Sentenza 28 maggio 2001
Massime • 3
Ai fini della configurabilità dell'illecito disciplinare a carico dei magistrati ordinari, sono necessari una condotta contrastante con una regola che la deontologia obbliga ad osservare e la consapevolezza sia della condotta che del contrasto con la regola; in relazione all'ufficio del pubblico ministero, l'autonomia dei magistrati ivi addetti è piena quanto allo svolgimento delle funzioni nel corso delle udienze penali mentre può essere limitata nell'esercizio delle altre attribuzioni, perché l'autonomia caratterizza una posizione che si inscrive in un rapporto di ufficio, nel quale alla posizione del titolare inerisce il potere di dirigerlo ed organizzarlo tenuto conto dei criteri generali determinati dal C.S.M.; ne consegue che, quando il titolare dell'ufficio, il quale ha la facoltà di richiedere di essere consultato dagli altri magistrati in casi che presentino particolare importanza, lo faccia attraverso istruzioni emanate nell'esercizio del potere di organizzazione, si deve affermare che per i magistrati addetti all'ufficio sussiste il dovere di farlo; al contrario, ove tali istruzioni manchino, l'adozione di provvedimenti di rilievo senza consultarsi (nella specie, sequestro probatorio di velivoli militari impiegati in operazioni belliche) può essere considerato un atteggiamento non improntato a spirito di fattiva collaborazione ma non una condotta tenuta in colpevole violazione di uno specifico dovere d'ufficio.
Incorre in illecito disciplinare il magistrato ordinario, che, con una condotta contraria ai doveri d'ufficio ed implicante difetto del senso di necessaria collaborazione nei confronti del dirigente, si renda immeritevole della fiducia e considerazione di cui il magistrato deve godere (nella specie, il magistrato, appartenente all'ufficio del pubblico ministero, di fronte alla richiesta del Procuratore della Repubblica, riferitagli dalla propria segretaria, di avere in visione un fascicolo - stante la pendenza di un'istanza di avocazione rivolta al Procuratore Generale -, aveva realizzato, mediante istruzioni impartite alla segretaria, una condotta di tipo ostruzionistico, prima attestatasi nel far apparire che il fascicolo non poteva essere in quel momento materialmente consegnato perché si trovava in possesso dello stesso magistrato, poi espressasi in un rifiuto a che fosse prestata collaborazione alla materiale ricerca del fascicolo nel suo ufficio).
Nel procedimento disciplinare a carico di magistrati si ha modificazione del fatto, dalla quale scaturisce la mancanza di correlazione fra l'addebito contestato e la sentenza, solo quando venga operata una trasformazione o sostituzione degli elementi costitutivi dell'addebito e non quando gli elementi essenziali della contestazione formale restano immutati nel passaggio dalla contestazione all'accertamento dell'illecito, variando solo elementi secondari e di contorno (nella specie al magistrato, appartenente all'ufficio del P.M., era stato contestato di aver tenuto una condotta ostruzionistica a fronte della legittima richiesta del Procuratore di avere in visione un fascicolo oggetto di un'istanza di avocazione al P.G.; la S.C. ha confermato la decisione della sezione disciplinare del CSM, escludendo la rilevanza, ai fini della correlazione tra accusa e sentenza, del fatto che nell'addebito era detto che: - il magistrato aveva dato disposizioni alla segretaria di riferire che il fascicolo era a casa sua e non genericamente, come accertato, nella sua disponibilità; - lo stesso aveva invitato la segretaria a non consegnarlo, mentre si era limitato a consentire che l'appuntato inviato dal P.M. si cercasse il fascicolo anziché invitare la segretaria a consegnarglielo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/05/2001, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALDO VESSIA - Primo Presidente f.f. -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente di sezione -
Dott. PAOLO VITTORIA - rel. Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. ENRICO ALTIERI - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NOME1, elettivamente domiciliato in LOCALITA1, presso lo studio dell'avvocato NOME2, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato NOME3, giusta delega a margine del ricorso per il primo, per il secondo, giusta procura speciale del Notaio Dott. NOME4, depositata in data 7 febbraio 2001, in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 24215/00 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
NOME1, elettivamente domiciliato in LOCALITA1, presso lo studio dell'avvocato NOME2, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato NOME3, giusta delega a margine del ricorso per il primo, per il secondo, giusta procura speciale del Notaio Dott. NOME4, depositata in data 7 febbraio 2001, in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
avverso la sentenza n. 81/00 del Consiglio superiore magistratura di LOCALITA2, depositata il 27/09/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/01 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
uditi gli Avvocati NOME2, FIGLIOLIA, dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale.
Svolgimento del processo
La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, con sentenza del 27 settembre 2000, mentre ha assolto il Dott. NOME1 da altri tre addebiti, lo ha ritenuto responsabile di un quarto e gli ha inflitto la sanzione della censura. Il magistrato ha chiesto la cassazione della sentenza. Il ricorso è stato notificato al Ministero della giustizia il 30.10.2000 e depositato il 14.11.2000; è stato successivamente notificato al Procuratore Generale presso la Corte di cassazione il 24.11.2000. Il Ministero della giustizia ha dal canto suo chiesto la cassazione della medesima sentenza, con controricorso e ricorso incidentale notificato il 28.11.2000 e depositato il 12.12.2000. Il magistrato vi ha resistito ed il Ministero ha depositato una memoria.
