciò, la revisione ad opera dell'INAIL per miglioramento delle condizioni dell'assicurato oltre il quindicennio dalla data di costituzione della rendita, sempre che il ritenuto miglioramento si sia verificato entro detto termine. La presunzione assoluta di consolidamento dell'inabilità si verifica ove l'assicurato non abbia domandato la revisione entro un anno dalla scadenza del suddetto termine di quindici anni e l'Istituto, nello stesso termine, non abbia attivato il procedimento di revisione della medesima inabilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/03/2001, n. 3807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3807 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. VINCENZO MILEO - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. GUGLIELMO SIMONESCHI - rel. Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BU AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato CABIBBO SALVATORE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 163/97 del Tribunale di VENEZIA, depositata il 11/08/97 R.G.N. 98/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/05/00 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito l'Avvocato CATANIA;
udito l'Avvocato CABIBBO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Venezia, sezione lavoro, confermando la decisione di primo grado, accoglieva la domanda proposta da DI AN nei confronti dell'Inail per l'accertamento della illegittimità e quindi la revoca del provvedimento con il quale l'Istituto aveva disposto la cessazione della rendita, di cui già fruiva, per miglioramento delle condizioni psicofisiche dell'assicurato. Riteneva in particolare il Tribunale, premesso che il provvedimento era stato adottato in sede di revisione ai sensi dell'art. 137 del d.p.r. 1124/65, e pertanto che l'esame dell'appello non poteva prescindere dalla verifica della esistenza del potere che l'istituto aveva dichiarato di esercitare in quella sede, che l'esercizio di tale potere era ormai precluso dal decorso del termine quindicennale previsto dalla citata disposizione, entro il quale si verifica la presunzione legale assoluta di definitiva stabilità dei postumi dell'infortunio. Nè, ad avviso del Tribunale, il potere di rettifica di cui all'art. 55 della legge n. 88/89 poteva far ridurre o cessare una rendita quando, per decorso del suddetto termine, era venuto meno il potere di revisione, considerato che, ai sensi dell'art. 137, una rendita può essere eliminata o ridotta entro precise scadenze temporali, altrimenti acquisendosi al beneficiario. Precisava infine lo stesso giudice che, essendo stato assunto il provvedimento di cessazione della rendita ai sensi dell'art. 1317, non poteva ritenersi al fine adeguata una mera eccezione, rendendosi necessaria la proposizione di specifica domanda, ed inoltre che il potere di rettifica presuppone un errore iniziale all'atto di erogazione della rendita, mentre nel caso concreto si è dedotta la possibilità di una diversa valutazione del quadro clinico dell'epoca in base alla più moderne acquisizioni tecnico scientifiche. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione l'Inail censurandola per violazione di legge e vizio di motivazione. Si è costituito con controricorso l'intimato, resistendo alle avversarie censure. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con l'unico motivo di ricorso l'INAIL denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 137 del T.U. n. 1124 del 30 giugno 1965; dell'art. 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989 n. 88 nonché degli artt. 112, 113, 424 e 445 cod.proc. civ. si duole altresì dell'omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Sostiene, in particolare, che esso Istituto può disporre l'ultima revisione dopo scaduto il decennio (infortunio) o quindicennio (malattia professionale) dalla data di costituzione della rendita, nel rispetto del termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112 del T.U. n. 1124 del 1965 ampliato di 210 giorni previsti per la procedura amministrativa revisionale, e ciò proprio per la natura dilatoria dei termini revisionali alla scadenza dei quali appunto decorre il termine prescrizionale per gli opportuni accertamenti.
Nè può ritenersi - come sostiene il Tribunale - che l'accertamento effettuato dall'INAIL sia stato tardivo, in quanto l'Istituto può disporre l'ultima revisione nei 3 anni e 210 giorni successivi alla scadenza del decennio o quindicennio. La difesa dell'Istituto ha quindi concluso rilevando che solo il miglioramento - e non anche l'accertamento - deve cadere nel quindicennio in caso di malattia professionale (o decennio in caso di infortunio), in quanto tale solo limite è stabilito dallo stesso T.U. n. 1124 del 1965.
