Sentenza 26 marzo 2014
Massime • 1
Il sequestro preventivo può avere ad oggetto solo il risultato di un'attività e non l'attività in sé, per cui è illegittimo il sequestro preventivo di documenti in originale di un procedimento amministrativo finalizzato esclusivamente ad impedire l'ulteriore protrazione dell'azione amministrativa ritenuta illecita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/03/2014, n. 15015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15015 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 26/03/2014
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEO G. - Consigliere - N. 598
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - rel. Consigliere - N. 671/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CHIETI;
nei confronti di:
IA IA N. IL 19/07/1986;
avverso l'ordinanza n. 111/2013 TRIB. LIBERTÀ di CHIETI, del 18/11/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNÒ RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Viola che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
Udito il difensore Avv. Perrone e Di Domenico per AG che insistono nelle conclusioni di cui alla memoria in atti. OSSERVA
1. Con decreto reso ex art. 321 c.p.p. dal Gip presso il Tribunale di Lanciano è stato disposto il sequestro degli atti in originale relativi all'azione amministrativa di trasformazione urbanistica di una area - meglio identificata nel relativo provvedimento - sita in San Vito Chietino;
trasformazione dell'area, da agricola in edificabile, realizzata tramite una variante puntuale e dunque, nella valutazione del Gip, in violazione delle regole procedimentali al fine ritenute necessarie con conseguente ingiusto vantaggio patrimoniale per il soggetto proprietario della stessa, la società AG GR srl. Riscontrato dunque il fumus afferente il reato di cui all'art. 321 c.p.p. siccome ascritto ai consiglieri comunali dell'amministrazione di riferimento ed al privato interessato, in persona del suo legale rappresentante, il Gip ha poi individuato il periculum nella finalità di arrestare l'ulteriore corso dell'azione amministrativa che diversamente avrebbe portato alla definitiva trasformazione dell'area con la illecita edificazione.
2. Interposto riesame, il Tribunale di Chieti ha accolto il ricorso sul presupposto della ritenuta insussistenza del fumus del reato contestato.
3. Propone ricorso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti, ribadendo i temi della violazione di legge e dell'ingiusto vantaggio patrimoniale, utili a giustificare il provvedimento di sequestro ex art. 321 c.p.p. in ragione del periculum già riscontrato dal primo giudice della cautela.
4. Con memoria depositata il 20 marzo 2014 la difesa di AG AN, legale rappresentante della società proprietaria dell'immobile interessato.
5. Il ricorso è inammissibile pur se per ragioni diverse da quelle stesse poste a fondamento dell'annullamento del provvedimento impugnato da ritenersi tuttavia radicalmente assorbenti. Ritiene infatti la Corte abnorme in sè il provvedimento adottato dal Gip in quanto non solo reso assolutamente al di fuori del perimetro di riferimento della strumento cautelare utilizzato ma soprattutto perché adottato in aperta violazione dei poteri di intervento ascritti al Giudice penale.
6. Il sequestro è caduto sui documenti, si precisa ablati in originale, legati all'azione amministrativa inerente la trasformazione urbanistica cui sì è accennato in premessa;
e l'azione cautelare, pacificamente ricondotta all'egida dell'art. 321 c.p.p., è stata esplicitamente utilizzata nell'ottica volta ad impedire la ulteriore protrazione della citata azione ammnistrativa e dunque l'attività di reato ad essa sottostante così come configurata inizialmente dal Gip.
Siffatta scelta processuale pone l'attenzione su alcuni profili pregiudiziali che finiscono per travolgere i temi sottesi sia al provvedimento impugnato che al gravame articolato. Occorre infatti preliminarmente definire se è possibile e in che termini sequestrare documenti con lo strumento previsto dall'art. 321 c.p.p. laddove attraverso l'intervento ablativo temporaneo si intenda inibire l'esercizio di una determinata attività ritenuta illecita;
ancora, in termini ancor più radicali, se è consentito a monte al giudice penale di interferire con l'azione amministrativa, arrestandone il corso in nome di una ritenuta illiceità dei comportamenti sottesi ad una distorta applicazione del relativo dato normativo di riferimento.
7. Ad entrambi tali quesiti questa Corte ha già risposto in modo assolutamente esaustivo con un arresto reso da questa stessa sezione (sentenza n 4016/98 RV 212349; vedi anche Sez. 2, Sentenza n. 10437 del 09/03/2006 Cc. (dep. 24/03/2006) Rv. 233813) in termini radicalmente ostativi.
Sentenza questa che di seguito viene sostanzialmente e pedissequamente riportata, considerata l'assoluta condivisibilità delle soluzioni indicate.
