Sentenza 16 dicembre 2002
Massime • 1
In virtù del disposto di cui art.1 del D.P.R. 22 settembre 1988, n.488 - per il quale nel procedimento a carico di minori si osservano le disposizioni speciali previste dallo stesso D.P.R. n.488 del 1988 mentre per quanto da esse non previsto si applicano le norme generali del codice di rito - la competenza funzionale per il riesame delle misure cautelari reali spetta al Tribunale ordinario posto che l'art.25 del d.lgs n.272 del 1989 (concernente norme di attuazione, coordinamento e transitorie per il processo penale minorile) prevede la competenza del tribunale per i minorenni solo per le richieste riguardanti, a norma degli articoli 309 e 310 cod. proc. pen., misure cautelari personali, nulla disponendo per quelle reali per le quali dunque riprende vigore la norma generale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/12/2002, n. 4585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4585 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. GEMELLI TORQUATO PRESIDENTE
Dott. SILVESTRI GIOVANNI CONSIGLIERE
Dott. CAMPO STEFANO "
Dott. RIGGIO GIANFRANCO "
Dott. GIRONI EMILIO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ MINORI di FIRENZE;
nei confronti di:
1) ZI AN;
avverso ORDINANZA del 13-03-2002 TRIB. LIBERTÀ MINORI di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere CAMPO STEFANO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. Gianfranco VIGLIETTA, il qualechiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e latrasmissione degli atti al tribunale ordinario.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 13 marzo 2002 il Tribunale per i minorenni di Firenze in accoglimento della richiesta di riesame avanzata nell'interesse del minore ZI AN, indagato per i reati di cui agli art. 81, 659 e 727 cod. pen., disponeva la restituzione del cane di razza pit - bull sottoposto a sequestro preventivo con ordinanza in data 11 febbraio 2002 emessa dal g.i.p. dello stesso tribunale, rilevando che il diverso luogo destinato alla custodia dell'animale, indicato dall'interessato, avrebbe scongiurato il ripetersi dei fatti che avevano giustificato l'adozione della misura cautelare reale.
2. Ricorre per cassazione il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Firenze, il quale deduce violazione di legge ( art. 606 co. l lett. c) in relazione agli art. 1 d.p.r. 22.9.1988 n. 448 25 d. lgs. 28.7.1989 n. 272), asserendo che il tribunale per i minorenni è competente soltanto per il riesame delle misure cautelari personali, mentre la competenza per il riesame di quelle reali è funzionalmente attribuita in via generale al tribunale ordinario anche per i procedimenti in cui è indagato o imputato un soggetto minorenne.
3. Il ricorso è fondato.
Invero, la regola fondamentale dettata dal legislatore (art. 1 co. 1' d.p.r. 22 settembre 1988 n. 448) per il procedimento penale a carico di minorenni è quella secondo la quale si osservano le disposizioni speciali previste dal d.p.r. 448-1988, mentre, ". per quanto da esse non previste." vanno applicate quelle generali del codice di procedura penale.
Orbene, in tema di competenza per il procedimento di riesame e di appello delle misure cautelari l'art. 25 del d. lgs. 272-1989 (norme di attuazione, coordinamento e transitorie per il processo penale minorile) prevede la competenza del tribunale per i minorenni soltanto per le richieste di riesame o di appello ". proposte a norma degli articoli 309 e 310 del codice di procedura penale.", riguardanti cioè soltanto le misure cautelari personali, nulla stabilendo per il riesame di quelle reali.
Conseguentemente per tali misure cautelari va applicata la regola generale (art. 324 e segg. C.P.P.), che ne attribuisce la competenza funzionale al tribunale ordinario, giusto, il disposto del sopra citato art 1 del d.p.r. 448-1988, nulla disponendo in proposito lo speciale ordinamento processuale per i procedimenti penali per i minorenni ed essendo le misure cautelari reali regolamentate da una specifica normativa (titolo III del libro IV del vigente codice di rito) che costituisce un corpus a sè stante e nettamente differenziato rispetto a quella delle misure cautelari personali. Detta interpretazione letterale è confortata dai principi generali che informano il procedimento penale minorile, in applicazione dei quali il minore non è legittimato come parte in qualsivoglia procedura comportante un effetto di natura patrimoniale, come comprovato da quanto stabilito dagli artt. 10 (inammissibilità dell'azione civile nel procedimento penale minorile), 30 (applicabilità soltanto della semilibertà o della libertà controllata come sanzione sostitutiva di pena detentiva) e 36 (applicabilità delle sole misure di sicurezza personali - libertà vigilata e ricovero in riformatorio giudiziario - non essendo previste quelle patrimoniali) del d.p.r. 22.9.1988 n. 448, nonché dall'art. 29 del d. lgs. 28.7.1989 n. 272 (esenzione per il condannato minorenne del pagamento delle spese processuali e di quelle del mantenimento in carcere). L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata, ai sensi dell'art. 620 lett. d) C.P.P., senza rinvio, essendo il tribunale per i minorenni incompetente funzionalmente a delibare la richiesta di riesame di una misura cautelare reale emessa nel corso di un procedimento contro un indagato minorenne.
Gli atti del procedimento di riesame vanno trasmessi al competente tribunale ordinario, il quale provvederà in merito alla richiesta di riesame in questione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale ordinario di Firenze per il corso ulteriore. Così deciso in Roma il 16 gennaio 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 30 GENNAIO 2003.