Sentenza 10 marzo 1999
Massime • 1
Il reato di cui all'art.1-sexies della legge 8 agosto 1985,n.431 (Tutela delle zone di particolare interesse ambientale) è integrato da ogni intervento non autorizzato che alteri lo stato dei luoghi, con la precisazione che l'alterazione è ravvisabile solo quando l'intervento immuti in modo rilevante e apprezzabile, anche sotto il profilo temporale, le caratteristiche del luogo sottoposto alla speciale tutela ambientale.(Fattispecie di scarico di fanghi e liquami rossastri in corsi d'acqua soggetti a vincolo paesistico che avevano provocato un mutamento nel colore della acque, senza che, tuttavia, venisse accertata la rilevanza estetica e, soprattutto, temporale del suddetto mutamento che pare sia durato due giorni. La S.C., in applicazione del principio di cui in massima ha annullato con rinvio l'impugnata sentenza).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/03/1999, n. 5062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5062 |
| Data del deposito : | 10 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Udienza pubblica
Dott. Davide AVITABILE Presidente del 10.3.1999
Dott. Antonio ZUMBO Consigliere SENTENZA
Dott. Vincenzo ACCATTATIS Consigliere N. 816
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere N. 48967/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) CE US, nato ad [...] il [...].
2) NE CO, nato ad [...] il [...],
avverso la sentenza resa il 30.9.1998 dalla corte di appello di Torino. Vista la sentenza denunciata e il ricorso, Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dr. Pierluigi Onorato,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Vittorio Martusciello, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato,
Osserva:
Svolgimento del processo
1 - Con sentenza del 6.7.1997 il pretore di Aosta dichiarava CO IN e US ER colpevoli del reato p. e p. dall'art. 110 c.p. e dall'art. 1 sexies legge 431/1985, perché in concorso tra loro, il primo quale committente, il secondo quale esecutore materiale dei lavori, avevano scaricato ingenti quantitativi di fanghi e di liquami rossastri nel torrente Saint Marcel e nel lago Lillaz (zone soggette a vincolo paesaggistico), modificando in tal modo l'aspetto e l'ecosistema dei predetti corsi d'acqua, senza la prescritta autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo (in Saint Marcel il 21.10.1994).
Il pretore inoltre assolveva gli stessi imputati dal reato di cui agli artt. 6 e 33 R.D.
8.10.1931 n. 1604 (contestato loro per aver scaricato nelle acque suddette materia atte a intorpidire, stordire o uccidere i pesci o altri animali acquatici) perché il fatto non sussisteva;
e dichiarava non doversi procedere contro gli stessi in ordine al reato di cui all'art. 734 c.p. (contestato loro per aver distrutto o alterato le bellezze naturali dei suddetti luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità), perché il reato era estinto per prescrizione.
Per l'effetto il giudice condannava ciascun imputato alla pena di tre mesi di arresto e lire 30.000.000 di ammenda, con i doppi benefici di legge.
2 - Su impugnazione degli imputati, la corte di appello di Torino, con sentenza del 30.9.1998, concesse le attenuanti generiche, riduceva la pena a dieci giorni di arresto e lire 20.000.000 di ammenda, confermando nel resto la sentenza appellata. In particolare, la corte accertava in fatto che il IN, quale presidente del Museo Minerario Regionale della Valle d'Aosta, aveva commissionato alla ditta di ER la pulizia dell'imbocco di una vecchia miniera abbandonata, nell'ambito di un progetto di rivalorizzazione dell'area mineraria di Saint Marcel;
che durante l'esecuzione dei lavori si dovette procedere alla rimozione di un vecchio cancello in legno;
che, togliendo lo sbarramento costituito dal cancello, la melma ferrosa trattenuta dallo stesso cancello era stata trascinata a valle con le acque scorrenti ancora all'interno della galleria, raggiungendo il torrente Saint Marcel e il lago Lillaz, colorando di rosso queste acque per la durata di due giorni, e poi depositandosi nel fondo.
