Sentenza 15 maggio 2013
Massime • 1
Integra il reato di esercizio abusivo della professione lo svolgimento, da parte del sociologo clinico, di atti di competenza dello psichiatra, dello psicologo o dello psicoterapeuta con modalità tali, per continuità, onerosità ed organizzazione, da creare l'oggettiva apparenza di un'attività professionale posta in essere da persona con competenze specifiche e regolarmente abilitata. (Fattispecie in cui l'imputato aveva compiuto interventi diagnostici e trattamenti terapeutici relativi a balbuzie e depressione).
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Penale Sent. Sez. 6 Num. 23843 Anno 2013 Presidente: MILO NICOLA Relatore: LANZA LUIGI SENTENZA decidendo sul ricorso proposto da Mappa Francesco, nato il 21 settembre 1972, avverso la sentenza 6 dicembre 2011 della Corte di appello di Lecce sezione distaccata di Taranto. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza. Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Nicola Lettieri, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Mappa Francesco ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza 6 dicembre 2011 della Corte di …
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La legge che disciplina l'ordinamento della professione forense espressamente prevede la competenza degli avvocati in relazione all'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, "se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato". Integra il reato di esercizio abusivo di una professione ex art. 348 c.p. il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorchè lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/05/2013, n. 23843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23843 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2013 |
Testo completo
23843/13 938 Sentenza sezione VI n.; Registro Generale n.: 9792/13 Udienza pubblica 15 maggio 2013 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione sesta penale composta da: Nicola Milo Presidente Arturo Cortese Consigliere Luigi Lanza Consigliere relatore IC Carcano Consigliere Angelo Capozzi Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA decidendo sul ricorso proposto da PP CE, nato il [...], avverso la sentenza 6 dicembre 2011 della Corte di appello di Lecce sezione distaccata di Taranto. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza. Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Nicola Lettieri, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO PP CE ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza 6 dicembre 2011 della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che su appello del Procuratore generale, in riforma della sentenza di assoluzione 17 luglio 2007 del G.U.P. presso il Tribunale di Taranto, ha dichiarato la sussistenza del "delitto di esercizio abusivo della professione di medico psichiatra, essendo egli sprovvisto dell'apposita 2 abilitazione dello Stato e finanche di laurea valida in Italia" (capo di imputazione sub A). 1.) la motivazione della sentenza impugnata. La decisione della Corte di appello, contrariamente all'assunto del G.U.P., che aveva assolto il PP, ritenendo che le attività dallo stesso realizzate non rientrassero nelle "pratiche mediche", ha affermato che la condotta del PP, nella sua interazione con i "pazienti" D'ON IE, IS IC, LA IA, Di ON IO, NO ON, NO ER, EL SI, si è concretizzata in atti tipici " " della professione di medico psichiatra." Conclusione questa, della corte distrettuale, sostenuta: a) dalle parziali ammissioni dell'accusato; b) dalle dichiarazioni dei “pazienti” e dei testi;
c) dalla presenza, nella cancellata di ingresso dell'immobile, nel quale l'imputato riceveva le persone per le sue "sedute", di una tabella con la scritta "Dr. in medicina e chirurgia. Psichiatria, Bioingegneria. Professore in scienze criminologiche. Buxton University London"; d) dal versamento di denaro, quale corrispettivo per la prestazione professionale svolta;
e) dal "diretto contatto con la psiche delle persone per la soluzione di problemi psichici o psicologici", nella specie depressione od altri disturbi o malattie psichiche;
f) dalla irrilevanza, attese le patologie curate, dell'asserzione difensiva che nella specie si è trattato di "rapporti terapeutici di tipo sociologico"; g) dall'utilizzo della "psicanalisi" per la cura della balbuzie del IS;
