Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/11/2006, n. 41342
CASS
Sentenza 9 novembre 2006

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Il pubblico ministero, cui siano rimessi gli atti del procedimento a norma dell'art. 521 comma secondo cod. proc. pen., pur essendo libero nelle sue determinazioni circa l'esercizio dell'azione penale, una volta che ritenga di investire nuovamente il giudice deve strettamente attenersi alla configurazione del fatto definita dall'organo giudicante, valendo l'ordinanza emessa a norma di detto articolo a costituire una preclusione processuale alla riproduzione della originaria imputazione. Ne consegue che non è abnorme il provvedimento con cui il tribunale, in composizione monocratica, constatata nuovamente la diversità del fatto, dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/11/2006, n. 41342
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41342
    Data del deposito : 9 novembre 2006

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