Sentenza 28 aprile 1999
Massime • 1
Se è vero che i magistrati sono tenuti, a norma del primo comma dell'art. 124 cod. proc. pen., ad osservare le norme del codice anche quando l'inosservanza non comporta la nullità dell'atto o altra sanzione processuale, tuttavia non qualsiasi inosservanza di esse norme assume rilevanza disciplinare. Perché, infatti, sussista ,l'illecito disciplinare deve presentare una triplice connotazione: un elemento oggettivo ( la violazione di una norma di condotta), uno soggettivo ( che essa sia stata commessa per dolo o colpa), ed infine un evento esterno consistente nel fatto che la violazione incida sulla credibilità del singolo magistrato oppure sul prestigio dell'ordine giudiziario.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/04/1999, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 28 aprile 1999 |
Testo completo
riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
- Dott. Aldo VESSIA, Primo Presidente f.f.;
- " Francesco AMIRANTE, " di sezione;
- " Gaetano GAROFALO, Consigliere;
- " SE TO, "
- " EL OR, "
- " IO AR GN, "
- " Alessandro RI, "
- " Francesco SABATINI, rel. "
- " CH AR, "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliato per legge in Roma , via dei Portoghesi n. 12
ricorrente contro
dott. OM difeso dall'avv. NOME2 ed elett. dom.
in Roma , via NOME3, n. 4 , presso lo studio dell'avv. NOME4 come da procura in calce al controricorso controricorrente
nonché
PROCURATORE GENERALE CORTE CASSAZIONEintimato
avverso la sentenza n. 76 in data 15.5. - 26.6.1998 della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura . Udita nella pubblica udienza dell'11 febbraio 1999 la relazione del consigliere dott. Francesco Sabatini .
È comparso per il controricorrente l'avv. NOME4 , per delega , che ha chiesto il rigetto del ricorso .
Sentito il P.M. in persona dell'avvocato generale dott. Paolo Dettori che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il pomeriggio del 26 aprile 1996 ignoti ladri dopo aver forzato una porta finestra , penetrarono in un'abitazione privata sita in LOCALITA1 e ne asportarono argenteria ed oro per un valore complessivo di circa 50 milioni di lire.
Nel corso delle indagini di polizia giudiziaria furono avanzati sospetti nei confronti di quattro giovani i quali , il giorno del furto e quello precedente avevano alloggiato in un appartamento adiacente senza dichiarare alla proprietaria i loro nominativi. Attraverso il numero di targa dell'autovettura in loro possesso si risalì all'intestatario del veicolo , che risultò essere NOME5 residente in LOCALITA2.
Il dott. OM procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di LOCALITA4 di tali fatti informato il 29 successivo in pari data ordinò la perquisizione dell'abitazione del predetto intestatario e , su richiesta del sottufficiale a tanto delegato e da questi telefonicamente avanzata alle ore 20,30 dello stesso giorno lo autorizzò ad eseguire il provvedimento anche di notte. La perquisizione in realtà non ebbe luogo perché i militari, acceduti nell'abitazione rinvennero la sola madre dell'intestatario dalla quale appresero che il figlio era residente ad LOCALITA3 ove svolgeva le funzioni di pretore . Il dott. OM dispose allora il telefonicamente 01 di eseguire la perquisizione in LOCALITA3 anche in tempo di 'notte : atto che fu eseguito alle ore 7,45 del mattino successivo ed all'esito del quale venne rinvenuta argenteria risultata del tutto estranea al furto .
A seguito di esposto del dott. Di Florio , il quale si doleva del proprio indebito coinvolgimento nelle indagini , il 4.2.1998 il Ministro di grazia e giustizia promosse l'azione disciplinare nei confronti del dott. OM al quale venne ascritta la violazione dell'art. 18 r.d.l. 31.5.1946 n. 511 per essere venuto meno ai doveri del suo ufficio , pregiudicando la considerazione di cui il magistrato deve godere ed il prestigio dell'ordine giudiziario 41 in particolare per macroscopica e reiterata violazione di legge , per non avere egli impiegato la forma scritta nell' autorizzare l'esecuzione del provvedimento in LOCALITA2 ed in tempo di notte , e per avere reiterato la stessa violazione nel disporre la perquisizione nell'abitazione di LOCALITA3 ( punti 2 e 3 del capo di incolpazione;
sì tralascia il punto 1 dello stesso capo perché non investito dal ricorso ).
