Sentenza 1 dicembre 2017
Massime • 1
Qualora all'esito dell'udienza di convalida di cui all'art. 391 cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari emetta un'ordinanza cautelare per un reato diverso da quello per cui si è proceduto all'arresto o al fermo, non è necessario un ulteriore interrogatorio dell'indagato, ai sensi dell'art. 294, comma 1, cod. proc. pen., a condizione che nell'udienza di convalida sia stato pienamente rispettato il contraddittorio tra le parti, attraverso la contestazione dell'ulteriore imputazione e l'accesso agli atti da parte della difesa, e, nel corso di detta udienza, l'indagato sia stato interrogato anche su tale diverso reato. (Fattispecie in cui l'indagato veniva tratto in arresto per il reato di tentata truffa e, all'esito dell'udienza di convalida nel corso della quale si avvaleva della facoltà di non rispondere, il giudice per le indagini preliminari non convalidava l'arresto nè emetteva alcun titolo cautelare per tale reato, ma applicava una misura cautelare in relazione ad altro episodio di truffa aggravata, commesso con modalità analoghe pochi giorni prima dell'arresto, accogliendo una specifica domanda del pubblico ministero, contenuta nella stessa richiesta di convalida ed oggetto di specifica contestazione all'indagato).
Commentario • 1
- 1. Tentata truffa: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 7 ottobre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/12/2017, n. 9904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9904 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2017 |
Testo completo
099 04-18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - UDIENZA CAMERA DI Dott. PIERCAMILLO DA VIGO CONSIGLIO - Consigliere - DEL 01/12/2017 Dott. DOMENICO GALLO - Consigliere - SENTENZA Dott. GEPPINO RAGO 2456- Rel. Consigliere -N. Dott. LUCIANO IMPERIALI - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. VITTORIO PAZIENZA N. 37429/2017 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BO FF N. IL 23/03/1993 avverso l'ordinanza n. 668/2017 TRIB. LIBERTA' di MILANO, del 12/06/2017 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. GIOVANNI DI LEO, di he chiesto diclisin l'i mmissibilita del ricorso Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. NA AE veniva tratto in arresto in data 6/4/2017 in relazione al delitto di tentata truffa ai danni del conducente di un'autovettura al quale aveva chiesto un immediato risarcimento del preteso danno arrecato al suo veicolo in conseguenza di una collisione in realtà mai avvenuta. In sede di udienza di convalida dell'arresto il NA si è avvaleva della facoltà di non rispondere, ed il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano non convalidava l'arresto e non emetteva alcun titolo cautelare in relazione a tale episodio, rilevando che, in base al disposto dell'art. 381 comma 2 cod. proc. pen., la truffa consente l'arresto facoltativo in flagranza e l'emissione di un titolo cautelare solo ove contestata nelle forme del delitto consumato. Accogliendo specifica domanda del pubblico ministero, invece, emetteva il titolo cautelare in relazione ad altro analogo episodio di truffa aggravata e consumata pochi giorni prima con le medesime modalità, contestato nella stessa richiesta di convalida dell'arresto.
2. L'originaria misura veniva, poi, sostituita con quella degli arresti domiciliari con ordinanza del 19/4/2017 e, con istanza del 2/5/2017, la difesa del NA chiedeva dichiararsi la perdita di efficacia della misura cautelare in atto, ai sensi dell'art. 302 cod. proc. pen., per non J. essersi proceduto ad interrogatorio dell'indagato in ordine al delitto oggetto di misura, diverso da quello per il quale il NA era stato arrestato. L'istanza veniva disattesa dal giudice per le indagini preliminari con ordinanza del 12/6/2017, con la quale si rilevava che in sede di udienza di convalida il ricorrente era stato reso edotto della contestazione di cui al capo 2), per la quale poi era stata emessa la misura, della richiesta del pubblico ministero di applicazione di misura cautelare in relazione a tale reato e degli elementi posti a sostegno di questa, tanto che il difensore aveva concluso chiedendo disattendersi la richiesta anche in relazione a tale capo di incolpazioe.
