CASS
Sentenza 13 aprile 2026
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2026, n. 13424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13424 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: HA AZ, nata in [...] il giorno 5/7/1988 rappresentato ed assistito dall’avv. Davide Ceruti - di fiducia avverso l’ordinanza in data 18/12/2025 del Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen. udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 18 dicembre 2025, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Bergamo ha respinto il ricorso presentato nell’interesse di AZ HA Penale Sent. Sez. 2 Num. 13424 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: ALMA MARCO MARIA Data Udienza: 08/04/2026 avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 5 novembre 2023 (in realtà 2025) in relazione ad un immobile sito in Montello, via Suardi n.
6. La ricorrente risulta sottoposta ad indagini, in concorso con ZE HA e MA OR RI, per il reato di cui agli artt. 110 e 512-bis cod. pen. ed il bene attinto dal sequestro è indicato come “profitto” del reato di cui agli artt. 110 e 648-ter.1 cod. pen. commesso dai predetti ZE HA e MA OR RI. Secondo la tesi accusatoria ZE HA e MA OR RI (tra loro conviventi) avrebbero impiegato somme di denaro derivanti dall’attività di spaccio di sostanze stupefacenti per l’acquisto dell’immobile per poi intestarlo fittiziamente all’odierna ricorrente. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagata, deducendo, con motivo unico, vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dell’ordinanza impugnata da ritenersi manifestamente illogica. Rileva la difesa della ricorrente che: - nonostante il reato provvisoriamente contestato alla ricorrente sia solamente quello di cui all'articolo 512-bis cod. pen. neppure il G.i.p. ha valutato sussistente la gravità indiziaria per i reati che ne costituiscono il presupposto e che sono contestati agli altri indagati;
- le cessioni di stupefacente (diverse dalla prima) prese in esame nell'ordinanza genetica sono state effettuate in epoca successiva all'acquisto dell'immobile; - in relazione al delitto di autoriciclaggio contestato agli altri indagati risulta carente il requisito del fumus a sostegno dello stesso;
- non vi è prova che sia stato utilizzato per l’acquisito dell’immobile denaro proveniente da attività illecite, mentre risulta provato che ZE HA, fratello della ricorrente e coindagato svolgeva regolare ed autonoma attività di barbiere da cui provenivano redditi leciti;
- appare apodittica la motivazione del Tribunale secondo cui opererebbe nei confronti dell'indagata un'inversione dell'onere probatorio e quest'ultima dovrebbe provare la propria effettiva titolarità del bene oggetto di sequestro;
- l'abitazione oggetto di sequestro oltre che nominalmente è anche oggettivamente nella disponibilità della ricorrente;
- non risulta rispettato l'onere motivazionale in ordine al requisito della “proporzionalità” della misura cautelare adottata che è corollario del principio costituzionale di ragionevolezza della stessa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto nello stesso vengono dedotti esclusivamente vizi di motivazione dell’ordinanza impugnata e viene espressamente richiamato il solo 2 disposto della lettera e) dell’art. 606 cod. proc. pen. 2. E’, infatti, appena il caso di ricordare che alla luce del disposto dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. «Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (ex ceteris: Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296). Al riguardo, deve essere ulteriormente evidenziato che questa Corte ha già chiarito che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" (per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.) rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, non anche l'illogicità manifesta e la contraddittorietà, le quali possono denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), (così Sez. U, n. 5876 del 28 gennaio 2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, RV 226710-01). Nel caso in esame l’ordinanza impugnata non può di certo tacciarsi carente di motivazione o caratterizzata da motivazione meramente apparente, essendo state esposte in modo congruo e logico le ragioni che hanno portato i Giudici di merito a ritenere che il bene raggiunto dal provvedimento cautelare sia stato l’oggetto del reato di cui all’art. 512-bis cod. pen. in quanto acquistato con denaro di provenienza illecita. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 08/04/2026 3 Il Consigliere estensore Il Presidente 4
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen. udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 18 dicembre 2025, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Bergamo ha respinto il ricorso presentato nell’interesse di AZ HA Penale Sent. Sez. 2 Num. 13424 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: ALMA MARCO MARIA Data Udienza: 08/04/2026 avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 5 novembre 2023 (in realtà 2025) in relazione ad un immobile sito in Montello, via Suardi n.
6. La ricorrente risulta sottoposta ad indagini, in concorso con ZE HA e MA OR RI, per il reato di cui agli artt. 110 e 512-bis cod. pen. ed il bene attinto dal sequestro è indicato come “profitto” del reato di cui agli artt. 110 e 648-ter.1 cod. pen. commesso dai predetti ZE HA e MA OR RI. Secondo la tesi accusatoria ZE HA e MA OR RI (tra loro conviventi) avrebbero impiegato somme di denaro derivanti dall’attività di spaccio di sostanze stupefacenti per l’acquisto dell’immobile per poi intestarlo fittiziamente all’odierna ricorrente. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagata, deducendo, con motivo unico, vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dell’ordinanza impugnata da ritenersi manifestamente illogica. Rileva la difesa della ricorrente che: - nonostante il reato provvisoriamente contestato alla ricorrente sia solamente quello di cui all'articolo 512-bis cod. pen. neppure il G.i.p. ha valutato sussistente la gravità indiziaria per i reati che ne costituiscono il presupposto e che sono contestati agli altri indagati;
- le cessioni di stupefacente (diverse dalla prima) prese in esame nell'ordinanza genetica sono state effettuate in epoca successiva all'acquisto dell'immobile; - in relazione al delitto di autoriciclaggio contestato agli altri indagati risulta carente il requisito del fumus a sostegno dello stesso;
- non vi è prova che sia stato utilizzato per l’acquisito dell’immobile denaro proveniente da attività illecite, mentre risulta provato che ZE HA, fratello della ricorrente e coindagato svolgeva regolare ed autonoma attività di barbiere da cui provenivano redditi leciti;
- appare apodittica la motivazione del Tribunale secondo cui opererebbe nei confronti dell'indagata un'inversione dell'onere probatorio e quest'ultima dovrebbe provare la propria effettiva titolarità del bene oggetto di sequestro;
- l'abitazione oggetto di sequestro oltre che nominalmente è anche oggettivamente nella disponibilità della ricorrente;
- non risulta rispettato l'onere motivazionale in ordine al requisito della “proporzionalità” della misura cautelare adottata che è corollario del principio costituzionale di ragionevolezza della stessa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto nello stesso vengono dedotti esclusivamente vizi di motivazione dell’ordinanza impugnata e viene espressamente richiamato il solo 2 disposto della lettera e) dell’art. 606 cod. proc. pen. 2. E’, infatti, appena il caso di ricordare che alla luce del disposto dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. «Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (ex ceteris: Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296). Al riguardo, deve essere ulteriormente evidenziato che questa Corte ha già chiarito che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" (per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.) rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, non anche l'illogicità manifesta e la contraddittorietà, le quali possono denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), (così Sez. U, n. 5876 del 28 gennaio 2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, RV 226710-01). Nel caso in esame l’ordinanza impugnata non può di certo tacciarsi carente di motivazione o caratterizzata da motivazione meramente apparente, essendo state esposte in modo congruo e logico le ragioni che hanno portato i Giudici di merito a ritenere che il bene raggiunto dal provvedimento cautelare sia stato l’oggetto del reato di cui all’art. 512-bis cod. pen. in quanto acquistato con denaro di provenienza illecita. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 08/04/2026 3 Il Consigliere estensore Il Presidente 4