Motivi della decisione
1. - Il ricorso principale ed il ricorso incidentale hanno dato luogo a separati procedimenti, che debbono essere riuniti perché sono relativi ad impugnazioni proposte contro la stessa sentenza (art. 335 cod. proc. civ.). 2. - Il ricorso principale è rivolto contro il capo della decisione relativo al terzo degli addebiti contestati al magistrato e contiene due motivi.
2.1. - Il magistrato, all'epoca sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di LOCALITA2, era stato incolpato della violazione dell'art. 18 R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, perché, a fronte della richiesta del procuratore della Repubblica di avere in visione il fascicolo relativo al procedimento penale n. 18202/96 R., stante la pendenza di un'istanza di avocazione rivolta al procuratore generale, aveva indotto la segretaria a dichiarare, contrariamente al vero, che il fascicolo non si trovava in ufficio, ma presso la sua abitazione e poi l'aveva invitata, per telefono, ad omettere di consegnare il fascicolo alla persona che il procuratore della Repubblica aveva incaricato e a dirle di cercarlo da sola. In questo modo, con una condotta contraria ai doveri di ufficio ed implicante difetto del senso di necessaria collaborazione nei confronti del dirigente della procura, il Dott. NOME1 s'era reso immeritevole della fiducia e considerazione di cui il magistrato deve godere. 2.2. - La sezione disciplinare ha richiamato le circostanze che avevano preceduto l'episodio del 5.11.1997 descritto nell'addebito. La procura generale, con una lettera dell'11.10.1997, aveva chiesto le fossero trasmessi gli atti o copia degli atti di un procedimento penale, il n. 6241/95: questo allo scopo di poter adottare i provvedimenti di sua competenza a seguito di un'istanza di avocazione.
L'avocazione era stata richiesta dal difensore di una delle persone sottoposte ad indagini, NOME5; nell'istanza era stato detto che, sebbene i termini per le indagini preliminari fossero decorsi senza che fosse stata esercitata l'azione penale, tuttavia la posizione del NOME5 era stata stralciata e per questa il pubblico ministero aveva presentato una richiesta di proroga del termine. 2.2.1. - La sezione ha poi ricostruito lo scambio di missive tra il sostituto ed il procuratore, oltre che tra procura e procura generale, mediante le quali quest'ufficio era stato informato delle iniziative assunte dal sostituto a conclusione delle indagini preliminari.
Il Dott. NOME1, informato della richiesta della procura generale, il 22.10.1997, da un lato aveva domandato al giudice delle indagini preliminari, presso cui il fascicolo si trovava, di restituirglielo, dall'altro aveva informato il procuratore della Repubblica dell'attività svolta, in particolare del fatto d'avere formulato le richieste previste dall'art. 405 c.p.p. per tutti i reati ascritti al NOME5 nell'ambito di quel procedimento.
Nel dare queste informazioni, il sostituto aveva spiegato che, prima della scadenza del termine prorogato dell'8.5.1996, il 6.5.1996 aveva chiesto una seconda proroga e, senza attendere il relativo provvedimento, aveva stralciato la posizione del NOME5 e di altri indagati rispetto ad uno specifico fatto, formando, anche in relazione ad altre ipotesi di reato, il fascicolo 18202/96. E, siccome il giudice aveva negato la proroga e gli aveva assegnato il termine del 25.2.1997 per formulare le sue richieste, lo aveva fatto nel procedimento 6241/95, ma, per poterlo fare anche con riferimento ai fatti devoluti nel procedimento 18202/96, ne aveva ancora stralciato le posizioni formando il fascicolo n. 7182/97. La procura generale, con una successiva lettera del 31.10.1997, mentre aveva preso atto delle notizie date dal Dott. NOME1 al procuratore della Repubblica, ne aveva chiesto di ulteriori, allo scopo di rendersi certa del fatto se rimanessero a carico del NOME5, nel procedimento 6241/95, ma anche nei successivi 18202/96 e 7182/97, ipotesi di reato derivanti dal primo procedimento per cui non fossero state ancora adottate le determinazioni previste dall'art. 405 c.p.p.. Il Dott. NOME1, informato di tale seconda lettera, il giorno 4.11.1997 aveva indirizzato al procuratore della Repubblica due lettere, per informarlo d'avere richiesto al giudice anche il fascicolo 7182/97 e per ribadire d'aver formulato le richieste ai sensi dell'art. 405 c.p.p. con riferimento a tutti e ciascuno dei reati ascritti al NOME5 nel procedimento 6241/95.