3. La difesa dell'indagato ha proposto appello avanti al Tribunale di Milano, sezione del riesame, assumendo, anche alla luce di una pronuncia di questa Corte di Cassazione (Sez. 2, n. 22539 del 26/04/2001, Rv. 219951), che la cadenza processuale prevista per l'interrogatorio di garanzia, successivo all'emissione dell'ordinanza cautelare, può essere derogata solo nell'ipotesi di arresto o di fermo per quello specifico reato. Il Tribunale del riesame ha rigettato l'appello, evidenziando che, anche in considerazione del diritto del difensore dell'arrestato o del fermato di esaminare e di estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida e di misura cautelare, doveva desumersi essersi instaurato un valido contraddittorio con l'indagato anche sull'ulteriore reato contestatogli nell'udienza di convalida, diverso da quello per il quale era stato arrestato.
4. Propone ricorso per Cassazione l'indagato invocando ancora il precedente costituito dalla pronucna di questa Corte di legittimità, Sez. 2, n. 22539 del 26/04/2001, Rv. 219951, e 1 chiedendo, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata per violazione di legge o, in subordine, di investire della questione le sezioni unite di questa Corte. CONSIDERATO IN DIRITTO 5. Il ricorso è infondato. Giova, infatti, preliminarmente ribadire che è pacifico e non contestato che all'udienza di convalida il NA è stato edotto non solo dell'accusa formulata in relazione all'episodio di truffa tentata per il quale era stato tratto in arresto, ma anche di quello, precedente, di truffa aggravata e consumata ascrittogli al capo n. 2), per il quale anche il pubblico ministero aveva richiesto l'applicazione della misura cautelare, ed altresì di ulteriori tre episodi di truffe tentate in relazione alle quali il pubblico ministero non aveva avanzato alcuna richiesta cautelare, tanto che nel verbale dell'udienza veniva attestato che il giudice per le indagini preliminari dava "lettura dell'imputazione formulata dal pubblico ministero nella richiesta scritta depositata il 13/4/2017". Come ricordato nel provvedimento impugnato, del resto, ulteriore conferma emerge anche dal rilievo che la difesa risulta aver rassegnato le sue conclusioni anche in relazione al reato di cui al capo n.2), soffermandosi in particolare sull'asserita inaffidabilità h. delle dichiarazioni delle persone offese di tale reato e di uno degli episodi di truffa tentata per i quali non era stata avanzata alcuna richiesta cautelare. Nell'occasione, pertanto, si è realizzato un contraddittorio pieno, idoneo a consentire all'indagato ed alla difesa di poter contraddire, presupposto indefettibile perché l'interrogatorio all'udienza di convalida dell'arresto possa validamente sostituire il cosiddetto interrogatorio di garanzia successivo all'applicazione della misura cautelare (Sez. 2, n. 24879 del 05/05/2009, Rv. 244352). La pienezza del contraddittorio, peraltro, veniva inevitabilmente garantita anche dal diritto per il difensore dell'arrestato o del fermato, nel procedimento di convalida, di esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida e di applicazione della misura cautelare, diritto ormai riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione (Sez. U, n. 36212 del 30/09/2010, Rv. 247939). Nessuna necessità ricorreva, pertanto, di procedere nei giorni successivi ad un nuovo interrogatorio di garanzia dell'indagato, che già si era avvalso della facoltà di non rispondere, atteso anche che l'art. 294 cod. proc. pen. esclude espressamente da tale prescrizione il caso in cui il giudice "vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto" come, appunto, avvenuto nel caso in esame. Il ricorso, invece, propone un'interpretazione restrittiva di tale eccezione, volta a sostenere che un nuovo interrogatorio di garanzia non sarebbe necessario solo nell'ipotesi in cui la misura cautelare si riferisca proprio al reato per cui si era proceduto all'arresto, mentre sarebbe escluso dall'eccezione il caso di misura emessa per reato diverso, ma per il quale comunque si era proceduto