Sentenza 9 novembre 2006
Massime • 1
Il pubblico ministero, cui siano rimessi gli atti del procedimento a norma dell'art. 521 comma secondo cod. proc. pen., pur essendo libero nelle sue determinazioni circa l'esercizio dell'azione penale, una volta che ritenga di investire nuovamente il giudice deve strettamente attenersi alla configurazione del fatto definita dall'organo giudicante, valendo l'ordinanza emessa a norma di detto articolo a costituire una preclusione processuale alla riproduzione della originaria imputazione. Ne consegue che non è abnorme il provvedimento con cui il tribunale, in composizione monocratica, constatata nuovamente la diversità del fatto, dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/11/2006, n. 41342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41342 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 09/11/2006
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1907
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 32564/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia;
nel procedimento a carico di:
UC PA, n. a Ronchi dei Legionari il 19.1.1961;
avverso la ordinanza in data 14 marzo 2005 del Tribunale di Gorizia;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, con le quali si chiede l'annullamento del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Gorizia.
FATTO
Il Tribunale di Gorizia, in composizione monocratica, alla udienza dibattimentale del 14 marzo 2005, nel procedimento a carico di UC PA, tratto a giudizio con citazione diretta per rispondere del reato di cui all'art. 367 c.p., pronunciava ordinanza con la quale, "visto l'art. 552" e rilevato che l'imputazione era difforme rispetto alla ipotesi individuata dal precedente giudice del dibattimento alla udienza del 18 marzo 2003, con la quale ai sensi dell'art. 521 c.p.p. gli atti erano stati trasmessi al pubblico ministero essendo ravvisabile nella specie il diverso reato di cui all'art. 495 c.p., dichiarava "la nullità del decreto di citazione a giudizio" disponendo "la restituzione degli atti al P.M. per i provvedimenti di competenza".
Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia, che denuncia l'abnormità dell'ordinanza, osservando che il giudice aveva disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero sulla base di una valutazione di diversità del fatto non già rispetto a una sua personale valutazione all'esito della istruttoria dibattimentale, ma riportandosi a quanto ritenuto da altro giudice in un precedente procedimento, sia pure a carico dello stesso imputato per lo stesso fatto.
Per di più il provvedimento impugnato si discostava dal disposto dell'art. 521 c.p.p., che, in caso di ritenuta diversità del fatto, non prevede alcuna nullità del decreto di citazione a giudizio, ma solo una sua caducazione.
Osserva poi incidentalmente l'Ufficio ricorrente che l'evidente errore in cui era incorso il primo giudice non consentiva al pubblico ministero di formulare una diversa imputazione, sicché, data anche l'impossibilità di impugnare quella ordinanza, si verrebbe a verificare una inammissibile situazione di stallo processuale. DIRITTO
Il ricorso appare manifestamente infondato.
L'imputato era stato già tratto a giudizio, relativamente allo stesso fatto oggetto del presente ricorso, davanti al Tribunale di Gorizia, che, alla udienza del 18 marzo 2003, aveva, in applicazione dell'art. 521 c.p.p., ordinato la restituzione degli atti al pubblico ministero, ritenendo che il fatto emerso in dibattimento, inquadrabile nell'ipotesi criminosa di cui all'art. 495 c.p., era diverso da quello contestato, rubricato dal pubblico ministero sotto la fattispecie di cui all'art. 367 c.p.. Ricevuti gli atti, il Pubblico Ministero ha reiterato la citazione a giudizio, insistendo a riproporre in tale atto la medesima imputazione di cui all'art. 367 c.p. esclusa dal Tribunale. Contrariamente a quanto dedotto, dunque, con l'ordinanza impugnata il Tribunale, impersonato da altro magistrato in funzione monocratica, non si è affatto riportato a quanto ritenuto da "altro giudice" in un "diverso procedimento", ma ha correttamente preso atto della illegittima riproduzione nella vocativo in jus della identica regiudicanda per la quale era stata, nella prima udienza dibattimentale, emessa l'ordinanza ex art. 521 c.p.p.. Al riguardo va affermato che il Pubblico Ministero cui siano stati rimessi gli atti del procedimento a norma dell'art. 521 c.p.p., comma 2, pur essendo libero nelle sue determinazioni circa l'esercizio dell'azione penale, una volta che ritenga di investire nuovamente il giudice del dibattimento, deve strettamente attenersi alla configurazione del fatto definita dall'organo giudicante, valendo l'ordinanza emessa a norma di detto articolo a costituire una preclusione processuale alla riproposizione della originaria imputazione;
ferma restando, ovviamente, ogni facoltà di impugnazione contro la sentenza emessa all'esito del dibattimento anche in punto di definizione del fatto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2006