7.1 In prima battuta, in linea con gli arresti di questa Corte sopra segnalati va rimarcato che il sequestro preventivo "non può essere utilizzato alfine di realizzare un'inibitoria di attività, perché altrimenti se ne snaturerebbe la natura strettamente reale e la funzione, volta a precludere la perpetuano criminis o la commissione di altri reati;
in più, adattando uno strumento designato dal connotato della tipicità per uno scopo atipico corrispondente a finalità che si collegano all'esercizio di poteri di natura e funzioni diverse. In tal modo incidendo sull'attività criminosa - almeno sotto il profilo teleologico - da ritenere non ancora esaurita. Ne deriva che il sequestro preventivo non può sostanziarsi in una inibitoria di attività, dovendo esso esaurirsi in una cautela imposta sul risultato di una determinata attività. Il che appare puntualmente comprovato dalla costante giurisprudenza di questa Corte che ha sempre incentrato il sequestro preventivo sugli effetti materiali del comportamento criminoso ovvero sugli instrumenta sceleris, sia pure in funzione della necessità di impedire la prosecuzione di un'attività: si pensi soprattutto al sequestro di immobili, di stabilimenti ed impianti allo scopo di impedire lo svolgimento di un'attività imprenditoriale non autorizzata (Sez. 1,12 maggio 1997, Colombella ma anche Sez. 3, 20 maggio 1997, Rivella;
nonché Sez. 3, 9 aprile 1997, Pennelli;
Sez 1, 2 marzo 1998, Mennuni), al sequestro di azienda ove al ravvisi una strumentalità specifica tra la sua gestione ed il fatto reato (Sez. 3, 25 marzo 1997, Cappelli), al sequestro di natanti in funzione inibitoria del reato previsto dall'art. 1231 c.n. (Sez. 3, 31 ottobre 1997, Fabris), al sequestro delle quote in azioni sociali perché esso priva i soci dei diritti relativi alle quote, trasferendo sul custode designato il diritto di voto (Sez. 5 11 novembre 1997, Paolillo, Sez. 6, 12 dicembre 1997, Greco). Il tutto sempre in una prospettiva volta a rimarcare l'effetto reale del provvedimento ablatorio, attuandosi l'esecuzione del sequestro preventivo mediante l'apprensione del bene sequestrato (Sez. 5, 11 novembre 1997, Paolillo)".
7.2 Ciò non porta ad escludere in radice che l'oggetto del sequestro preventivo possa anche essere un documento, sempre al fine di inibire un'attività del tipo di quelle indicate nell'art. 321cp ; ma ciò può verificarsi " solo nel caso in cui il documento, inteso come res, incorpori l'attività materiale che si vuoi arrestare per far sì che non si producano ulteriori conseguenze del reato. Se e sempreché il documento sia collegato da un vincolo pertinenziale con il reato commesso e che se lasciato nella libera disponibilità possa aggravarne le conseguenze. È da escludere piuttosto che il sequestro di un'attività giuridica espressa in un documento sia figura che può trovare ingresso nel nostro sistema normativo perché solo quando il documento rappresenta l'estrinsecazione di un contegno penalmente vietato è possibile la sua ablazione per le finalità indicate dalla legge. Ma in tal caso è la res-documento a divenire oggetto del sequestro preventivo;
un dato quindi non contrassegnato da connotati che ne rivelino la sua operatività sul piano del possibile giuridico in quanto puro strumento materiale di un'attività criminosa in via di svolgimento, così da consentire l'esercizio di poteri inibitori sul risultato dell'attività criminosa od alfine di impedire che questa venga portata a conseguenze ulteriori".
7.3 In conclusione, dunque, non è "configurabile, nel sistema processuale il sequestro di attività, ma soltanto il sequestro del risultato dell'attività, non potendo provvedimento cautelare essere utilizzato come una inibitoria atipica di comportamenti rilevanti sul piano penale, provvedendo alla realizzazione di uno scopo di tal genere istituti di natura diversa, disciplinati da regole di garanzia funzionali allo scopo perseguito (arresto, fermo, etc.)". E tanto basterebbe nella specie a privare di fondamento alla radice l'originario intervento cautelare.
8. Assume connotazioni ancor più assorbenti l'ulteriore tema afferente la legittimazione del giudice penale a procedere al sequestro preventivo di documenti della pubblica amministrazione nell'ottica volta ad arrestarne la prosecuzione.
