Sentenza 25 settembre 2009
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con cui il Tribunale, dopo aver in precedenza restituito gli atti al pubblico ministero rilevando la diversità del fatto da quello contestato, dichiari la nullità del nuovo decreto che dispone il giudizio con il quale sia stata riproposta negli originari termini l'azione penale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/09/2009, n. 39701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39701 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2009 |
Testo completo
Corte Suprema di Cassazione, sezione VI penale, pag.1
39701/09 M 7561 Sentenza n.:
Registro Generale n. 11592/09
Udienza camera di consiglio del giomo 25 settembre 2009
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta Penale
composta dai Signori:
Giovanni de Roberto Presidente
Saverio Felice Mannino Consigliere
Luigi Lanza Consigliere
Giorgio Colla Consigliere
Carlo Citterio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto ex art. 568 C.P.P. dal Procuratore della Repubblica di Bari contro l'ordinanza 3 marzo 2009 del
Tribunale monocratico di Bari, che ha disposto la restituzione degli atti al P.M., dichiarando la nullità del decreto di citazione a giudizio nei confronti di ON AC, nato il [...].
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Viste le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del
Sostituto Procuratore Generale Rosario Giovanni Russo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto del 19 giugno 2006 il Tribunale, in composizione monocratica, giudicando CH NT citato a giudizio per il reato di cui all'art. 388 bis c.p., ai sensi dell'art. 521, 2°
c.p.p. aveva restituito gli atti al Pubblico Ministero, avendo rav- visato il diverso fatto previsto e punito dall'art. 388 c.p. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice) e non quello invece in concreto contestato e concernente la violazione colposa dei doveri di custodia.
Il Pubblico Ministero, peraltro, riproponeva negli originari termini l'azione penale, ed il Tribunale, con provvedimento del 3 marzo 2009, dichiarava la nullità della seconda citazione a giudizio, restituendo gli atti al Pubblico Ministero, il quale, sul presupposto dell'abmormità della decisione del Tribunale, ha proposto impugnazione avanti questa Corte ex art. 568 C.P.P..
Il Procuratore generale presso questa Corte, nelle sue conclusioni, richiamando una decisione di questa sezione (Cass. pen. sez. VI 41342/2006, Rv. 235440, Chiuchiolo) ha rilevato che il pubblico ministero, cui siano rimessi gli atti del procedimento a norma dell'art. 521, comma 2, c.p.p., pur essendo libero nelle sue determinazioni circa l'esercizio dell'azione penale, una volta che ritenga di investire nuovamente il giudice, deve strettamente attenersi alla configurazione del fatto, quale definita dall'organo giudicante, essendo l'ordinanza, emessa a norma di detto articolo, idonea a costituire una preclusione processuale alla riproduzione della originaria imputazione.
Ne consegue
-a giudizio del Procuratore generale- che non può considerarsi abnorme il provvedimento con cui il tribunale, in composizione monocratica, constatata nuovamente la diversità del fatto, dichiari, come nella specie, la nullità del decreto che dispone il giudizio disponendo la restituzione degli atti al P.M..
Orbene siffatte conclusioni non possono che essere quelle della Corte, non ricorrendo nella specie nessun profilo di abnormità, considerato che non risulta la presenza di nessuna delle irregolarità-invalidità che, sole, consentono il giudizio di abnormità, posto che nella specie- il provvedimento non propone nè singolarità 0 stranezza di contenuti, né risulta avulso o Corte Suprema di Cassazione, sezione VI penale, pag.3
scoordinato rispetto all'ordinamento processuale, e neppure, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, consta si sia esplicato al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.
Invero, nella specie va data preminenza all'effetto preclusivo scaturente dal precedente provvedimento restitutorio, ricorrendo la medesima ratio decidendi espressa nella richiamata decisione
Chiuchiolo (Rv. 235440).
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, giusta conforme conclusione del Procuratore generale.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il giorno 25 settembre 2009
Il cons. est.
Luigi Lanza Il PresidenteJ e Toll Giovanni de Roberto
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 12 011 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
DI Scalia