Con la sentenza in camera di consiglio , ora impugnata la sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura su conforme richiesta del procuratore generale ha dichiarato non farsi luogo al rinvio a dibattimento essendo risultati esclusi gli addebiti.
La sezione è pervenuta a tale decisione osservando , per quanto ancora rileva, che, non essendo stata eseguita in LOCALITA1 alcuna perquisizione , ed essendo avvenuta quella ad LOCALITA3
soltanto alle ore 7, 45 del mattino, non poteva parlarsi di violazione del limite temporale di cui al primo comma dell'art. 251 c.p.p. La stessa sezione ha quindi aggiunto che sarebbe stata bensì opportuna , da parte dell' incolpato, una maggiore prudenza investigativa specie a partire dal momento in cui egli aveva appreso che l'intestatario del veicolo era un magistrato : pur non potendo certo bloccare le indagini , perché un magistrato non può godere di privilegi anche se sospettato di aver commesso un reato , l'incolpato, tuttavia , avrebbe dovuto rivalutare la significatività degli indizi raccolti . Ciò non era avvenuto , ma tale aspetto della situazione non aveva formato oggetto di specifica incolpazione e non poteva quindi assumere alcun rilievo disciplinare. Per la cassazione di tale decisione il Ministero di grazia e giustizia ha proposto ricorso , affidato ad unico motivo cui il dott. OM resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel proprio controricorso il controricorrente demanda alla Corte , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 59 del d.p.r. n.916/58, "ogni valutazione d'ufficio in punto di tempestività
dell'azione disciplinare" .
Tale deduzione è inammissibile per la triplice ragione che essa avrebbe dovuto formato oggetto di ricorso incidentale essendo diretta ad ottenere una modificazione della impugnata sentenza , che la questione è nuova perché non è stata esaminata dal giudice a quo , e che inoltre essa investe indebitamente il giudice della legittimità di un'indagine di fatto in ordine alla tempestività dell'esercizio dell'azione.
2. Con l'unico motivo del ricorso il ricorrente allega con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 C. p. C. la violazione e falsa applicazione dell'art. 18 r.d. leg. n. 511/46 nonché omessa e/o insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia , ed afferma , quanto ai punti 2 e 3 del capo di incolpazione , . che avendo il dott. OM , per ben due volte ed in violazione dell'art. 251 c.p.p. , impartito l'ordine verbale di procedere di notte alla perquisizione domiciliare del dott. Di Florio , la motivazione assolutoria è viziata perché anziché riferirsi alla fase decisoria , l'unica rilevante ai fini in esame, ha fatto invece riferimento a circostanze ad essa successive ed estranee all'incolpato. Quanto , poi , alla asserita mancata contestazione dell'addebito di condotta imprudente ed inadeguata , il ricorrente , dopo aver richiamato la giurisprudenza formatasi in tema di diritto di difesa dell'incolpato , ed in particolare la sentenza 14.10.1996 n. 8958 di queste sezioni unite , osserva che " la condotta oggetto di addebito , completa di fatti materiali analiticamente descritti ai punti 1 , 2 e 3 ) e di profili di addebito è stata complessivamente individuata prima della specifica richiesta di promovimento dell'azione disciplinare " , ed al riguardo richiama parte della seconda pagina della predetta richiesta .
La Corte osserva che , a norma dell'art. 251 c.p.p. la perquisizione domiciliare non può essere iniziata prima delle ore sette e dopo le ore venti , e tuttavia l'autorità giudiziaria , nei casi urgenti , può disporre per iscritto che essa sia eseguita fuori di tali limiti temporali .
La sentenza impugnata ha ritenuto accertata la violazione della norma , essendo incontroverso che l'ordine di travalicare detti limiti fu impartito dal dott. OM telefonicamente , e , tuttavia, ha escluso che essa potesse assumere rilevanza sul piano disciplinare osservando al riguardo che la prima perquisizione non fu eseguita e che la seconda venne effettuata alle ore 7,45 del mattino e , dunque , nei limiti di cui al primo comma del citato art. 251. In tali argomentazioni non sono ravvisabili i vizi denunciati dal ricorrente.