Lo stesso giorno aveva avuto un colloquio con il procuratore ed aveva spiegato che nell'ambito del procedimento 18202/96 quello di cui la procura generale aveva chiesto gli atti il NOME5 veniva indagato oramai per ipotesi di reato derivanti da iscrizioni successive e prive di attinenza con quelle dell'originario procedimento 6241/1995. 2.2.2. - La sezione disciplinare ha quindi ricostruito la vicenda del 5.11.1997, oggetto dell'addebito.
Il procuratore della Repubblica, ancora nell'incontro del giorno precedente, aveva chiesto fossero trasmessi alla procura generale gli atti del procedimento 18202/96 - visto che almeno questo fascicolo si trovava presso il sostituto e che comunque il suo esame da parte della procura generale sarebbe stato sicuramente rilevante al fine di decidere sulla richiesta di avocazione.
Il procuratore, quindi, il giorno successivo, "per il tramite della funzionaria addetta alla propria segreteria particolare Dott.ssa NOME6 fece richiedere il fascicolo alla segretaria dell'incolpato, signora E7". Costei ricercò il magistrato sul cellulare ed il Dott. NOME1 "sebbene sapesse essere noto alla teste che il fascicolo si trovava in ufficio", rispose dicendole che lo aveva lui e la invitò "a riferire in questi termini al Procuratore della Repubblica".
Prosegue la sezione disciplinare: - "Di tale risposta la signora E7 informò la Dott.ssa NOME6 la quale - essendo a conoscenza del fatto che il fascicolo si trovava invece nell'ufficio del Dott. NOME1, dal momento che la sera precedente era stato proprio quest'ultimo, nel colloquio con il Procuratore della Repubblica, a far presente la circostanza - la invitò a ritornare in ufficio per prelevare gli atti. La E7, ritenendo di non poter insistere nell'affermare circostanze non vere, telefonò nuovamente al Dott. NOME1 ricevendone l'invito di continuare "a riferire che il fascicolo era in suo possesso e che comunque non sapevo dove si trovasse"; ed alla richiesta della E7 di mettersi direttamente in contatto con il Procuratore per toglierla da una situazione "che si era fatta oltremodo imbarazzante", l'incolpato rispose che non intendeva far nulla di tutto ciò. Informata di tale colloquio la Dott.ssa NOME6, "visibilmente sconcertata", entrò nella stanza del Procuratore al quale la E7, dietro richiesta dello stesso, confermò allora che il fascicolo si trovava in ufficio. Seguirono l'invito del Dott. NOME8 a prelevare il fascicolo, facendo accompagnare la E7 da un carabiniere che prestava servizio nell'anticamera del Procuratore della Repubblica;
una telefonata del Dott. NOME1 con la quale quest'ultimo - informato di quanto era avvenuto - avrebbe invitato la signora E7 a non toccar nulla lasciando che il fascicolo fosse ricercato dal carabiniere;
il successivo prelievo del fascicolo stesso con consegna alla Dott.ssa NOME6, nel frattempo scesa a ritirarlo insieme all'appuntato...". Aggiunge la sezione disciplinare: "La signora E7 ha confermato, nell'udienza dibattimentale del 9 giugno 2000, le dichiarazioni rese all'Ispettore ministeriale;
e quand'anche nel corso delle telefonate con il Dott. NOME1 quest'ultimo non abbia usato l'espressione "abitazione", dalla deposizione della teste emerge in modo inequivocabile che l'incolpato l'aveva invitata a riferire che il fascicolo non si trovava in ufficio essendo invece "in possesso" o "nella disponibilità" di esso Dott. NOME1". 2.2.3. - La sezione, passata dalla ricostruzione dei fatti alla loro valutazione, ha svolto queste considerazioni.
Tra le prerogative del procuratore della Repubblica è compresa quella di esaminare direttamente i fascicoli assegnati ad un sostituto, anche in caso di assenza del magistrato dall'ufficio. Nel caso, poi, il procuratore aveva richiesto la trasmissione degli atti dietro sollecitazione della procura generale. Il Dott. NOME1 aveva sostenuto che il suo rifiuto di consegnare il fascicolo trovava giustificazione nel fatto che il procuratore, distaccandosi da una prassi sempre seguita, non gli aveva rivolto un invito per iscritto.
Se non che l'esistenza della prassi era stata smentita dal Dott. NOME8, sentito nel corso del dibattimento e, comunque, era noto al magistrato che "la richiesta proveniva dal Procuratore Generale (il quale, del resto, l'aveva formulata anche per iscritto) in relazione a specifiche esigenze del suo ufficio, e che l'invito a trasmettere il fascicolo era stato rinnovato personalmente dal Dott. NOME8 all'incolpato nel corso dell'incontro del 4 novembre 1997". Perciò, il magistrato "facendo riferire per il tramite della propria segretaria circostanza non vera e in questo modo opponendo un rifiuto alla consegna del fascicolo" era venuto meno al dovere di leale collaborazione nei confronti del procuratore della Repubblica. Di tale atteggiamento era sintomatico anche il fatto che egli, anziché invitare la segretaria a consegnare il fascicolo all'appuntato, si fosse alla fine limitato a consentire che quest'ultimo lo ricercasse direttamente.