2 - Il ricorso è fondato.
2.1 - Innanzi tutto - con riferimento ad una deduzione espressa dalla difesa dell'intimato nella memoria - deve rilevarsi che non trova applicazione nella specie lo jus superveniens, costituito dall'art. 9 d.lgs 23 febbraio 2000, n. 38, che ha nuovamente disciplinato la c.d. rettifica per errore, prevedendo che le prestazioni a qualunque titolo erogate dall'Istituto assicuratore possono essere rettificate dallo stesso istituto in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni e che, salvo i casi di dolo o colpa grave dell'interessato accertati giudizialmente, l'istituto assicuratore può esercitare la facoltà di rettifica entro dieci anni dalla data di comunicazione dell'originario provvedimento errato.
Nella specie - infatti - come risulta documentalmente e conte ha accertato il tribunale, confermando anche per tale profilo la pronuncia pretorile - l'Istituto ha fatto ricorso al diverso istituto della revisione per miglioramento, che si fonda su un diverso presupposto (l'intervenuta riduzione dell'inabilità per miglioramento dei postumi conseguenti all'accertata, e non contestata, malattia professionale del Ferialdi). L'istituto non allega affatto che l'originario riconoscimento della rendita sia affetto da errore;
ma sostiene che le condizioni fisiche dell'assicurato sono migliorate nell'arco di tempo (quindici anni) al quale fa riferimento l'art. 137 d.P.R. n. 1124/65 nel consentire la revisione della rendita.
Per la stessa ragione neppure rileva la revisione per errore di cui all'art. 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989 n. 88. 2.2 - Ciò premesso, deve ribadirsi il principio - già
affermato da questa Corte (Cass., sez. lav. 1 luglio 1999, n. 6746) - secondo cui in generale i termini (per complessivi dieci anni in caso di infortunio sul lavoro) per l'esercizio del diritto alla revisione della rendita Inail, previsti dall'art. 83, comma 7, d.p.r. n. 1124 del 1965 (secondo il quale, trascorso il quarto anno dalla data di costituzione della rendita, la revisione può essere richiesta o disposta solo due volte, la prima alla fine di un triennio, e la secondo alla fine del successivo triennio), hanno natura dilatoria, e non precludono, pertanto, la proposizione della domanda di revisione per peggioramento delle condizioni (o la emissione del provvedimento di decurtazione della rendita per intervenuto miglioramento delle stesse) oltre il decennio dalla data di costituzione della rendita, sempre che il lamentato aggravamento, o, rispettivamente, il ritenuto miglioramento, si sia verificato entro detto decennio, poiché tale termine segna l'ambito temporale della copertura assicurativa per il principio della "stabilizzazione dei postumi" che, se successivi al termine stesso, perdono, in base alla presunzione assoluta posta dal citato settimo comma dell'art. 83, la possibilità di essere collegati all'infortunio sul lavoro od alla malattia professionale;
peraltro, la circostanza che il miglioramento, o il peggioramento, delle condizioni sia intervenuto durante detto termine deve essere provata dalla parte che intende avvalersene, non potendo essere dimostrata in ufficio.
Tale principio era stato in precedenza già affermato da Cass. 5 maggio 1994, n. 7274, secondo cui è possibile la revisione oltre il decennio dalla data di costituzione della rendita sempreché la variazione dell'incidenza inabilitante d e i postumi si sia verificata entro il decennio dalla costituzione della rendita (cfr. anche Cass. sez. lav. 29 marzo 1995, n. 3737).
Quindi la scadenza del termine di dieci anni (in caso di infortunio) o di quindici anni (in caso di malattia professionale) dalla data di costituzione della rendita per inabilità permanente segna il momento finale- del periodo entro cui devono intervenire l'aggravamento o il miglioramento rilevanti ai fini della revisione, alla quale pertanto non, può farsi luogo solo ove detta modifica delle condizioni fisiche dell'assicurato si sia verificato oltre il decennio o il quindicennio (cfr. Cass. 20 marzo 1987, n. 2793). Ancora più recentemente Cass. 19 febbraio 2000, n. 1919, ha affermato - peraltro cassando analoga pronuncia del tribunale di Venezia - che il termine suddetto (di dieci o quindici anni) "non è nè di prescrizione ne' di scadenza, non incidendo sull'esercizio, ma sull'esistenza stessa del diritto, in quanto limita l'ambito di rilevanza delle successive diminuzioni o aumenti dell'attitudine al lavoro ed in genere delle condizioni fisiche del titolare della rendita".
