Sentenza 2 febbraio 2001
Massime • 1
Il giudice, nel concedere la sospensione condizionale della pena inflitta per il reato di esecuzione di lavori edilizi in assenza di concessione in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, legittimamente può subordinare tale beneficio alla esecuzione dell'ordine di rimessione in pristino previsto dall'art. 1 sexies del D.L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito in legge n. 431 del 1985.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/02/2001, n. 9924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9924 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALFONSO MALINCONICO - Presidente - del 02/02/2001
1. Dott. NICOLA QUITADAMO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PIERLUIGI ONORATO - Consigliere - N. 372
3. Dott. ALDO FIALE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. AMEDEO FRANCO - Consigliere - N. 15811/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI FR TT, n. ad Agrigento il 24/11/1921 avverso la sentenza 24/01/2000 della Corte di Appello di Palermo Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aldo FIALE
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Gioacchino IZZO che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 24.1.2000 la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza 19.11.1998 del Pretore di Agrigento:
ribadiva l'affermazione della penale responsabilità di Di AN TI in ordine ai reati di cui:
- all'art. 20, lett. c), legge n. 47/1985 (per avere realizzato in assenza della prescritta concessione edilizia, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico: un manufatto di circa mq. 45, con strutture in ferro, muri perimetrali in forati laterizi e copertura con lastre di lamiera zincata;
la copertura con due falde spioventi di un fabbricato preesistente;
un pergolato di circa mq. 25 - acc. in Agrigento, il 10.10.l996)
- all'art. 1 sexies legge n. 431/1985;
agli artt. 2, 4, 13, 14 e 17 legge n. 1086/1971; e, con le riconosciute circostanze attenuanti generiche, essendo stati unificati i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., determinava la pena complessiva in giorni 30 di arresto e lire 21.200.000 di ammenda, confermando l'ordine di rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi a spese dell'imputato e la concessione del beneficio della sospensione condizionale subordinato all'esecuzione del disposto ripristino entro 90 giorni dalla formazione del giudicato.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Di AN, il quale ha eccepito:
- la nullità della stessa, essendo stato celebrato il giudizio di appello previa illegittima dichiarazione di contumacia a fronte di valido ed assoluto impedimento a comparire per ricovero ospedaliero;
l'erroneo disconoscimento della natura pertinenziale del pergolato;
- l'illegittimità della subordinazione del concesso beneficio della sospensione condizionale all'effettiva esecuzione della rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto tutte le doglianze in esso articolate sono manifestamente infondate.
1. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema, il legittimo impedimento a comparire dell'imputato, ai sensi dell'art. 420 ter c.p.p., deve essere attuale ed assoluto;
la relativa prova deve essere fornita dall'interessato ed il giudice, nel valutare tale prova secondo il proprio libero convincimento, ben può, senza ricorrere a nuovi accertamenti, avvalersi di comuni regole di esperienza o di conoscenze mediche di base. Nella fattispecie in esame la difesa ebbe a produrre certificazione ospedaliera attestante che due giorni prima dell'udienza il Di AN era "degente presso l'unità operativa di urologia", e la Corte territoriale, con motivazione adeguata, corretta ed immune da vizi logici e giuridici, ha ritenuto non documentata una situazione di assoluta impossibilità a comparire, non essendo stata portata a sua conoscenza l'esistenza di una patologia in atto tale da richiedere controlli e cure e l'impossibilità di anticipata dimissione e non essendole stato consentito di valutare la natura dell'infermità e la durata e serietà dell'impedimento.
Legittima appare, pertanto, l'adottata dichiarazione di contumacia.
2. Correttamente la Corte territoriale ha escluso che il c.d. "pergolato" (che sostanzialmente è una tettoia costruita a ridosso dell'abitazione e costituita da tubi zincati e rete frangivento) costituisca "pertinenza", sottratta in quanto tale al regime concessorio ed assoggettata a quello dell'autorizzazione gratuita ai sensi dell'art. 7, 2^ comma - lett. a), della legge n. 94/1982. La nozione di "pertinenza urbanistica" (vedi Cass., Sez. 3^:
27.11.1997, ric. Spanò; 24.10.1997, ric. Mirabile;
30.6.1995, ric. Iocca) ha peculiarità sue proprie, che la distinguono da quella civilistica: deve trattarsi, invero, di un'opera preordinata ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, sfornita di un autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell'edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede.
La relazione con la costruzione preesistente deve essere, in ogni caso, "di servizio", allo scopo di renderne più agevole e funzionale l'uso (carattere di strumentalità funzionale), mentre non può ricondursi alla nozione in esame la realizzazione di una tettoia che non ha una propria autonomia individuale e funzionale ma si unisce ad un preesistente edificio ed entra a far parte di esso, costituendone opera accessoria abbisognevole di concessione edilizia e di autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo cui la zona è assoggettata (vedi Cass., Sez. 3^ 21.3.1997, Fera e 30.6.1995, ric. Iocca, nonché Cons. Stato, Sez. 5^, 29.1.1996, 103/1996).
3. Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema - con la sentenza 3.2.1997, n. 714, ric. Luongo - hanno affermato la legittimità della subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva e tale principio, a maggior ragione, deve applicarsi all'ordine di rimessione in pristino già previsto dall'art. 1 sexies della legge n. 431/1985 (ed attualmente dall'art.164 del D.Lgs. 29.10.1999, n. 490), allorché si consideri che:
- è sicuramente possibile l'utilizzazione del disposto dell'art. 165 cod. pen., rivolto a rafforzare il ravvedimento del condannato, poiché la non autorizzata immutazione dello stato dei luoghi, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, ben può comportare "conseguenze dannose o pericolose";
- la sanzione specifica della rimessione ha una funzione direttamente ripristinatoria del bene offeso e quindi si riconnette al preminente interesse di giustizia sotteso all'esercizio stesso dell'azione penale;
- in relazione a tale peculiare sanzione la Corte Costituzionale ha affermato che essa costituisce un obbligo a carico del giudice - imposto per la più incisiva tutela di un interesse primario della collettività per la salvaguardia del valore ambientale presidiato dalla norma che lo prevede - e si colloca su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello dei poteri della Pubblica Amministrazione e delle valutazioni della stessa configurandosi quale conseguenza necessaria sia dell'esigenza di recuperare l'integrità dell'interesse tutelato, sia del giudizio di disvalore che il legislatore ha dato all'attuazione di interventi modificativi del territorio in zone di particolare interesse ambientale (Corte Cost., sent. 20.7.1994, n. 318).
4. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella fattispecie in esame, non sussistono elementi per ritenere che le parti abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla declaratoria della inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di lire un-milione.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di lire un-milione in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2001