In linea di diritto la corte osservava in sostanza che il reato di cui all'art. 1 sexies legge 431/1985 era integrato sia dall'alterazione estetica temporanea del torrente e del lago, sia dall'alterazione permanente dell'ecosistema prodotta dallo scarico dei detriti. Per questa stessa ragione non poteva accedersi alla richiesta difensiva di proscioglimento nel merito in ordine al reato di cui all'art. 734 c.p.. 3 - Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso, articolando le stesse censure.
Col primo motivo deducono erronea applicazione della norma incriminatrice. Sostengono che per integrare il reato di cui all'art.1 sexies legge 431/1985 è necessaria una modificazione permanente o comunque apprezzabile dell'assetto del territorio. Col secondo motivo i ricorrenti deducono vizio di motivazione, laddove la sentenza impugnata ha affermato l'alterazione permanente dell'ambiente per effetto del menzionato deposito dei detriti, senza verificare la quantità di detriti che era arrivata sino al fondo del torrente e del lago.
Col terzo motivo, i ricorrenti lamentano mancanza o manifesta illogicità di motivazione in relazione alla sussistenza della prescritta contravvenzione di cui all'art. 734 c.p.. Motivi della decisione
4 - Il ricorso merita accoglimento.
Secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente di questa corte, il reato di cui all'art. 1 sexies legge 531/1985 è integrato da ogni intervento non autorizzato che alteri lo stato dei luoghi;
ma è ravvisabile alterazione solo quando l'intervento immuti in modo rilevante e apprezzabile, anche sotto il profilo temporale, le caratteristiche del luogo sottoposto alla speciale tutela ambientale (Cass. Sez. III, n. 660 del 26.5.1992, c.c. 24.4.1992, De Luca Di Roseto Tupputi Schinosa, rv. 190780; Cass. Sez. III, n. 10577 del 20.11.1993, ud. 30.9.1993, Mazza, rv. 196446; Cass. Sez. III, n. 4703 del 23.4.1994, ud. 14.2.1994, P.M. in proc. Basentini, rv. 198721;
Cass. Sez. III, n. 10924 del 4.11.1995, ud. 6.10.1995, Giacomelli, rv. 203544).
Orbene, nella fattispecie di causa, la corte di merito ha accertato un mutamento dell'aspetto estetico, cioè del colore di superficie del torrente e del lago, senza però motivare adeguatamente sulla rilevanza estetica e soprattutto temporale del mutamento (che sembrerebbe durato solo due giorni).
Inoltre, la stessa corte ha accertato un'alterazione permanente dell'ecosistema delle acque per effetto della sedimentazione degli inerti sul fondo del torrente e del lago;
ma non ha adeguatamente motivato in ordine alle conseguenze ecologiche della accertata sedimentazione degli inerti, i quali erano di origine naturale e pertanto non potevano per se stessi presumersi dotati della capacità di alterare il sistema biologico ed ecologico delle acque. Al riguardo anzi la sentenza impugnata ha omesso di confutare motivatamente la tesi difensiva secondo cui il materiale ferroso scaricato non poteva essere dannoso per l'ecosistema idrico, atteso che l'ossido di ferro è molto spesso presente nelle acque valdostane. In sostanza, sembra che l'argomentazione implicita, ma illegittima, che sottende il giudizio di colpevolezza, sia che ogni alterazione dello stato dei luoghi è proibita senza la previa autorizzazione;
tanto che la sentenza impugnata arriva addirittura a sostenere che "anche la semplice modifica della composizione della massa delle acque, a causa dello scarico in questione, ha determinato un'alterazione del preesistente ecosistema" (pagg. 5-6), Affermazione tanto sintomatica quanto insostenibile, perché rimuove radicalmente la necessità di accertare la rilevanza sia temporale che ambientale della immutazione del territorio.
Le considerazioni come sopra svolte valgono anche in ordine al reato di cui all'art. 734 c.p., per il quale - sia pure nei limiti del giudizio sommario imposto dall'art. 129, secondo comma, c.p.p. - andava accertato l'effettivo danneggiamento delle bellezze naturali. La sentenza va quindi annullata con rinvio, per difetto di motivazione.
P.Q.M.
la corte annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 1999