Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/04/1999, n. 278
CASS
Sentenza 28 aprile 1999

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Se è vero che i magistrati sono tenuti, a norma del primo comma dell'art. 124 cod. proc. pen., ad osservare le norme del codice anche quando l'inosservanza non comporta la nullità dell'atto o altra sanzione processuale, tuttavia non qualsiasi inosservanza di esse norme assume rilevanza disciplinare. Perché, infatti, sussista ,l'illecito disciplinare deve presentare una triplice connotazione: un elemento oggettivo ( la violazione di una norma di condotta), uno soggettivo ( che essa sia stata commessa per dolo o colpa), ed infine un evento esterno consistente nel fatto che la violazione incida sulla credibilità del singolo magistrato oppure sul prestigio dell'ordine giudiziario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/04/1999, n. 278
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 278
    Data del deposito : 28 aprile 1999

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