La sua condotta appariva tanto più riprovevole sotto il profilo deontologico, se si considerava che, violando elementari regole di lealtà e di correttezza, il magistrato aveva dato disposizioni alla sua assistente di riferire il falso al procuratore della Repubblica con riguardo al fascicolo, insistendo in tale atteggiamento nonostante quella le avesse rappresentato il suo comprensibile imbarazzo e gli avesse rivolto inutilmente la richiesta di mettersi direttamente in contatto con il procuratore.
2.3. - Il ricorrente, con il primo motivo, deduce un vizio di violazione di norma sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all'art. 477 cod. proc. pen. 1930). Sostiene che il fatto per cui gli è stata inflitta la sanzione è diverso da quello indicato nella contestazione.
E ciò per queste ragioni.
L'addebito era stato d'aver detto, contrariamente al vero, che il fascicolo si trovava a casa sua, ma questa circostanza era risultata non provata.
D'altro canto, l'addebito era stato formulato in modo da non porre in questione la legittimità del suo rifiuto di consegnare il fascicolo, sicché su questo punto egli non aveva ritenuto di doversi difendere. E però, anche per questa parte, la sanzione gli è stata alla fine inflitta non per avere invitato la sua segretaria a non consegnare il fascicolo, come si trovava scritto nell'addebito, ma per il diverso fatto d'essersi limitato a consentire che l'appuntato il fascicolo se lo cercasse, anziché invitare la segretaria a consegnarglielo lei. 2.3.1. - Il motivo non è fondato.
La contestazione dell'addebito presenta una ben precisa descrizione dei momenti in cui si è venuto articolando l'atteggiamento tenuto dal magistrato in risposta alla richiesta di consegna del fascicolo, che il titolare dell'ufficio gli aveva rivolto e che la sua segretaria gli aveva riferito.
L'atteggiamento che la contestazione descrive ed addebita al magistrato come illecito disciplinare è una condotta di tipo ostruzionistico, prima attestatasi nel far apparire che il fascicolo non poteva essere in quel momento materialmente consegnato perché si trovava in possesso dello stesso magistrato, poi espressasi in un rifiuto che fosse prestata collaborazione alla materiale ricerca del fascicolo nel suo ufficio.
Orbene, è appunto questo il comportamento che la sezione disciplinare ha accertato - come risulta dai passi della motivazione che si sono riportati.
I dettagli su cui il ricorrente si sofferma nel motivo - non aver egli espressamente detto che il fascicolo si trovava nella sua casa;
non aver detto alla segretaria di consegnare il fascicolo e non già averla invitata a non consegnarlo - rappresentano nulla più che sfumature di una condotta rimasta immutata nella sua sostanza e nella sua valenza nel passaggio dalla contestazione all'accertamento dell'illecito.
2.4. - Il ricorrente, nel secondo motivo, deduce un diverso vizio di violazione di norma sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all'art. 475 n. 3 cod. proc. pen. 1930). Sostiene che la sentenza manca di motivazione, perché non vi sono espresse le ragioni per cui il rifiuto di consegna del fascicolo è stato ritenuto un illecito disciplinare.
Svolge più ordini di considerazioni.
Il primo concerne l'accertamento dei fatti compiuto dalla sezione disciplinare a proposito del modo in cui, nella procura della Repubblica presso il tribunale di LOCALITA2, il titolare dell'ufficio esercitava il suo potere di richiedere ai sostituti la trasmissione dei fascicoli loro assegnati.
La sezione osserva il ricorrente - ha ritenuto che nell'ufficio della procura non vi fosse la prassi per cui il titolare chiedeva per iscritto ai suoi sostituti la trasmissione dei fascicoli loro affidati: se non che lo stesso Dott. NOME8 aveva ammesso che in alcune occasioni potesse averli chiesti per iscritto;
anzi, per iscritto, il 16.10.1997, il Dott. NOME8 aveva appunto chiesto il fascicolo 6241/95 da cui gli altri, il 18202/96 ed il 7182/97 erano derivati.
Il ricorrente si sofferma poi sull'accertamento del fatto che il fascicolo gli sia stato richiesto e sul fatto che ne conoscesse il motivo.
Diversamente da quanto ritenuto dalla sezione, sostiene il ricorrente che non esiste agli atti del procedimento una richiesta, da parte della procura generale al procuratore della Repubblica, che alla prima fosse trasmesso il fascicolo 18202/96: esiste invece un fax del 3.11.1997, con la richiesta di notizie riguardanti più procedimenti;
questa nota gli è stata trasmessa dal Dott. NOME8, con preghiera di risposta scritta a vista, risposta da lui data il giorno 4. Ancora il 3.11.1997 gli è stata trasmessa altra nota della procura generale, che però non concerneva il fascicolo 18202/96 ed a seguito di questa egli aveva chiesto al giudice la restituzione del fascicolo 7182/97 e fornito i chiarimenti richiestigli.
Dunque, non - poteva sapere che il fascicolo 18202/96 fosse stato chiesto per iscritto dalla procura generale.