h) dalla mancata prova dell'iscrizione nell'Albo dei medici nel Regno Unito a seguito di laurea in medicina ivi conseguita. I motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte. Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, in relazione allo schema repressivo dell'art. 348 cod. pen. L'assunto difensivo è che il PP, come evidenziato dal G.U.P. non avrebbe agito come "medico", bensì come "sociologo clinico specializzato in socioanalisi", branchia specialistica della sociologia, considerato che lo stesso risulta essere iscritto all'Associazione Nazionale Sociologi (ANS), al n. 700, Dipartimento Puglia, sin da 2001. 3 A tal proposito, il ricorso rileva: I) che l'accusato, il quale aveva conseguito la laurea in Psicologia negli Stati Uniti (disciplina afferente il campo Sociologico) presso la Yorker University nel 2001, si era appunto iscritto alla suddetta Associazione in attuazione dell'art. 10 dello statuto dell'ANS il quale recita "Possono richiedere l'iscrizione all 'ANS i cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, laureati in Sociologia o in discipline afferenti il campo sociologico, presso Università italiane o straniere". Ed ancora, nel 2004 il PP aveva altresì frequentato il corso di formazione in sociologia clinica conseguendo la relativa attestazione rilasciatagli dall'Associazione di Sociologia Clinica Italiana (n° 058/03). II) che la figura professionale del sociologo non è prevista o disciplinata dal legislatore italiano e, proprio per tale motivo, non fa parte delle professioni protette, per il cui espletamento è richiesta l'iscrizione ad apposito albo così come previsto dalla norma, albo che, oltretutto, risulta essere inesistente nel nostro Paese. III) che l'obiettivo principale del sociologo clinico consiste nell'analisi della personalità umana, intesa come unità sociale, tenendo conto dell'interazione con altre strutture ambientali come eventi storici, relazioni interpersonali e modelli culturali. IV) che il termine "clinico" non deve deviare l'attenzione su problematiche di tipo medico o psicologico-professionale: al sociologo non può che competere il ruolo di determinare il grado in cui contesto culturale ed esperienza umana sono collegati al caos, alla devianza, all'emarginazione, alle discontinuità di status, ai conflitti, all'imperfetta socializzazione ed alle concezioni di sé atipiche;
V) che l'utilità dell'intervento di sociologia clinica consiste, pertanto, nel cambiare, rimodellare e rieducare la personalità umana, ma anche nel formare e plasmare quelle politiche sociali necessarie per trattare i problemi di qualunque individuo. Con un secondo motivo si lamenta vizio di motivazione per la presenza di forzature e supposizioni a base del giudizio di colpevolezza. 4 Nessuno dei due motivi merita accoglimento. Innanzitutto, in punto di diritto, va rammentato che il disposto normativo dell'art. 348 cod. pen. tutela gli interessi della collettività al regolare svolgimento delle professioni (cfr. S.U. 11545/2011 Cani;
cass. pen. sez 6, U.P.16 gennaio 1998, Striani;
cass. pen. sezione 6, U.P.4 gennaio 1999 Pastore) e che il delitto, è integrato - per quanto qui interessa- dallo svolgimento delle attività di medico psichiatra, oppure di psicologo, psicoterapeuta, e psicoanalista in assenza del riconoscimento dei titoli conseguiti in altri Paesi membri dell'Unione europea e della conseguente iscrizione nei relativi albi professionali. (cass. pen. sez. 6, 46067/2007 Rv. 238326 Legge 18/02/1989 num. 56 art. 2 e 3; cass. pen. sez. 2, 43328/2011 Rv. 251375 ricorrente Giorgini;
cass. pen. sez. 6, 14408/2011 Rv. 249895. Massime precedenti Vedi: N. 5838 del 1995 Rv. 201513, N. 22274 del 2006 Rv. 234727, N. 46067 del 2007 Rv. 238326, N. 22268 del 2008 Rv. 240257). Inoltre nel nostro sistema didattico, universitario e formativo, va operato un chiaro "discrimen" scientifico tra "sociologia" e "psicologia" che risultano essere "discipline" diversificate nei contenuti, nelle attività e nelle ! finalità, considerato che la sociologia si interessa e si occupa di "fenomeni sociali" (politici, economici, giuridici) e della loro interdipendenza, attraverso particolari tecniche di analisi e rilevamento statistico, mentre la psicologia studia interpreta e valuta i “processi mentali del singolo individuo”, come persona, ed i comportamenti che ne derivano. Non a caso la I sezione civile di