ad un interrogatorio, nel pieno rispetto del contraddittorio, nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto. 2 Si tratta, però, di interpretazione che, in primo luogo, non trova fondamento nel tenore letterale della norma, che si riferisce solo all'interrogatorio in sede di udienza di convalida dell'arresto, senza alcuna specificazione in ordine al reato oggetto dell'interrogatorio medesimo, se cioè questo debba essere proprio il reato per cui l'arresto era stato eseguito o, comunque, un qualsiasi reato oggetto di interrogatorio effettuato nella sede alla quale la norma si riferisce. Inoltre, non può ritenersi idoneo ad avvalorare l'interpretazione restrittiva proposta l'ormai remoto precedente giurisprudenziale di questa Corte invocato dalla difesa, che si fondava proprio sul presupposto del difetto di quel contraddittorio pieno che, invece, la successiva giurisprudenza di questa Corte, anche a sezioni unite, ha inteso garantire con il diritto del difensore dell'arrestato di esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di applicazione della misura cautelare (Sez. U, n. 36212 del 30/09/2010, Rv. 247939). Al contrario, la pronuncia invocata nel ricorso fondava espressamente la necessità di un nuovo interrogatorio sul rilievo che "l'interrogatorio reso nella descritta situazione processuale (l'udienza di convalida dell'arresto: n.d.e.), che esclude che si sia costituito un valido contraddittorio tra l'indagato ed il giudice in ordine ai nuovi reati contestati, non avendo avuto il primo attraverso tale mezzo piena cognizione degli elementi di prova a suo carico e L l'opportunità di discolparsi e di esporre quanto poteva essere utile per la valutazione della sua personalità e delle modalità dei fatti al fine di consentire al secondo di stabilire permanenza o meno delle condizioni di cui agli artt. 273 274 275 cod. proc. pen., non può ritenersi idoneo - a legittimamente sostituire quello di garanzia ex art. 294 cod. proc. pen.": l'isolato precedente invocato dal ricorrente, pertanto, deve ritenersi inidoneo anche a determinare un contrasto di giurisprudenza, in quanto ormai superato dalle pronunce successive, volte a garantire la pienezza del contraddittorio anche nell'udienza di convalida dell'arresto. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità, peraltro, ha avuto modo di estendere le ipotesi in cui non è necessario procedere ad interrogatorio di garanzia anche a casi non espressamente previsti dal primo comma dell'art. 294 cod. proc. pen., nei quali comunque viene garantito un contraddittorio pieno, finalizzato ad approfondire anticipatamente tutti i temi dell'azione cautelare anche attraverso i contributi forniti dalla difesa (cfr. Sez. 6, n. 50768 del 12/11/2014, Rv. 261538, con riferimento al caso in cui il tribunale, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero avverso la decisione di rigetto del giudice per le indagini preliminari, applichi una misura cautelare coercitiva), sicché, a maggior ragione, non può riconoscersi alcun fondamento giuridico a tesi che siano volte a restringere l'eccezione prevista dalla norma pur in presenza di un pieno contraddittorio tra le parti, superando perfino il tenore letterale della norma medesima. Deve, pertanto, ritenersi che il primo comma dell'art. 294 cod. proc. pen. escluda la necessità di procedere al cd. interrogatorio di garanzia in tutte le ipotesi in cui nell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo nel pieno rispetto del contraddittorio si sia proceduto all'interrogatorio dell'indagato, anche per reati diversi da quello per il quale si era proceduto all'arresto o al fermo di polizia giudiziaria. 3 6. Le considerazioni sopra esposte impongono il rigetto del ricorso, cui consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso nella camera di consiglio del 1^ dicembre 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.Dott. Luciano Imperiali Dott. Piercamillo Davigo DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 5 MAR. 2018 IL CANCELLIERE Claudia Pianelli E T A C I Z O N R O S