Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/05/2001, n. 227
CASS
Sentenza 28 maggio 2001

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Ai fini della configurabilità dell'illecito disciplinare a carico dei magistrati ordinari, sono necessari una condotta contrastante con una regola che la deontologia obbliga ad osservare e la consapevolezza sia della condotta che del contrasto con la regola; in relazione all'ufficio del pubblico ministero, l'autonomia dei magistrati ivi addetti è piena quanto allo svolgimento delle funzioni nel corso delle udienze penali mentre può essere limitata nell'esercizio delle altre attribuzioni, perché l'autonomia caratterizza una posizione che si inscrive in un rapporto di ufficio, nel quale alla posizione del titolare inerisce il potere di dirigerlo ed organizzarlo tenuto conto dei criteri generali determinati dal C.S.M.; ne consegue che, quando il titolare dell'ufficio, il quale ha la facoltà di richiedere di essere consultato dagli altri magistrati in casi che presentino particolare importanza, lo faccia attraverso istruzioni emanate nell'esercizio del potere di organizzazione, si deve affermare che per i magistrati addetti all'ufficio sussiste il dovere di farlo; al contrario, ove tali istruzioni manchino, l'adozione di provvedimenti di rilievo senza consultarsi (nella specie, sequestro probatorio di velivoli militari impiegati in operazioni belliche) può essere considerato un atteggiamento non improntato a spirito di fattiva collaborazione ma non una condotta tenuta in colpevole violazione di uno specifico dovere d'ufficio.

Incorre in illecito disciplinare il magistrato ordinario, che, con una condotta contraria ai doveri d'ufficio ed implicante difetto del senso di necessaria collaborazione nei confronti del dirigente, si renda immeritevole della fiducia e considerazione di cui il magistrato deve godere (nella specie, il magistrato, appartenente all'ufficio del pubblico ministero, di fronte alla richiesta del Procuratore della Repubblica, riferitagli dalla propria segretaria, di avere in visione un fascicolo - stante la pendenza di un'istanza di avocazione rivolta al Procuratore Generale -, aveva realizzato, mediante istruzioni impartite alla segretaria, una condotta di tipo ostruzionistico, prima attestatasi nel far apparire che il fascicolo non poteva essere in quel momento materialmente consegnato perché si trovava in possesso dello stesso magistrato, poi espressasi in un rifiuto a che fosse prestata collaborazione alla materiale ricerca del fascicolo nel suo ufficio).

Nel procedimento disciplinare a carico di magistrati si ha modificazione del fatto, dalla quale scaturisce la mancanza di correlazione fra l'addebito contestato e la sentenza, solo quando venga operata una trasformazione o sostituzione degli elementi costitutivi dell'addebito e non quando gli elementi essenziali della contestazione formale restano immutati nel passaggio dalla contestazione all'accertamento dell'illecito, variando solo elementi secondari e di contorno (nella specie al magistrato, appartenente all'ufficio del P.M., era stato contestato di aver tenuto una condotta ostruzionistica a fronte della legittima richiesta del Procuratore di avere in visione un fascicolo oggetto di un'istanza di avocazione al P.G.; la S.C. ha confermato la decisione della sezione disciplinare del CSM, escludendo la rilevanza, ai fini della correlazione tra accusa e sentenza, del fatto che nell'addebito era detto che: - il magistrato aveva dato disposizioni alla segretaria di riferire che il fascicolo era a casa sua e non genericamente, come accertato, nella sua disponibilità; - lo stesso aveva invitato la segretaria a non consegnarlo, mentre si era limitato a consentire che l'appuntato inviato dal P.M. si cercasse il fascicolo anziché invitare la segretaria a consegnarglielo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/05/2001, n. 227
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 227
    Data del deposito : 28 maggio 2001

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