Si legge, sempre nell'arresto qui pedissequamente riportato come sia chiaro che " è la stessa funzione assegnata al sequestro preventivo dall'ordinamento a risultare incompatibile con l'apprensione, con finalità "preventive", di documenti di un procedimento amministrativo (anche del tipo di quello ora all'esame della Corte) ed a precludere, quindi, un simile tipo di intervento da parte dell'autorità giudiziaria. Attesa la finalizzazione della misura (l'inibizione, cioè, del protrarsi dell'attività criminosa e l'impedire che questa possa portare a conseguenze ulteriori) il sequestro di documenti procedimentali si risolve, per ciò solo, in un'indebita invasione della sfera di attività della Pubblica amministrazione. Il tutto ferma restando la legittimazione all'adozione del sequestro in funzione probatoria, senza che ciò comporti alcuna incidenza sull'attività espressa nel documento. Se vengano, dunque, sequestrati documenti di un procedimento amministrativo (non alfine di immobilizzare la prova di un illecito) ma alfine dichiarato di impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze, lo strumento utilizzato resta designato non soltanto dagli errori di diritto sopra ricordati, ma anche da vistose confusioni concettuali derivanti da sovrapposizioni non compatibili con l'attuale sistema. In effetti, emerge dal testo del provvedimento denunciato che il sequestro preventivo si presenta uno strumento utilizzato con modalità davvero surrettizie, in quanto diretto a sospendere l'attività dell'amministrazione, violando il principio costituzionale derivante dal combinato disposto degli artt. 103 e 113 Cost. (l'uno dettato in funzione dell'autonomia dell'attività
amministrativa l'altro in rapporto al regime - anch'esso costituzionalmente presidiato - del riparto delle giurisdizioni) e precludendo l'attuazione del dovere di procedere che caratterizza la seriazione procedimentale propria dell'attività amministrativa e ricavabile, fra l'altro, dai rimedi predisposti contro l'inerzia della pubblica amministrazione. Il tutto trascurando un dato giuridico-concettuale assolutamente decisivo: che, cioè, non è l'attività amministrativa in sè considerata ad assumere rilievo ai fini della configurazione del fatto-reato, ma il comportamento, come tale non collegabile al provvedimento che può soltanto costituire l'indizio dell'attività criminosa addebitata;
e quindi, non suscettibile di identificarsi con essa. Si determina, in caso contrario, un'erronea giustapposizione tra il momento precettivo in cui si esprime l'attività della pubblica amministrazione e, dunque, l'esercizio di una pubblica funzione, con il comportamento criminoso ascritto agli indagati. Si vuoi dire, cioè, che lo strumento del sequestro preventivo risponde ad esigenze teleologiche del tutto al di fuori dell'azione operante sul piano del possibile giuridico, tendendo esclusivamente ad interdire comportamenti che possano protrarre gli effetti del reato, come è dimostrato dalla sua esclusiva incidenza sulla res in quanto risultato dell'attività criminosa. Un rilievo che diviene davvero cruciale perché altrimenti l'utilizzazione dello strumento del sequestro preventivo, non al fine di precostituire la prova della criminosità del comportamento ma esclusivamente, come è detto expressis verbis nell'ordinanza cautelare, per impedire che il reato possa essere portato ad ulteriori conseguenze, determina una sorta di sospensione dell'attività amministrativa, come tale esorbitante dai poteri di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Il sequestro da parte del giudice penale degli atti di un procedimento alfine di impedire la conclusione dell'attività di esercizio della funzione amministrativa attraverso l'ablazione di documenti procedimentali, in funzione inibitoria dello svolgimento di un'attività amministrativa, oltre a comportare la già rilevata abnorme giustapposizione tra comportamento e funzione, mira in realtà ad incidere direttamente sull'interesse pubblico su cui è fondata l'azione amministrativa, quasi che il giudice penale possa imporre le cadenze ed i contenuti di un'attività della pubblica amministrazione. Il sequestro preventivo ha, qui, dunque, il solo scopo di evitare il succedersi della seriazione procedimentale, trascurandosi - con vistosi errori di diritto - che il documento, e cioè la "cosa", viene ora in considerazione non come res, ma come elemento rappresentativo di un'attività amministrativa. Con significativi, quanto irragionevoli, riverberi sull'ordine dei rapporti tra processo penale e procedimento amministrativo. Così, eludendo, il regime del riparto delle competenze (con decisive ricadute anche in ordine al regime del riparto delle giurisdizioni) col dar vita ad una "piegamento" del sequestro preventivo per realizzare una sorta di inibizione all'amministrazione di pronunciare il provvedimento conclusivo della procedura, essendo il decreto stato adottato in una fase procedimentale antecedente all'emanazione del provvedimento". Ritiene dunque la Corte, senza che sia necessario aggiungere altro considerata la chiarezza espositiva dei principi sopra evidenziati, che la assoluta abnormità del provvedimento genetico finisce definitivamente per travolgere ogni diversa valutazione sulla fondatezza del gravame che occupa del quale, prescindendo dai profili fondanti l'intervenuto accoglimento del riesame e l'annullamento del sequestro, va dichiarata la inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2014