La sezione, inoltre, quando ha affermato che "l'invito a trasmettere il fascicolo era stato rinnovato personalmente dal Dott. NOME8 all'incolpato ancora nel corso dell'incontro del 4 novembre 1997", ha tratto dalle dichiarazioni rese dal Dott. NOME8 un'illazione non solo arbitraria, perché in queste non v'è precisa indicazione ne' della data del colloquio ne' del fascicolo richiesto, ma anche contraddetta dalla relazione 7.11.1997 del Dott. NOME8, dalla quale risulta che il fascicolo cui ebbe a riferirsi era il 6241/95. Un terzo ordine di considerazioni attiene al dover essere, cioè al se il titolare dell'ufficio sia tenuto ad osservare la forma scritta, nelle richieste rivolte ai sostituti, se questi lo richiedano. Il ricorrente osserva che sul punto la sezione disciplinare non si è soffermata, sebbene, nell'udienza, egli avesse posto in rilievo che tra lui ed il Dott. NOME8 esistevano solo rapporti formali;
che una risposta del Consiglio superiore ad un quesito del 12.7.1994 aveva concluso nel senso che la tutela della professionalità dei magistrati addetti agli uffici della procura della Repubblica poteva rendere necessario che si ricorresse, nei rapporti con il titolare dell'ufficio, a comunicazioni scritte;
che in altra sua decisione, la sentenza 28 settembre 1990 n. 27/89, la sezione aveva assolto un magistrato, considerando che non poteva essergli imputata la scelta d'aver voluto formalizzare i rapporti con il dirigente. Le ultime considerazioni svolte nel ricorso riguardano il modo della consegna del fascicolo.
Il ricorrente osserva che la sezione disciplinare ha mancato di prendere in considerazione la giustificazione che egli aveva dato del proprio atteggiamento - "a fronte del comportamento del procuratore che aveva fatto accompagnare la E7 da un carabiniere, ha ritenuto che il procuratore, ad escludere la volontà di mortificarlo, avesse agito in quello strano modo per essere sicuro che il fascicolo gli venisse consegnato nello stato in cui si trovava, senza che nessuno vi mettesse mano, tanto meno la sua segretaria".
2.4.1. - Il motivo non è fondato.
Due premesse sono necessarie.
La prima è che l'addebito sconta la soluzione in senso affermativo della questione, così poi risolta dalla sezione disciplinare, se il titolare dell'ufficio della procura della Repubblica abbia la facoltà di consultare i fascicoli dei procedimenti assegnati agli altri magistrati e se il procuratore possa perciò chiedere ai sostituti che i fascicoli gli siano a questo fine consegnati. Il magistrato, lo ricorda nel ricorso, non ha del resto messo in discussione questa attribuzione del titolare dell'ufficio ne' durante il giudizio davanti alla sezione disciplinare ne' impugnandone la decisione.
La seconda premessa è che la sentenza non ha il vizio di mancare di una motivazione.
Le valutazioni di fatto e le considerazioni giuridiche che vi sono esposte si presentano logicamente coordinate tra loro e tali da costituire sempre sul piano logico un idoneo supporto della decisione.
Si tratta dunque di stabilire se la sentenza non sia invece viziata per difetti della motivazione, che, per costituire motivo di cassazione della sentenza, dovrebbero però avere interessato punti decisivi.
Il ricorrente si è soffermato in modo analitico su questi punti: se la consegna del fascicolo gli dovesse essere chiesta per iscritto;
se il titolare dell'ufficio gliela avesse chiesta in precedenza e in questa forma;
se il fascicolo fosse stato richiesto alla procura dalla procura generale e se egli fosse stato messo a conoscenza di ciò.
Questi punti, che sono apparsi decisivi al ricorrente, però non lo sono.
La ragione ne è questa.
L'addebito ha avuto come oggetto il comportamento tenuto dal magistrato di fronte all'iniziativa assunta dal titolare dell'ufficio, di vedersi consegnato il fascicolo di un procedimento che al magistrato era stato assegnato.
Il ricorrente ha sostenuto che nei giorni precedenti il procuratore non gli avesse in modo chiaro e per iscritto chiesto la consegna del fascicolo ed ha individuato vizi della motivazione nell'accertamento compiuto dalla sezione disciplinare su questo punto. È certo però, perché il punto non è in discussione, che dell'iniziativa presa dal procuratore il giorno 5.11.1997 il magistrato sia stato informato ed oggetto dell'addebito è il comportamento mantenuto una volta che l'intenzione del procuratore gli è stata resa nota.