2.3 - Può aggiungersi - nel ribadire tale principio - che il dato testuale dell'art. 137 conforta tale tesi.
Infatti questa disposizione - dopo aver previsto che per la prima revisione possa essere (oltre che a richiesta dell'assicurato) disposta (dall'Istituto) dopo che siano trascorsi sei mesi dalla data di cessazione del periodo di inabilità temporanea, ovvero, qualora non sussista tale inabilità, dopo che sia trascorso un anno dalla data di manifestazione della malattia professionale e che ciascuna delle successive revisioni non può essere richiesta o disposta a distanza inferiore ad un anno dalla precedente - precisa che "l'ultima può aversi soltanto per modificazioni avvenute entro il termine di quindi anni dalla costituzione della rendita", senza richiedere affatto che nello stesso termine sia anche attivata la procedura di revisione dell'Istituto (ovvero sia richiesta la revisione dell'assicurato). Nè può desumersi per implicito un tale termine di scadenza, anche perché il successivo (ultimo) comma prevede che "la relativa domanda deve essere proposta a pena di decadenza, non oltre un anno dalla scadenza del termine di quindi anni di cui al comma precedente", mostrando chiaramente che la revisione è anche dopo il quindicennio per variazioni intervenute nel quindicennio stesso.
Inoltre c'è da considerare che l'opposta tesi (accolta dal Tribunale), secondo cui nel quindicennio non solo deve verificarsi il miglioramento dei postumi, ma deve anche essere avviata dall'Istituto la procedura di revisione, comporterebbe - nel caso di miglioramento verificato in prossimità della scadenza del termine medesimo (si pensi ad un intervento chirurgico riabilitativo effettuato nell'ultimo giorno del quindicennio) - la notevole difficoltà, e nell'ipotesi estrema, l'impossibilità, per l'Istituto, di avviare la procedura di revisione, talché, così interpretato, l'art. 137 cit. offrirebbe il fianco ad una censura di incostituzionalità per irragionevolezza intrinseca (art. 3 Cost.). 2.4 - Nella specie il Tribunale ha affermato che la visita medica per la revisione della rendita è stata effettuata il 28/10/1993 e quindi non "entro il quindicennio dalla data di rendita".
Tale ultima affermazione contrasta con i principi affermati da questa Corte in materia, finora riportati sub 2.2. e 2.3., dovendo ribadirsi che l'arco temporale di quindici anni definisce l'intervallo entro cui può verificarsi il miglioramento dei postumi che condiziona la revisione in pejus della rendita (così come anche il peggioramento che consente la revisione in melius); ma nulla esclude che l'attivazione del procedimento di revisione e l'accertamento medico - legale avvengano successivamente al quindicennio, sempre che l'esito di tale accertamento evidenzi che il miglioramento si sia verificato nel quindicennio stesso. Tale errore di diritto inficia la pronuncia impugnata, che quindi deve essere cassata, non sussistendo quella preclusione, ritenuta dal Tribunale, all'accertamento peritale richiesto dall'INAIL in giudizio.
