Cass. pen., sez. I, sentenza 16/12/2002, n. 4585
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Sentenza 16 dicembre 2002

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In virtù del disposto di cui art.1 del D.P.R. 22 settembre 1988, n.488 - per il quale nel procedimento a carico di minori si osservano le disposizioni speciali previste dallo stesso D.P.R. n.488 del 1988 mentre per quanto da esse non previsto si applicano le norme generali del codice di rito - la competenza funzionale per il riesame delle misure cautelari reali spetta al Tribunale ordinario posto che l'art.25 del d.lgs n.272 del 1989 (concernente norme di attuazione, coordinamento e transitorie per il processo penale minorile) prevede la competenza del tribunale per i minorenni solo per le richieste riguardanti, a norma degli articoli 309 e 310 cod. proc. pen., misure cautelari personali, nulla disponendo per quelle reali per le quali dunque riprende vigore la norma generale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 16/12/2002, n. 4585
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4585
    Data del deposito : 16 dicembre 2002

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