questa Corte regolatrice, in tema di iscrizione all'albo degli psicologi, ha stabilito che la disposizione dell'art. 32 della legge n. 56 del 1989 - che, in sede di prima istituzione dell'albo, consentiva allora, anche in mancanza dei titoli, l'iscrizione all'albo stesso a chi avesse prestato attività di servizio "attinente" alla psicologia, ha ritenuto che in tale attività non potesse intendersi compreso il servizio di ruolo prestato da un soggetto quale "sociologo collaboratore presso una U.S.L.", riguardando tale disciplina un'attività ben diversa dalla psicologia (cfr.: cass. civ. sez. 1, Sentenza n. 10551/1996 Rv. 500842 Min. Grazia e giustizia
contro
Orefice). 5 Conclusione questa alla quale comunque si perviene a seguito dell'esame comparato del corso di studi delle facoltà di sociologia italiane, dal quale si evince la ricorrenza, quale comune denominatore, di tre integrate finalità: a) individuare il mutamento in atto nelle società moderne, inserendolo nei processi più ampi e globalizzati di trasformazione sociale, e lo sviluppo di schemi interpretativi capaci di leggere, analizzare e affrontare tale cambiamento, in una logica interdisciplinare;
b) comprendere i fenomeni sociali, mediante l'uso di strumenti teorici e di ricerca, che valgano ad interpretare la realtà che viviamo mediante l'analisi delle relazioni sociali e delle regole che interpretano la convivenza sociale, i rapporti tra gli individui e i gruppi;
c) formare competenze finalizzate alla identificazione e comprensione degli eventi e dei processi della società contemporanea, attraverso l'esercizio di ruoli di ricerca, progettazione, formazione, gestione e valutazione di importanti interventi nell'ambito e per conto di diversi tipi di organizzazioni economiche e culturali, nonché di istituzioni politiche e sociali. Non a caso, gli sbocchi professionali ed i contesti lavorativi per il sociologo, suggeriti dagli atenei italiani, sono quelli di specialista in scienze sociali e politiche sociali;
specialista del personale e dell'organizzazione del lavoro;
operatore della ricerca sociale. Da ultimo va ricordato che la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che ha disciplinato l'ordinamento della professione di psicologo (GU n.46 del 24-2- 1989), all'art. 1, nel definire la professione di psicologo, ha stabilito che essa comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attivita' di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, comprendendo altresi' le attivita' di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito. La stessa legge, all'art. 3, ha disposto, al comma 1: che l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e' subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione 6 almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica;
al comma 2: che agli psicoterapeuti non medici e' vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica. Orbene, in tale quadro, le conclusioni assunte dalla corte distrettuale risultano corrette, aderenti alle emergenze processuali, in linea con gli standard interpretativi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte e, pertanto, incensurabili in questa sede. Invero il tentativo della difesa, di far leva in sede di impugnazione (memoria depositata in appello, all'udienza del 14 giugno 2011, e odierno ricorso) sulla non ascrivibilità delle condotte accertate a quelle "di esclusiva pertinenza e competenza del medico" escludendo dal novero delle "malattie", sia la balbuzie che la depressione, ha trovato ineccepibile risposta da parte del giudice di merito, qui solo osservandosi che, senza ricorrere a raffinate analisi semantiche e tecniche, sia la balbuzie che la depressione, in quanto annoverabili tra le sindromi che connotano i disturbi della personalità, costituiscono patologie individuali che non rientrano nel campo tipico delle competenze del sociologo. Infatti la balbuzie (che lo stesso difensore a pag.1 della memoria 14 giugno 2011 definisce come disturbo multifattoriale della personalità) è notoriamente connotata da un eloquio con frequenti ripetizioni o prolungamento di suoni o sillabe o parole, oppure da frequenti esitazioni o pause, essa determina disagio nella fluidità della coordinazione del linguaggio, colpisce l'insieme dell'apparato vocale con spasmi tonici e clonici e la sua causa, da analizzarsi -preliminarmente- rispetto a qualsiasi