2.5 - Altra questione è quella dell'eventuale individuazione, dopo il quindicennio, di un termine di prescrizione o decadenza entro il quale l'INAIL non può più procedere alla revisione. La difesa dell'INAIL ha rilevato (nel giudizio di merito) che la visita medica era stata effettuata entro un anno dalla scadenza del quindicennio, secondo la previsione dell'ultimo comma dell'art. 137 t.u.; mentre nel ricorso per cassazione ha sostenuto che il termine al quale fare riferimento sia quello (più favorevole per l'Istituto) triennale di prescrizione di cui all'art. 112 del t.u. n. 1124 del 1965, ampliato di 210 giorni previsti per la procedura amministrativa di revisione (Si veda al riguardo Cass. n. 1007 del 2000, reg. se. Lav., in causa INAIL c. Costantini - peraltro proprio in analoga fattispecie di revisione disposta dall'INAIL e portata alla cognizione dello stesso tribunale di Venezia in grado di appello;
nonché Cass. n. 6746/1999). In realtà però, quanto alla rivedibilità delle rendite di inabilità da malattia professionale, in riferimento al termine annuale dell'ultimo comma dell'art. 137 cit. appare preferibile, per le ragioni che si vengono ad illustrare, rispetto al richiamo del termine triennale di cui all'art. 112 cit..
Ed invero non è tanto il dato testuale ad ostacolare -
limitatamente al regime della revisione della rendita per malattia professionale - l'applicazione all'INAIL del termine di cui all'art. 112 cit., che letteralmente al primo comma, fa riferimento alla "prescrizione" dell'azione a conseguire le prestazioni, sicché si riferisce in realtà all'assicurato, mentre è il successivo secondo comma che prevede un parallelo termine prescrizionale per le pretese creditorie (contributive) dell'INAIL. Un analogo ostacolo ci sarebbe anche in relazione all'ultimo comma dell'art. 137, che, parlando di domanda, si riferisce anch'esso all'assicurato.
È che per l'INAIL, che è il debitore, non si pone un problema di individuare un termine di prescrizione. Ciò che si prescrive è il diritto alla prestazione dell'assicurato, che è il creditore, e fin quando questo diritto non è prescritto l'INAIL, rimane obbligato. Tant'è che - ove si prescindesse dalle considerazioni sul principio di eguaglianza che si vengono a svolgere - un "termine" (in senso lato) per l'INAIL non sarebbe indefettibilmente necessario e potrebbe anche ritenersi essere l'INAIL sempre facoltizzato a far valere il miglioramento dell'inabilità sol che verificatosi nel quindicennio.
Così però non è, ma non già perché si "prescriva" alcunché per l'INAIL, bensì - si ripete - per il necessario rispetto del principio di eguaglianza.
2.5.2 - La giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis Cass. 19 febbraio 2000, n. 1919), in sintonia con la giurisprudenza costituzionale (C. cost. 17 giugno 1987, n. 228), fa discendere dall'art. 137 anche il c.d. consolidamento (o stabilizzazione) dell'inabilità conseguente alla malattia professionale. Con tale disposizione, così interpretata, il legislatore ha voluto assicurare certezza ai rapporti tra l'Istituto ed il lavoratore, titolare di rendita da malattia professionale, nel senso che c'è un momento oltre il quale le conseguenze inabilitanti della malattia professionale si considerano, con presunzione juris et de jure, definitivamente stabilizzate.
Questo momento è conseguente alla disciplina per l'assicurato, per il quale è previsto uno specifico termine di decadenza (art. 137, u. co.), oltre il generale termine di prescrizione (art. 112, comma 1).
