Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2026, n. 13424
CASS
Sentenza 13 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Vizi di motivazione dell'ordinanza impugnata

    Il ricorso è inammissibile perché deduce esclusivamente vizi di motivazione dell'ordinanza impugnata, richiamando il solo disposto dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. La Corte ricorda che il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, intendendosi per tale anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Tuttavia, l'ordinanza impugnata non è carente di motivazione o caratterizzata da motivazione meramente apparente, essendo state esposte in modo congruo e logico le ragioni che hanno portato i Giudici di merito a ritenere che il bene sequestrato fosse oggetto del reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. in quanto acquistato con denaro di provenienza illecita.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2026, n. 13424
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13424
    Data del deposito : 13 aprile 2026

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