Ora, salvo a stabilirne il fondamento, gli aspetti discussi nel ricorso avrebbero assunto certo il rilievo di punti decisivi se il magistrato, parlando personalmente al procuratore, sia pure per telefono, o per il tramite dei rispettivi segretari, avesse opposto l'obiezione che la richiesta doveva essere formulata per iscritto ed avesse dato alla sua segretaria l'ordine di consegnare lei il fascicolo solo in presenza di una tale richiesta ed altrimenti di limitarsi a non ostacolare gli incaricati del procuratore. L'addebito, se vi fosse stato, per essere aderente ai fatti, avrebbe dovuto vertere sull'atteggiamento tenuto dal magistrato a proposito della forma della richiesta, atteggiamento del quale le istruzioni date alla segretaria avrebbero costituito il logico sviluppo. E, rispetto a tale atteggiamento, se anche non lo si fosse considerato manifestazione di una legittima posizione del magistrato, si sarebbe comunque dovuta valutare la rilevanza dei modi ai quali il titolare dell'ufficio si fosse attenuto in precedenti occasioni, quantomeno per stabilire se non avessero ingenerato nel magistrato il convincimento di doverli pretendere o di dovervisi attenere. Ma non è questo il comportamento che il magistrato ha tenuto, sebbene quello diverso esposto nell'addebito e che la sezione disciplinare ha accertato.
Sicché, correttamente, da un punto di vista logico, al di là degli argomenti in concreto addotti, la sezione disciplinare ha negato rilievo alla giustificazione voluta poi dare dal magistrato del proprio rifiuto.
Perché, come la sezione non ha mancato di rilevare quando ha affrontato l'aspetto della compromissione del prestigio del magistrato e dell'ordine giudiziario, sono state le particolari modalità del suo comportamento a segnarne la rilevanza disciplinare l'aver invitato la propria segretaria a negare che il fascicolo si trovasse in ufficio ed averla esposta a dover tenere a sua volta un comportamento insostenibile, una volta che il fascicolo si trovava nell'ufficio.
Si possono comunque aggiungere delle considerazioni a proposito della ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione e delle critiche che le sono state mosse.
La sezione disciplinare perviene ad una plausibile ricostruzione dei fatti quando ritiene che del fascicolo 18202/96 si fosse parlato nel colloquio del 4.11.1997 tra procuratore e sostituto: perché spiega che esso costituì l'oggetto delle precisazioni date a suo riguardo dal sostituto al procuratore e perché la Dott.ssa NOME6, alla segretaria del Dott. NOME1, che le opponeva non essere il fascicolo in ufficio, obiettò che era stato il magistrato a far presente il contrario la sera prima.
Assume così piena consistenza logica la ricostruzione dei fatti compiuta dalla sezione, nel senso che il Dott. NOME8 abbia esposto al Dott. NOME1 l'intenzione di consultare il fascicolo. E ciò, tanto più in quanto, se l'istanza di avocazione aveva riguardato il fascicolo 6241/95, il motivo ne era stato lo stralcio della posizione del NOME5 attuata originariamente attraverso il fascicolo 18202/96.
Sicché appunto attraverso la consultazione di questo si sarebbe potuto dissipare ogni dubbio sul fatto che, attraverso quel procedimento, continuassero a svolgersi indagini preliminari su fatti derivanti dal procedimento il cui stato aveva dato occasione all'istanza di avocazione.
Dubbio superato di lì a qualche giorno con il rigetto di quell'istanza.
2.5. - Il ricorso principale è in conclusione rigettato. 3. - Il ricorso incidentale contiene anch'esso due motivi. Riguardano il primo ed il quarto addebito.
3.1. - Il magistrato, col primo addebito, era stato incolpato del fatto che, in un procedimento penale per il reato di falso in bilancio, scaduto il termine per le indagini preliminari, senza averne chiesto la proroga, aveva disposto una rogatoria internazionale. Questa iniziativa integrava una grave violazione della legge processuale, perché si trattava di indagine oramai non consentita ed inutilizzabile. La violazione implicava difetto di diligenza e ponderazione e da essa era derivato un gravoso onere finanziario. Di qui la lesione del prestigio del magistrato. La sezione disciplinare ha ritenuto che il mancato rispetto della norma processuale non aveva determinato lesione della credibilità dell'ordine giudiziario: s'era trattato di semplici accertamenti documentali, demandati interamente alle competenti autorità straniere ed era stata sopportata la sola spesa di L.
1.016.000 per la traduzione delle rogatorie.
3.2. - Il Ministero della giustizia, col secondo motivo, chiede che la sentenza sia cassata per i vizi di violazione di norme di diritto e di difetto di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione all'art. 18 R.D. - Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, ed agli artt. 124 e 406 c.p.p.). Il ricorrente osserva, in sintesi, che "la tardiva iniziativa d'indagine meritava di essere sanzionata disciplinarmente perché costituisce evidente consapevole violazione delle norme che disciplinano l'attività istituzionale della magistratura inquirente".
La consistenza dell'impegno finanziario richiesto dall'indagine non poteva d'altro canto elidere la rilevanza disciplinare del fatto, data "l'indubbia eco della vicenda" attestata dai documenti del giudizio.
3.2.1. - Il motivo non è fondato.