È vero infatti che i magistrati sono tenuti , a norma del primo comma dell'art. 124 c.p.p. ad osservare le norme del codice anche quando l'inosservanza non comporta la nullità dell'atto od altra sanzione processuale , e tuttavia e diversamente da quanto sembra ritenere il ricorrente la rilevanza disciplinare dell'inosservanza di norme processuali penali non può risolversi nella sanzionabilità di qualsivoglia violazione ( da ultimo , in tal senso , Cass. sez. un. 13.9.1997 n. 9094 e 30.7.1998 n. 7476 ) . La decisione impugnata si pone , in via di principio , nel solco di tale indirizzo e riguardo alla concreta fattispecie è pervenuta ad escludere detta rilevanza osservando che la violazione non aveva però prodotto effetti di sorta nello sviluppo del procedimento :
valutazione di fatto , quest'ultima , la quale , motivata ed immune da vizi logici e giuridici , sfugge ad ogni censura in questa sede di legittimità .
L'art. 18 del r.d. lgs. n. 511/46 punisce infatti disciplinarmente il magistrato che manchi ai suoi doveri , o tenga in ufficio o fuori una condotta tale che lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere o che comprometta il prestigio dell'ordine giudiziario.
Perché sussista , l'illecito disciplinare deve dunque presentare una triplice connotazione un elemento oggettivo ( la violazione di una regola di condotta , uno soggettivo ( che essa sia stata commessa per dolo o colpa : ne' , per le considerazioni che seguono , deve qui precisarsi il grado di questa ed infine un evento esterno , e cioè che la violazione incida appunto sulla credibilità del singolo magistrato oppure sul prestigio dell'ordine giudiziario ( vedansi , al riguardo ., Cass. 24.2.1997 n. 1670 e , da ultimo , 30.7.1998 n. 7476 e 10.11.1998 n. 11276 ) : i primi due elementi attengono alla struttura interna dell'illecito ed il terzo a quella esterna.
In diritto penale si distinguono i reati di pura condotta ( o formali ) da quelli di evento ( o materiali ): l'illecito disciplinare del magistrato è concettualmente riconducibile a questa seconda categoria il talché non basta ad integrarne la responsabilità, la mera inosservanza per quel che qui rileva , di doveri d'ufficio .
Non a caso dunque , gli effetti anzidetti hanno costituito oggetto specifico di contestazione la sentenza impugnata ha però escluso che essi si fossero prodotti , e da tale accertamento ( cui è pervenuta con motivazione adeguata e coerente e , come tale incensurabile in questa sede è infatti logico che il provvedimento pur emesso in violazione di norma processuale ma non eseguito , non provochi gli effetti in questione ha fatto legittimamente discendere la non compiuta verificazione della fattispecie oggetto di incolpazione.
La seconda censura è frutto di evidente equivoco la stessa sentenza si è posto il problema - e lo ha- quindi risolto negativamente - se fosse oggetto di incolpazione una maggiore prudenza del dott. OM nel suo agire investigativo specie nel momento in cui aveva appreso che uno dei sospettati era un magistrato e con riferimento , quindi a fatti materiali diversi da quelli contestati.
Il ricorrente afferma invece che l'addebito di condotta imprudente ed inadeguata era stato ritualmente contestato con riferimento ai fatti di cui ai punti 1 , 2 e 3 del capo di incolpazione : profilo , questo - osserva la Corte - che non è stato minimamente revocato in dubbio dal giudice disciplinare , il quale non ha tuttavia ritenuto di affrontarlo avendo ritenuto decisiva ed assorbente, a favore dell'incolpato, la mancata verificazione degli effetti anzidetti .
Orbene , richiamati gli elementi necessari per la configurabilità dell'illecito disciplinare , deve osservarsi che l'argomentazione censurata attiene ad una condotta materiale ulteriore e diversa da quella oggetto di contestazione - argomentazione la quale non forma di per sè oggetto di specifiche doglianze - , mentre la censura investe il profilo soggettivo della condotta oggetto invece di incolpazione , profilo che il giudice disciplinare non ha ritenuto di esaminare ex professo avendo ritenuto assorbente il rilievo della mancata verificazione degli effetti stessi .
Il ricorso deve , pertanto , essere respinto con la conseguenze di legge ( art. 91 c.p.c. quanto alle spese .
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione , liquidate in lire 41.000 oltre lire 4.000.000 ( quattromilioni ) di onorari in favore del controricorrente.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite, il 11 febbraio 1999. Depositato in Cancelleria il 28 aprile 1999