trattamento terapeutico e di cura, è fatta dipendere sia da lesioni cerebrali della prima infanzia, sia da particolari disposizioni psichiche corrispondenti a fattori ed influssi esogeni. Inoltre la balbuzie, se persistente -come nella specie- in persona adulta, e, ove associata ad un disturbo evolutivo dell'eloquio o del linguaggio, deve essere qualificata e trattata come una sindrome e disturbo 5 7 da alterato sviluppo psicologico (cfr. Organizzazione mondiale della sanità. ICD-10- Decima revisione della classificazione internazionale delle sindromi e dei disturbi psichici comportamentali). Appare quindi evidente la correttezza della decisione della Corte di appello che ha negato al "sociologo" PP le competenze funzionali per il trattamento di tale patologia di cui era affetto l'adulto IC TA. A identiche conclusioni devesi pervenire per la cura della depressione (caso D'ON ed altri), classificata nei manuali psichiatrici come "disturbo dell'umore" con scale di gravità che possono giungere sino a manifestazioni psicotiche (cfr. American Psychiatric Association, DSM 4, Quarta edizione del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder). Anche in questo caso, ci si trova di fronte ad un disagio della persona che esige competenze specifiche (non solo di tipo diagnostico), tipiche della scienza medica-psichiatrica e non realizzabili da chi, come il sociologo, dispone di una cultura universitaria e di una corrispondente preparazione tecnica, non sperimentata, nel settore delle condizioni morbose della persona, sindromi e/o dei disturbi psichici. Né a diverse conclusioni è possibile pervenire alla stregua dell'ostentata appartenenza dell'imputato alla categoria dei "sociologi clinici", disciplina nata negli USA, in contesti di ricerca sulla criminalità e la delinquenza giovanile, ed applicata successivamente in Italia, in particolare per la soluzione di tematiche concernenti l'educazione alla salute, l' organizzazione di comunità, la socializzazione, la realizzazione e gestione di politiche sociali, considerato che, nel caso di specie, nessuna di tali puntuali competenze può legittimare interventi diagnostici e di cura di patologie quali la balbuzie e la depressione, interventi e trattamenti, lo si ripete, tipici del medico psichiatra, dello psicologo o dello psicoterapeuta. In proposito, le S.U. di questa Corte (sentenza 11545 del 15 dicembre 2011, Cani) hanno stabilito che concreta l'esercizio abusivo della professione, non solo il compimento senza titolo, anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di atti da ritenere attribuiti in via esclusiva a una determinata categoria professionale, ma anche il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica di una data 8 0 0 professione, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuità, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da un soggetto regolarmente abilitato. Nella vicenda, come opportunamente rilevato dalla Corte di appello, il compimento, da parte dell'imputato, degli atti di competenza dello psichiatra, dello psicologo o dello psicoterapeuta si è accompagnato da con modalità tali, per continuità (D'ON, Alfarano, LA, ON, NO, NO, Luccarelli) onerosità (8 mila €. richiesti al d'ON per la cura della depressione) organizzazione (apposizione all'esterno dello studio della tabella con la scritta "Dr. in medicina e chirurgia. Psichiatria, Bioingegneria. Professore in scienze criminologiche. Buxton University London") da creare, l'oggettiva ed invincibile apparenza di un'attività professionale svolta da persona, con competenze specifiche, e regolarmente abilitata . Il tutto senza dimenticare, come riferito in sentenza, che è stato acquisito agli atti un biglietto da visita, dato dal PP al paziente NO, dal quale risultano i seguenti titoli: "Dott. in Medicina e Chirurgia;
Psichiatra, Psicologo e Sociologo clinico. Specialista in Ipnosi ed Ipnosi clinica. Esperto in comunicazione". Il ricorso pertanto risulta infondato, valutata la conformità del provvedimento alle norme stabilite, nonché apprezzata la tenuta logica e coerenza strutturale della giustificazione che è stata formulata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il giorno 15 maggio 2013 Il cons. est. Luigi Lanza Gitana DEPOSITATO IN CANCELLERIA Il Presidente Nicola Mi 31 MAG 2013 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Pieta Esposito