Elemento della fattispecie dell'illecito disciplinare non è solo una condotta contraria a norme e regole di comportamento che il magistrato è tenuto ad osservare, ma anche il discredito che ne derivi a lui od all'ordine giudiziario (Cass. 18 ottobre 2000 n. 1119/S.U.; 3 ottobre 2000 n. 1051/S.U.; 28 aprile 1999, n. 278/S.U.;
30 luglio 1998 n. 7476)
La sentenza impugnata non presenta dunque il vizio di violazione di norma di diritto per il fatto che sia stata ritenuta non punibile sul piano disciplinare una condotta, che si era si concretizzata nella violazione di una norma processuale che il magistrato avrebbe invece dovuto osservare, ma dalla quale la sezione ha ritenuto non essere derivata lesione del prestigio dell'ordine giudiziario. La critica che nel ricorso si muove a questo secondo punto della decisione è poi inammissibile, perché formulata senza specifico riferimento agli atti del processo, che si dicono non considerati e dalla cui valutazione sarebbe dovuto logicamente emergere un giudizio di segno opposto.
3.3. - Il quarto degli addebiti rivolti al magistrato è il seguente. Al Dott. NOME1 era stato assegnato un procedimento iscritto al registro modello 45 (registro degli atti non costituenti notizia di reato) a seguito di interrogazione parlamentare concernente l'acquisto da parte del Ministero della difesa di cacciabombardieri AM - X e di elicotteri EH - 101, che avrebbero presentato difetti strutturali, a loro volta causa di numerosi gravissimi incidenti. Egli aveva variato l'iscrizione in procedimento a carico di ignoti per delitti di peculato e corruzione e, senza informarne il procuratore della Repubblica, aveva emesso in base all'art. 253 c.p.p. un decreto di sequestro d'un aereo e di un elicottero.
In tal modo aveva mancato al dovere di correttezza nei confronti del procuratore: l'informativa al procuratore era nel caso dovuta sia per l'importanza del procedimento (che il magistrato avrebbe dovuto classificare di particolare impegno ai fini della circolare n. 87/97 del 30.9.1997); sia in analogia a quanto richiesto per le misure cautelari reali (artt. 316 a 321 c.p.p.) dalla circolare n. 87/97/1 del 20.10.1998; sia per l'intrinseco contenuto del provvedimento adottato, avente ad oggetto mezzi militari, uno dei quali di tipo impiegato in operazioni belliche in corso.
Il magistrato s'era così reso immeritevole della fiducia e della considerazione di cui doveva godere ed aveva compromesso il prestigio dell'ordine giudiziario.
3.4. - La sezione disciplinare ha considerato essere pacifico che il Dott. NOME1 non aveva informato il procuratore della Repubblica o il procuratore aggiunto dell'iniziativa, cui si accingeva, di emettere il decreto di sequestro, così come non li aveva informati, prima di farlo, "della variazione del fascicolo".
La sezione ha poi affermato che ragioni di opportunità avrebbero certamente consigliato di rendere edotto il procuratore della Repubblica o quantomeno il procuratore aggiunto dell'iniziativa che il magistrato si accingeva a prendere e non averlo fatto denunziava un atteggiamento non improntato a spirito di fattiva collaborazione. A questa conclusione è giunta dopo aver considerato che, al di là della loro formulazione letterale, nelle circolari del procuratore della Repubblica richiamate nell'addebito appariva "implicita la previsione di un più generale obbligo di informativa ogni qualvolta gli atti del sostituto, pur nella piena autonomia di esercizio delle funzioni" fossero "tali da coinvolgere l'immagine esterna dell'Ufficio complessivamente inteso e, quindi, (anche) le responsabilità di coordinamento generale spettanti al dirigente della Procura".
La sezione è tuttavia pervenuta a ritenere che il magistrato non avesse inteso sottrarsi ad un dovere di comportamento di cui dovesse avere certa contezza.
E questo, perché egli aveva subito informato il procuratore aggiunto d'aver variato l'iscrizione del procedimento da uno ad altro registro, senza che rispetto a ciò gli venissero fatti rilievi di sorta;
il provvedimento di sequestro probatorio non rientrava tra quelli specificamente presi in considerazione nelle due circolari, in cui erano state nominate le misure cautelari personali e reali;
non poteva ritenersi inequivocabile che al sequestro probatorio dovesse riferirsi altra espressione riassuntiva contenuta nelle circolari. 3.5. - Il Ministero della giustizia, nel primo motivo, chiede che la sentenza sia cassata per i vizi di violazione di norme di diritto e di contraddittoria motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione all'art. 18 del regio decreto legislativo 511 del 1946). Il ricorrente, in primo luogo, ritiene esistere una contraddittorietà tra i diversi punti in cui si articola la motivazione della decisione.
Osserva che la sezione disciplinare, attribuito alle circolari il significato che aveva ritenuto loro proprio, per escludere il contrasto tra regola imposta al magistrato e condotta da lui tenuta avrebbe se mai dovuto seguire diverse impostazioni: negare che in concreto il sequestro dei velivoli fosse un provvedimento tale da coinvolgere l'immagine esterna dell'ufficio ovvero negare legittimità alle circolari e disapplicarle.
Fa una seconda osservazione.
La sezione ha dato rilievo, a favore del magistrato, al fatto che, se pur dopo averla apportata, aveva informato il procuratore aggiunto della variazione dell'iscrizione a registro, senza incontrare rilievi, ma questo, sostiene il ricorrente, è un argomento non conferente.
