Sentenza 15 ottobre 2010
Massime • 1
In tema di patteggiamento, non è consentito al giudice di modificare unilateralmente i termini dell'accordo intervenuto tra le parti, poiché in tal modo verrebbe meno la base consensuale su cui si fonda il rito semplificato. (Fattispecie in cui il giudice ha accolto solo in parte la richiesta congiunta di patteggiamento, prendendo in considerazione solo uno dei reati ivi indicati, e non pronunciandosi sull'altro reato oggetto dell'accordo originario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/10/2010, n. 39213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39213 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 15/10/2010
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 1538
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - rel. Consigliere - N. 5769/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ED NA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 4/11/2009 del Giudice per le indagini preliminari di Trento;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dr. Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. RIELLO Luigi, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 4 novembre 2009, il Giudice per le indagini preliminari di Trento, in esito alla procedura di cui all'art. 447 cod. proc. pen., applicava a ED NA la pena di anni tre di reclusione ed euro 14.000 di multa per il delitto di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 consistito nell'aver detenuto a fine di spaccio gr. 10 di eroina.
Questo il calcolo della pena: pena-base, anni sei di reclusione e 26.000 di multa;
diminuzione, per il riconoscimento delle attenuanti generiche, prevalenti sull'aggravante della clandestinità; ulteriore diminuzione per il rito.
Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo l'inosservanza degli artt. 129, 444 e 448 cod. proc, pen.. Rileva che il giudice, nell'accogliere l'accordo delle parti in ordine alla pena da applicarsi al NA, ha erroneamente preso in considerazione soltanto uno dei reati indicati nella richiesta congiunta, non pronunciandosi sull'altro reato, riguardante un diverso episodio di spaccio di stupefacenti. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Preliminarmente il Collegio osserva che, quando è dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), la Corte di cassazione, per risolvere la relativa questione può - e talora deve necessariamente - accedere all'esame dei relativi atti processuali.
Dall'esame degli atti risulta che la richiesta di applicazione della pena è stata presentata dal NA il 5 settembre 2009 e il pubblico ministero ha prestato il consenso il successivo 7 settembre sulle imputazioni che la parte gli ha sottoposto, ovvero i reati di cui all'art. 81 c.p., comma 2, D.P.R. 309 del 1990, art. 73 aggravati dalla circostanza di cui all'art. 61 c.p., comma 1, n. 11-bis. Tali imputazioni risultavano puntualmente descritte nell'avviso notificato all'indagato di conclusione delle indagini preliminari, ex art. 415- bis cod. proc. pen. (ed in particolare, riguardavano la detenzione a fini di spaccio di gr. 10 di eroina e la cessione a IA ID di gr. 17 di eroina e di altro quantitativo non determinato). La richiesta contemplava l'applicazione della pena patteggiata di anni tre di reclusione ed Euro 14.000 di multa, così determinata:
pena base, anni sei di reclusione e 27.000 di multa;
diminuita, per il riconoscimento delle attenuanti generiche, prevalenti sulla contestata aggravante, ad anni quattro di reclusione e 18.000 di multa;
aumentata per la continuazione ad anni quattro e mesi sei di reclusione e 21.000 di multa, diminuita infine per il rito.
2. Ciò premesso, va ribadito il principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui, nel rito speciale previsto dall'art. 444 cod. proc. pen., il giudice deve accettare integralmente la richiesta delle parti, se ritenuta legittima, oppure deve respingerla "in toto" e procedere nelle forme ordinarie, se la reputata anche parzialmente non conforme alla legge, dovendovi essere concordanza tra quanto richiesto consensualmente dalle parti e quanto stabilito dal giudice. Egli, al contrario, non può modificare i termini dell'accordo intervenuto tra le parti, in quanto in tal modo verrebbe meno la base consensuale su cui questo si fonda (v. Sez. 2, n. 18044 del 7/04/2004, dep. 19/04/2004, Pappatela, Rv. 229049). Conseguentemente deve ritenersi invalida la decisione che accolga solo parzialmente una richiesta di patteggiamento, omettendo, come nel caso di specie, uno dei reati oggetto dell'accordo originario. A ciò deve aggiungersi che l'invalidità non esclude tuttavia che la stessa richiesta, ritualmente proposta dall'imputato ed accolta dal pubblico ministero e di per sè irrevocabile dalle parti, sia nuovamente esaminata da parte del giudice (atteso tra l'altro che, nel caso di specie, la contestazione dell'aggravante di cui all'art.61 c.p., comma 1, n. 11-bis - del quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale con sent. n. 249 del 2010 - non ha influito sul calcolo della pena).
In applicazione di tali principi, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al Tribunale di Trento per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Trento per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2010