Nulla invece è detto per l'Istituto; ma pare connaturale alla nozione di consolidamento dei postumi che, come la protratta inerzia dell'assicurato fa scattare ad un certo momento la presunzione assoluta di cui si diceva, analogamente la protratta inerzia dell'Istituto conduce, una volta superata una certa estensione temporale, all'operatività della stessa presunzione. Ciò che quindi c'è da ricercare non è ne' un termine di prescrizione, n'è un termine di decadenza, bensì - al di là dell'arco di quindici anni in cui si deve verificare il miglioramento od il peggioramento perché sia rilevante - anche un termine di completamento della fattispecie (di origine giurisprudenziale) del consolidamento dei postumi che renda operante per l'INAIL la presunzione assoluta di stabilità degli stessi;
termine che non necessariamente deve essere lo stesso per la rivedibilità delle rendite per malattie professionali e per la rivedibilità delle rendite per infortuni sul lavoro;
sull'eventuale asimmetria del termine nelle due fattispecie deve far aggio la simmetria connaturale al rispetto del principio di eguaglianza nella medesima fattispecie. 2.5.3 - Ed allora in questa ricerca - una volta abbandonata la prospettiva della prescrizione e della decadenza per accedere a quella del completamento della fattispecie del consolidamento dei postumi - il criterio direttivo è costituito unicamente dall'esigenza del rispetto del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), che guida ed indirizza l'operazione esegetica di interpretazione adeguatrice della disposizione in esame;
principio che impone che le posizioni dell'assicurato e dell'Istituto siano equiparate e parimenti garantite. Se quindi l'assicurato, titolare di rendita per malattia professionale, ha solo un anno di tempo per attivarsi ed impedire che scatti la presunzione del consolidamento dei postumi, facendo valere (con domanda all'INAIL) l'eventuale aggravamento (nel quindicennio) dell'inabilità conseguente alla malattia professionale (termine questo, ex art. 137, u. co., contenuto in quello più ampio di prescrizione dell'art. 112 cit., comunque applicabile), sarebbe ingiustificatamente discriminatoria la previsione di una più estesa (possibile) inattività dell'Istituto prima che scatti la presunzione suddetta perché l'Istituto possa far valere il miglioramento dell'inabilità nel quindicennio, così come si avrebbe se si mutuasse al fine in esame il termine triennale dell'art. 112, comma 1. Ciò che il rispetto del principio di eguaglianza non tollera è che la presunzione scatti (in malam partem per l'assicurato) dopo un anno di inattività dello stesso, mentre scatti (in malam partem per l'istituto) dopo tre anni di inattività del medesimo (termine che anzi si ritiene debba essere incrementato dell'ulteriore periodo di 210 giorni previsto dall'art. 111 d.P.R. n. 1124/65 per il procedimento amministrativo di revisione).
Invece l'esigenza del rispetto del principio di eguaglianza comporta che il consolidamento dei postumi si verifica in bonam partem ed in malam parte una volta che si sia protratta per oltre un anno l'inerzia rispettivamente dell'assicurato titolare di rendita professionale (che non abbia fatto la domanda di revisione in melius della rendita) e dell'istituto (che non abbia attivato il procedimento di revisione in pejus della stessa). Una volta escluso che tale consolidamento si sia radicato (e quindi esclusa l'operatività della presunzione assoluta di cui si diceva), l'unica prescrizione che decorre è quella del diritto (di credito) dell'assicurato alla prestazione;
mentre il ritardo dell'INAIL nel completare il procedimento di revisione non danneggia l'assicurato che continua a beneficiare della rendita non revisionata (non senza considerare la possibilità per quest'ultimo di un accertamento negativo in sede giudiziale dell'ipotizzato miglioramento della sua inabilità).
2.5.4 - Nel caso di specie, sembra pacifico che l'INAIL abbia sottoposto l'assicurato a visita di revisione (il 28/0/1993) nell'anno della scadenza del quindicennio e quindi il termine annuale sarebbe stato rispettato, salvo migliore accertamento da parte del giudice di merito.
3 - Il ricorso va quindi accolto e va pertanto cassata la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Venezia, che si adeguerà al seguente principio di diritto: "Il termine, per complessivi quindici anni, per la revisione della rendita per inabilità conseguente a malattia professionale, previsto dall'art. 137 d.p.r. n. 1124 del 1965 (secondo il quale l'ultima revisione può aversi soltanto per modificazioni avvenute entro il termine di quindici anni dalla costituzione della rendita), ha natura sostanziale e non comprende implicitamente alcun termine di decadenza;
pertanto non preclude la revisione ad opera dell'INAIL per miglioramento delle condizioni dell'assicurato oltre il quindicennio dalla data di costituzione della rendita, sempre che il ritenuto miglioramento si sia verificato entro detto quindicennio. Il consolidamento dell'inabilità, con presunzione assoluta, si verifica ove l'assicurato non abbia domandato la revisione entro un anno dalla scadenza del suddetto termine di quindici anni e l'Istituto, nello stesso termine, non abbia attivato il procedimento di revisione della medesima inabilità".
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Venezia. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2001