Una cosa era l'importanza del procedimento, di cui peraltro il magistrato aveva mostrato d'essersi reso comunque avvertito, altra quella del provvedimento di sequestro di velivoli militari impiegati in operazioni belliche: poteva non interessare in modo particolare che il magistrato avesse e come variato l'iscrizione, ma lo stesso non poteva essere sostenuto circa il contenuto del provvedimento di sequestro.
A questo riguardo il Ministero aggiunge un'ultima considerazione:
nell'addebito, l'onere di informare il procuratore del contenuto del provvedimento che il magistrato si accingeva a prendere era stato postulato in relazione alla sua intrinseca importanza, al di là di quanto avessero disposto le circolari, ma su questo punto specifico punto la sentenza manca affatto di motivazione.
3.5.1. - Il motivo non è fondato.
La sentenza non presenta contraddizioni nella sua motivazione. Anche l'illecito disciplinare è fattispecie nella quale confluiscono un momento oggettivo ed uno soggettivo (Cass. 28 aprile 1999 n. 278/S.U.; 18 febbraio 1998 n. 1736; 16 gennaio 1998 n. 359). Dunque, mentre è necessario che vi sia una condotta e che questa contrasti con una regola che la deontologia obbliga ad osservare, ciò non è sufficiente, perché al contrasto oggettivo della condotta con la regola deve corrispondere non solo la consapevolezza della condotta, ma quella del contrasto tra condotta tenuta e regola da osservare.
Ora, mentre la valutazione, da parte della sezione, circa la portata del contenuto delle circolari attiene alla indagine sul punto se la condotta tenuta dal magistrato potesse o no dirsi in contrasto con una regola esistente, relativa alla organizzazione dell'ufficio, che egli fosse tenuto ad osservare;
la riflessione sul contenuto letterale delle circolari, pure operata dalla sezione, attiene al giudizio sul se il magistrato aveva, dovesse avere o sia stato in colpa nel non avere avuto esatta rappresentazione del comportamento che il procuratore, attraverso le circolari, aveva chiesto fosse tenuto.
Nè la sentenza presenta il vizio di mancanza di motivazione su punto decisivo.
Nell'addebito, si è effettivamente postulato che a determinare, per il magistrato, il dovere di informare il procuratore circa il provvedimento che intendeva prendere, ne bastasse l'intrinseco contenuto, al di là di quanto le circolari potessero aver prescritto.
Se non che, rispetto ai procedimenti che negli uffici del pubblico ministero sono affidati alla trattazione degli altri magistrati, non può affermarsi in linea di principio un dovere di questi di consultare il titolare dell'ufficio ogni qualvolta si accingano ad adottare un provvedimento pur di particolare importanza. È vero invece, che l'autonomia dei magistrati addetti all'ufficio del pubblico ministero, mentre è piena quanto allo svolgimento delle funzioni nel corso delle udienze penali (artt. 53.1. cod. proc. pen. e 70.4. ordin. giudiz.) nell'esercizio delle altre attribuzioni si presta per converso ad essere limitata, perché l'autonomia caratterizza una posizione che si inscrive in un rapporto di ufficio, nel quale alla posizione del titolare inerisce il potere di dirigere l'ufficio ed organizzarlo (Cass. 7 dicembre 1999 n. 857/S.U.), tenendo al riguardo conto dei criteri generali determinati dal Consiglio superiore (art.
7-ter, terzo comma, ordin. giud., sub art.6 D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51).
Sicché, quando il titolare dell'ufficio, che ha dunque la facoltà di richiedere d'essere consultato dagli altri magistrati in casi che presentino particolare importanza, lo richieda attraverso istruzioni emanate nell'esercizio del potere di organizzazione, si deve affermare che per i magistrati addetti all'ufficio sussiste il dovere di farlo.
Se istruzioni in tal senso manchino, non potrà negarsi agli altri magistrati la "facolta" di consultarsi con il dirigente e, come la sezione ha osservato, ciò può anzi essere ritenuto opportuno nei casi di particolare importanza.
Considerando ciò, apparirà chiaro che la sezione non ha mancato di tenere conto di uno degli aspetti dal cui punto di vista il comportamento del magistrato, nell'addebito, era stato visto presentare un rilievo disciplinare.
La sezione ha bensì giudicato che il magistrato non era stato in colpa nel non aver prestato alle circolari il senso per cui egli avrebbe avuto nel caso il dovere di consultarsi con il procuratore o con il procuratore aggiunto: e perciò l'avere egli adottato il provvedimento di sequestro senza averli prima informati poteva essere considerato un atteggiamento non improntato a spirito di fattiva collaborazione, ma non un atteggiamento tenuto in colpevole violazione di uno specifico dovere di ufficio.
3.6. - Il ricorso incidentale è anch'esso rigettato. 4. - La soccombenza reciproca è motivo che nel caso giustifica una pronuncia di integrale compensazione delle spese di questo giudizio (art. 92, secondo comma, e 385 cod. proc. civ.).
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione, il 15 marzo 2001. Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2001